Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 27/04/2026, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02655/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04803/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4803 del 2025, proposto da
RD NC, nella qualità di legale rappresentante di Casa Barone S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Menale, Franco RD, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento: - del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/145997, emesso in data 17/08/2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. LA Md LA, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
- del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/145984, emesso in data 17/08/2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. AM Md YS BI, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
- del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/145975, emesso in data 17/08/2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del
Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. IN Md AK, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
- del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/145988, emesso in data 17/08/2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. Islam Rabbiul, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
- del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/145992, emesso in data 17/08/2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. EJ Md SH, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
- del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/146004, emesso in data 17/08/2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. ED AZ QU, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
- del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/146002, emesso in data 17/08/2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. AN Md HA, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
- del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/146010, emesso in data 17/08/2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. UL UL, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
- del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/146019, emesso in data 17/08/2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. SA Md AZ, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
- del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/146027, emesso in data 17/08/2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. TE UB, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
- del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/146040, emesso in data 17/08/2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. IA Md AZ AB, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
- del provvedimento delloSportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/146036, emesso in data 17/08/2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. AB Md SI, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
- del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/145961, emesso in data 17/08/2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. AN HA ED, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. IO AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1.- La società ricorrente, Casa Barone S.r.l., operante nel settore agricolo, in data 27 marzo 2023 presentava, nell'ambito delle quote previste dal D.P.C.M. 29 dicembre 2022 (c.d. "Decreto Flussi"), istanze telematiche per l'assunzione di manodopera extracomunitaria.
In data 14 settembre 2023, lo Sportello Unico per l’Immigrazione (S.U.I.) della Prefettura di Napoli rilasciava i nulla osta al lavoro subordinato stagionale per tredici lavoratori di nazionalità bengalese, provvedendo alla contestuale trasmissione telematica degli stessi alla competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana a Dhaka (Bangladesh) per il conseguente rilascio dei visti d'ingresso. La comunicazione specificava che i lavoratori avrebbero dovuto richiedere il visto entro il termine di sei mesi da tale data.
I lavoratori interessati si attivavano con la massima diligenza, fissando appuntamenti presso il centro visti competente per i primi giorni di ottobre 2023 e provvedendo al pagamento delle relative tasse consolari e di servizio, come ampiamente documentato in atti.
Nonostante la tempestiva e diligente attivazione dei privati, l'Ambasciata d'Italia a Dhaka rimaneva del tutto inerte, omettendo di provvedere al rilascio dei visti d'ingresso nei termini di legge. A fronte di tale prolungata inerzia, la società ricorrente inviava plurimi e circostanziati solleciti, documentati in atti, in data 31 gennaio 2024 e 27 marzo 2024, al fine di sbloccare la procedura e rappresentare l'urgenza di disporre della manodopera per le imminenti attività agricole.
Con i provvedimenti impugnati, tutti identici nel contenuto e datati 17 agosto 2025, lo S.U.I. di Napoli dichiarava la "decadenza automatica" dei nulla osta. La motivazione addotta era esclusivamente il decorso del termine di validità di sei mesi previsto dall'art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, senza che fosse seguito l'ingresso dei lavoratori nel territorio nazionale, omettendo qualsiasi riferimento alle cause di tale mancato ingresso.
Avverso tali provvedimenti, la parte ricorrente ha dedotto plurime e articolate censure, riconducibili ai seguenti vizi:
Violazione degli artt. 7 e 10-bis della L. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di contraddittorio: per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, avendo ciò precluso alla società e ai lavoratori di rappresentare le cause, a loro non imputabili, del mancato utilizzo dei nulla osta, riconducibili unicamente all'inerzia dell'organo consolare.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione: per aver l'Amministrazione applicato meccanicamente e acriticamente la norma sulla decadenza, senza svolgere alcuna indagine e senza considerare la reale causa del ritardo, ovverosia l'inerzia della Rappresentanza diplomatica, integrante di per sé un'ipotesi di factum principis.
Violazione del principio del legittimo affidamento e del divieto di venire contra factum proprium: per aver l'Amministrazione sanzionato i privati in forza di un'inadempienza ascrivibile ad un altro organo dello Stato, frustrando così l'aspettativa qualificata, ingenerata dal rilascio dei nulla osta, all'instaurazione dei rapporti di lavoro.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4, D.P.R. 394/1999: per aver ritenuto operante la decadenza automatica anche in presenza di una causa di forza maggiore o factum principis non imputabile ai destinatari del provvedimento, in contrasto con i principi generali dell'ordinamento.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente contestando l’avversa prospettazione censoria.
Con ordinanza n. 2495/2025, questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati e rilevando "profili di fondatezza del ricorso con riguardo ai vizi dedotti di difetto di motivazione e di istruttoria, non essendo state comunicate agli interessati le ragioni del mancato rilascio dei visti, nonostante le sollecitazioni".
Successivamente, l'Amministrazione ha depositato una memoria con cui ha evidenziato di aver "preso atto della documentazione comprovante l’attività di impulso idonea ad interrompere il termine semestrale di validità del nulla osta" e di aver avviato le procedure per il "ripristino dei procedimenti", subordinando tuttavia il seguito all'acquisizione di nuovi pareri.
La parte ricorrente, con apposite note, ha eccepito che tale condotta non integra un pieno soddisfacimento della pretesa, persistendo l'interesse alla decisione di merito.
All'udienza pubblica dell'8 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via del tutto preliminare, il Collegio deve esaminare la portata della memoria depositata dall'Amministrazione resistente, con cui si comunica l'avvio di un'attività di "ripristino dei procedimenti" a seguito della presa d'atto della documentazione prodotta dal ricorrente.
Tale attività, pur rappresentando un'evidente e apprezzabile riconsiderazione della posizione assunta, non è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, la cessazione della materia del contendere si verifica soltanto allorquando, nel corso del giudizio, "la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta". Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha provveduto all'annullamento in autotutela degli atti impugnati, essendosi soltanto limitata a comunicare l'avvio di una nuova fase istruttoria, peraltro condizionata all'acquisizione di ulteriori pareri. Tale condotta non rimuove gli effetti lesivi dei provvedimenti di decadenza, né garantisce un esito finale favorevole, lasciando intatto l'interesse del ricorrente ad una pronuncia di annullamento che definisca in modo stabile e certo la vicenda, rimuovendo con efficacia di giudicato gli atti illegittimi. Pertanto, come correttamente eccepito dalla difesa del ricorrente, l'interesse alla decisione di merito persiste in tutta la sua attualità.
3.- Passando all'esame del merito, il ricorso è palesemente fondato e merita accoglimento, assorbendo ogni altra censura, sotto i profili del difetto di istruttoria, del difetto di motivazione e della violazione dei principi di buon andamento e del legittimo affidamento.
I provvedimenti impugnati si fondano sull'unico, apodittico e meccanicistico presupposto della "decadenza automatica" dei nulla osta per il mero decorso del termine semestrale di cui all'art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999. Tale approccio formalistico è palesemente illegittimo, in quanto omette completamente di considerare le ragioni effettive del mancato utilizzo dei titoli autorizzatori entro il termine previsto, ignorando le circostanze fattuali e documentali che erano a disposizione dell'Amministrazione o che essa avrebbe avuto il dovere di acquisire.
La giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, è consolidata e costante nel ritenere che la decadenza di un titolo abilitativo, pur prevista dalla legge come conseguenza del decorso del tempo, non possa operare in modo automatico e sanzionatorio qualora l'inattività non sia imputabile al titolare del provvedimento, ma derivi da cause di forza maggiore, dal factum principis o, come nel caso di specie, dall'inerzia colpevole di un'altra branca della stessa Amministrazione statale. L'inerzia della Rappresentanza Diplomatico-Consolare nel provvedere al rilascio dei visti d'ingresso, nonostante la tempestiva attivazione dei lavoratori e i ripetuti solleciti del datore di lavoro, costituisce un impedimento oggettivo, un ostacolo insormontabile che rende giuridicamente e materialmente inesigibile il rispetto del termine di validità del nulla osta. In casi analoghi, la giurisprudenza ha affermato che la decadenza presuppone l'inerzia colpevole del titolare del provvedimento favorevole; di conseguenza, la stessa non può essere dichiarata quando il mancato compimento delle attività necessarie al perfezionamento della fattispecie non sia in alcun modo ascrivibile alla parte privata, ma dipenda da ostacoli oggettivi o da comportamenti omissivi della stessa Pubblica Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 7757/2024: TAR Campania - Napoli num. 510/2022).
L'Amministrazione, pertanto, prima di dichiarare la decadenza, aveva il preciso dovere giuridico di compiere un'adeguata istruttoria per accertare le cause del mancato ingresso dei lavoratori. Avendo omesso tale fondamentale passaggio, limitandosi a un riscontro cronologico, ha violato l'art. 3 della L. n. 241/1990, che impone una motivazione basata sui presupposti di fatto e sulle risultanze dell'istruttoria, incorrendo in un palese vizio di difetto di istruttoria e di motivazione, come già correttamente rilevato da questo Tribunale in sede cautelare.
L'operato del S.U.I. di Napoli si pone in palese e insanabile contrasto con i principi di buon andamento (art. 97 Cost.), di buona fede e di legittimo affidamento, che devono improntare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini. Lo Stato, nei suoi diversi organi e articolazioni, deve agire in modo coerente, leale e non contraddittorio. Non è ammissibile che un organo (la Prefettura) sanzioni il privato per l'inadempienza di un altro organo (l'Ambasciata), riversando sul cittadino le conseguenze negative di disfunzioni interne all'apparato pubblico. Il rilascio dei nulla osta aveva ingenerato nella società ricorrente un'aspettativa qualificata e giuridicamente tutelata all'assunzione della manodopera richiesta, sulla quale aveva legittimamente basato la propria programmazione aziendale. Dichiarare la decadenza di tali titoli a causa di un ritardo imputabile esclusivamente all'Amministrazione stessa costituisce una palese violazione del divieto di venire contra factum proprium e lede il principio di leale collaborazione. La stessa Amministrazione, del resto, nella sua memoria difensiva, ha finito per riconoscere implicitamente l'illegittimità del proprio operato, ammettendo che le attività di impulso del ricorrente erano "idonee ad interrompere il termine semestrale". Tale ammissione, se da un lato non fa venir meno l'interesse alla decisione, dall'altro costituisce una decisiva conferma della fondatezza del ricorso.
Per tutte le ragioni esposte, i provvedimenti impugnati sono manifestamente illegittimi e devono essere annullati per violazione di legge (art. 3 L. 241/1990) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione dei principi di buon andamento e legittimo affidamento. L'annullamento comporta l'obbligo per l'Amministrazione di considerare pienamente validi ed efficaci i nulla osta in questione, ripristinando la procedura per il rilascio dei visti d'ingresso senza frapporre ulteriori ostacoli derivanti dal mero decorso del tempo causato dalla propria inerzia.
4.- Quanto alle spese di giudizio, nel caso di specie, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., richiamato dall'art. 26 del c.p.a.. Tali motivi si rinvengono nella peculiarità della fattispecie, caratterizzata da una disfunzione procedimentale interna all'Amministrazione statale (tra Prefettura e Ambasciata) e, soprattutto, nella condotta processuale tenuta dall'Amministrazione resistente, la quale, dopo la fase cautelare, ha mostrato un atteggiamento collaborativo avviando un percorso di riesame, sebbene non idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere. Tale comportamento, pur non sanando l'illegittimità originaria, giustifica la deroga alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PA, Presidente FF
IO AF, Primo Referendario, Estensore
Mara SP, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IO AF | RO PA |
IL SEGRETARIO