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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3699 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2018, avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 522/2018 pubblicata in data 8 febbraio 2018 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Guido Lombardo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta
(CE) alla via F. Renella n. 32 appellante
E
( , in qualità di erede di CP_1 C.F._2 Persona_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Giulio Mazzitelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta (CE) alla via Ferrarecce n. 89 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.9.2005 l'Avv. conveniva Persona_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di Parte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionatigli per mezzo del reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p. consumato ai suoi danni e alla riparazione di cui all'art. 186
c.p., rassegnando le seguenti conclusioni: «
1. condannarsi al risarcimento di Parte_1
tutti i danni subiti dall‟attore, patrimoniali e non, nella misura di euro 26.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria alla data del reale soddisfo;
2. disporsi, a carico del la riparazione di Pt_1 cui all‟art. 186 c.p.; 3. condannarsi alla rifusione di spese ed onorari, oltre iva e cpa;
Parte_1 disporsi la registrazione a debito della emandanda sentenza, ai sensi dell‟art. 59 lettera d del T.U.
Registro»
A sostegno delle sue ragioni l'attore deduceva: - di aver citato in giudizio, davanti al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per sentirlo condannare al Controparte_2
risarcimento dei danni subiti per effetto di due articoli diffamatori da questi pubblicati rispettivamente nel 1994 e nel 1997 sul periodico “I Popolari”; - che le dichiarazioni diffamatorie contenute in tali articoli avevano trovato conferma nelle false dichiarazioni testimoniali rese in giudizio da - che, a seguito di denuncia dell'istante, Parte_1
era stato rinviato a giudizio dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per Parte_1
il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p.; - che detto procedimento, in cui l'Avv. Per_1 si era costituito parte civile, si era concluso con sentenza del 17.9.2004 di assoluzione per
“sussistenza di causa di non punibilità” ai sensi degli artt. 530 c.p.p. e 376 c.p. avendo ritrattato le false dichiarazioni rese nel giudizio civile, evitando in questo Parte_1 modo la condanna penale;
- che la sentenza penale di assoluzione dal reato non aveva sollevato dall'obbligazione risarcitoria, conseguente all'illiceità della sua Parte_1
condotta, integrata dalle ingiuste e false affermazioni rese nel giudizio civile e, poi, oggetto di ritrattazione in sede penale.
Invero, a causa della condotta ascritta al convenuto, l'attore affermava di aver subito una lesione del complesso di valori riconosciuti alla persona ex artt. 2 e 3 Cost., nonché tutti gli ulteriori e correlati pregiudizi scaturenti dalla sua responsabilità.
Resistendo, si costituiva in giudizio, contestando la domanda attorea e Parte_1 chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite;
in particolare, quanto alla condotta illecita ascrittagli, deduceva di aver reso all'udienza del 22.4.2004 nell'ambito del procedimento penale spontanee dichiarazioni “precisando di non essere certo della data di cessazione del rapporto di consulenza dell‟Avv. con la società “La Precisa”, essendo Per_1 possibile che lo stesso si fosse esaurito in epoca antecedente al 1991”. Escludeva, poi, la legittimazione ad agire dell'attore per essere lo Stato la persona offesa dal reato di falsa testimonianza e che il tenore delle proprie dichiarazioni testimoniali, per come valutate dal giudice penale, potessero aver arrecato alcun danno all'immagine e alla dignità professionale dell'Avv. . Per_1
L'avv. , a seguito del decesso del proprio procuratore, si costituiva in proprio, Per_1
riportandosi agli atti del precedente difensore. Successivamente, a seguito del decesso dello stesso attore (avvenuto in data 19.8.2015), si costituiva in giudizio, in data 29.2.2016, quale erede, la moglie, , riprendendone le domande, eccezioni, istanze e CP_1
ragioni.
Si pronunciava, quindi, in data 8.2.2018, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza n. 5223/2018 accogliendo, in parte, la domanda attorea e condannando Pt_1
al pagamento della somma di € 7.000,00, a titolo di risarcimento dei danni non
[...] patrimoniali, oltre interessi compensativi e legali, e delle spese del giudizio.
Nello specifico, il Tribunale, dopo aver ritenuto sussistente il reato di falsa testimonianza a carico di rilevava come la causa di non punibilità della ritrattazione non Parte_1 avesse escluso la natura di illecito civile e l'esistenza della relativa obbligazione risarcitoria e affermava la legittimatio ad causam per l'azione civile dell'Avv. quale danneggiato Per_1 dal reato. Di conseguenza, riconosceva all'attore il danno non patrimoniale (id est danno morale) sul presupposto che la prova dello stesso potesse essere fornita anche per presunzioni, ma, non anche il danno patrimoniale in quanto sprovvisto di prova. Al contempo disattendeva sia la richiesta di pubblicazione della sentenza ex art. 186 c.p., per avere l'attore già trovato ristoro nella somma riconosciuta a titolo di risarcimento, che la richiesta ex art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 3.7.2018,
invocandone la totale riforma e deducendo a suo favore gli errori in cui era Parte_1 incorso il giudice di prime cure formulando i seguenti motivi: violazione del principio di autonomia del giudizio civile di danno dal giudizio penale;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2704 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio tempus regit actum;
violazione dell'art. 185 c.p. e degli artt. 2043, 2059 e 2697 c.c.; violazione degli art. 184 bis c.p.c. vigente ratione temporis e dell'art. 153 c.p.c., nonché del principio della compensatio lucri cum danno.
Osservava, infatti, come il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che la sentenza penale potesse costituire all'interno del processo civile prova della sussistenza del reato di falsa testimonianza, nonché della risarcibilità del conseguente danno, evidenziando come le missive tra La Precisa e l'Avv. fossero inutilizzabili in quanto sprovviste di data Per_1
certa, inopponibili a e, comunque, inidonee a provare che lo stesso Parte_1 Pt_1 conscio della conclusione del rapporto di collaborazione tra i due, avesse riferito una circostanza non vera in modo consapevole. Affermava, inoltre, la contraddittorietà della motivazione specificando che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non fosse applicabile tempus regit actum al caso di specie perché introdotto solo in un tempo successivo dal legislatore;
ribadiva, poi, la carenza di legittimazione attiva dell'Avv. Per_1 quale danneggiato dal reato in quanto non titolare (o contitolare) del diritto al risarcimento del danno scaturente dal reato di falsa testimonianza e riteneva che, ad ogni modo, alcuna prova del pregiudizio subito fosse stata fornita dallo stesso. Concludeva, infine, evidenziando la violazione del principio della compensatio lucri cum damno dal momento che il giudice di prime cure, in sede di liquidazione del danno, avrebbe dovuto tenere in considerazione anche i vantaggi patrimoniali conseguiti dal danneggiato e non solo il pregiudizio causato dal fatto illecito, chiedendo, di conseguenza, dichiararsi ammissibile il deposito in appello, quale nuovo mezzo di prova ex art. 345 c.p.c., della sentenza n. 130/2008 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data
25.1.2008, di condanna di al pagamento dei danni non patrimoniali a Controparte_2
favore dell'Avv. a causa della diffamazione a mezzo stampa consumata nei suoi Per_1 confronti.
Chiedeva, di conseguenza, di «1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e dichiarare inammissibile e infondata la domanda attorea così come formulata nell'atto di citazione del giudizio di primo grado;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio».
Si costituiva ritenendo che i motivi di appello fossero destituiti di CP_1
fondamento; evidenziava in primis come dagli atti del giudizio fosse stato possibile raggiungere un'adeguata prova dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria, addossando tra l'altro sull'appellante l'onere di provare la buona fede in sede di escussione come testimone con le relative dichiarazioni, successivamente oggetto di ritrattazione. Nell'affermare poi la legittimatio ad causam dell'Avv. , riteneva che il Per_1 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avesse correttamente raggiunto la prova del danno non patrimoniale. Eccepiva, inoltre, che l'appellante stesse cercando di attribuire il carattere della novità a un elemento comunque ininfluente e superava l'eccezione della compensatio lucri cum damni rilevando come in alcun caso il risarcimento di CP_2
potesse compensare anche gli ulteriori pregiudizi causati dalla falsa
[...]
testimonianza di Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello, la conferma Parte_1
della gravata sentenza e la vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, a seguito della cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. Giuseppe Pacifico, difensore dell'appellata, il giudizio veniva interrotto ai sensi dell'art. 301 c.p.c.; quindi, veniva riassunto ex art. 303 c.p.c. da e si costituiva, quale nuovo difensore dell'appellata, l'Avv. Giulio Parte_1
Mazzitelli facendo propri gli atti e le conclusioni del precedente difensore e dichiarandosi antistatario delle spese.
Riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della
Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta
d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta
Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza dell'8 maggio 2025, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
L'appello appare infondato e non meritevole di accoglimento.
Con i primi tre motivi l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto raggiunta la prova della commissione del reato di falsa testimonianza, a nulla rilevando sia le acquisizioni del giudizio penale (che non spiegano efficacia di giudicato nel giudizio civile), sia i documenti depositati in giudizio dall'Avv. (privi di data certa e non Per_1
opponibili a che non aveva concorso alla loro formazione), sia, infine, la Parte_1
mancata contestazione dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. stante l'inapplicabilità ratione temporis di tale disposizione al giudizio. È bene premettere, per ragioni di carattere logico, che alcuna efficacia di giudicato all'interno del presente giudizio civile può dispiegare la sentenza penale n. 794/2004 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: quanto rilevato dalle Sezioni
Unite civili, secondo cui «la sentenza di assoluzione è idonea a produrre gli effetti di giudicato ivi indicati non in relazione alla formula utilizzata, bensì solo in quanto contenga, in termini categorici, un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto» (cfr. Cass. SS.UU.,
26 gennaio 2011, n. 1768), è stato ribadito negli ultimi tempi dalle Sezioni Unite penali della Suprema Corte con la riaffermazione del principio di autonomia e separatezza tra giudizio civile e giudizio penale (cfr. Cass., SS.UU., 4 giugno 2021, n. 22065) e risulta incontestabile, quindi, quell'indirizzo giurisprudenziale che ritiene che «la sentenza di assoluzione (anche se pronunziata con le formule: [...] per non punibilità o non imputabilità dell'imputato) non può avere efficacia di giudicato nel giudizio civile sulla responsabilità dell'imputato danneggiante» (cfr. Cass., 2 agosto 2004, 14770).
Ebbene, il Tribunale, contrariamente a quanto sostiene l'appellante con il primo motivo, risulta aver fatto corretta applicazione di detti principi laddove ha ritenuto che
“l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile a norma degli art. 651 e 652 c.p.p., l'estinzione del reato (art. 198 c.p.),
l'improponibilità o l'improcedibilità dell'azione penale non impediscono al giudice civile di procedere all‟accertamento del reato, nei suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi (cfr., ex multis, Cass. n. 1643 del 2000)” passando, quindi, a valutare, nel caso di specie, la sussistenza del reato di cui all'art. 372 c.p.. Il Tribunale ha, difatti, dapprima, correttamente valutato la portata della sentenza penale, nonostante la presenza della causa di non punibilità che ha portato all'assoluzione di ai sensi del combinato Parte_1
disposto degli artt. 530 c.p.p. e 376 c.p., per poi accertare gli estremi dell'illecito civile sulla scorta delle risultanze processuali. Difatti, ha conformemente ai sopra indicati principi giurisprudenziali, ritenuto che “Non rileva, ai fini della presente decisione, che il sia stato Pt_1 assolto per la sussistenza della causa di non punibilità di cui all‟art. 376 c.p. Ciò in quanto la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento danni solo nelle ipotesi di cui all‟art. 652 c.p.p. ovvero relativamente all'accertamento che il fatto non sussiste
o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una legittima facoltà. Tale disposizione non è applicabile nel caso in cui la sentenza di assoluzione sia pronunciata per il riconoscimento di una causa di non punibilità (cfr. Cass. n. 11090 del 2015). Invero, le causa di non punibilità non escludono la natura di illecito civile e
l‟esistenza dell‟obbligazione risarcitoria, ove ne sia derivato un danno, che può essere fatto valere innanzi al giudice civile (cfr. Cass. n. 11090 del 2015).”.
Appare parimenti infondato il secondo motivo con cui l'appellante contesta l'utilizzo ai fini della decisione di alcune lettere tra la Precisa e l'Avv. (“A ciò si aggiunga che dalla Per_1 documentazione in atti è emerso che il rapporto di collaborazione de quo si è concluso nel dicembre del 1988”) nonostante si trattasse di mere copie fotostatiche di missive senza alcuna data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., e che, come tali, non erano opponibili al terzo.
In primo luogo si ritiene irrilevante il tardivo disconoscimento delle copie di detti documenti apparendo generico e non circostanziato, in assenza di alcuna indicazione degli aspetti che, secondo l'appellante, rendono le copie difformi dall'originale.
Di poi, non appare condividibile la dedotta inopponibilità di tali documenti per la mancanza di data certa;
come rilevato dalla giurisprudenza «l'art. 2704 c.c., non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa» e, ad ogni modo, l'inopponibilità opera «quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso […] in cui […] la scrittura privata […] rilevi come semplic[e] fatt[o] storic[o]» (cfr. Cass., 5 marzo 2015, n. 4443; in tale direzione, ex multis, Cass., 31 marzo 2022, n. 10347; Cass., 23 febbraio 2022, n. 6057; Cass., 29 gennaio 2010, n. 2030).
Nel caso di specie, la Corte ritiene sussistenti i requisiti della data certa ex art. 2704 c.c. dal momento che dal materiale allegato risultano sussistenti elementi formali e sostanziali per ritenerla tale: la missiva datata 7.9.1988 reca la carta intestata della società La Precisa e la relativa data viene confermata sin dall'incipit della successiva missiva «La presente per confermare in ogni sua parte la nostra lettera di disdetta del 7/9/1988[…]», oltre che dal riferimento alla scadenza di poco successiva (31.12.1988) del contratto di consulenza;
la missiva datata 16.9.1988 risulta circostanziata e, anche in virtù del tenore letterale della stessa, la si ritiene adeguatamente “certa”.
Ritenuta, quindi, la piena idoneità probatoria di detti documenti ai fini della decisione per le ragioni sopra esposte, la Corte ritiene condivisibile la configurabilità della condotta illecita contestata all'odierno appellante, vieppiù, in considerazione della circostanza, opportunamente e correttamente evidenziata nella sentenza, secondo cui “parte convenuta non ha contestato le allegazioni di parte attrice né la condotta censurata, ai sensi e per gli effetti dell‟art. 115 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis” in tal senso rivelandosi infondato anche il terzo motivo. Con esso l'appellante assume che, secondo il principio tempus regit actum, l'art. 115 c.p.c. non fosse applicabile al caso di specie perché introdotto solo in un tempo successivo dal legislatore.
Osserva la Corte che, in primo luogo, non si ravvisa affatto un'incompatibilità tra le due affermazioni richiamate in sentenza dal momento che il Tribunale, con la prima, in sede di ricostruzione del fatto storico e della vicenda processuale, ha dato atto della costituzione di e delle sue conclusioni e, con la seconda, in relazione allo specifico Parte_1 punto delle allegazioni di parte attrice e della condotta censurata, ne ha evidenziato la mancata contestazione. Invero con la propria comparsa di costituzione si è Parte_1
dapprima limitato ad affermare che alcun risarcimento spettasse all'Avv. , Per_1 considerata la mancanza del danno (cfr. pag.4 della comparsa di costituzione del primo grado), per poi enunciare il mancato pregiudizio all'immagine e alla dignità professionale dello stesso e, in conclusione, escludere la sussistenza della diffamazione (cfr. pag.5 della comparsa di costituzione del primo grado). La superficialità di detta impostazione difensiva si evidenzia ancor più dal raffronto con la successiva contestazione del dolo di calunnia che è stata, invece, effettuata minuziosamente con precise argomentazioni.
La censura appare infondata anche sotto altro profilo non avendo considerato l'appellante che il principio di non contestazione, pur essendo stato inserito formalmente nel codice di rito all'art. 115 c.p.c. solo con la L. n. 69/2009, già veniva considerato sussistente ad opera delle Sezioni Unite da ben 7 anni: con la pronuncia n. 761 del 2002 si è infatti affermata l'esistenza di un principio che imponeva alla parte l'onore di contestare specificatamente i fatti dedotti dalla controparte molti anni prima che il legislatore lo positivizzasse.
Anche la Suprema Corte si è più volte espressa (cfr., solo da ultimo, Cass. n.31837 del
4.11.2021) in tal senso affermando che “l'art. 167, primo comma, del codice di rito, nell'imporre al convenuto ("deve") di prendere posizione nella comparsa di risposta "sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda", da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (c.d. "fatti primari"), rende la non contestazione di un fatto costitutivo «un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti»; rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, «in positivo e di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto... e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso» (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761 del 2002, cit.).”.
Pertanto, al di là del richiamo alla previsione di cui all'art.115 c.p.c., il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del suindicato principio.
Con il quarto motivo l'appellante ribadisce la carenza di legittimazione dell'Avv. Per_1 quale danneggiato dal reato in quanto non titolare (o contitolare) del diritto al risarcimento del danno scaturente dal reato di falsa testimonianza;
precisa, infatti, che nel caso di specie, il bene giuridico protetto dal reato di falsa testimonianza è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria, che potrebbe essere fuorviata da deposizioni false o reticenti. Soggetto passivo del reato o persona offesa è dunque lo Stato-collettività, che ha interesse all'ordinato e corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale, come inequivocabilmente disvelato dalla collocazione della norma incriminatrice, l'art. 372 c.p., nel titolo III – Delitti contro
l‟amministrazione della giustizia.
Anche detto motivo non appare fondato alla luce delle corrette considerazioni del giudice di prime cure secondo cui “occorre evidenziare che il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato (cfr. Cass. n. 4380 del 2015). Se è vero infatti che persona offesa dal reato di falsa testimonianza è lo Stato, è anche vero che da tale reato possa derivare un danno patrimoniale o non patrimoniale che obbliga il colpevole al risarcimento del danno ex art. 185 c.p. (cfr. Cass. n. 33996 del 2015).”; considerazioni che non appaiono efficacemente censurate dall'appellante che si limita a richiamare l'eccezione, sollevata in primo grado, senza confrontarsi con le ragioni della decisione che, per ciò stesso, devono ritenersi coperte da giudicato.
Con il quinto motivo l'appellante sostiene che erroneamente il giudice del primo grado ha riconosciuto il risarcimento, […] prescindendo completamente dalla prova del pregiudizio subito
[…], ma operando esclusivamente sulla base di presunzione, in totale assenza di allegazioni utili a tale accertamento e senza ritenere necessaria la prova del verificarsi del danno stesso;
precisa che occorre fornire la prova del pregiudizio subito anche nel caso di danno morale che, ancorché riconducibile alla lesione di valori costituzionalmente garantiti, quali i diritti fondamentali della persona, va riconosciuto quando risultino, quantomeno, puntualmente allegate le alterazioni specifiche dell'aspetto morale interiore della persona lesa quale conseguenza del fatto illecito altrui.
L'appellante ritiene che si inficerebbe anche la tutela del diritto al contraddittorio da parte del danneggiante, il quale deve essere in grado di conoscere le richieste risarcitorie del danneggiato per potersi difendere in giudizio da pretese giudicate infondate o eccessive. Aggiunge, infine, che
l'imprecisione temporale della deposizione resa dal circa la data di cessazione dell'attività di Pt_1 consulenza del presso La Precisa, infatti, non solo è stata ritrattata ma non ha inficiato in Per_1 alcun modo l'esito del giudizio, il quale si è concluso con l'accoglimento della domanda del e Per_1 la condanna di . Controparte_2
Nel vagliare la sussistenza degli estremi risarcitori viene richiesto alla Corte di verificare, applicando le regole civilistiche, la sussistenza dei presupposti dell'illecito civile secondo il canone del “più probabile che non”, ma, sul punto, la ricostruzione operata dal Tribunale, per le ragioni sopra esposte, appare condivisibile posto che la sentenza penale, seppure non avente forza di giudicato all'interno del presente processo civile ai sensi dell'art. 652
c.p.p., ben si è potuta inserire in quest'ultimo quale prova atipica liberamente valutabile dal giudice ex 116 c.p.c., considerato altresì il recente placet della Suprema Corte sul punto
(Cass., 16 aprile 2025, n. 9957), con l'ulteriore osservazione che l'indizio in questione si è collocato agevolmente in un panorama probatorio idoneo a provare la sussistenza dell'obbligazione risarcitoria in capo a . Parte_1
Come anticipato, ritenuti sussistenti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, lo stesso ha cagionato una seria lesione dei diritti della persona dell'Avv. : risulta, invero, Per_1
incontestabile che quest'ultimo sia stato pregiudicato a causa di gravi accuse, attinenti specificamente alla sua professione di avvocato, all'interno di un contesto giudiziario, per altro ristretto come quello di Santa Maria Capua Vetere, gettando discredito sulla professione oltre che sulla sua personalità. Il danno cagionato è stato quindi chiaramente allegato sin dall'atto di citazione del primo grado, nel quale l'Avv. ha evidenziato Per_1
che la condotta di gli ha cagionato «turbamento d‟animo» e ha comportato la Parte_1
«lesione all‟onore, al decoro, alla reputazione […], alla sua identità, all‟immagine personale e professionale», ed è rafforzato dalla mancanza, per di un'assoluzione con Parte_1
formula piena ex art. 530 c.p.p. perché “il fatto non sussiste” o perché “l'imputato non ha commesso il fatto”. Invero, sebbene sia stato assolto per la presenza della Parte_1
causa di non punibilità della ritrattazione ex art. 376 c.p., a venir meno è stata la mera punibilità dell'imputato, restando sussistente ex art 185 c.p. l'obbligazione risarcitoria.
A quanto fin qui rilevato bisogna aggiungere che l'ipotesi di danno non patrimoniale si viene a configurare quale fattispecie particolare: tale danno si viene infatti ad identificare quale una qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione (cfr. in tale direzione Cass., 14 luglio 2023, n. 20345) e, come ribadito dalla Suprema Corte, è da considerare che il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza (cfr. Cass., 18 novembre 2022, n. 34026; Cass., 10 maggio 2017, n. 11446). Precisando ulteriormente, considerata l'appartenenza dell'onore e della reputazione alla categoria dei diritti inviolabili della persona con protezione costituzionale, che la lesione degli stessi «fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, [anche] a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato» sicché ai fini risarcitori può considerarsi irrilevante tanto la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni (Cass., 15 giugno 2018, n. 15742; Cass., 14 ottobre 2008, n. 25157) quanto che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa (cfr. Cass., 2 dicembre 2014, n. 25423). Nel panorama così delineato è, quindi, essenziale tenere in considerazione che «[ciò] che rileva ai fini risarcitori non è la lesione in sé del diritto ma le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, nella “doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza”» (cfr. Cass., 11 giugno 2025, n. 15600;
Cass., 17 gennaio 2018, n. 901) e «[ciò] tanto più ove si consideri la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del pregiudizio che si tratta di risarcire (danno morale), all'esistenza del quale non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato”» (cfr. Cass., 11 giugno 2025, n.
15600); ebbene, tali argomenti si pongono in linea con il ragionamento seguito dal giudice di prime cure.
Invero, quanto rilevato dallo stesso circa la legittimatio ad causam dell'Avv. , tra l'altro Per_1 con solide pronunce del Supremo Collegio, se, da un lato, consente di evidenziare la legittimazione del «danneggiato che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato» (Cass., 24 febbraio 2025, n. 7455; Cass., 4 luglio 2024,
n. 26415; Cass., 2023 n. 1909; Cass., 31 maggio 2018, n. 31295), dall'altro, chiarisce che il soggetto danneggiato dal reato di falsa testimonianza è stato inevitabilmente l'Avv. : Per_1
le ripercussioni negative si sono avute dapprima in relazione alla sua figura di professionista e, poi, in quanto persona in termini tali da integrare idoneamente la c.d.
«doppia dimensione del danno», a nulla rilevando gli esiti favorevoli del giudizio penale conclusosi favorevolmente per l'Avv. nonostante la contestata testimonianza, i cui Per_1 effetti pregiudizievoli si sono comunque prodotti all'atto della consumazione della relativa condotta.
A ciò si voglia aggiungere che quanto correttamente statuito dal Tribunale in termini di liquidazione, affatto censurata, risulta altresì conforme al dictum della Cassazione che puntualizza come «Il danno non patrimoniale non può comunque essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natura o entità del danno […] ma deve essere congruo. Per essere congruo, il ristoro deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento» (cfr. Cass., 20 agosto 2015, n. 16992).
È da rigettare inoltre anche l'ultimo motivo di appello in quanto, anche qualora si volesse affermare la tempestività della produzione della sentenza civile 130/2008 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere quale documento sopravvenuto, non si ravviserebbero affatto gli estremi della denunciata compensatio lucri cum damno: giova al riguardo evidenziare che, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU., 22 maggio
2018, nn. 12564 – 12567), l'operatività di tale principio trova fondamento quando «un unico soggetto, sulla base di titoli differenti, è tenuto sia al risarcimento del danno che alla corresponsione, in favore dello stesso danneggiato, di una provvidenza indennitaria, la quale, ove effettivamente erogata, va „diffalcata‟ dall‟ammontare del risarcimento, in quanto avente una “cospirante finalità compensativa”» (cfr. Cass., 19 marzo 2025, n. 7331) e, soprattutto, nel rilievo che «la compensatio opera […] in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l'effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni» (cfr.
Cass., 12 giugno 2025, n. 15756); in tali termini appare incontestabile la differenza di fattispecie che giustifica il mancato riferimento al tale istituto. Infatti, nella vicenda de qua, pur essendo in presenza di due differenti vicende
(responsabilità da diffamazione e responsabilità da falsa testimonianza) che vedono danneggiato il medesimo soggetto (Avv. ), manca l'identità dei soggetti attivi autori Per_1 dell'illecito ( per la prima vicenda e per la seconda). Di Controparte_2 Parte_1
conseguenza, risultando mancante l'identità soggettiva tra i soggetti che sarebbero stati chiamati a corrispondere la somma di denaro in favore dello stesso danneggiato, non si ritiene applicabile la compensatio lucri cum damno.
In conclusione, alla luce della situazione in punto di fatto e di diritto, accertate dal giudice di prime cure e, solo in parte, rielaborate dalla Corte adita, l'appello appare totalmente infondato così da doversi confermare la sentenza rilevando, di conseguenza, che la richiesta risarcitoria del danno morale ex art. 2059 c.c. resta incontestabile nell'an, considerata l'evidenza dei pregiudizi subiti dall'Avv. tanto nella «proiezione esterna Per_1
dell‟essere» quanto nella «interiorizzazione intimistica della sofferenza», così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata con riferimento.
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater,
T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , quale erede di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 522/2018, pronunciata in data 8 febbraio 2018 dal Persona_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi € 5.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio dell'11 luglio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3699 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2018, avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 522/2018 pubblicata in data 8 febbraio 2018 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Guido Lombardo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta
(CE) alla via F. Renella n. 32 appellante
E
( , in qualità di erede di CP_1 C.F._2 Persona_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Giulio Mazzitelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta (CE) alla via Ferrarecce n. 89 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.9.2005 l'Avv. conveniva Persona_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di Parte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionatigli per mezzo del reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p. consumato ai suoi danni e alla riparazione di cui all'art. 186
c.p., rassegnando le seguenti conclusioni: «
1. condannarsi al risarcimento di Parte_1
tutti i danni subiti dall‟attore, patrimoniali e non, nella misura di euro 26.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria alla data del reale soddisfo;
2. disporsi, a carico del la riparazione di Pt_1 cui all‟art. 186 c.p.; 3. condannarsi alla rifusione di spese ed onorari, oltre iva e cpa;
Parte_1 disporsi la registrazione a debito della emandanda sentenza, ai sensi dell‟art. 59 lettera d del T.U.
Registro»
A sostegno delle sue ragioni l'attore deduceva: - di aver citato in giudizio, davanti al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per sentirlo condannare al Controparte_2
risarcimento dei danni subiti per effetto di due articoli diffamatori da questi pubblicati rispettivamente nel 1994 e nel 1997 sul periodico “I Popolari”; - che le dichiarazioni diffamatorie contenute in tali articoli avevano trovato conferma nelle false dichiarazioni testimoniali rese in giudizio da - che, a seguito di denuncia dell'istante, Parte_1
era stato rinviato a giudizio dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per Parte_1
il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p.; - che detto procedimento, in cui l'Avv. Per_1 si era costituito parte civile, si era concluso con sentenza del 17.9.2004 di assoluzione per
“sussistenza di causa di non punibilità” ai sensi degli artt. 530 c.p.p. e 376 c.p. avendo ritrattato le false dichiarazioni rese nel giudizio civile, evitando in questo Parte_1 modo la condanna penale;
- che la sentenza penale di assoluzione dal reato non aveva sollevato dall'obbligazione risarcitoria, conseguente all'illiceità della sua Parte_1
condotta, integrata dalle ingiuste e false affermazioni rese nel giudizio civile e, poi, oggetto di ritrattazione in sede penale.
Invero, a causa della condotta ascritta al convenuto, l'attore affermava di aver subito una lesione del complesso di valori riconosciuti alla persona ex artt. 2 e 3 Cost., nonché tutti gli ulteriori e correlati pregiudizi scaturenti dalla sua responsabilità.
Resistendo, si costituiva in giudizio, contestando la domanda attorea e Parte_1 chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite;
in particolare, quanto alla condotta illecita ascrittagli, deduceva di aver reso all'udienza del 22.4.2004 nell'ambito del procedimento penale spontanee dichiarazioni “precisando di non essere certo della data di cessazione del rapporto di consulenza dell‟Avv. con la società “La Precisa”, essendo Per_1 possibile che lo stesso si fosse esaurito in epoca antecedente al 1991”. Escludeva, poi, la legittimazione ad agire dell'attore per essere lo Stato la persona offesa dal reato di falsa testimonianza e che il tenore delle proprie dichiarazioni testimoniali, per come valutate dal giudice penale, potessero aver arrecato alcun danno all'immagine e alla dignità professionale dell'Avv. . Per_1
L'avv. , a seguito del decesso del proprio procuratore, si costituiva in proprio, Per_1
riportandosi agli atti del precedente difensore. Successivamente, a seguito del decesso dello stesso attore (avvenuto in data 19.8.2015), si costituiva in giudizio, in data 29.2.2016, quale erede, la moglie, , riprendendone le domande, eccezioni, istanze e CP_1
ragioni.
Si pronunciava, quindi, in data 8.2.2018, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza n. 5223/2018 accogliendo, in parte, la domanda attorea e condannando Pt_1
al pagamento della somma di € 7.000,00, a titolo di risarcimento dei danni non
[...] patrimoniali, oltre interessi compensativi e legali, e delle spese del giudizio.
Nello specifico, il Tribunale, dopo aver ritenuto sussistente il reato di falsa testimonianza a carico di rilevava come la causa di non punibilità della ritrattazione non Parte_1 avesse escluso la natura di illecito civile e l'esistenza della relativa obbligazione risarcitoria e affermava la legittimatio ad causam per l'azione civile dell'Avv. quale danneggiato Per_1 dal reato. Di conseguenza, riconosceva all'attore il danno non patrimoniale (id est danno morale) sul presupposto che la prova dello stesso potesse essere fornita anche per presunzioni, ma, non anche il danno patrimoniale in quanto sprovvisto di prova. Al contempo disattendeva sia la richiesta di pubblicazione della sentenza ex art. 186 c.p., per avere l'attore già trovato ristoro nella somma riconosciuta a titolo di risarcimento, che la richiesta ex art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 3.7.2018,
invocandone la totale riforma e deducendo a suo favore gli errori in cui era Parte_1 incorso il giudice di prime cure formulando i seguenti motivi: violazione del principio di autonomia del giudizio civile di danno dal giudizio penale;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2704 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio tempus regit actum;
violazione dell'art. 185 c.p. e degli artt. 2043, 2059 e 2697 c.c.; violazione degli art. 184 bis c.p.c. vigente ratione temporis e dell'art. 153 c.p.c., nonché del principio della compensatio lucri cum danno.
Osservava, infatti, come il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che la sentenza penale potesse costituire all'interno del processo civile prova della sussistenza del reato di falsa testimonianza, nonché della risarcibilità del conseguente danno, evidenziando come le missive tra La Precisa e l'Avv. fossero inutilizzabili in quanto sprovviste di data Per_1
certa, inopponibili a e, comunque, inidonee a provare che lo stesso Parte_1 Pt_1 conscio della conclusione del rapporto di collaborazione tra i due, avesse riferito una circostanza non vera in modo consapevole. Affermava, inoltre, la contraddittorietà della motivazione specificando che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non fosse applicabile tempus regit actum al caso di specie perché introdotto solo in un tempo successivo dal legislatore;
ribadiva, poi, la carenza di legittimazione attiva dell'Avv. Per_1 quale danneggiato dal reato in quanto non titolare (o contitolare) del diritto al risarcimento del danno scaturente dal reato di falsa testimonianza e riteneva che, ad ogni modo, alcuna prova del pregiudizio subito fosse stata fornita dallo stesso. Concludeva, infine, evidenziando la violazione del principio della compensatio lucri cum damno dal momento che il giudice di prime cure, in sede di liquidazione del danno, avrebbe dovuto tenere in considerazione anche i vantaggi patrimoniali conseguiti dal danneggiato e non solo il pregiudizio causato dal fatto illecito, chiedendo, di conseguenza, dichiararsi ammissibile il deposito in appello, quale nuovo mezzo di prova ex art. 345 c.p.c., della sentenza n. 130/2008 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data
25.1.2008, di condanna di al pagamento dei danni non patrimoniali a Controparte_2
favore dell'Avv. a causa della diffamazione a mezzo stampa consumata nei suoi Per_1 confronti.
Chiedeva, di conseguenza, di «1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e dichiarare inammissibile e infondata la domanda attorea così come formulata nell'atto di citazione del giudizio di primo grado;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio».
Si costituiva ritenendo che i motivi di appello fossero destituiti di CP_1
fondamento; evidenziava in primis come dagli atti del giudizio fosse stato possibile raggiungere un'adeguata prova dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria, addossando tra l'altro sull'appellante l'onere di provare la buona fede in sede di escussione come testimone con le relative dichiarazioni, successivamente oggetto di ritrattazione. Nell'affermare poi la legittimatio ad causam dell'Avv. , riteneva che il Per_1 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avesse correttamente raggiunto la prova del danno non patrimoniale. Eccepiva, inoltre, che l'appellante stesse cercando di attribuire il carattere della novità a un elemento comunque ininfluente e superava l'eccezione della compensatio lucri cum damni rilevando come in alcun caso il risarcimento di CP_2
potesse compensare anche gli ulteriori pregiudizi causati dalla falsa
[...]
testimonianza di Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello, la conferma Parte_1
della gravata sentenza e la vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, a seguito della cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. Giuseppe Pacifico, difensore dell'appellata, il giudizio veniva interrotto ai sensi dell'art. 301 c.p.c.; quindi, veniva riassunto ex art. 303 c.p.c. da e si costituiva, quale nuovo difensore dell'appellata, l'Avv. Giulio Parte_1
Mazzitelli facendo propri gli atti e le conclusioni del precedente difensore e dichiarandosi antistatario delle spese.
Riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della
Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta
d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta
Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza dell'8 maggio 2025, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
L'appello appare infondato e non meritevole di accoglimento.
Con i primi tre motivi l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto raggiunta la prova della commissione del reato di falsa testimonianza, a nulla rilevando sia le acquisizioni del giudizio penale (che non spiegano efficacia di giudicato nel giudizio civile), sia i documenti depositati in giudizio dall'Avv. (privi di data certa e non Per_1
opponibili a che non aveva concorso alla loro formazione), sia, infine, la Parte_1
mancata contestazione dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. stante l'inapplicabilità ratione temporis di tale disposizione al giudizio. È bene premettere, per ragioni di carattere logico, che alcuna efficacia di giudicato all'interno del presente giudizio civile può dispiegare la sentenza penale n. 794/2004 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: quanto rilevato dalle Sezioni
Unite civili, secondo cui «la sentenza di assoluzione è idonea a produrre gli effetti di giudicato ivi indicati non in relazione alla formula utilizzata, bensì solo in quanto contenga, in termini categorici, un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto» (cfr. Cass. SS.UU.,
26 gennaio 2011, n. 1768), è stato ribadito negli ultimi tempi dalle Sezioni Unite penali della Suprema Corte con la riaffermazione del principio di autonomia e separatezza tra giudizio civile e giudizio penale (cfr. Cass., SS.UU., 4 giugno 2021, n. 22065) e risulta incontestabile, quindi, quell'indirizzo giurisprudenziale che ritiene che «la sentenza di assoluzione (anche se pronunziata con le formule: [...] per non punibilità o non imputabilità dell'imputato) non può avere efficacia di giudicato nel giudizio civile sulla responsabilità dell'imputato danneggiante» (cfr. Cass., 2 agosto 2004, 14770).
Ebbene, il Tribunale, contrariamente a quanto sostiene l'appellante con il primo motivo, risulta aver fatto corretta applicazione di detti principi laddove ha ritenuto che
“l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile a norma degli art. 651 e 652 c.p.p., l'estinzione del reato (art. 198 c.p.),
l'improponibilità o l'improcedibilità dell'azione penale non impediscono al giudice civile di procedere all‟accertamento del reato, nei suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi (cfr., ex multis, Cass. n. 1643 del 2000)” passando, quindi, a valutare, nel caso di specie, la sussistenza del reato di cui all'art. 372 c.p.. Il Tribunale ha, difatti, dapprima, correttamente valutato la portata della sentenza penale, nonostante la presenza della causa di non punibilità che ha portato all'assoluzione di ai sensi del combinato Parte_1
disposto degli artt. 530 c.p.p. e 376 c.p., per poi accertare gli estremi dell'illecito civile sulla scorta delle risultanze processuali. Difatti, ha conformemente ai sopra indicati principi giurisprudenziali, ritenuto che “Non rileva, ai fini della presente decisione, che il sia stato Pt_1 assolto per la sussistenza della causa di non punibilità di cui all‟art. 376 c.p. Ciò in quanto la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento danni solo nelle ipotesi di cui all‟art. 652 c.p.p. ovvero relativamente all'accertamento che il fatto non sussiste
o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una legittima facoltà. Tale disposizione non è applicabile nel caso in cui la sentenza di assoluzione sia pronunciata per il riconoscimento di una causa di non punibilità (cfr. Cass. n. 11090 del 2015). Invero, le causa di non punibilità non escludono la natura di illecito civile e
l‟esistenza dell‟obbligazione risarcitoria, ove ne sia derivato un danno, che può essere fatto valere innanzi al giudice civile (cfr. Cass. n. 11090 del 2015).”.
Appare parimenti infondato il secondo motivo con cui l'appellante contesta l'utilizzo ai fini della decisione di alcune lettere tra la Precisa e l'Avv. (“A ciò si aggiunga che dalla Per_1 documentazione in atti è emerso che il rapporto di collaborazione de quo si è concluso nel dicembre del 1988”) nonostante si trattasse di mere copie fotostatiche di missive senza alcuna data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., e che, come tali, non erano opponibili al terzo.
In primo luogo si ritiene irrilevante il tardivo disconoscimento delle copie di detti documenti apparendo generico e non circostanziato, in assenza di alcuna indicazione degli aspetti che, secondo l'appellante, rendono le copie difformi dall'originale.
Di poi, non appare condividibile la dedotta inopponibilità di tali documenti per la mancanza di data certa;
come rilevato dalla giurisprudenza «l'art. 2704 c.c., non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa» e, ad ogni modo, l'inopponibilità opera «quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso […] in cui […] la scrittura privata […] rilevi come semplic[e] fatt[o] storic[o]» (cfr. Cass., 5 marzo 2015, n. 4443; in tale direzione, ex multis, Cass., 31 marzo 2022, n. 10347; Cass., 23 febbraio 2022, n. 6057; Cass., 29 gennaio 2010, n. 2030).
Nel caso di specie, la Corte ritiene sussistenti i requisiti della data certa ex art. 2704 c.c. dal momento che dal materiale allegato risultano sussistenti elementi formali e sostanziali per ritenerla tale: la missiva datata 7.9.1988 reca la carta intestata della società La Precisa e la relativa data viene confermata sin dall'incipit della successiva missiva «La presente per confermare in ogni sua parte la nostra lettera di disdetta del 7/9/1988[…]», oltre che dal riferimento alla scadenza di poco successiva (31.12.1988) del contratto di consulenza;
la missiva datata 16.9.1988 risulta circostanziata e, anche in virtù del tenore letterale della stessa, la si ritiene adeguatamente “certa”.
Ritenuta, quindi, la piena idoneità probatoria di detti documenti ai fini della decisione per le ragioni sopra esposte, la Corte ritiene condivisibile la configurabilità della condotta illecita contestata all'odierno appellante, vieppiù, in considerazione della circostanza, opportunamente e correttamente evidenziata nella sentenza, secondo cui “parte convenuta non ha contestato le allegazioni di parte attrice né la condotta censurata, ai sensi e per gli effetti dell‟art. 115 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis” in tal senso rivelandosi infondato anche il terzo motivo. Con esso l'appellante assume che, secondo il principio tempus regit actum, l'art. 115 c.p.c. non fosse applicabile al caso di specie perché introdotto solo in un tempo successivo dal legislatore.
Osserva la Corte che, in primo luogo, non si ravvisa affatto un'incompatibilità tra le due affermazioni richiamate in sentenza dal momento che il Tribunale, con la prima, in sede di ricostruzione del fatto storico e della vicenda processuale, ha dato atto della costituzione di e delle sue conclusioni e, con la seconda, in relazione allo specifico Parte_1 punto delle allegazioni di parte attrice e della condotta censurata, ne ha evidenziato la mancata contestazione. Invero con la propria comparsa di costituzione si è Parte_1
dapprima limitato ad affermare che alcun risarcimento spettasse all'Avv. , Per_1 considerata la mancanza del danno (cfr. pag.4 della comparsa di costituzione del primo grado), per poi enunciare il mancato pregiudizio all'immagine e alla dignità professionale dello stesso e, in conclusione, escludere la sussistenza della diffamazione (cfr. pag.5 della comparsa di costituzione del primo grado). La superficialità di detta impostazione difensiva si evidenzia ancor più dal raffronto con la successiva contestazione del dolo di calunnia che è stata, invece, effettuata minuziosamente con precise argomentazioni.
La censura appare infondata anche sotto altro profilo non avendo considerato l'appellante che il principio di non contestazione, pur essendo stato inserito formalmente nel codice di rito all'art. 115 c.p.c. solo con la L. n. 69/2009, già veniva considerato sussistente ad opera delle Sezioni Unite da ben 7 anni: con la pronuncia n. 761 del 2002 si è infatti affermata l'esistenza di un principio che imponeva alla parte l'onore di contestare specificatamente i fatti dedotti dalla controparte molti anni prima che il legislatore lo positivizzasse.
Anche la Suprema Corte si è più volte espressa (cfr., solo da ultimo, Cass. n.31837 del
4.11.2021) in tal senso affermando che “l'art. 167, primo comma, del codice di rito, nell'imporre al convenuto ("deve") di prendere posizione nella comparsa di risposta "sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda", da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (c.d. "fatti primari"), rende la non contestazione di un fatto costitutivo «un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti»; rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, «in positivo e di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto... e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso» (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761 del 2002, cit.).”.
Pertanto, al di là del richiamo alla previsione di cui all'art.115 c.p.c., il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del suindicato principio.
Con il quarto motivo l'appellante ribadisce la carenza di legittimazione dell'Avv. Per_1 quale danneggiato dal reato in quanto non titolare (o contitolare) del diritto al risarcimento del danno scaturente dal reato di falsa testimonianza;
precisa, infatti, che nel caso di specie, il bene giuridico protetto dal reato di falsa testimonianza è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria, che potrebbe essere fuorviata da deposizioni false o reticenti. Soggetto passivo del reato o persona offesa è dunque lo Stato-collettività, che ha interesse all'ordinato e corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale, come inequivocabilmente disvelato dalla collocazione della norma incriminatrice, l'art. 372 c.p., nel titolo III – Delitti contro
l‟amministrazione della giustizia.
Anche detto motivo non appare fondato alla luce delle corrette considerazioni del giudice di prime cure secondo cui “occorre evidenziare che il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato (cfr. Cass. n. 4380 del 2015). Se è vero infatti che persona offesa dal reato di falsa testimonianza è lo Stato, è anche vero che da tale reato possa derivare un danno patrimoniale o non patrimoniale che obbliga il colpevole al risarcimento del danno ex art. 185 c.p. (cfr. Cass. n. 33996 del 2015).”; considerazioni che non appaiono efficacemente censurate dall'appellante che si limita a richiamare l'eccezione, sollevata in primo grado, senza confrontarsi con le ragioni della decisione che, per ciò stesso, devono ritenersi coperte da giudicato.
Con il quinto motivo l'appellante sostiene che erroneamente il giudice del primo grado ha riconosciuto il risarcimento, […] prescindendo completamente dalla prova del pregiudizio subito
[…], ma operando esclusivamente sulla base di presunzione, in totale assenza di allegazioni utili a tale accertamento e senza ritenere necessaria la prova del verificarsi del danno stesso;
precisa che occorre fornire la prova del pregiudizio subito anche nel caso di danno morale che, ancorché riconducibile alla lesione di valori costituzionalmente garantiti, quali i diritti fondamentali della persona, va riconosciuto quando risultino, quantomeno, puntualmente allegate le alterazioni specifiche dell'aspetto morale interiore della persona lesa quale conseguenza del fatto illecito altrui.
L'appellante ritiene che si inficerebbe anche la tutela del diritto al contraddittorio da parte del danneggiante, il quale deve essere in grado di conoscere le richieste risarcitorie del danneggiato per potersi difendere in giudizio da pretese giudicate infondate o eccessive. Aggiunge, infine, che
l'imprecisione temporale della deposizione resa dal circa la data di cessazione dell'attività di Pt_1 consulenza del presso La Precisa, infatti, non solo è stata ritrattata ma non ha inficiato in Per_1 alcun modo l'esito del giudizio, il quale si è concluso con l'accoglimento della domanda del e Per_1 la condanna di . Controparte_2
Nel vagliare la sussistenza degli estremi risarcitori viene richiesto alla Corte di verificare, applicando le regole civilistiche, la sussistenza dei presupposti dell'illecito civile secondo il canone del “più probabile che non”, ma, sul punto, la ricostruzione operata dal Tribunale, per le ragioni sopra esposte, appare condivisibile posto che la sentenza penale, seppure non avente forza di giudicato all'interno del presente processo civile ai sensi dell'art. 652
c.p.p., ben si è potuta inserire in quest'ultimo quale prova atipica liberamente valutabile dal giudice ex 116 c.p.c., considerato altresì il recente placet della Suprema Corte sul punto
(Cass., 16 aprile 2025, n. 9957), con l'ulteriore osservazione che l'indizio in questione si è collocato agevolmente in un panorama probatorio idoneo a provare la sussistenza dell'obbligazione risarcitoria in capo a . Parte_1
Come anticipato, ritenuti sussistenti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, lo stesso ha cagionato una seria lesione dei diritti della persona dell'Avv. : risulta, invero, Per_1
incontestabile che quest'ultimo sia stato pregiudicato a causa di gravi accuse, attinenti specificamente alla sua professione di avvocato, all'interno di un contesto giudiziario, per altro ristretto come quello di Santa Maria Capua Vetere, gettando discredito sulla professione oltre che sulla sua personalità. Il danno cagionato è stato quindi chiaramente allegato sin dall'atto di citazione del primo grado, nel quale l'Avv. ha evidenziato Per_1
che la condotta di gli ha cagionato «turbamento d‟animo» e ha comportato la Parte_1
«lesione all‟onore, al decoro, alla reputazione […], alla sua identità, all‟immagine personale e professionale», ed è rafforzato dalla mancanza, per di un'assoluzione con Parte_1
formula piena ex art. 530 c.p.p. perché “il fatto non sussiste” o perché “l'imputato non ha commesso il fatto”. Invero, sebbene sia stato assolto per la presenza della Parte_1
causa di non punibilità della ritrattazione ex art. 376 c.p., a venir meno è stata la mera punibilità dell'imputato, restando sussistente ex art 185 c.p. l'obbligazione risarcitoria.
A quanto fin qui rilevato bisogna aggiungere che l'ipotesi di danno non patrimoniale si viene a configurare quale fattispecie particolare: tale danno si viene infatti ad identificare quale una qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione (cfr. in tale direzione Cass., 14 luglio 2023, n. 20345) e, come ribadito dalla Suprema Corte, è da considerare che il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza (cfr. Cass., 18 novembre 2022, n. 34026; Cass., 10 maggio 2017, n. 11446). Precisando ulteriormente, considerata l'appartenenza dell'onore e della reputazione alla categoria dei diritti inviolabili della persona con protezione costituzionale, che la lesione degli stessi «fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, [anche] a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato» sicché ai fini risarcitori può considerarsi irrilevante tanto la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni (Cass., 15 giugno 2018, n. 15742; Cass., 14 ottobre 2008, n. 25157) quanto che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa (cfr. Cass., 2 dicembre 2014, n. 25423). Nel panorama così delineato è, quindi, essenziale tenere in considerazione che «[ciò] che rileva ai fini risarcitori non è la lesione in sé del diritto ma le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, nella “doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza”» (cfr. Cass., 11 giugno 2025, n. 15600;
Cass., 17 gennaio 2018, n. 901) e «[ciò] tanto più ove si consideri la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del pregiudizio che si tratta di risarcire (danno morale), all'esistenza del quale non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato”» (cfr. Cass., 11 giugno 2025, n.
15600); ebbene, tali argomenti si pongono in linea con il ragionamento seguito dal giudice di prime cure.
Invero, quanto rilevato dallo stesso circa la legittimatio ad causam dell'Avv. , tra l'altro Per_1 con solide pronunce del Supremo Collegio, se, da un lato, consente di evidenziare la legittimazione del «danneggiato che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato» (Cass., 24 febbraio 2025, n. 7455; Cass., 4 luglio 2024,
n. 26415; Cass., 2023 n. 1909; Cass., 31 maggio 2018, n. 31295), dall'altro, chiarisce che il soggetto danneggiato dal reato di falsa testimonianza è stato inevitabilmente l'Avv. : Per_1
le ripercussioni negative si sono avute dapprima in relazione alla sua figura di professionista e, poi, in quanto persona in termini tali da integrare idoneamente la c.d.
«doppia dimensione del danno», a nulla rilevando gli esiti favorevoli del giudizio penale conclusosi favorevolmente per l'Avv. nonostante la contestata testimonianza, i cui Per_1 effetti pregiudizievoli si sono comunque prodotti all'atto della consumazione della relativa condotta.
A ciò si voglia aggiungere che quanto correttamente statuito dal Tribunale in termini di liquidazione, affatto censurata, risulta altresì conforme al dictum della Cassazione che puntualizza come «Il danno non patrimoniale non può comunque essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natura o entità del danno […] ma deve essere congruo. Per essere congruo, il ristoro deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento» (cfr. Cass., 20 agosto 2015, n. 16992).
È da rigettare inoltre anche l'ultimo motivo di appello in quanto, anche qualora si volesse affermare la tempestività della produzione della sentenza civile 130/2008 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere quale documento sopravvenuto, non si ravviserebbero affatto gli estremi della denunciata compensatio lucri cum damno: giova al riguardo evidenziare che, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU., 22 maggio
2018, nn. 12564 – 12567), l'operatività di tale principio trova fondamento quando «un unico soggetto, sulla base di titoli differenti, è tenuto sia al risarcimento del danno che alla corresponsione, in favore dello stesso danneggiato, di una provvidenza indennitaria, la quale, ove effettivamente erogata, va „diffalcata‟ dall‟ammontare del risarcimento, in quanto avente una “cospirante finalità compensativa”» (cfr. Cass., 19 marzo 2025, n. 7331) e, soprattutto, nel rilievo che «la compensatio opera […] in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l'effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni» (cfr.
Cass., 12 giugno 2025, n. 15756); in tali termini appare incontestabile la differenza di fattispecie che giustifica il mancato riferimento al tale istituto. Infatti, nella vicenda de qua, pur essendo in presenza di due differenti vicende
(responsabilità da diffamazione e responsabilità da falsa testimonianza) che vedono danneggiato il medesimo soggetto (Avv. ), manca l'identità dei soggetti attivi autori Per_1 dell'illecito ( per la prima vicenda e per la seconda). Di Controparte_2 Parte_1
conseguenza, risultando mancante l'identità soggettiva tra i soggetti che sarebbero stati chiamati a corrispondere la somma di denaro in favore dello stesso danneggiato, non si ritiene applicabile la compensatio lucri cum damno.
In conclusione, alla luce della situazione in punto di fatto e di diritto, accertate dal giudice di prime cure e, solo in parte, rielaborate dalla Corte adita, l'appello appare totalmente infondato così da doversi confermare la sentenza rilevando, di conseguenza, che la richiesta risarcitoria del danno morale ex art. 2059 c.c. resta incontestabile nell'an, considerata l'evidenza dei pregiudizi subiti dall'Avv. tanto nella «proiezione esterna Per_1
dell‟essere» quanto nella «interiorizzazione intimistica della sofferenza», così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata con riferimento.
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater,
T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , quale erede di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 522/2018, pronunciata in data 8 febbraio 2018 dal Persona_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi € 5.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio dell'11 luglio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore