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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/11/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 978/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 978/2025 promossa da: nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] - Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rossini (c.f. C.F._1
) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Riccardo Bucci (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato in Ferrara Via Voltapaletto n. 15, presso e nello C.F._3 studio dei predetti avvocati, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
RICORRENTE
Nei confronti di
, nata a [...] il [...], C.F. , e residente in Controparte_1 C.F._4
OP (FE), Via Ortigara n. 47, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Annoni del Foro di Monza
(C.F. ), con studio in Bovisio MA (MB), Via Sant'Aquilino n. 5, con C.F._5 dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione personale giudiziale dei coniugi
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI:
- Le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice delegato alla trattazione del procedimento ai sensi dell'art. 473 bis 21 ultimo comma c.p.c. a verbale di udienza in data 8 ottobre 2025, proposta che qui di seguito si riporta: “Considerate le allegazioni relative alla domanda di addebito che allo stato appaiono non propriamente specifiche nella indicazione del nesso causale fra le asserite violazioni dei doveri coniugali e l'insorgenza della crisi matrimoniale;
considerato che
la domanda di assegnazione della casa familiare non appare giuridicamente percorribile ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.; considerato che è evidente, quanto meno all'attualità, la sperequazione economica fra le parti: rinuncia alla domanda di addebito
e conseguentemente alla domanda di risarcimento del danno;
assegno perequativo maritale a favore della moglie di euro 300,00 al mese a far data dall'abbandono da parte della resistente della ex abitazione coniugale che dovrà comunque avvenire entro e non oltre un tempo ragionevole (massimo tre mesi da oggi). Spese compensate”.
- Il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26 maggio 2025, ritualmente notificato, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dalla moglie, esponendo che le parti avevano Controparte_1 contratto matrimonio a OP in data 27 febbraio 2021, optando per il regime di separazione dei beni;
che dal matrimonio non erano nati figli;
che la residenza coniugale veniva stabilita presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà sita a OP (Fe) in Via Ortigara n. 47; che negli ultimi anni il rapporto matrimoniale è andato incontro ad un progressivo quanto inesorabile deterioramento, tale per cui l'unione risulta ormai intollerabile per entrambi i coniugi.
Concludeva domandando la pronuncia della separazione personale dei coniugi con accertamento “che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento”.
Si costituiva in giudizio domandando la pronuncia della separazione con addebito al Controparte_1 marito, l'assegnazione in proprio favore della abitazione familiare, il riconoscimento di un assegno perequativo maritale di 300,00 euro al mese e la condanna del ricorrente al pagamento “della somma di
€ 15.000,00, o quella somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento danni morali per i comportamenti tenuti dallo stesso e lesivi della privacy e della libertà della sig. . CP_1
Intervenuto il P.M. e depositate le memorie integrative ai sensi dell'art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza di comparizione personale dei coniugi del giorno 8 ottobre 2025, il giudice delegato ne tentava la pagina 2 di 3 conciliazione formulando una motivata proposta conciliativa, che veniva immediatamente accettata dal ricorrente come da relativa dichiarazione a verbale.
Con successive note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti in data 5 novembre 2025
Il giudice, all'esito della udienza cartolare del 12 novembre 2025, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore dei rispettivi scritti difensivi, sia dall'insistere nella domanda da parte di entrambi i coniugi i quali, comparsi personalmente in udienza, hanno confermato l'irreversibilità della crisi matrimoniale in corso.
Quanto alle questioni accessorie alla separazione, le parti hanno accettato la proposta conciliativa sottoposta alla loro attenzione da parte del giudice delegato, come in epigrafe riportata.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di con ricorso depositato in data 26 maggio 2025, ogni diversa Controparte_1 eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronuncia la separazione personale fra i coniugi nato a [...] il Parte_1
30.06.1982, e , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a OP Controparte_1
(FE) il 27 febbraio 2021 (Registro Atti di matrimonio del Comune di OP: Atto n. 5, Parte 1,
Anno 2021), alle condizioni accettate e concordate come in narrativa riportate, da intendersi qui integralmente trascritte.
2. Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione civile il giorno 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 978/2025 promossa da: nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] - Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rossini (c.f. C.F._1
) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Riccardo Bucci (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato in Ferrara Via Voltapaletto n. 15, presso e nello C.F._3 studio dei predetti avvocati, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
RICORRENTE
Nei confronti di
, nata a [...] il [...], C.F. , e residente in Controparte_1 C.F._4
OP (FE), Via Ortigara n. 47, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Annoni del Foro di Monza
(C.F. ), con studio in Bovisio MA (MB), Via Sant'Aquilino n. 5, con C.F._5 dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione personale giudiziale dei coniugi
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI:
- Le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice delegato alla trattazione del procedimento ai sensi dell'art. 473 bis 21 ultimo comma c.p.c. a verbale di udienza in data 8 ottobre 2025, proposta che qui di seguito si riporta: “Considerate le allegazioni relative alla domanda di addebito che allo stato appaiono non propriamente specifiche nella indicazione del nesso causale fra le asserite violazioni dei doveri coniugali e l'insorgenza della crisi matrimoniale;
considerato che
la domanda di assegnazione della casa familiare non appare giuridicamente percorribile ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.; considerato che è evidente, quanto meno all'attualità, la sperequazione economica fra le parti: rinuncia alla domanda di addebito
e conseguentemente alla domanda di risarcimento del danno;
assegno perequativo maritale a favore della moglie di euro 300,00 al mese a far data dall'abbandono da parte della resistente della ex abitazione coniugale che dovrà comunque avvenire entro e non oltre un tempo ragionevole (massimo tre mesi da oggi). Spese compensate”.
- Il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26 maggio 2025, ritualmente notificato, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dalla moglie, esponendo che le parti avevano Controparte_1 contratto matrimonio a OP in data 27 febbraio 2021, optando per il regime di separazione dei beni;
che dal matrimonio non erano nati figli;
che la residenza coniugale veniva stabilita presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà sita a OP (Fe) in Via Ortigara n. 47; che negli ultimi anni il rapporto matrimoniale è andato incontro ad un progressivo quanto inesorabile deterioramento, tale per cui l'unione risulta ormai intollerabile per entrambi i coniugi.
Concludeva domandando la pronuncia della separazione personale dei coniugi con accertamento “che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento”.
Si costituiva in giudizio domandando la pronuncia della separazione con addebito al Controparte_1 marito, l'assegnazione in proprio favore della abitazione familiare, il riconoscimento di un assegno perequativo maritale di 300,00 euro al mese e la condanna del ricorrente al pagamento “della somma di
€ 15.000,00, o quella somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento danni morali per i comportamenti tenuti dallo stesso e lesivi della privacy e della libertà della sig. . CP_1
Intervenuto il P.M. e depositate le memorie integrative ai sensi dell'art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza di comparizione personale dei coniugi del giorno 8 ottobre 2025, il giudice delegato ne tentava la pagina 2 di 3 conciliazione formulando una motivata proposta conciliativa, che veniva immediatamente accettata dal ricorrente come da relativa dichiarazione a verbale.
Con successive note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti in data 5 novembre 2025
Il giudice, all'esito della udienza cartolare del 12 novembre 2025, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore dei rispettivi scritti difensivi, sia dall'insistere nella domanda da parte di entrambi i coniugi i quali, comparsi personalmente in udienza, hanno confermato l'irreversibilità della crisi matrimoniale in corso.
Quanto alle questioni accessorie alla separazione, le parti hanno accettato la proposta conciliativa sottoposta alla loro attenzione da parte del giudice delegato, come in epigrafe riportata.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di con ricorso depositato in data 26 maggio 2025, ogni diversa Controparte_1 eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronuncia la separazione personale fra i coniugi nato a [...] il Parte_1
30.06.1982, e , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a OP Controparte_1
(FE) il 27 febbraio 2021 (Registro Atti di matrimonio del Comune di OP: Atto n. 5, Parte 1,
Anno 2021), alle condizioni accettate e concordate come in narrativa riportate, da intendersi qui integralmente trascritte.
2. Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione civile il giorno 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3