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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/10/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
427/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di SC - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. OL Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 427/2024 R.G. promossa da
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EZ NE ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NA AL ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente
1. Affidarsi i figli minori e OL in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre. I genitori, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, all'indirizzo religioso ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2. Assegnarsi la casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie, in uso alla stessa;
3. Porre a carico del resistente, a titolo di contributo nel mantenimento dei due figli minori, un assegno mensile dell'importo di euro 600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come di seguito indicate:
1 A) spese mediche senza preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal SSN, tickets sanitari;
B) spese mediche con accordo preventivo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal SSN, farmaci particolari;
C) spese scolastiche senza preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento;
D) spese scolastiche con preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche: centri estivi;
corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze;
4. Porre in favore della madre il diritto a percepire il 100% degli assegni familiari dalla data della domanda.
5. Porre a carico del Sig. un assegno dell'importo di euro 400,00, Controparte_1 quale mantenimento della moglie, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
6. Con vittoria di spese e compensi professionali
Parte resistente: 1) Vista la sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi, disporsi l'affidamento condiviso di con collocazione presso il padre e con Persona_2 facoltà della madre di vedere e tenere con sé il minore un giorno infrasettimanale, in orario pomeridiano dalle ore 15 alle ore 19, e a settimane alterne per l'intera giornata della domenica dalle ore 10 alle ore 21;
2) Disporsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Mazzorno Sinistro (RO) via Ciceruacchio n. 13 e di proprietà esclusiva della ricorrente, con tutti gli arredi ivi esistenti, a Controparte_1
3) Disporsi l'obbligo di di corrispondere a entro Parte_1 Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di 400,00 euro al mese (200,00 euro per ogni figlio), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie come indicate nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c.;
4) Disporsi l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico e universale in favore del sig. Controparte_1
5) Condannarsi la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 13.3.2024 ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.42 ss. c.p.c., avanti il Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione personale da con il quale ella aveva Controparte_1 contratto matrimonio l'1.5.2002 ad Adria (RO), ed esponeva che:
2 - dall'unione erano nati i figli e OL, rispettivamente il 9.1.2007 e il 6. Per_1
2.2013;
- a partire dall'aprile del 2023, a causa di gravi e ripetuti episodi di violenza e minaccia da parte del marito nei propri confronti, ella aveva più volte chiesto l'intervento dei Carabinieri del Comando di Adria, ma le continue offese, minacce e umiliazioni non erano cessate, tanto da essere costretta a rivolgersi al Centro Antiviolenza del Comune di Adria e ad abbandonare la casa coniugale, per trasferirsi per alcune settimane a casa della sorella;
- la ricorrente, proprietaria esclusiva dell'immobile adibito a residenza della famiglia, aveva lavorato presso un laboratorio tessile sino al 7.2.2024 e aveva percepito una retribuzione mensile di 900,00 euro, mentre attualmente svolgeva l'attività di addetta alle pulizie presso un'impresa di OT (RO), traendo da tale attività una retribuzione mensile di circa 1.000,00 euro, mentre il CP_1 operaio, percepiva una retribuzione di circa 1.800,00-2.000,00 euro.
La chiedeva pertanto, oltre alla pronuncia di separazione personale dei Pt_1 coniugi, l'emissione nei confronti del marito dell'ordine di cessazione delle condotte violente, nonché l'allontanamento del dalla casa familiare, l'affidamento CP_1 condiviso dei figli e OL, con collocazione degli stessi presso di lei, Per_1
l'assegnazione della casa coniugale e la statuizione dell'obbligo del resistente di corrisponderle un assegno di mantenimento dell'importo di 600,00 euro mensili in favore dei figli, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse degli stessi, e un assegno di 400,00 euro ai sensi dell'art. 156 c.c.
2. Con decreto in data 20.3.2024 la presidente designava sé stessa giudice delegato alla trattazione della causa e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 3.5.2024, disponendo la riduzione dei termini ai sensi dell'art. 473bis.42 c.p.c., assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473-bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con decreto depositato il 21.3.2024, il giudice disponeva l'acquisizione delle informazioni previste dall'art. 473bis.42 c.p.c. e la CU2024 relativa all'anno d'imposta 2023 di Controparte_1
4. Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava la ricostruzione della vicenda coniugale prospettata dalla e negava, in particolare, di aver posto in essere Pt_1 comportamenti violenti ai danni della stessa. Deduceva che la moglie lo aveva tradito e aveva ammesso tale violazione anche alla presenza dei figli, sicché chiedeva che la separazione fosse addebitata alla ricorrente. Domandava, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli e la statuizione dell'obbligo della di Pt_1 contribuire al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei minori.
3 5. Con ordinanza depositata il 3.4.2024 veniva respinta l'istanza di emissione dell'ordine di protezione e all'udienza del 3.5.2024, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice relatore disponeva l'ascolto dei minori e Per_1 [...] per l'udienza del 7.5.2024. Espletato tale incombente, con ordinanza ex Per_2 art. 473bis.22 c.p.c. emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti e si riservava di riferire al Collegio per la decisione sullo status.
6. Con la sentenza non definitiva n. 396/2024 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi e e, con Parte_1 Controparte_1 separata ordinanza, rimetteva le parti innanzi al giudice relatore all'udienza dell'1.10.2025 per la prosecuzione del processo in relazione alle altre domande proposte dalle parti, aventi ad oggetto l'addebito della separazione alla ricorrente, l'affidamento esclusivo dei figli richiesto dal convenuto, la collocazione dei minori e l'assegnazione della casa coniugale, nonché la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e l'attribuzione dell'assegno previsto dall'art. 156 c.c. alla ricorrente.
7. Istruita la causa mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, comparse, dopo l'emissione della sentenza sullo status, alle udienze dell'1.10.2024, dell'8.4.2025, dell'8.7.2025 e del 21.10.2025, il giudice ha disposto la discussione orale della causa e, sulle conclusioni in epigrafe, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
8. Rileva il collegio che la pronuncia di separazione personale dei coniugi è già stata emessa, sicché il perimetro della decisione odierna è circoscritto (i) al regime di affidamento del figlio OL, dato che il primogenito ha raggiunto la maggiore età, (ii) alla regolamentazione dei tempi e delle modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, (iii) all'assegnazione della casa coniugale (di proprietà della ) e (iv) all'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico Pt_1 universale. La domanda di addebito della separazione, inizialmente proposta dal
è stata infatti oggetto di espressa rinuncia da parte dello stesso CP_1 all'udienza del 21.10.2025.
8.1 Tanto premesso, va osservato che il deterioramento del rapporto della Pt_1 con il figlio OL, minore d'età, persiste tuttora. Invero, all'udienza del 7.5.2025, nel corso dell'ascolto, il ragazzino ha dichiarato: “Vivo con mio padre e mio fratello
. Mia mamma ad un certo punto è cambiata e mi ricordo che un giorno mi Per_1 ha svegliato picchiandomi, nel senso che mi ha “frustato” con i vestiti. Non so per quale ragione. Il giorno prima della mia Confessione, avvenuta all'inizio del 2023, mi pare, è successo un fatto molto brutto di cui non voglio parlare e da allora mia madre è cambiata. Dopo un paio di mesi lei è andata a stare da sua sorella, poi è tornata a casa e nel febbraio 2024 è ritornata da sua sorella. Nel corso di questo periodo ha litigato con mio fratello e da allora non ci siamo più sentiti, nel senso che lei non mi ha mai più cercato. Non me la sento di vedere la mamma e voglio
4 continuare a vivere con mio padre. Il mio desiderio è che tutto questo non fosse mai successo.” (v. verbale dell'udienza del 7.5.2025). La condizione di estrema difficoltà del rapporto madre-figlio non è mutata, dal momento che la stessa Pt_1 ha affermato di non aver corrisposto al il contributo al mantenimento CP_1 per i figli per il fatto che il coniuge non aveva voluto accompagnarli dalla dott.ssa Manzini, terapeuta incaricata di sostenere e OL in questa delicata fase Per_1 della vicenda separativa che riguarda i loro genitori. Il successivo provvedimento emesso all'udienza dell'8.4.2025 ai fini della regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita della ricorrente nei confronti del figlio non ha sortito effetti, dal momento che il minore non vede la madre dal mese di aprile 2025, a causa di un diverbio insorto tra la e il primogenito, dovuto alla scarsa collaborazione Pt_1 della ricorrente nella redazione dell'ISEE, documento necessario per ottenere agevolazioni anche ai fini della riduzione delle tasse universitarie (v. dichiarazioni rese dal convenuto all'udienza del 21.10.2025, nella quale la convenuta e il difensore della stessa non sono comparse).
Costituisce, tuttavia, ius receptum che l'affidamento condiviso sia da ritenersi il regime ordinario anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, e il grave conflitto tra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (cfr. Cass. n. 21425 del 2022; Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 1777 del 2012). La mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. n. 21425 del 2022; Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 5108 del 2012). In altre parole, in tema di affidamento, i giudici di legittimità ritengono da tempo, reiterando un insegnamento già affermatosi sotto la vigenza dell'art. 155 c.c., che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337- ter c.c., è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. n. 21425 del 2022; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006). Ne discende che la regola dell'affidamento condiviso si rivela, perciò, la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535 del 2019) al fine di garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso
5 costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n. 1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr. Cass. n. 977 del 2017). Ed è appena il caso di ribadire che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 6535 del 2019 e Cass. n. 24526 del 2010, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente
Cass. n. 21425 del 2022).
Ora, nonostante la frattura venuta a determinarsi tra la , da un lato, e i figli, Pt_1 dall'altro, per avere costoro assistito ai comportamenti inusuali e ondivaghi della madre prima che quest'ultima si allontanasse definitivamente dalla residenza della famiglia per andare infine a convivere con il suo attuale compagno (cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza dell'8.4.2025: “Vivo da sette mesi con il mio compagno a Rovigo in Via Vittorio Veneto n. 77”), la ha sempre Pt_1 curato e accudito e OL, per cui, al di là di una conflittualità Per_1 indubbiamente nociva per la serenità del minore, non sono emersi elementi ostativi all'affidamento condiviso del secondogenito, che ha 12 anni e ha continuato a vivere con il padre e con il fratello , ora maggiorenne, presso l'immobile Per_1 adibito a residenza familiare.
Si ritiene pertanto di confermare l'affidamento condiviso di già Persona_2 disposto con l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., al pari della collocazione del minore presso il padre, al quale va di conseguenza assegnata la casa coniugale secondo quanto prevede l'art. 337-sexies c.c.
8.2 Quanto alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita della nei Pt_1 confronti del figlio OL, si dispone che la madre abbia facoltà di vedere e tenere con sé il minore un giorno infrasettimanale, in orario pomeridiano dalle ore 15 alle ore 19, e a settimane alterne per l'intera giornata della domenica dalle ore 10 alle ore 21, nell'auspicio che la riprenda gli incontri con il figlio, del tutto Pt_1 estraneo al diverbio scoppiato tra la ricorrente e il primogenito.
8.3 In ordine alle domande di contenuto economico proposte dal convenuto nei confronti della moglie, va richiamato il principio secondo cui, in tema di contributo al mantenimento dei figli, da una parte vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base
6 al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (così, Cass. civ. n. 2536/2024).
Nel caso in esame, non va sottaciuto che OL e vivono insieme Persona_3 al padre nell'immobile di proprietà della , il che costituisce indubbiamente Pt_1 una forma di contributo al mantenimento di entrambi.
Dal punto di vista economico-patrimoniale, si rileva che il convenuto ha tratto dalla propria attività di lavoro un reddito netto complessivo di 20.312,66 euro, mentre la ricorrente non ha sostanzialmente percepito reddito da lavoro dipendente o autonomo (v. CU2025 prodotta il 4.8.2025). Nondimeno, la ha 47 anni, nel Pt_1
2023 è stata titolare di un reddito pari a circa 8.000,00 euro (cfr. docc. 19 e 20 della ricorrente) ed è pienamente in grado di dedicarsi a un'attività che le consenta di contribuire al mantenimento dei figli anche mediante la corresponsione di un contributo periodico fisso, anche in considerazione del fatto che ha ammesso di essere titolare di un libretto di risparmio nel quale sono depositati 17.000,00 euro.
Alla luce di tali risultanze probatorie documentali, si ritiene di determinare in 350,00 euro (175,00 euro per ogni figlio) mensili l'importo complessivo che la
è tenuta a corrispondere al coniuge, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Pt_1 di contributo al mantenimento dei figli, tenuto conto anche dei risparmi di cui la stessa è titolare e del maggior tempo di cui la attualmente dispone per Pt_1 dedicarsi al lavoro. Non va, peraltro, sottaciuto che la ricorrente è proprietaria esclusiva dell'immobile adibito a residenza della famiglia, sicché l'assegnazione al di detto immobile deve essere tenuta in considerazione ai fini della CP_1 determinazione del contributo materno al mantenimento dei figli.
8.4 Va da sé che, data la relativa esiguità dell'assegno posto a carico della Pt_1 ai sensi dell'art. 337-ter c.c., l'intero importo dell'assegno unico universale erogato dall' , complessivamente pari a soli 85,00 euro al mese (v. verbale dell'udienza CP_2 del 21.10.2025) debba essere attribuito in toto al genitore convivente CP_1 con entrambi i figli (Cass. civ. n. 4672/2025).
9. La regolamentazione delle spese processuali – liquidate al dispositivo per l'intero in 4.349,00 euro sulla base dei valori tariffari previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di media complessità e tenuto conto della discussione orale della causa – considera l'interesse di entrambe le parti di ottenere la pronuncia di separazione personale, sicché si ritiene di compensare le spese processuali nella misura di 1/3, ponendo il pagamento della residua quota
7 di 2/3 a carico della , le cui domande non sono state accolte, ad eccezione Pt_1 di quella avente ad oggetto l'affidamento condiviso del figlio OL.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2024/427 R.G. promossa da Pt_1
nei confronti di con l'intervento del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero, vista la sentenza non definitiva n. 396/2024 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
- dispone l'affidamento condiviso di con collocazione del Persona_2 minore presso il padre, e con facoltà di di vedere e tenere con Parte_1 sé il figlio OL recandosi a trovarlo presso l'abitazione dello stesso, un giorno infrasettimanale dalle ore 15 alle ore 17 o in alternativa, in caso di impegni del minore, il giovedì dalle ore 18 alle ore 21, riaccompagnandolo a casa dopo aver cenato con lui;
- assegna la casa coniugale, sita in Mazzorno Sinistro (RO) via Ciceruacchio n. 13, a che in essa vivrà con i figli e OL sino al Controparte_1 Per_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi;
- dichiara tenuta a corrispondere a entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1
OL, la somma di 350,00 euro (175,00 euro per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) dopo-scuola; b) gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
8 a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) vacanze e campi estivi;
- dispone l'attribuzione a dell'intero importo dell'assegno Controparte_1 unico universale erogato dall' ; CP_2
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo e condanna al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di 2.899,33 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, pari alla residua quota di due terzi.
Rovigo, 22 ottobre 2025
il Presidente estensore
PA Di SC
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di SC - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. OL Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 427/2024 R.G. promossa da
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EZ NE ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NA AL ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente
1. Affidarsi i figli minori e OL in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre. I genitori, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, all'indirizzo religioso ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2. Assegnarsi la casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie, in uso alla stessa;
3. Porre a carico del resistente, a titolo di contributo nel mantenimento dei due figli minori, un assegno mensile dell'importo di euro 600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come di seguito indicate:
1 A) spese mediche senza preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal SSN, tickets sanitari;
B) spese mediche con accordo preventivo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal SSN, farmaci particolari;
C) spese scolastiche senza preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento;
D) spese scolastiche con preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche: centri estivi;
corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze;
4. Porre in favore della madre il diritto a percepire il 100% degli assegni familiari dalla data della domanda.
5. Porre a carico del Sig. un assegno dell'importo di euro 400,00, Controparte_1 quale mantenimento della moglie, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
6. Con vittoria di spese e compensi professionali
Parte resistente: 1) Vista la sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi, disporsi l'affidamento condiviso di con collocazione presso il padre e con Persona_2 facoltà della madre di vedere e tenere con sé il minore un giorno infrasettimanale, in orario pomeridiano dalle ore 15 alle ore 19, e a settimane alterne per l'intera giornata della domenica dalle ore 10 alle ore 21;
2) Disporsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Mazzorno Sinistro (RO) via Ciceruacchio n. 13 e di proprietà esclusiva della ricorrente, con tutti gli arredi ivi esistenti, a Controparte_1
3) Disporsi l'obbligo di di corrispondere a entro Parte_1 Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di 400,00 euro al mese (200,00 euro per ogni figlio), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie come indicate nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c.;
4) Disporsi l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico e universale in favore del sig. Controparte_1
5) Condannarsi la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 13.3.2024 ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.42 ss. c.p.c., avanti il Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione personale da con il quale ella aveva Controparte_1 contratto matrimonio l'1.5.2002 ad Adria (RO), ed esponeva che:
2 - dall'unione erano nati i figli e OL, rispettivamente il 9.1.2007 e il 6. Per_1
2.2013;
- a partire dall'aprile del 2023, a causa di gravi e ripetuti episodi di violenza e minaccia da parte del marito nei propri confronti, ella aveva più volte chiesto l'intervento dei Carabinieri del Comando di Adria, ma le continue offese, minacce e umiliazioni non erano cessate, tanto da essere costretta a rivolgersi al Centro Antiviolenza del Comune di Adria e ad abbandonare la casa coniugale, per trasferirsi per alcune settimane a casa della sorella;
- la ricorrente, proprietaria esclusiva dell'immobile adibito a residenza della famiglia, aveva lavorato presso un laboratorio tessile sino al 7.2.2024 e aveva percepito una retribuzione mensile di 900,00 euro, mentre attualmente svolgeva l'attività di addetta alle pulizie presso un'impresa di OT (RO), traendo da tale attività una retribuzione mensile di circa 1.000,00 euro, mentre il CP_1 operaio, percepiva una retribuzione di circa 1.800,00-2.000,00 euro.
La chiedeva pertanto, oltre alla pronuncia di separazione personale dei Pt_1 coniugi, l'emissione nei confronti del marito dell'ordine di cessazione delle condotte violente, nonché l'allontanamento del dalla casa familiare, l'affidamento CP_1 condiviso dei figli e OL, con collocazione degli stessi presso di lei, Per_1
l'assegnazione della casa coniugale e la statuizione dell'obbligo del resistente di corrisponderle un assegno di mantenimento dell'importo di 600,00 euro mensili in favore dei figli, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse degli stessi, e un assegno di 400,00 euro ai sensi dell'art. 156 c.c.
2. Con decreto in data 20.3.2024 la presidente designava sé stessa giudice delegato alla trattazione della causa e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 3.5.2024, disponendo la riduzione dei termini ai sensi dell'art. 473bis.42 c.p.c., assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473-bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con decreto depositato il 21.3.2024, il giudice disponeva l'acquisizione delle informazioni previste dall'art. 473bis.42 c.p.c. e la CU2024 relativa all'anno d'imposta 2023 di Controparte_1
4. Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava la ricostruzione della vicenda coniugale prospettata dalla e negava, in particolare, di aver posto in essere Pt_1 comportamenti violenti ai danni della stessa. Deduceva che la moglie lo aveva tradito e aveva ammesso tale violazione anche alla presenza dei figli, sicché chiedeva che la separazione fosse addebitata alla ricorrente. Domandava, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli e la statuizione dell'obbligo della di Pt_1 contribuire al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei minori.
3 5. Con ordinanza depositata il 3.4.2024 veniva respinta l'istanza di emissione dell'ordine di protezione e all'udienza del 3.5.2024, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice relatore disponeva l'ascolto dei minori e Per_1 [...] per l'udienza del 7.5.2024. Espletato tale incombente, con ordinanza ex Per_2 art. 473bis.22 c.p.c. emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti e si riservava di riferire al Collegio per la decisione sullo status.
6. Con la sentenza non definitiva n. 396/2024 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi e e, con Parte_1 Controparte_1 separata ordinanza, rimetteva le parti innanzi al giudice relatore all'udienza dell'1.10.2025 per la prosecuzione del processo in relazione alle altre domande proposte dalle parti, aventi ad oggetto l'addebito della separazione alla ricorrente, l'affidamento esclusivo dei figli richiesto dal convenuto, la collocazione dei minori e l'assegnazione della casa coniugale, nonché la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e l'attribuzione dell'assegno previsto dall'art. 156 c.c. alla ricorrente.
7. Istruita la causa mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, comparse, dopo l'emissione della sentenza sullo status, alle udienze dell'1.10.2024, dell'8.4.2025, dell'8.7.2025 e del 21.10.2025, il giudice ha disposto la discussione orale della causa e, sulle conclusioni in epigrafe, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
8. Rileva il collegio che la pronuncia di separazione personale dei coniugi è già stata emessa, sicché il perimetro della decisione odierna è circoscritto (i) al regime di affidamento del figlio OL, dato che il primogenito ha raggiunto la maggiore età, (ii) alla regolamentazione dei tempi e delle modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, (iii) all'assegnazione della casa coniugale (di proprietà della ) e (iv) all'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico Pt_1 universale. La domanda di addebito della separazione, inizialmente proposta dal
è stata infatti oggetto di espressa rinuncia da parte dello stesso CP_1 all'udienza del 21.10.2025.
8.1 Tanto premesso, va osservato che il deterioramento del rapporto della Pt_1 con il figlio OL, minore d'età, persiste tuttora. Invero, all'udienza del 7.5.2025, nel corso dell'ascolto, il ragazzino ha dichiarato: “Vivo con mio padre e mio fratello
. Mia mamma ad un certo punto è cambiata e mi ricordo che un giorno mi Per_1 ha svegliato picchiandomi, nel senso che mi ha “frustato” con i vestiti. Non so per quale ragione. Il giorno prima della mia Confessione, avvenuta all'inizio del 2023, mi pare, è successo un fatto molto brutto di cui non voglio parlare e da allora mia madre è cambiata. Dopo un paio di mesi lei è andata a stare da sua sorella, poi è tornata a casa e nel febbraio 2024 è ritornata da sua sorella. Nel corso di questo periodo ha litigato con mio fratello e da allora non ci siamo più sentiti, nel senso che lei non mi ha mai più cercato. Non me la sento di vedere la mamma e voglio
4 continuare a vivere con mio padre. Il mio desiderio è che tutto questo non fosse mai successo.” (v. verbale dell'udienza del 7.5.2025). La condizione di estrema difficoltà del rapporto madre-figlio non è mutata, dal momento che la stessa Pt_1 ha affermato di non aver corrisposto al il contributo al mantenimento CP_1 per i figli per il fatto che il coniuge non aveva voluto accompagnarli dalla dott.ssa Manzini, terapeuta incaricata di sostenere e OL in questa delicata fase Per_1 della vicenda separativa che riguarda i loro genitori. Il successivo provvedimento emesso all'udienza dell'8.4.2025 ai fini della regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita della ricorrente nei confronti del figlio non ha sortito effetti, dal momento che il minore non vede la madre dal mese di aprile 2025, a causa di un diverbio insorto tra la e il primogenito, dovuto alla scarsa collaborazione Pt_1 della ricorrente nella redazione dell'ISEE, documento necessario per ottenere agevolazioni anche ai fini della riduzione delle tasse universitarie (v. dichiarazioni rese dal convenuto all'udienza del 21.10.2025, nella quale la convenuta e il difensore della stessa non sono comparse).
Costituisce, tuttavia, ius receptum che l'affidamento condiviso sia da ritenersi il regime ordinario anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, e il grave conflitto tra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (cfr. Cass. n. 21425 del 2022; Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 1777 del 2012). La mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. n. 21425 del 2022; Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 5108 del 2012). In altre parole, in tema di affidamento, i giudici di legittimità ritengono da tempo, reiterando un insegnamento già affermatosi sotto la vigenza dell'art. 155 c.c., che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337- ter c.c., è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. n. 21425 del 2022; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006). Ne discende che la regola dell'affidamento condiviso si rivela, perciò, la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535 del 2019) al fine di garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso
5 costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n. 1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr. Cass. n. 977 del 2017). Ed è appena il caso di ribadire che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 6535 del 2019 e Cass. n. 24526 del 2010, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente
Cass. n. 21425 del 2022).
Ora, nonostante la frattura venuta a determinarsi tra la , da un lato, e i figli, Pt_1 dall'altro, per avere costoro assistito ai comportamenti inusuali e ondivaghi della madre prima che quest'ultima si allontanasse definitivamente dalla residenza della famiglia per andare infine a convivere con il suo attuale compagno (cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza dell'8.4.2025: “Vivo da sette mesi con il mio compagno a Rovigo in Via Vittorio Veneto n. 77”), la ha sempre Pt_1 curato e accudito e OL, per cui, al di là di una conflittualità Per_1 indubbiamente nociva per la serenità del minore, non sono emersi elementi ostativi all'affidamento condiviso del secondogenito, che ha 12 anni e ha continuato a vivere con il padre e con il fratello , ora maggiorenne, presso l'immobile Per_1 adibito a residenza familiare.
Si ritiene pertanto di confermare l'affidamento condiviso di già Persona_2 disposto con l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., al pari della collocazione del minore presso il padre, al quale va di conseguenza assegnata la casa coniugale secondo quanto prevede l'art. 337-sexies c.c.
8.2 Quanto alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita della nei Pt_1 confronti del figlio OL, si dispone che la madre abbia facoltà di vedere e tenere con sé il minore un giorno infrasettimanale, in orario pomeridiano dalle ore 15 alle ore 19, e a settimane alterne per l'intera giornata della domenica dalle ore 10 alle ore 21, nell'auspicio che la riprenda gli incontri con il figlio, del tutto Pt_1 estraneo al diverbio scoppiato tra la ricorrente e il primogenito.
8.3 In ordine alle domande di contenuto economico proposte dal convenuto nei confronti della moglie, va richiamato il principio secondo cui, in tema di contributo al mantenimento dei figli, da una parte vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base
6 al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (così, Cass. civ. n. 2536/2024).
Nel caso in esame, non va sottaciuto che OL e vivono insieme Persona_3 al padre nell'immobile di proprietà della , il che costituisce indubbiamente Pt_1 una forma di contributo al mantenimento di entrambi.
Dal punto di vista economico-patrimoniale, si rileva che il convenuto ha tratto dalla propria attività di lavoro un reddito netto complessivo di 20.312,66 euro, mentre la ricorrente non ha sostanzialmente percepito reddito da lavoro dipendente o autonomo (v. CU2025 prodotta il 4.8.2025). Nondimeno, la ha 47 anni, nel Pt_1
2023 è stata titolare di un reddito pari a circa 8.000,00 euro (cfr. docc. 19 e 20 della ricorrente) ed è pienamente in grado di dedicarsi a un'attività che le consenta di contribuire al mantenimento dei figli anche mediante la corresponsione di un contributo periodico fisso, anche in considerazione del fatto che ha ammesso di essere titolare di un libretto di risparmio nel quale sono depositati 17.000,00 euro.
Alla luce di tali risultanze probatorie documentali, si ritiene di determinare in 350,00 euro (175,00 euro per ogni figlio) mensili l'importo complessivo che la
è tenuta a corrispondere al coniuge, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Pt_1 di contributo al mantenimento dei figli, tenuto conto anche dei risparmi di cui la stessa è titolare e del maggior tempo di cui la attualmente dispone per Pt_1 dedicarsi al lavoro. Non va, peraltro, sottaciuto che la ricorrente è proprietaria esclusiva dell'immobile adibito a residenza della famiglia, sicché l'assegnazione al di detto immobile deve essere tenuta in considerazione ai fini della CP_1 determinazione del contributo materno al mantenimento dei figli.
8.4 Va da sé che, data la relativa esiguità dell'assegno posto a carico della Pt_1 ai sensi dell'art. 337-ter c.c., l'intero importo dell'assegno unico universale erogato dall' , complessivamente pari a soli 85,00 euro al mese (v. verbale dell'udienza CP_2 del 21.10.2025) debba essere attribuito in toto al genitore convivente CP_1 con entrambi i figli (Cass. civ. n. 4672/2025).
9. La regolamentazione delle spese processuali – liquidate al dispositivo per l'intero in 4.349,00 euro sulla base dei valori tariffari previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di media complessità e tenuto conto della discussione orale della causa – considera l'interesse di entrambe le parti di ottenere la pronuncia di separazione personale, sicché si ritiene di compensare le spese processuali nella misura di 1/3, ponendo il pagamento della residua quota
7 di 2/3 a carico della , le cui domande non sono state accolte, ad eccezione Pt_1 di quella avente ad oggetto l'affidamento condiviso del figlio OL.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2024/427 R.G. promossa da Pt_1
nei confronti di con l'intervento del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero, vista la sentenza non definitiva n. 396/2024 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
- dispone l'affidamento condiviso di con collocazione del Persona_2 minore presso il padre, e con facoltà di di vedere e tenere con Parte_1 sé il figlio OL recandosi a trovarlo presso l'abitazione dello stesso, un giorno infrasettimanale dalle ore 15 alle ore 17 o in alternativa, in caso di impegni del minore, il giovedì dalle ore 18 alle ore 21, riaccompagnandolo a casa dopo aver cenato con lui;
- assegna la casa coniugale, sita in Mazzorno Sinistro (RO) via Ciceruacchio n. 13, a che in essa vivrà con i figli e OL sino al Controparte_1 Per_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi;
- dichiara tenuta a corrispondere a entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1
OL, la somma di 350,00 euro (175,00 euro per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) dopo-scuola; b) gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
8 a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) vacanze e campi estivi;
- dispone l'attribuzione a dell'intero importo dell'assegno Controparte_1 unico universale erogato dall' ; CP_2
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo e condanna al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di 2.899,33 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, pari alla residua quota di due terzi.
Rovigo, 22 ottobre 2025
il Presidente estensore
PA Di SC
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