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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 30.6.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12666/2023 R.G.
TRA
, c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
, c.f. , , c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, , c.f. , tutti nella C.F._5 Parte_6 C.F._6 qualità di eredi di , elettivamente domiciliati in Catania, Piazza Persona_1
Michelangelo Buonarroti n. 34, presso lo studio dell'avv. Massimo Giuseppe Palmeri, che li rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrenti
e
, in persona del legale rappresentante p.t., appresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Filippa MORINA, Direttore U.O.C. Servizio Legale, per procura in calce e giusta deliberazione in atti, elettivamente domiciliata in Catania alla Via Santa Maria La Grande
n. 5, presso l'U.O.C. Servizio Legale.
Resistente
Oggetto: disabilità gravissima
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 12.12.2023, ha adito il Tribunale di Catania, in Persona_1 funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni «Che l'Ill.ma autorità adita ammetta e disponga la nomina di un consulente tecnico d'ufficio onde disporre
l'accertamento medico legale di cui si chiede fin da ora la visita medico-legale in sede
“domiciliare”, essendo la ricorrente in condizione di decubito obbligato ed impossibilitata
a muoversi se non con onerose difficoltà, ciò per la verifica delle condizioni sanitarie della ricorrente affinché si stabilisca se la stessa sia inquadrabile quale soggetto non autosufficiente e, pertanto, avente diritto al beneficio economico come da D.P.R. del
Presidente della Regione Siciliana, n. 589/2018 per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art.3 del D.M. 26.9.2016, per l'applicazione dell'art.9 della L.
Regionale n. 8/2017 e s.m, a far data dalla domanda di partecipazione al bando regionale;
2) Che si accerti, determini e dichiari, conseguentemente, che la ricorrente versa nelle condizioni di legge tutte per il riconoscimento del diritto a percepire la prestazione di cui alla normativa citata per tutto il periodo di spettanza a decorrere dalla domanda, dal dovuto al soddisfo e l'eventuale.
3) Ordinare all' (parte resistente) di esibire e depositare tutta la CP_1 documentazione relativa alla parte ricorrente
4) Con favore di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi». Cont
Con memoria depositata il 5.3.2024, si è costituita l' contestando in fatto e in diritto le deduzioni di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Svoltasi l'udienza dell'11.3.2024, è stata disposta CTU medico legale, e la causa è stata rinviata all'udienza dell'8.7.2024 e, dietro istanza di proroga depositata dal CTU, all'udienza del 25.11.2024.
Nelle more, con atto depositato il 19.4.2024, si sono costituiti in prosecuzione del processo
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti nella qualità di eredi di , che hanno insistito in Parte_6 Persona_1 domanda. Quindi la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione all'udienza del
14.4.2025 e, verificata la qualità di eredi dei ricorrenti in prosecuzione del processo, all'udienza del 30.6.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive
2 dell'udienza, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è fondato, in quanto sussistevano in capo a le condizioni Persona_1 sanitarie per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi del D.P. n.
545/2017 e del D.M. 26.9.2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia.
In particolare, con ordinanza dell'11.3.2024 è stato conferito al CTU nominato l'incarico di accertare se, e a decorrere da quale data, potesse ritenersi in condizione di Persona_1
“disabilità gravissima” ai sensi del D.M. 26.9.2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, pubblicato nella G.U.R.I., serie generale, n. 280 del 30/11/2016.
Ebbene, il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha affermato la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento Persona_1 della condizione di disabilità gravissima ex art. 3 del citato D.M. 26.9.2016.
A tal fine, il CTU nominato ha innanzitutto accertato le patologie da cui la parte ricorrente
è affetta e ha altresì compiutamente richiamato le condizioni sanitarie in presenza delle quali sussiste la situazione di disabilità gravissima.
Quanto al primo aspetto, in particolare, il CTU ha accertato che era affetta Persona_1 dal seguente complesso invalidante «Grave deficit-statico dinamico con perdita della autonomia deambulatoria in soggetto poliartopatico, obeso – Diabete mellito insulino- dipendente – IRC di grado severo complicata da anemizzazione in attualità di trattamento con eritropoietina – Insufficienza respiratoria cronica in O2 terapia a permanenza –
Scompenso cardiaco congestizio in soggetto con cardiopatia ischemica cronica ed esiti di pregresso IM a sede imprecisata – Plausibile sindrome da allettamento – Grave deficit della deglutizione».
Quanto al secondo aspetto, inoltre, il CTU ha esaminato analiticamente il D.M. del
26/09/2016 e di quello del 30/11/2026 del Ministero della Salute.
Con specifico riferimento al caso in esame, il CTU ha evidenziato che «Orbene, la sig.ra
godeva già del beneficio della cosiddetta indennità di accompagnamento, requisito Per_1 fondamentale per rientrare nel novero dei soggetti portatori di disabilità gravissima.
3 Dall'esame della documentazione sanitaria versata in atti, emerge dell'associazione di almeno due delle condizioni individuate dai DM dianzi citati, quali altri criteri necessari per definire lo status di disabile gravissimo.
Condizioni rappresentate dalla diagnosticata sindrome da allettamento, intervenuta a complicare la perdita della autonomia deambulatoria, per la quale è da ritenere che la
fosse totalmente dipendente da terzi per gli atti quotidiani della vita ed il deficit Per_1 della deglutizione, con necessità di modificare il regime dietetico».
Quanto alla decorrenza il CTU ha evidenziato che «Tenuto conto le due disabilità or ora descritte sono esclusivamente riportate da documentazione sanitaria di poco antecedente al verificarsi dell'exitus (si tratta di certificazione tutte rilasciate nel mese di marzo dell'anno 2024, con decesso risalente al giorno 24 dello stesso mese), la decorrenza dello stato di disabile gravissimo potrà ragionevolmente farsi risalire ad uno o, al massimo, due mesi prima, ovvero al mese di gennaio dell'anno 2024».
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., siccome peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Sulla base delle superiori considerazioni, in conclusione, può riconoscersi il diritto di
, a far tempo dal mese di gennaio 2024, all'accertamento della condizione Persona_1 di disabile gravissima, con la conseguente condanna della convenuta a CP_1 corrispondere il beneficio richiesto a condizione della sussistenza delle condizioni di legge, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
6. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza, tenuto conto dell'insorgenza del requisito sanitario per cui è causa in momento successivo a quello della domanda amministrativa. Cont Le spese di CTU sono poste a carico dell' nella misura liquidata con separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- dichiara che dal mese di gennaio 2024 sino alla data del decesso, Persona_1 avvenuto il 23 marzo 2024, era affetta da infermità, le quali la rendevano soggetto affetto da disabilità gravissima e, pertanto, condanna l' alla CP_1
4 corresponsione del relativo beneficio alle condizioni di legge pro quota in favore degli eredi in epigrafe indicati, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
- compensa le spese di lite tra le parti;
Cont
- pone le spese di CTU a carico dell' nella misura liquidata con separato decreto.
Così deciso in Catania, l'1.7.2025
La giudice
Federica Porcelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 30.6.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12666/2023 R.G.
TRA
, c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
, c.f. , , c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, , c.f. , tutti nella C.F._5 Parte_6 C.F._6 qualità di eredi di , elettivamente domiciliati in Catania, Piazza Persona_1
Michelangelo Buonarroti n. 34, presso lo studio dell'avv. Massimo Giuseppe Palmeri, che li rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrenti
e
, in persona del legale rappresentante p.t., appresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Filippa MORINA, Direttore U.O.C. Servizio Legale, per procura in calce e giusta deliberazione in atti, elettivamente domiciliata in Catania alla Via Santa Maria La Grande
n. 5, presso l'U.O.C. Servizio Legale.
Resistente
Oggetto: disabilità gravissima
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 12.12.2023, ha adito il Tribunale di Catania, in Persona_1 funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni «Che l'Ill.ma autorità adita ammetta e disponga la nomina di un consulente tecnico d'ufficio onde disporre
l'accertamento medico legale di cui si chiede fin da ora la visita medico-legale in sede
“domiciliare”, essendo la ricorrente in condizione di decubito obbligato ed impossibilitata
a muoversi se non con onerose difficoltà, ciò per la verifica delle condizioni sanitarie della ricorrente affinché si stabilisca se la stessa sia inquadrabile quale soggetto non autosufficiente e, pertanto, avente diritto al beneficio economico come da D.P.R. del
Presidente della Regione Siciliana, n. 589/2018 per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art.3 del D.M. 26.9.2016, per l'applicazione dell'art.9 della L.
Regionale n. 8/2017 e s.m, a far data dalla domanda di partecipazione al bando regionale;
2) Che si accerti, determini e dichiari, conseguentemente, che la ricorrente versa nelle condizioni di legge tutte per il riconoscimento del diritto a percepire la prestazione di cui alla normativa citata per tutto il periodo di spettanza a decorrere dalla domanda, dal dovuto al soddisfo e l'eventuale.
3) Ordinare all' (parte resistente) di esibire e depositare tutta la CP_1 documentazione relativa alla parte ricorrente
4) Con favore di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi». Cont
Con memoria depositata il 5.3.2024, si è costituita l' contestando in fatto e in diritto le deduzioni di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Svoltasi l'udienza dell'11.3.2024, è stata disposta CTU medico legale, e la causa è stata rinviata all'udienza dell'8.7.2024 e, dietro istanza di proroga depositata dal CTU, all'udienza del 25.11.2024.
Nelle more, con atto depositato il 19.4.2024, si sono costituiti in prosecuzione del processo
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti nella qualità di eredi di , che hanno insistito in Parte_6 Persona_1 domanda. Quindi la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione all'udienza del
14.4.2025 e, verificata la qualità di eredi dei ricorrenti in prosecuzione del processo, all'udienza del 30.6.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive
2 dell'udienza, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è fondato, in quanto sussistevano in capo a le condizioni Persona_1 sanitarie per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi del D.P. n.
545/2017 e del D.M. 26.9.2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia.
In particolare, con ordinanza dell'11.3.2024 è stato conferito al CTU nominato l'incarico di accertare se, e a decorrere da quale data, potesse ritenersi in condizione di Persona_1
“disabilità gravissima” ai sensi del D.M. 26.9.2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, pubblicato nella G.U.R.I., serie generale, n. 280 del 30/11/2016.
Ebbene, il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha affermato la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento Persona_1 della condizione di disabilità gravissima ex art. 3 del citato D.M. 26.9.2016.
A tal fine, il CTU nominato ha innanzitutto accertato le patologie da cui la parte ricorrente
è affetta e ha altresì compiutamente richiamato le condizioni sanitarie in presenza delle quali sussiste la situazione di disabilità gravissima.
Quanto al primo aspetto, in particolare, il CTU ha accertato che era affetta Persona_1 dal seguente complesso invalidante «Grave deficit-statico dinamico con perdita della autonomia deambulatoria in soggetto poliartopatico, obeso – Diabete mellito insulino- dipendente – IRC di grado severo complicata da anemizzazione in attualità di trattamento con eritropoietina – Insufficienza respiratoria cronica in O2 terapia a permanenza –
Scompenso cardiaco congestizio in soggetto con cardiopatia ischemica cronica ed esiti di pregresso IM a sede imprecisata – Plausibile sindrome da allettamento – Grave deficit della deglutizione».
Quanto al secondo aspetto, inoltre, il CTU ha esaminato analiticamente il D.M. del
26/09/2016 e di quello del 30/11/2026 del Ministero della Salute.
Con specifico riferimento al caso in esame, il CTU ha evidenziato che «Orbene, la sig.ra
godeva già del beneficio della cosiddetta indennità di accompagnamento, requisito Per_1 fondamentale per rientrare nel novero dei soggetti portatori di disabilità gravissima.
3 Dall'esame della documentazione sanitaria versata in atti, emerge dell'associazione di almeno due delle condizioni individuate dai DM dianzi citati, quali altri criteri necessari per definire lo status di disabile gravissimo.
Condizioni rappresentate dalla diagnosticata sindrome da allettamento, intervenuta a complicare la perdita della autonomia deambulatoria, per la quale è da ritenere che la
fosse totalmente dipendente da terzi per gli atti quotidiani della vita ed il deficit Per_1 della deglutizione, con necessità di modificare il regime dietetico».
Quanto alla decorrenza il CTU ha evidenziato che «Tenuto conto le due disabilità or ora descritte sono esclusivamente riportate da documentazione sanitaria di poco antecedente al verificarsi dell'exitus (si tratta di certificazione tutte rilasciate nel mese di marzo dell'anno 2024, con decesso risalente al giorno 24 dello stesso mese), la decorrenza dello stato di disabile gravissimo potrà ragionevolmente farsi risalire ad uno o, al massimo, due mesi prima, ovvero al mese di gennaio dell'anno 2024».
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., siccome peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Sulla base delle superiori considerazioni, in conclusione, può riconoscersi il diritto di
, a far tempo dal mese di gennaio 2024, all'accertamento della condizione Persona_1 di disabile gravissima, con la conseguente condanna della convenuta a CP_1 corrispondere il beneficio richiesto a condizione della sussistenza delle condizioni di legge, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
6. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza, tenuto conto dell'insorgenza del requisito sanitario per cui è causa in momento successivo a quello della domanda amministrativa. Cont Le spese di CTU sono poste a carico dell' nella misura liquidata con separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- dichiara che dal mese di gennaio 2024 sino alla data del decesso, Persona_1 avvenuto il 23 marzo 2024, era affetta da infermità, le quali la rendevano soggetto affetto da disabilità gravissima e, pertanto, condanna l' alla CP_1
4 corresponsione del relativo beneficio alle condizioni di legge pro quota in favore degli eredi in epigrafe indicati, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
- compensa le spese di lite tra le parti;
Cont
- pone le spese di CTU a carico dell' nella misura liquidata con separato decreto.
Così deciso in Catania, l'1.7.2025
La giudice
Federica Porcelli
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