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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/11/2024, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1524/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” del 05/11/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e RT difesa dal proc. dom. avv. CROGLIANO Vincenza, giusta procura in atti - ricorrente;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in Romano Controparte_1 di MB (BG), Viale Dante Alighieri n. 52 – convenuto contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, -dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
assegnare la casa coniugale ad che la abiterà unitamente RT ai figli maggiorenni;
riconoscere in favore di e a carico di RT [...]
un assegno di mantenimento di € 250,00 che le dovrà esserle corrisposto entro CP_1 giorno 5 di ogni mese;
-in subordine confermare i provvedimenti di cui all'ordinanza pagina 1 di 7 presidenziale del 10.11.2023; - in ogni caso condannare al pagamento Controparte_1 delle spese legali da distrarre in favore del procuratore costituito”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/02/2023, – premettendo di RT aver contratto matrimonio concordatario con il giorno 01/08/1990 Controparte_1 nel Comune di IR IN, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli (nata il [...]) e (nato il [...]) – chiedeva all'intestato Per_1 Per_2
Tribunale l'autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente, nonché di assegnare la casa coniugale alla ricorrente, dando termine al marito per lasciare l'immobile, e riconoscendosi un assegno di Euro 250,00 al mese, a carico del convenuto, a titolo di mantenimento della moglie.
A fondamento delle proprie domande, l'odierna ricorrente deduceva che la figlia Per_1 svolgeva la professione di educatrice presso una scuola, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato per 30 ore settimanali, guadagnando circa 800 euro mensili, mentre il secondogenito si era iscritto al primo anno della facoltà di Economia delle Per_2
Banche e delle Assicurazioni Intermediari Finanziari presso l'Università Statale Bicocca di Milano, e che, nonostante l'impegno, i due figli vivono nella casa familiare e non possono considerarsi economicamente autosufficienti; che, peraltro, la convivenza sarebbe divenuta insopportabile a tal punto che, in attesa della definizione della procedura di separazione dei coniugi, la moglie si era trasferita temporaneamente a IR IN, dove aveva reperito una occupazione a tempo parziale e determinato, sebbene fosse sua ferma intenzione rientrare nella casa coniugale sita in Romano di MB ivi avendo maggiori probabilità di trovare un lavoro stabile.
Disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso-decreto al convenuto non costituito, all'udienza di rinvio fissata per il giorno 19/09/2023, essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi data la mancata comparizione di
, il Presidente delegato sentiva la parte ricorrente che dichiarava, Controparte_1 testualmente: “Confermo di volermi separare da mio marito. Dopo l'episodio che ho denunciato questa estate, non ci sono state altre occasioni di incontro con mio marito.
Continuo a lavorare a IR IN con contratto a tempo parziale e determinato. Sono pagina 2 di 7 ospite a casa di mia mamma. Sono in contatto con , che continua a vivere con il Per_1 padre e lavora come educatrice. Ho rapporti anche con mio figlio , che lavora Per_2 nel week-end come addetto alle vendite e durante la settimana frequenta l'università.
Anche continua a vivere insieme al padre, anche se vorrebbero vivere con me Per_2 entrambi”.
Autorizzati i coniugi a vivere separatamente, prima di emettere i provvedimenti provvisori e urgenti, il Presidente delegato fissava una ulteriore udienza per acquisire sommarie informazioni dal figlio maggiorenne , al fine di assumere ogni Per_2 determinazione in punto di assegnazione della casa coniugale. Tuttavia, all'udienza di rinvio fissata per il giorno 09/11/2023, la difesa della ricorrente dava atto della mancata comparizione di , avendo costui riferito di non voler essere coinvolto Persona_3 nella presente causa di separazione giudiziale dei genitori (v. verbale udienza). Così, con ordinanza emessa fuori udienza in data 10/11/2023, senza emettere ulteriori provvedimenti, il Presidente delegato poneva a carico di l'obbligo di Controparte_1 versare in favore della moglie un assegno di mantenimento di euro 250,00 al mese, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat.
Disposta nuovamente la rinnovazione della notificazione dell'ordinanza presidenziale al convenuto non costituito nella fase di merito, all'udienza “cartolare” rinviata al giorno
30/05/2024, dichiarata la contumacia di , senza concedere i termini di Controparte_1 cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. - che non venivano chiesti dalla ricorrente - il giudice istruttore fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 05/11/2024, rigettando le istanze di prova orale articolare dalla ricorrente nella nota scritta d'udienza.
Precisate le conclusioni come sopra riportate, con ordinanza resa in data 16/11/2024, il giudice istruttore rimetteva la causa in decisione innanzi al Collegio, senza assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinunzia espressa della parte ricorrente.
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e RT Controparte_1 contraevano matrimonio concordatario in data 01/08/1990 nel Comune di IR IN
(trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune, anno 1990, atto n. 37, Parte
II, Serie A), in regime di comunione dei beni, e che dalla loro unione sono nati i figli e , oggi maggiorenni e conviventi con il padre. Per_1 Per_2
pagina 3 di 7 Ebbene, il fatto che i coniugi già da tempo abbiano interrotto la convivenza e che il marito neppure ha avuto interesse a costituirsi nella presente procedura di separazione, sono elementi che dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile e che, quindi, ben può essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 codice civile.
La domanda di assegnazione della casa coniugale è infondata e va respinta.
In proposito, preme osservare che l'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies
c.c. costituisce un vincolo di destinazione del bene immobile collegato all'interesse dei figli minorenni e/o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti.
Nell'ordinamento giuridico italiano, infatti, l'assegnazione persegue esclusivamente finalità di natura non patrimoniale, coincidente con l'interesse del figlio al mantenimento dell'originario habitat familiare;
più in particolare, si tratta di un diritto di godimento che può essere riconosciuto a seguito della disgregazione del nucleo familiare, ma non costituisce un diritto reale assimilabile al diritto di abitazione di cui all'art. 1022 c.c., poiché il suo unico scopo è quello di determinare quale genitore, nell'interesse dei figli, dovrà continuare ad abitare con la prole la casa familiare, intesa come habitat o focolare domestico, centro di affetti, interessi e consuetudini in cui si è espressa la vita familiare.
Ciò detto, il giudice della separazione ha il potere di assegnare la casa solo al genitore a cui vengono affidati i figli minorenni o che conviva stabilmente coi figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, trattandosi di una norma di carattere eccezionale dettata nell'esclusivo interesse della prole, con la conseguenza che è esclusa la possibilità di assegnare la casa coniugale al coniuge non convivente in via prevalente con i figli.
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di non dispone di alcun elemento per assegnare alla ricorrente la casa coniugale, essendo, di contro, pacifico che entrambi i figli siano rimasti a vivere stabilmente con il padre una volta cessata la convivenza tra i genitori.
In ogni caso, preme al Tribunale osservare che entrambi i figli maggiorenni debbono essere considerati economicamente autonomi, circostanza che, di per sé, fa venir meno i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale sia in favore dell'odierna ricorrente sia del convenuto, comunque rimasto contumace: infatti, dalla trattazione della causa è emerso che di anni 32, quand'anche percepisca uno stipendio di euro 800 netti al Per_1 mese (v. doc. 11), deve ritenersi indubbiamente economicamente autonoma essendo pagina 4 di 7 dotata di piena ed integra capacità lavorativa, tale per cui potrebbe in astratto incrementare il proprio orario di lavoro o reperire una seconda occupazione, essendo impegnata per sole 30 ore settimanali;
pure il figlio , di anni 25, deve ritenersi Per_2 economicamente autosufficiente, dovendosi presumere che egli abbia svolto attività lavorativa retribuita per un considerevole arco di tempo prima di decidere di iscriversi all'università, non essendo stata dedotta alcuna specifica circostanza atta a giustificare perché il figlio, solo all'età di 24 anni, abbia deciso di intraprendere il percorso universitario, scelta che - seppure ammirevole e pienamente legittima - non fa sorgere nuovamente in capo ai genitori gli obblighi di mantenimento di cui all'art. 337-ter c.c. e, quindi, il diritto del genitore a vedersi assegnata la casa familiare ex art. 337-sexies c.c.
Venendo alle questioni economiche, quanto alla richiesta di assegno di mantenimento avanzata dall'odierna ricorrente, pare opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 156 c.c., deve riconoscersi in favore del coniuge a cui non è stata addebitata la separazione il diritto ad un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, allorché costui non fruisca di redditi propri1. 1 Cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 13 febbraio 2013 n. 3502 (Pres. Luccioli - Rel. Acierno):
“L'esclusione del riconoscimento di un contributo al mantenimento del coniuge debole può essere fondato sulla sua attitudine al lavoro, desumibile dall'età, le condizioni di salute e il possesso di un diploma di studi oltre che di una potenziale professionalità. Tuttavia, tali condizioni, se non eziologicamente collegate alla prospettiva effettiva ed attuale di svolgimento di un'attività produttiva di reddito, sono inidonee a far venire meno il dovere di solidarietà coniugale, sancito dall'art. 143 terzo comma, cod. civ., che impone, in sede di separazione personale, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., la corresponsione di un assegno di mantenimento, in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri. La valutazione di adeguatezza od inadeguatezza dei redditi personali, deve essere svolta, in virtù dell'origine solidale dell'obbligo a carico dell'altro coniuge, sulla base delle condizioni reddituali e patrimoniali valutabili al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto, ben potendo in futuro, tali valutazioni essere modificate in sede di revisione delle condizioni della separazione, qualora le potenzialità lavorative e reddituali del titolare dell'assegno si attualizzino. (art.156, ultimo comma, cod. civ.). Al riguardo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è stato affermato che: "In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. (Cass. 18547 del 2006, cui devono aggiungersi i precedenti conformi 3975 del 2002 e 12121 del 2004)". Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi, alla luce dei criteri sanciti dall'art. 156 cod. civ., risulta pertanto rilevante la condizione patrimoniale e reddituale comparativa riscontrabile alla luce dei complessivi riscontri istruttori al momento dell'accertamento del diritto, non rilevando, in via pagina 5 di 7 L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerato, infatti, una proiezione degli obblighi di assistenza materiale discendenti dal matrimonio, obblighi che permangono anche dopo la cessazione della convivenza, poiché la separazione instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio e, quindi, il tipo di vita condotto da ciascuno pur in una situazione di cessata convivenza (ex multis Cass. n. 4178/2013; Cass. n. 12196/2017). Ai sensi dell'art. 156 c.c., dunque, per stabilire se e in quale misura sia dovuto un contributo economico in favore del coniuge richiedente, al quale non sia stata addebitata la separazione, deve procedersi, dapprima, ad una valutazione del tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di convivenza matrimoniale, che rappresenta il parametro per il giudizio di adeguatezza o inadeguatezza dei redditi propri del richiedente l'assegno, e quindi, in caso di inadeguatezza, deve procedersi all'accertamento comparativo delle disponibilità economiche delle parti, nonché alla valutazione di ogni altra circostanza rilevante per la determinazione del quantum dovuto ex art. 156, comma 2 c.c.
Ciò precisato, dalla documentazione versata in atti si osserva che nell'anno 2021 l'odierno convenuto percepiva un reddito lordo da lavoro pari a circa 24.000 euro, corrispondente ad un netto mensile di circa 1.700 euro (v. Mod.730/2022); inoltre, il medesimo convenuto continua a godere in via esclusiva dell'immobile adibito a casa coniugale, cointestato tra i coniugi, senza nulla corrispondere a titolo di indennità di occupazione in favore di . Quest'ultima, d'altro canto, priva di altre proprietà RT immobiliari, è attualmente ospitata a casa della propria madre a IR IN, dove ha anche reperito un'attività lavorativa a tempo parziale per 18 ore settimanali, grazie alla quale percepisce una retribuzione netta mensile documentata in euro 600,00 (v. doc. 10), comunque insufficiente per essere considerata economicamente autonoma.
Dunque, in ragione della sperequazione reddituale documentata in atti, il Collegio ritiene equo e congruo confermare in favore della ricorrente il diritto a ricevere un assegno di mantenimento di euro 250,00 al mese, da parte del marito, a far tempo dalla data di
generale, ai fini dell'attribuzione di esso, le ragioni recenti o remote dell'assenza attuale di effettiva capacità reddituale, salva la loro valutabilità in sede di quantificazione del contributo”. Nel caso di specie, veniva accolto il ricorso presentato dalla moglie, alla quale era stato negato l'assegno di mantenimento sul presupposto che la stessa avesse la capacità di procurarsi un reddito da lavoro per la giovane età, le buone condizioni di salute e il possesso di un diploma. pagina 6 di 7 deposito del ricorso introduttivo (mensilità di marzo 2023), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat.
Stante la natura necessaria del giudizio di separazione, la soccombenza della ricorrente in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale e la contumacia del convenuto, il Tribunale dichiara le spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, rigettata e disattesa ogni altra domanda, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e RT
, che hanno contratto matrimonio concordatario il giorno Controparte_1
01/08/1990 nel Comune di IR IN (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune, anno 1990, atto n. 37, Parte II, Serie A);
2. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale ex art. 337-sexies c.c.;
3. PONE a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 RT
, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a titolo di
[...] contributo al mantenimento della moglie ex art. 156 c.c., l'assegno mensile di euro
250,00, a far tempo dalla data di deposito del ricorso introduttivo (mensilità di marzo 2023), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat;
4. DICHIARA le spese di lite irripetibili.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IR AR (CZ), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 21/11/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” del 05/11/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e RT difesa dal proc. dom. avv. CROGLIANO Vincenza, giusta procura in atti - ricorrente;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in Romano Controparte_1 di MB (BG), Viale Dante Alighieri n. 52 – convenuto contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, -dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
assegnare la casa coniugale ad che la abiterà unitamente RT ai figli maggiorenni;
riconoscere in favore di e a carico di RT [...]
un assegno di mantenimento di € 250,00 che le dovrà esserle corrisposto entro CP_1 giorno 5 di ogni mese;
-in subordine confermare i provvedimenti di cui all'ordinanza pagina 1 di 7 presidenziale del 10.11.2023; - in ogni caso condannare al pagamento Controparte_1 delle spese legali da distrarre in favore del procuratore costituito”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/02/2023, – premettendo di RT aver contratto matrimonio concordatario con il giorno 01/08/1990 Controparte_1 nel Comune di IR IN, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli (nata il [...]) e (nato il [...]) – chiedeva all'intestato Per_1 Per_2
Tribunale l'autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente, nonché di assegnare la casa coniugale alla ricorrente, dando termine al marito per lasciare l'immobile, e riconoscendosi un assegno di Euro 250,00 al mese, a carico del convenuto, a titolo di mantenimento della moglie.
A fondamento delle proprie domande, l'odierna ricorrente deduceva che la figlia Per_1 svolgeva la professione di educatrice presso una scuola, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato per 30 ore settimanali, guadagnando circa 800 euro mensili, mentre il secondogenito si era iscritto al primo anno della facoltà di Economia delle Per_2
Banche e delle Assicurazioni Intermediari Finanziari presso l'Università Statale Bicocca di Milano, e che, nonostante l'impegno, i due figli vivono nella casa familiare e non possono considerarsi economicamente autosufficienti; che, peraltro, la convivenza sarebbe divenuta insopportabile a tal punto che, in attesa della definizione della procedura di separazione dei coniugi, la moglie si era trasferita temporaneamente a IR IN, dove aveva reperito una occupazione a tempo parziale e determinato, sebbene fosse sua ferma intenzione rientrare nella casa coniugale sita in Romano di MB ivi avendo maggiori probabilità di trovare un lavoro stabile.
Disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso-decreto al convenuto non costituito, all'udienza di rinvio fissata per il giorno 19/09/2023, essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi data la mancata comparizione di
, il Presidente delegato sentiva la parte ricorrente che dichiarava, Controparte_1 testualmente: “Confermo di volermi separare da mio marito. Dopo l'episodio che ho denunciato questa estate, non ci sono state altre occasioni di incontro con mio marito.
Continuo a lavorare a IR IN con contratto a tempo parziale e determinato. Sono pagina 2 di 7 ospite a casa di mia mamma. Sono in contatto con , che continua a vivere con il Per_1 padre e lavora come educatrice. Ho rapporti anche con mio figlio , che lavora Per_2 nel week-end come addetto alle vendite e durante la settimana frequenta l'università.
Anche continua a vivere insieme al padre, anche se vorrebbero vivere con me Per_2 entrambi”.
Autorizzati i coniugi a vivere separatamente, prima di emettere i provvedimenti provvisori e urgenti, il Presidente delegato fissava una ulteriore udienza per acquisire sommarie informazioni dal figlio maggiorenne , al fine di assumere ogni Per_2 determinazione in punto di assegnazione della casa coniugale. Tuttavia, all'udienza di rinvio fissata per il giorno 09/11/2023, la difesa della ricorrente dava atto della mancata comparizione di , avendo costui riferito di non voler essere coinvolto Persona_3 nella presente causa di separazione giudiziale dei genitori (v. verbale udienza). Così, con ordinanza emessa fuori udienza in data 10/11/2023, senza emettere ulteriori provvedimenti, il Presidente delegato poneva a carico di l'obbligo di Controparte_1 versare in favore della moglie un assegno di mantenimento di euro 250,00 al mese, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat.
Disposta nuovamente la rinnovazione della notificazione dell'ordinanza presidenziale al convenuto non costituito nella fase di merito, all'udienza “cartolare” rinviata al giorno
30/05/2024, dichiarata la contumacia di , senza concedere i termini di Controparte_1 cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. - che non venivano chiesti dalla ricorrente - il giudice istruttore fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 05/11/2024, rigettando le istanze di prova orale articolare dalla ricorrente nella nota scritta d'udienza.
Precisate le conclusioni come sopra riportate, con ordinanza resa in data 16/11/2024, il giudice istruttore rimetteva la causa in decisione innanzi al Collegio, senza assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinunzia espressa della parte ricorrente.
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e RT Controparte_1 contraevano matrimonio concordatario in data 01/08/1990 nel Comune di IR IN
(trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune, anno 1990, atto n. 37, Parte
II, Serie A), in regime di comunione dei beni, e che dalla loro unione sono nati i figli e , oggi maggiorenni e conviventi con il padre. Per_1 Per_2
pagina 3 di 7 Ebbene, il fatto che i coniugi già da tempo abbiano interrotto la convivenza e che il marito neppure ha avuto interesse a costituirsi nella presente procedura di separazione, sono elementi che dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile e che, quindi, ben può essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 codice civile.
La domanda di assegnazione della casa coniugale è infondata e va respinta.
In proposito, preme osservare che l'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies
c.c. costituisce un vincolo di destinazione del bene immobile collegato all'interesse dei figli minorenni e/o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti.
Nell'ordinamento giuridico italiano, infatti, l'assegnazione persegue esclusivamente finalità di natura non patrimoniale, coincidente con l'interesse del figlio al mantenimento dell'originario habitat familiare;
più in particolare, si tratta di un diritto di godimento che può essere riconosciuto a seguito della disgregazione del nucleo familiare, ma non costituisce un diritto reale assimilabile al diritto di abitazione di cui all'art. 1022 c.c., poiché il suo unico scopo è quello di determinare quale genitore, nell'interesse dei figli, dovrà continuare ad abitare con la prole la casa familiare, intesa come habitat o focolare domestico, centro di affetti, interessi e consuetudini in cui si è espressa la vita familiare.
Ciò detto, il giudice della separazione ha il potere di assegnare la casa solo al genitore a cui vengono affidati i figli minorenni o che conviva stabilmente coi figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, trattandosi di una norma di carattere eccezionale dettata nell'esclusivo interesse della prole, con la conseguenza che è esclusa la possibilità di assegnare la casa coniugale al coniuge non convivente in via prevalente con i figli.
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di non dispone di alcun elemento per assegnare alla ricorrente la casa coniugale, essendo, di contro, pacifico che entrambi i figli siano rimasti a vivere stabilmente con il padre una volta cessata la convivenza tra i genitori.
In ogni caso, preme al Tribunale osservare che entrambi i figli maggiorenni debbono essere considerati economicamente autonomi, circostanza che, di per sé, fa venir meno i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale sia in favore dell'odierna ricorrente sia del convenuto, comunque rimasto contumace: infatti, dalla trattazione della causa è emerso che di anni 32, quand'anche percepisca uno stipendio di euro 800 netti al Per_1 mese (v. doc. 11), deve ritenersi indubbiamente economicamente autonoma essendo pagina 4 di 7 dotata di piena ed integra capacità lavorativa, tale per cui potrebbe in astratto incrementare il proprio orario di lavoro o reperire una seconda occupazione, essendo impegnata per sole 30 ore settimanali;
pure il figlio , di anni 25, deve ritenersi Per_2 economicamente autosufficiente, dovendosi presumere che egli abbia svolto attività lavorativa retribuita per un considerevole arco di tempo prima di decidere di iscriversi all'università, non essendo stata dedotta alcuna specifica circostanza atta a giustificare perché il figlio, solo all'età di 24 anni, abbia deciso di intraprendere il percorso universitario, scelta che - seppure ammirevole e pienamente legittima - non fa sorgere nuovamente in capo ai genitori gli obblighi di mantenimento di cui all'art. 337-ter c.c. e, quindi, il diritto del genitore a vedersi assegnata la casa familiare ex art. 337-sexies c.c.
Venendo alle questioni economiche, quanto alla richiesta di assegno di mantenimento avanzata dall'odierna ricorrente, pare opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 156 c.c., deve riconoscersi in favore del coniuge a cui non è stata addebitata la separazione il diritto ad un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, allorché costui non fruisca di redditi propri1. 1 Cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 13 febbraio 2013 n. 3502 (Pres. Luccioli - Rel. Acierno):
“L'esclusione del riconoscimento di un contributo al mantenimento del coniuge debole può essere fondato sulla sua attitudine al lavoro, desumibile dall'età, le condizioni di salute e il possesso di un diploma di studi oltre che di una potenziale professionalità. Tuttavia, tali condizioni, se non eziologicamente collegate alla prospettiva effettiva ed attuale di svolgimento di un'attività produttiva di reddito, sono inidonee a far venire meno il dovere di solidarietà coniugale, sancito dall'art. 143 terzo comma, cod. civ., che impone, in sede di separazione personale, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., la corresponsione di un assegno di mantenimento, in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri. La valutazione di adeguatezza od inadeguatezza dei redditi personali, deve essere svolta, in virtù dell'origine solidale dell'obbligo a carico dell'altro coniuge, sulla base delle condizioni reddituali e patrimoniali valutabili al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto, ben potendo in futuro, tali valutazioni essere modificate in sede di revisione delle condizioni della separazione, qualora le potenzialità lavorative e reddituali del titolare dell'assegno si attualizzino. (art.156, ultimo comma, cod. civ.). Al riguardo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è stato affermato che: "In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. (Cass. 18547 del 2006, cui devono aggiungersi i precedenti conformi 3975 del 2002 e 12121 del 2004)". Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi, alla luce dei criteri sanciti dall'art. 156 cod. civ., risulta pertanto rilevante la condizione patrimoniale e reddituale comparativa riscontrabile alla luce dei complessivi riscontri istruttori al momento dell'accertamento del diritto, non rilevando, in via pagina 5 di 7 L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerato, infatti, una proiezione degli obblighi di assistenza materiale discendenti dal matrimonio, obblighi che permangono anche dopo la cessazione della convivenza, poiché la separazione instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio e, quindi, il tipo di vita condotto da ciascuno pur in una situazione di cessata convivenza (ex multis Cass. n. 4178/2013; Cass. n. 12196/2017). Ai sensi dell'art. 156 c.c., dunque, per stabilire se e in quale misura sia dovuto un contributo economico in favore del coniuge richiedente, al quale non sia stata addebitata la separazione, deve procedersi, dapprima, ad una valutazione del tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di convivenza matrimoniale, che rappresenta il parametro per il giudizio di adeguatezza o inadeguatezza dei redditi propri del richiedente l'assegno, e quindi, in caso di inadeguatezza, deve procedersi all'accertamento comparativo delle disponibilità economiche delle parti, nonché alla valutazione di ogni altra circostanza rilevante per la determinazione del quantum dovuto ex art. 156, comma 2 c.c.
Ciò precisato, dalla documentazione versata in atti si osserva che nell'anno 2021 l'odierno convenuto percepiva un reddito lordo da lavoro pari a circa 24.000 euro, corrispondente ad un netto mensile di circa 1.700 euro (v. Mod.730/2022); inoltre, il medesimo convenuto continua a godere in via esclusiva dell'immobile adibito a casa coniugale, cointestato tra i coniugi, senza nulla corrispondere a titolo di indennità di occupazione in favore di . Quest'ultima, d'altro canto, priva di altre proprietà RT immobiliari, è attualmente ospitata a casa della propria madre a IR IN, dove ha anche reperito un'attività lavorativa a tempo parziale per 18 ore settimanali, grazie alla quale percepisce una retribuzione netta mensile documentata in euro 600,00 (v. doc. 10), comunque insufficiente per essere considerata economicamente autonoma.
Dunque, in ragione della sperequazione reddituale documentata in atti, il Collegio ritiene equo e congruo confermare in favore della ricorrente il diritto a ricevere un assegno di mantenimento di euro 250,00 al mese, da parte del marito, a far tempo dalla data di
generale, ai fini dell'attribuzione di esso, le ragioni recenti o remote dell'assenza attuale di effettiva capacità reddituale, salva la loro valutabilità in sede di quantificazione del contributo”. Nel caso di specie, veniva accolto il ricorso presentato dalla moglie, alla quale era stato negato l'assegno di mantenimento sul presupposto che la stessa avesse la capacità di procurarsi un reddito da lavoro per la giovane età, le buone condizioni di salute e il possesso di un diploma. pagina 6 di 7 deposito del ricorso introduttivo (mensilità di marzo 2023), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat.
Stante la natura necessaria del giudizio di separazione, la soccombenza della ricorrente in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale e la contumacia del convenuto, il Tribunale dichiara le spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, rigettata e disattesa ogni altra domanda, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e RT
, che hanno contratto matrimonio concordatario il giorno Controparte_1
01/08/1990 nel Comune di IR IN (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune, anno 1990, atto n. 37, Parte II, Serie A);
2. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale ex art. 337-sexies c.c.;
3. PONE a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 RT
, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a titolo di
[...] contributo al mantenimento della moglie ex art. 156 c.c., l'assegno mensile di euro
250,00, a far tempo dalla data di deposito del ricorso introduttivo (mensilità di marzo 2023), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat;
4. DICHIARA le spese di lite irripetibili.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IR AR (CZ), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 21/11/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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