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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 710/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3470/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.p. - MO - Via Giacomo Cusmano 24 90100 MO PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620250038525711000 ESENZ TICKET 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 154/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico motivo parte ricorrente impugna l 'avviso di pagamento n. 296 2025 0038525711000 emesso da
Agenzia delle Entrate Riscossione di € 143,32 relativo al recupero di ticket sanitari anno 2018, Ente
Impositore ASP MO lamentandone l'illegittimità per carenza di motivazione. Chiede l'annullamento dell'atto e vittoria di spese.
ADER, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché l'atto impugnato non consente una piena cognizione dei fatti sottostanti il tributo richiesto, rendendo di fatto impossibile al ricorrente articolare le proprie difese.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3470/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.p. - MO - Via Giacomo Cusmano 24 90100 MO PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620250038525711000 ESENZ TICKET 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 154/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico motivo parte ricorrente impugna l 'avviso di pagamento n. 296 2025 0038525711000 emesso da
Agenzia delle Entrate Riscossione di € 143,32 relativo al recupero di ticket sanitari anno 2018, Ente
Impositore ASP MO lamentandone l'illegittimità per carenza di motivazione. Chiede l'annullamento dell'atto e vittoria di spese.
ADER, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché l'atto impugnato non consente una piena cognizione dei fatti sottostanti il tributo richiesto, rendendo di fatto impossibile al ricorrente articolare le proprie difese.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.