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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. BE IC UZ, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del
16.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1025/2025 R.G., promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Michela Fuoco e Massimo Cundari
opponente contro rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Siviglia CP_1
opposta avente a oggetto: opposizione a precetto su diffida accertativa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.04.2025, l'opponente indicato in epigrafe ha adito il
Tribunale di Catanzaro per sentir dichiarare l'inefficacia del precetto notificatogli in data 02.04.2025, in forza del verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali N.
DA-RC/2024/0778 prot. n. 0026946, emessa dall'Ispettorato del Lavoro di Reggio
Calabria nei confronti di per crediti patrimoniali inerenti a differenze Parte_1 retributive spettanti alla parte opposta sulla scorta dell'applicazione di un contratto collettivo peggiorativo.
Proponeva pertanto opposizione lamentando: 1) l'illegittimità della diffida accertativa per vizio di contraddittorietà e per carenza di motivazione;
2) la violazione dell'art. 12, co. 1, D. Lg.s. n. 124/2004, nonché delle note dell'ITL n. 1170/2020 e 685/2021;
3) l'intervenuta decadenza, ex artt. 39 D. L.gs n. 81/2015 e 32 L. n. 183/2010; 4) la violazione del principio di libertà di contrattazione sindacale;
5) l'erroneità nella 1 quantificazione della pretesa e l'insussistenza dei relativi presupposti;
6) l'illegittimità del procedimento ispettivo e di tutti i suoi atti e di quelli conseguenti;
7) l'eccesso di potere e l' insussistenza in capo all'Ispettorato del Lavoro del potere di qualificazione giuridica;
8) l'infondatezza della pretesa.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni “Per quanto di ragione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA- Cont RC/2024/0759 emessa dall' di Reggio Calabria e previa eventuale disapplicazione e/o Cont declaratoria di nullità, per quanto di ragione, anche dei verbali dello di Reggio Calabria n. Cont 656 e 665 nonché anche di quello per accertamento per obbligazione contributiva sempre del
RC 12388 del 21-05/2024, dichiarare la stessa e il precetto su cui essa si basa e/o comunque la pretesa con essi vantata, illegittimi e/o infondati”, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte opposta, sig.ra CP_1 che ha concluso per il rigetto dell'istanza cautelare e, nel merito,
[...] dell'opposizione, chiedendo la conferma dell'obbligo, in capo all'opponente, di pagamento delle somme di cui al precetto.
Istruita la causa in via documentale, all'esito della camera di consiglio il Tribunale così provvede.
* * *
La questione di diritto oggetto della presente controversia è stata già affrontata dalla
Sezione Lavoro di questo Tribunale, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello per cui è causa, definito con sentenza n. 666/2025, emessa dal dott. Paolo Pirruccio in data 24.06.2025 (R.G. n. 1031/2025), la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice. Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno i fatti rilevanti di causa e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“… 3. In primo luogo, si deve rilevare che è destituito di fondamento l'assunto di parte resistente secondo cui le eccezioni sollevate da parte opponente non rientrerebbero nella competenza del Giudice del Lavoro “in quanto la diffida accertativa è atto amministrativo emesso da soggetto pubblico che non è parte nel presente giudizio che può riguardare solo l'oggetto dell'accertamento ispettivo” (così a pag. 5 della memoria di costituzione).
2 3.1. Invero, la Suprema Corte ha chiarito che seppur la diffida accertativa (non opposta ovvero confermata dal sia “atto di natura amministrativa … idone[o] ad acquisire valore di titolo Controparte_3 esecutivo”, tuttavia “non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma
1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (così,
Cass. ord. n. 23744/2022, che ha quindi implicitamente riconosciuto, come era avvenuto nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, che la legittimazione passiva ricade unicamente in capo al lavoratore, che è il soggetto in favore del quale la diffida è stata emanata e validata e che provvede alla notifica del titolo esecutivo - vale a dire della diffida - e del precetto per poter dare avvio all'esecuzione forzata, mentre l'Ispettorato del lavoro è carente di legittimazione passiva al riguardo;
nella giurisprudenza di merito, si vedano, sempre nel senso che la legittimazione passiva ricade unicamente sul lavoratore, ex multis: Trib. Ferrara, sez. lav., ord. 24 maggio
2013; Trib. Cuneo, sez. lav., sent. 12 settembre 2012 n. 156).
4. L'opposizione deve essere accolta nel merito, risultando fondato, in via assorbente (ed in applicazione del principio della ragione più liquida), il motivo di ricorso sub n. 3), attinente alla infondatezza della pretesa per violazione del principio di libertà di contrattazione sindacale.
Resta, dunque, assorbita l'istanza di sospensione cautelare avanzata dall'opponente.
5. La diffida accertativa per crediti patrimoniali trae fondamento, nel caso specifico, dalla individuazione, ad opera dell'Ispettorato, di un CCNL diverso da quello applicato dal datore di lavoro.
In particolare, dalle “modalità di calcolo” della diffida accertativa si evince che le differenze retributive derivano dalla applicazione del CCNL “Commercio Confcommercio per la mansione di cassiere di IV livello” scomputando dalle retribuzioni ivi previste “il trattamento retributivo previsto dal CCNL Pulizia per l'operaio di 1° livello … riconosciuto dal datore di lavoro in busta paga”.
5.1. Ciò premesso, l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 124 del 2004 statuisce che «Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei
3 confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati».
La formulazione della norma è, evidentemente, generica, atteso che essa si limita a menzionare le
“inosservanze alla disciplina contrattuale” da cui scaturiscono “crediti patrimoniali”.
Occorre, quindi, chiedersi fino a che punto possa spingersi l'attività dell'Ispettorato del lavoro e se essa possa eventualmente giungere finanche all'applicazione, in favore del lavoratore, di un CCNL diverso da quello in concreto applicato ai fini della determinazione della retribuzione spettante.
Ritiene questo Giudice, per le ragioni che saranno subito esposte, che l'espressione “inosservanze alla disciplina contrattuale” vada intesa in senso restrittivo e che, pertanto, l'Ispettorato del lavoro possa (almeno nel periodo temporale oggetto di controversia) soltanto accertare differenze retributive scaturenti dalla disciplina contrattuale (collettiva e individuale) concretamente applicata al lavoratore, ma non possa invece parametrare la retribuzione ad un diverso CCNL ritenuto più confacente all'attività lavorativa espletata. In altri termini, la diffida accertativa può essere emessa per differenze retributive connesse alla concreta effettuazione (entità) della prestazione lavorativa oppure alla misura (entità) della retribuzione corrisposta sulla base del CCNL concretamente applicato, dovendosi escludere che l'attività dell'Ispettorato possa sconfinare nella individuazione di un CCNL diverso da quello in concreto applicato, perché ritenuto maggiormente aderente alla prestazione lavorativa effettivamente svolta o al settore merceologico in cui opera il datore di lavoro.
In altri termini, potranno essere accertate differenze retributive pur sempre fondate sul contratto individuale o sul CCNL applicato dal datore di lavoro a quel lavoratore, ma scaturenti da una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto individuale o dal citato CCNL oppure da prestazioni lavorative (ordinarie o straordinarie) non retribuite, ma pur sempre da computarsi sulla base del CCNL concretamente applicato.
L'attività accertativa dei crediti patrimoniali del lavoratore ad opera dell'Ispettorato è, dunque, un'attività fondata su semplici calcoli matematici sviluppati sulle ore di lavoro e sulla retribuzione oraria prevista dal contratto individuale o dal CCNL applicato dal datore di lavoro. Si tratta di un'attività priva, dunque, di apprezzamenti discrezionali.
“La disposizione preclude, invece, il ricorso a questo tipo di strumento … laddove si pongano questioni sulla qualificazione del rapporto di lavoro, ossia quando si renda necessario accertare la natura della prestazione lavorativa, sulla base di apprezzamenti di fatto connotati da discrezionalità, giacché una siffatta verifica implica attività istruttorie complesse e interpretative, rimesse dall'ordinamento giuridico alla autorità giudiziaria, con tutte le garanzie del processo” (così, Trib. Napoli, sent. 7 marzo 2024, n. 1751).
4 5.2. Non sembra, pertanto, corretto sostenere (almeno nel periodo oggetto di causa) che l'Ispettorato possa attribuirsi il potere di individuare un CCNL diverso da quello in concreto applicato e, sulla scorta di tale individuazione, calcolare le differenze retributive spettanti al lavoratore.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che «Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato» (Cass.,
Sez. Un. n. 2665/1997; conf.: Cass., Sez. Lav., n. 26742/2014).
5.2.1. Da tale principio, si evince, quindi, che:
- solo il giudice, su domanda del lavoratore, può determinare la retribuzione sulla scorta di un CCNL diverso da quello applicato dal datore di lavoro (e la eventuale applicazione investe unicamente il profilo retributivo);
- il lavoratore, che invoca l'applicazione di un diverso CCNL, ha però l'onere di allegare e dimostrare che la retribuzione corrispostagli in forza del CCNL applicato dal datore di lavoro non è conforme al precetto costituzionale di cui all'art. 36 Cost. ovvero che la retribuzione corrispostagli, in ragione del CCNL applicato dal datore di lavoro, non è sufficiente ed adeguata.
6. È pur vero che il comma 1-bis dell'art. 29 (rubricato “Appalto”) del decreto legislativo n. 276 del 2003 ora prevede espressamente che:
«1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto».
Si deve però rilevare che tale disposizione è stata introdotta dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge n.
19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024 ed è entrata in vigore soltanto in data
01/05/2024.
5 Essa - come anticipato - non è, dunque, applicabile ratione temporis al caso di specie, poiché il periodo oggetto della diffida accertativa (si veda l'allegato alla p.e.c. contenente l'atto di precetto - doc. n. 2 allegato al ricorso)
è anteriore alla predetta data (i crediti retributivi attengono al periodo compreso tra il 01/07/2022 e il
18/06/2023).
Il dato della inapplicabilità temporale della citata disposizione è, comunque, pacifico tra le parti, atteso che parte resistente ha dedotto che “l'Ispettorato non procedeva all'applicazione del diverso contratto collettivo in attuazione della prefata disposizione normativa - neppure in vigore al momento degli accertamenti - ma a fronte dell'acclarata finalità fraudolenta riscontrata nella determinazione della società subappaltante di applicare un CCNL Pulizia del tutto difforme alle mansioni svolte e oggetto di appalto che le avrebbe garantito un cospicuo abbattimento dei costi della manodopera” (pag. 9 della memoria di costituzione). Il che, però, come si è visto, non rientra tra i poteri dell'Ispettorato del Lavoro.
In altri termini, l'ambito di applicazione temporale della disposizione esime questo Giudice dal verificare se, seppur a partire dalla sua entrata in vigore (01/05/2024), essa comporti che le “inosservanze alla disciplina contrattuale” di cui discorre l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 124/2004, possano compendiare anche il “trattamento economico … non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (cui fa riferimento il comma 1-bis dell'art. 29 cit.).
Sebbene sembrerebbe preferibile propendere, anche dopo l'entrata in vigore della disposizione da ultimo citata, per la soluzione negativa, il dato cronologico (ovvero l'entrata in vigore della norma in epoca successiva all'accertamento compiuto dell'Ispettorato del Lavoro) è già da solo sufficiente ad escludere che, al tempo dell'accertamento, all'Ispettorato potesse essere attribuito siffatto potere in materia di individuazione del
CCNL applicabile.
Basti osservare, sul punto, che se tale disposizione ora attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo senz'altro azionabile dinanzi al Giudice del Lavoro (per conseguire la condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive), appare del tutto logico e consequenziale ritenere che l'Ispettorato del Lavoro non potesse, prima della sua introduzione, procedere ad individuare una diversa disciplina contrattuale collettiva ai fini del calcolo delle differenze retributive.
Se, infatti, ciò fosse stato possibile (almeno - si ripete - fino all'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-bis cit.) si perverrebbe alla assurda conclusione secondo cui il personale ispettivo avrebbe addirittura poteri maggiori e di contenuto più ampio ed esteso rispetto ai diritti soggettivi riconosciuti al lavoratore stesso
(essendo fuor di dubbio - come detto - che il comma 1-bis cit. attribuisca, innanzitutto, al lavoratore il diritto soggettivo di chiedere le differenze retributive discendenti dal diverso CCNL ivi richiamato).
6 D'altronde, l'introduzione della norma imporrebbe un particolare onere motivazionale a carico dell'Ispettorato, atteso che le differenze retributive non potrebbero essere riconosciute sulla scorta di un qualsivoglia diverso CCNL. Come precisato nel Dossier n. 248/2 - Atto Senato n. 1100 della XIX
Legislatura, il “contratto collettivo di riferimento non è quello maggiormente applicato nel settore, come previsto nel testo originario della disposizione in commento, ma quello stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
È di tutta evidenza, però, che (tenuto conto dell'epoca della sua emissione) la diffida accertativa individua il
CCNL “Commercio Confcommercio” non sulla scorta del parametro normativo sopravvenuto (CCNL stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto), bensì sulla base del (diverso) dato che detto contratto è quello applicato dal committente/utilizzatore Parte_1
7. Né la lavoratrice resistente, dal canto suo, è stata in grado di fornire indicazioni concrete e persuasive sulla violazione dell'art. 36 Cost. ovvero sulla inadeguatezza della retribuzione percepita in applicazione del
CCNL “Pulizie”, dovendosi condividere l'osservazione secondo cui “lo scopo dell'art. 36 Cost. - a ben vedere
- non è quello d'offrire un canale giudiziale di sottoposizione di un dato rapporto lavorativo all'articolato di un contratto (collettivo) più economicamente gratificante, bensì quello d'impedire remunerazioni simboliche, apparenti, sostanzialmente irrispettose della dignità umana e professionale dei lavoratori subordinati” (così,
Tribunale di Vibo Valentia, sentenza 15 novembre 2023 n. 791, prodotta da parte ricorrente – doc. n. 11 allegato al ricorso).
Parte resistente si è, infatti, limitata ad osservare che “Non essendo prevista una retribuzione minima nel nostro paese, che quella conforme ai dettami costituzionali sia la paga tabellare del CCNL Commercio
Confcommercio e non anche quella inferiore disposta dal CCNL Pulizia lo si evince. dall'intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità che ha consentito di individuare il minimo retributivo al di sotto del quale non si può andare e che coincide con la paga tabellare prevista nei contratti collettivi di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale” (pag. 10 della memoria di costituzione).
Così facendo ha, però, omesso del tutto di procedere alla elaborazione degli indici sintomatici dell'inadeguatezza della retribuzione (c.d. pars destruens, tesa a provare il fatto negativo dell'insufficienza della retribuzione), ovvero di “fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto”, passando direttamente alla indicazione dei criteri parametrici sostitutivi del salario ritenuto (immotivatamente) insufficiente (c.d. pars construens), in violazione dei principi di diritto espressi recentemente da Cass. n.
27711/2023 in tema di congruità della retribuzione ex art. 36, comma 1, Cost. …”.
7 Alla luce di quanto esposto, la pretesa creditoria fatta valere dalla parte opposta è priva di fondamento e, pertanto, l'opposizione spiegata nel presente giudizio deve essere accolta.
Ogni ulteriore questione assorbita.
La qualità delle parti e la novità della questione esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza della pretesa creditoria fatta valere dalla parte opposta;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
BE IC UZ
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. BE IC UZ, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del
16.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1025/2025 R.G., promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Michela Fuoco e Massimo Cundari
opponente contro rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Siviglia CP_1
opposta avente a oggetto: opposizione a precetto su diffida accertativa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.04.2025, l'opponente indicato in epigrafe ha adito il
Tribunale di Catanzaro per sentir dichiarare l'inefficacia del precetto notificatogli in data 02.04.2025, in forza del verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali N.
DA-RC/2024/0778 prot. n. 0026946, emessa dall'Ispettorato del Lavoro di Reggio
Calabria nei confronti di per crediti patrimoniali inerenti a differenze Parte_1 retributive spettanti alla parte opposta sulla scorta dell'applicazione di un contratto collettivo peggiorativo.
Proponeva pertanto opposizione lamentando: 1) l'illegittimità della diffida accertativa per vizio di contraddittorietà e per carenza di motivazione;
2) la violazione dell'art. 12, co. 1, D. Lg.s. n. 124/2004, nonché delle note dell'ITL n. 1170/2020 e 685/2021;
3) l'intervenuta decadenza, ex artt. 39 D. L.gs n. 81/2015 e 32 L. n. 183/2010; 4) la violazione del principio di libertà di contrattazione sindacale;
5) l'erroneità nella 1 quantificazione della pretesa e l'insussistenza dei relativi presupposti;
6) l'illegittimità del procedimento ispettivo e di tutti i suoi atti e di quelli conseguenti;
7) l'eccesso di potere e l' insussistenza in capo all'Ispettorato del Lavoro del potere di qualificazione giuridica;
8) l'infondatezza della pretesa.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni “Per quanto di ragione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA- Cont RC/2024/0759 emessa dall' di Reggio Calabria e previa eventuale disapplicazione e/o Cont declaratoria di nullità, per quanto di ragione, anche dei verbali dello di Reggio Calabria n. Cont 656 e 665 nonché anche di quello per accertamento per obbligazione contributiva sempre del
RC 12388 del 21-05/2024, dichiarare la stessa e il precetto su cui essa si basa e/o comunque la pretesa con essi vantata, illegittimi e/o infondati”, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte opposta, sig.ra CP_1 che ha concluso per il rigetto dell'istanza cautelare e, nel merito,
[...] dell'opposizione, chiedendo la conferma dell'obbligo, in capo all'opponente, di pagamento delle somme di cui al precetto.
Istruita la causa in via documentale, all'esito della camera di consiglio il Tribunale così provvede.
* * *
La questione di diritto oggetto della presente controversia è stata già affrontata dalla
Sezione Lavoro di questo Tribunale, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello per cui è causa, definito con sentenza n. 666/2025, emessa dal dott. Paolo Pirruccio in data 24.06.2025 (R.G. n. 1031/2025), la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice. Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno i fatti rilevanti di causa e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“… 3. In primo luogo, si deve rilevare che è destituito di fondamento l'assunto di parte resistente secondo cui le eccezioni sollevate da parte opponente non rientrerebbero nella competenza del Giudice del Lavoro “in quanto la diffida accertativa è atto amministrativo emesso da soggetto pubblico che non è parte nel presente giudizio che può riguardare solo l'oggetto dell'accertamento ispettivo” (così a pag. 5 della memoria di costituzione).
2 3.1. Invero, la Suprema Corte ha chiarito che seppur la diffida accertativa (non opposta ovvero confermata dal sia “atto di natura amministrativa … idone[o] ad acquisire valore di titolo Controparte_3 esecutivo”, tuttavia “non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma
1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (così,
Cass. ord. n. 23744/2022, che ha quindi implicitamente riconosciuto, come era avvenuto nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, che la legittimazione passiva ricade unicamente in capo al lavoratore, che è il soggetto in favore del quale la diffida è stata emanata e validata e che provvede alla notifica del titolo esecutivo - vale a dire della diffida - e del precetto per poter dare avvio all'esecuzione forzata, mentre l'Ispettorato del lavoro è carente di legittimazione passiva al riguardo;
nella giurisprudenza di merito, si vedano, sempre nel senso che la legittimazione passiva ricade unicamente sul lavoratore, ex multis: Trib. Ferrara, sez. lav., ord. 24 maggio
2013; Trib. Cuneo, sez. lav., sent. 12 settembre 2012 n. 156).
4. L'opposizione deve essere accolta nel merito, risultando fondato, in via assorbente (ed in applicazione del principio della ragione più liquida), il motivo di ricorso sub n. 3), attinente alla infondatezza della pretesa per violazione del principio di libertà di contrattazione sindacale.
Resta, dunque, assorbita l'istanza di sospensione cautelare avanzata dall'opponente.
5. La diffida accertativa per crediti patrimoniali trae fondamento, nel caso specifico, dalla individuazione, ad opera dell'Ispettorato, di un CCNL diverso da quello applicato dal datore di lavoro.
In particolare, dalle “modalità di calcolo” della diffida accertativa si evince che le differenze retributive derivano dalla applicazione del CCNL “Commercio Confcommercio per la mansione di cassiere di IV livello” scomputando dalle retribuzioni ivi previste “il trattamento retributivo previsto dal CCNL Pulizia per l'operaio di 1° livello … riconosciuto dal datore di lavoro in busta paga”.
5.1. Ciò premesso, l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 124 del 2004 statuisce che «Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei
3 confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati».
La formulazione della norma è, evidentemente, generica, atteso che essa si limita a menzionare le
“inosservanze alla disciplina contrattuale” da cui scaturiscono “crediti patrimoniali”.
Occorre, quindi, chiedersi fino a che punto possa spingersi l'attività dell'Ispettorato del lavoro e se essa possa eventualmente giungere finanche all'applicazione, in favore del lavoratore, di un CCNL diverso da quello in concreto applicato ai fini della determinazione della retribuzione spettante.
Ritiene questo Giudice, per le ragioni che saranno subito esposte, che l'espressione “inosservanze alla disciplina contrattuale” vada intesa in senso restrittivo e che, pertanto, l'Ispettorato del lavoro possa (almeno nel periodo temporale oggetto di controversia) soltanto accertare differenze retributive scaturenti dalla disciplina contrattuale (collettiva e individuale) concretamente applicata al lavoratore, ma non possa invece parametrare la retribuzione ad un diverso CCNL ritenuto più confacente all'attività lavorativa espletata. In altri termini, la diffida accertativa può essere emessa per differenze retributive connesse alla concreta effettuazione (entità) della prestazione lavorativa oppure alla misura (entità) della retribuzione corrisposta sulla base del CCNL concretamente applicato, dovendosi escludere che l'attività dell'Ispettorato possa sconfinare nella individuazione di un CCNL diverso da quello in concreto applicato, perché ritenuto maggiormente aderente alla prestazione lavorativa effettivamente svolta o al settore merceologico in cui opera il datore di lavoro.
In altri termini, potranno essere accertate differenze retributive pur sempre fondate sul contratto individuale o sul CCNL applicato dal datore di lavoro a quel lavoratore, ma scaturenti da una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto individuale o dal citato CCNL oppure da prestazioni lavorative (ordinarie o straordinarie) non retribuite, ma pur sempre da computarsi sulla base del CCNL concretamente applicato.
L'attività accertativa dei crediti patrimoniali del lavoratore ad opera dell'Ispettorato è, dunque, un'attività fondata su semplici calcoli matematici sviluppati sulle ore di lavoro e sulla retribuzione oraria prevista dal contratto individuale o dal CCNL applicato dal datore di lavoro. Si tratta di un'attività priva, dunque, di apprezzamenti discrezionali.
“La disposizione preclude, invece, il ricorso a questo tipo di strumento … laddove si pongano questioni sulla qualificazione del rapporto di lavoro, ossia quando si renda necessario accertare la natura della prestazione lavorativa, sulla base di apprezzamenti di fatto connotati da discrezionalità, giacché una siffatta verifica implica attività istruttorie complesse e interpretative, rimesse dall'ordinamento giuridico alla autorità giudiziaria, con tutte le garanzie del processo” (così, Trib. Napoli, sent. 7 marzo 2024, n. 1751).
4 5.2. Non sembra, pertanto, corretto sostenere (almeno nel periodo oggetto di causa) che l'Ispettorato possa attribuirsi il potere di individuare un CCNL diverso da quello in concreto applicato e, sulla scorta di tale individuazione, calcolare le differenze retributive spettanti al lavoratore.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che «Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato» (Cass.,
Sez. Un. n. 2665/1997; conf.: Cass., Sez. Lav., n. 26742/2014).
5.2.1. Da tale principio, si evince, quindi, che:
- solo il giudice, su domanda del lavoratore, può determinare la retribuzione sulla scorta di un CCNL diverso da quello applicato dal datore di lavoro (e la eventuale applicazione investe unicamente il profilo retributivo);
- il lavoratore, che invoca l'applicazione di un diverso CCNL, ha però l'onere di allegare e dimostrare che la retribuzione corrispostagli in forza del CCNL applicato dal datore di lavoro non è conforme al precetto costituzionale di cui all'art. 36 Cost. ovvero che la retribuzione corrispostagli, in ragione del CCNL applicato dal datore di lavoro, non è sufficiente ed adeguata.
6. È pur vero che il comma 1-bis dell'art. 29 (rubricato “Appalto”) del decreto legislativo n. 276 del 2003 ora prevede espressamente che:
«1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto».
Si deve però rilevare che tale disposizione è stata introdotta dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge n.
19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024 ed è entrata in vigore soltanto in data
01/05/2024.
5 Essa - come anticipato - non è, dunque, applicabile ratione temporis al caso di specie, poiché il periodo oggetto della diffida accertativa (si veda l'allegato alla p.e.c. contenente l'atto di precetto - doc. n. 2 allegato al ricorso)
è anteriore alla predetta data (i crediti retributivi attengono al periodo compreso tra il 01/07/2022 e il
18/06/2023).
Il dato della inapplicabilità temporale della citata disposizione è, comunque, pacifico tra le parti, atteso che parte resistente ha dedotto che “l'Ispettorato non procedeva all'applicazione del diverso contratto collettivo in attuazione della prefata disposizione normativa - neppure in vigore al momento degli accertamenti - ma a fronte dell'acclarata finalità fraudolenta riscontrata nella determinazione della società subappaltante di applicare un CCNL Pulizia del tutto difforme alle mansioni svolte e oggetto di appalto che le avrebbe garantito un cospicuo abbattimento dei costi della manodopera” (pag. 9 della memoria di costituzione). Il che, però, come si è visto, non rientra tra i poteri dell'Ispettorato del Lavoro.
In altri termini, l'ambito di applicazione temporale della disposizione esime questo Giudice dal verificare se, seppur a partire dalla sua entrata in vigore (01/05/2024), essa comporti che le “inosservanze alla disciplina contrattuale” di cui discorre l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 124/2004, possano compendiare anche il “trattamento economico … non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (cui fa riferimento il comma 1-bis dell'art. 29 cit.).
Sebbene sembrerebbe preferibile propendere, anche dopo l'entrata in vigore della disposizione da ultimo citata, per la soluzione negativa, il dato cronologico (ovvero l'entrata in vigore della norma in epoca successiva all'accertamento compiuto dell'Ispettorato del Lavoro) è già da solo sufficiente ad escludere che, al tempo dell'accertamento, all'Ispettorato potesse essere attribuito siffatto potere in materia di individuazione del
CCNL applicabile.
Basti osservare, sul punto, che se tale disposizione ora attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo senz'altro azionabile dinanzi al Giudice del Lavoro (per conseguire la condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive), appare del tutto logico e consequenziale ritenere che l'Ispettorato del Lavoro non potesse, prima della sua introduzione, procedere ad individuare una diversa disciplina contrattuale collettiva ai fini del calcolo delle differenze retributive.
Se, infatti, ciò fosse stato possibile (almeno - si ripete - fino all'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-bis cit.) si perverrebbe alla assurda conclusione secondo cui il personale ispettivo avrebbe addirittura poteri maggiori e di contenuto più ampio ed esteso rispetto ai diritti soggettivi riconosciuti al lavoratore stesso
(essendo fuor di dubbio - come detto - che il comma 1-bis cit. attribuisca, innanzitutto, al lavoratore il diritto soggettivo di chiedere le differenze retributive discendenti dal diverso CCNL ivi richiamato).
6 D'altronde, l'introduzione della norma imporrebbe un particolare onere motivazionale a carico dell'Ispettorato, atteso che le differenze retributive non potrebbero essere riconosciute sulla scorta di un qualsivoglia diverso CCNL. Come precisato nel Dossier n. 248/2 - Atto Senato n. 1100 della XIX
Legislatura, il “contratto collettivo di riferimento non è quello maggiormente applicato nel settore, come previsto nel testo originario della disposizione in commento, ma quello stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
È di tutta evidenza, però, che (tenuto conto dell'epoca della sua emissione) la diffida accertativa individua il
CCNL “Commercio Confcommercio” non sulla scorta del parametro normativo sopravvenuto (CCNL stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto), bensì sulla base del (diverso) dato che detto contratto è quello applicato dal committente/utilizzatore Parte_1
7. Né la lavoratrice resistente, dal canto suo, è stata in grado di fornire indicazioni concrete e persuasive sulla violazione dell'art. 36 Cost. ovvero sulla inadeguatezza della retribuzione percepita in applicazione del
CCNL “Pulizie”, dovendosi condividere l'osservazione secondo cui “lo scopo dell'art. 36 Cost. - a ben vedere
- non è quello d'offrire un canale giudiziale di sottoposizione di un dato rapporto lavorativo all'articolato di un contratto (collettivo) più economicamente gratificante, bensì quello d'impedire remunerazioni simboliche, apparenti, sostanzialmente irrispettose della dignità umana e professionale dei lavoratori subordinati” (così,
Tribunale di Vibo Valentia, sentenza 15 novembre 2023 n. 791, prodotta da parte ricorrente – doc. n. 11 allegato al ricorso).
Parte resistente si è, infatti, limitata ad osservare che “Non essendo prevista una retribuzione minima nel nostro paese, che quella conforme ai dettami costituzionali sia la paga tabellare del CCNL Commercio
Confcommercio e non anche quella inferiore disposta dal CCNL Pulizia lo si evince. dall'intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità che ha consentito di individuare il minimo retributivo al di sotto del quale non si può andare e che coincide con la paga tabellare prevista nei contratti collettivi di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale” (pag. 10 della memoria di costituzione).
Così facendo ha, però, omesso del tutto di procedere alla elaborazione degli indici sintomatici dell'inadeguatezza della retribuzione (c.d. pars destruens, tesa a provare il fatto negativo dell'insufficienza della retribuzione), ovvero di “fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto”, passando direttamente alla indicazione dei criteri parametrici sostitutivi del salario ritenuto (immotivatamente) insufficiente (c.d. pars construens), in violazione dei principi di diritto espressi recentemente da Cass. n.
27711/2023 in tema di congruità della retribuzione ex art. 36, comma 1, Cost. …”.
7 Alla luce di quanto esposto, la pretesa creditoria fatta valere dalla parte opposta è priva di fondamento e, pertanto, l'opposizione spiegata nel presente giudizio deve essere accolta.
Ogni ulteriore questione assorbita.
La qualità delle parti e la novità della questione esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza della pretesa creditoria fatta valere dalla parte opposta;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
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