Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 9493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 30/05/2025 nella causa n. 9493/2024 RGL, promossa da:
(CF ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI
RINALDI, che lo rappresenta e difende, per procura in atti, insieme agli avv.ti
WALTER MICELI, FABIO GANCI e GIOVANNI ZAMPIERI
PARTE RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 art. 417 bis c.p.c. dai dott. TECLA RIVERSO e ANGELO MAURIZIO RAGUSA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Personale ATA – compenso individuale accessorio
1. il ricorrente collaboratore scolastico iscritto nelle Parte_1 graduatorie degli aspiranti a supplenze nella scuola nella Provincia di
Torino, afferma di aver stipulato due contratti a tempo determinato di supplenza temporanea per la durata complessiva di 239 giorni nell'a.s.
2021/2022, ed agisce per vedersi riconosciuto il compenso individuale accessorio (CIA), corrisposto ai sensi dell'art. 82 CCNL 2007 a favore dei dipendenti assunti a tempo indeterminato ed equiparati, ovvero ai lavoratori a termine con contratti a tempo determinato su posto vacante o disponibile, o fino al termine delle attività didattiche;
il ricorrente afferma che la mancata previsione del compenso in relazione ai contratti per supplenze brevi o saltuarie si ponga in contrasto con il principio di
1
non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, di derivazione eurounitaria;
2. il convenuto si è costituito Controparte_1 affermando di aver correttamente applicato le disposizioni contrattuali vigenti e opponendosi alla domanda;
3. l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma
5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
4. il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese;
5. si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
6. il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che
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l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
7. la giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate;
8. il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico;
9. è indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico;
10. il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare
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le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso;
11. non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal MIM, che corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato;
12. non vi sono contestazioni in merito all'importo oggetto di domanda, pari ad € 281,59, avendo il MIM riconosciuto la correttezza contabile del conteggio allegato al ricorso;
13. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, in corrispondenza dei parametri minimi dello scaglione di valore attesa la serialità della controversia, con la richiesta di distrazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
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- condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente la somma lorda di €
281,59 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
258,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Giovanni
Rinaldi, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Walter Miceli.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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