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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/10/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. IC VO - ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, a seguito di discussione orale all'udienza del 1.10.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2056 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, , , in proprio e n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
nonché e n.q. di genitori di Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
e , e e n.q. di Controparte_1 Controparte_3 Parte_3 CP_4 genitori di e , tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Persona_1 CP_5
IU UE CO, ed elettivamente domiciliati in Palermo, nella Piazza San Francesco di Paola
n. 47 attori
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino Di Trapani ed elettivamente domiciliata in nella via Marinella n. 12 CP_6 convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori, in proprio, e nella qualità esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti dei rispettivi figli minori ( e esclusivamente in tale, ultima veste) e n.q. di eredi di Controparte_2 CP_4
(cl. 1952) deceduto il 5.4.2020, convenivano in giudizio l Controparte_1 [...]
Cont (d'ora in avanti, , per sentirne pronunciare condanna al risarcimento del Controparte_6 danno, patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio e iure hereditatis, asseritamente subito a causa del decesso di , rappresentando all'uopo che: Persona_2
- il 4.3.2020, il de cuius, affetto da psoriasi sin dal 2007, veniva ricoverato presso l'ospedale “Sant'Antonio
Abate di presso l'U.O. di dermatologia, con la diagnosi “psoriasi eritrodermica;
CP_6
- l'11.3.2020, il veniva dimesso con la prescrizione di terapia domiciliare e controllo CP_1
1 ambulatoriale per l'1.4.2020, senza prescrizione alcuna di trattamento antibiotico;
- l'1.4.2020, in condizione d'urgenza, il veniva ricoverato e, a seguito della tac effettuata il CP_1
3.4.2020, si riscontrava: “nel lobo superiore di destra presenza di multiple aree parcellari di sfumata iperdensità di tipo
'a vetro smerigliato' associata a ad area di consolidazione in sede sub pleurica nel segmento dorsale. Alcune sfumate aree focali di iperdensità anche nel segmento apico-dorsale del lobo superiore di sn. In entrambi i lobi inferiori aree di consolidazione del parenchima, decisamente più estesa a destra con associata sfumata iperdensità del parenchima limitrofo”;
- il 3.4.2020 il frattempo trasferito presso l'U.O. di Medicina, veniva sottoposto a CP_1 trattamento terapeutico con terapia antibiotica;
- le condizioni del peggioravano, a causa di una severa ipotermia, che costringeva i sanitari a CP_1 ricoverarlo presso il reparto di rianimazione;
- il 5.4.2020 il decedeva. CP_1
A sostegno della domanda, in punto di an debeatur, gli attori, previa affermazione della responsabilità contrattuale dell' producevano una ctp, a firma del Dott. il quale, sollevando Controparte_8 Per_3 dubbi sull'effettiva somministrazione della levofloxacina in occasione del primo ricovero, avrebbe evidenziato che il decesso di potrebbe essere stato cagionato dal mancato utilizzo Controparte_1 di antibiotici durante il primo ricovero, nonché da un mancato apporto idro-elettrolitico.
Rimaste prive di riscontro le missive di costituzione in mora trasmesse dalle parti attrici il 2.9.2020 a mezzo p.e.c. al presidio ospedaliero di all di gli attori introducevano un giudizio CP_6 CP_7 CP_6 ex art. 696-bis cpc innanzi a questo tribunale (R.G. n. 120/2021), conclusosi con il deposito di una c.t.u. da parte dei cc.tt.uu. nominati dal Tribunale – dottori e – che concludevano Persona_4 Persona_5 per la correttezza del procedimento diagnostico e terapeutico adottato dai sanitari, nonostante le osservazioni critiche mosse dai cc.tt.pp. di parte attrice.
In tesi di parte attrice, la maggior criticità in ordine alla condotta dei sanitari del p.o. trapanese si appronterebbe sul mancato e tempestivo approccio terapeutico alla patologia cui il era CP_1 affetto;
un intervento tempestivo – sempre nella prospettazione attorea – avrebbe evitato l'insorgenza dell'infezione, la quale avrebbe poi causato la sepsi e lo shock settico e l'exitus.
Gli attori contestavano, inoltre, la c.t.u. depositata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 120/2021 R.G. di questo Tribunale, evidenziandone le criticità argomentative e riportando le argomentazioni estese – in senso distonico dalle conclusioni dei cc.tt.uu. nominati dal Tribunale – dai propri cc.tt.pp, con particolare riguardo al presunto, mancato vaglio dei consulenti in ordine all'effettiva prescrizione della terapia antibiotica ed evidenziando l'inefficacia della consulenza anche sotto il profilo conciliativo.
In ordine al quantum debeatur, gli attori affermavano la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio, ancorando la liquidazione, ai parametri elaborati dalle Tabelle del Tribunale di
Milano, domandando, in ogni caso, di personalizzare la somma da liquidare a titolo di risarcimento,
2 tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto ed evidenziando lo stretto legame affettivo che intercorreva tra il de cuius e gli odierni attori.
Gli attori domandavano, altresì, il ristoro del danno non patrimoniale iure hereditatis, sub specie di danno per la perdita della vita e di danno biologico terminale.
Da ultimo, gli attori chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificandoli nelle spese di c.t.u. sostenute nel procedimento di a.t.p., sia per la liquidazione dei cc.tt.uu., che per spese vive.
Pertanto, gli attori chiedevano al Tribunale di: “Ritenere e dichiarare la responsabilità dei sanitari del P.O.
“Sant'Antonio Abate” di per erroneo approccio diagnostico e terapeutico che ha determinato il decesso del Sig. CP_6
- Conseguentemente, condannare l in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 Controparte_8 tempore, al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, diretti e indiretti, subiti e subendi, dagli attori e conseguenti al decesso del fu come specificati in narrativa, oltre alla Controparte_1 rivalutazione monetaria e agli interessi dal dovuto fino all'effettivo soddisfo. - Condannare l in persona Controparte_8 del legale rappresentante protempore, al pagamento delle spese, compensi professionali del presente giudizio nonché del giudizio ex art. 696-bis c.p.c. (Proc. N. 120/2021 R.G., Tribunale di Trapani, Sez. Civ., G.I. Dr.ssa F.E. Lipari), oltre
I.V.A. e C.P.A., ed oltre aumento forfettario del 15%, oltre agli interessi, con distrazione di esse in favore del sottoscritto
Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso il compenso.”. Cont Costituendosi in giudizio, l' eccepiva, preliminarmente, l'irritualità (e dunque l'improcedibilità) della domanda in quanto introdotta con citazione e non con ricorso ex art. 702-bis cpc a seguito dell'esperimento del giudizio ex art. 696-bis cpc.
Nel merito, parte convenuta contestava la fondatezza della domanda, sia in punto di an, che di quantum debeatur. Cont Segnatamente, in ordine all'an, l' – premettendo la correttezza dell'operato dei propri dipendenti elencando analiticamente gli eventi che caratterizzavano il primo e il secondo ricovero del – CP_1 evidenziava che i cc.tt.uu. nominati in sede di atp escludevano ogni profilo di responsabilità nella condotta dei sanitari del locale nosocomio, dacché andrebbe rigettata la richiesta di rinnovo delle operazioni peritali spiegata dagli attori.
In tesi di parte convenuta, anche la ctp prodotta in questo giudizio, a firma del Dott. , non sarebbe Per_6 idonea a paventare un errore terapeutico da parte dei sanitari dell'ospedale di e ciò in quanto CP_6 neanche il c.t.p. ha affermato che vi sarebbe evidenza in forza della quale la prosecuzione o, meglio,
l'anticipazione del trattamento antibiotico domiciliare avrebbe evitato l'esito mortale del CP_1
In via subordinata, la parte convenuta contestava anche il quantum debatur richiesto dagli attori, deducendone l'abnormità, oltre che l'infondatezza, per tutte le poste risarcitorie, iure proprio e iure hereditatis, domandate da parte attrice.
Pertanto, l' chiedeva al Tribunale: “IN VIA PREGIUDIZIALE ED IN RITO, Ritenere e CP_8 dichiarare che il giudizio de quo andava introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e, per l'effetto, disporre il mutamento di
3 rito da ordinario a rito sommario di cognizione. IN VIA PRELIMINARE Rigettare, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, la richiesta di rinnovazione della CTU formulata dagli attori perché infondata in fatto ed in diritto. NEL Per_ MERITO In via principale: stante l'esito della C.T.U. a firma dei dott.ri e versata in atti, rigettare le Per_5 domande tutte degli attori perché infondate in fatto e in diritto e carenti di prova;
In via subordinata: nelle denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse di accogliere la richiesta di risarcimento del danno formulata dagli attori, liquidare il risarcimento nella misura equitativa minima. Con vittoria di spese, compensi professionali relative al presente giudizio e a quelle relative al procedimento per ATP avente n. 120/2021 R.G. Tribunale di Trapani”.
Previo mutamento del rito e assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, cpc, la causa è stata istruita documentalmente e, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, ritiene il Tribunale che la domanda delle parti attrici
è infondata, nei termini di cui appresso.
Quanto agli elementi di prova atti a suffragare la fondatezza della domanda in punto di an, parte attrice fonda la sua domanda affermando la sussistenza di profili di responsabilità colposa a carico dei sanitari che ebbero in cura il e, specificamente, la intempestiva somministrazione di terapia CP_1 antibiotica.
In punto di diritto, mette conto evidenziare che, in tema di responsabilità medica, nota è la distinzione tra responsabilità della struttura sanitaria, la quale trova fonte nel “contratto di spedalità” che si conclude con l'accettazione del paziente in ospedale ai fini del ricovero e/o visita ambulatoriale, e responsabilità del medico, giustificata in base ad un tradizionale indirizzo interpretativo, in virtù del “contatto sociale” che si instaura tra medico e paziente.
In generale deve, infatti, evidenziarsi che in merito alla responsabilità del medico c.d. “strutturato”, ossia operante all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata, il consolidato diritto vivente riconosceva l'operare del meccanismo della responsabilità di natura contrattuale a fronte del “contatto sociale” tra medico e paziente, cui si affiancava la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria strettamente correlata al c.d. contratto (atipico) di spedalità (Cass. 19670/2016; 20547/2014; 27855/2013; S.U.
589/1999).
Tale principio giurisprudenziale, elaborato nell'ultimo ventennio dalla Suprema Corte, ha continuato a governare la materia della responsabilità sanitaria – malgrado qualche opinione di dissenziente da parte delle corti di merito - pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 del d. l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, avendo la Suprema Corte chiarito, nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, che il riferimento all'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile, contenuto nella citata disposizione, non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente
4 extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (Cass.
8940/2014.; in senso conforme, Cass. 27391/2014).
Il delineato regime giuridico che - alla luce della riferita elaborazione giurisprudenziale – accomunava la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata e quella del medico “strutturato” è stato profondamente inciso dalla legge n. 24/2017, c.d. , entrata in vigore l'1.4.2017: il CP_9 provvedimento legislativo, in controtendenza rispetto al diritto vivente di matrice giurisprudenziale, ha inteso creare un doppio binario, confermando, da un lato, che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose;
dall'altro lato, qualificando espressamente la responsabilità del medico come aquiliana ex art. 2043 c.c., con i noti riflessi in termini di aggravamento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato (onerato della dimostrazione di tutti gli elementi – soggettivi e oggettivi - costitutivi dell'illecito) e di riduzione della durata della prescrizione.
Il paziente-danneggiato deve limitarsi a fornire la prova del contratto e/o contatto e dell'aggravamento della situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento e del relativo nesso eziologico con la condotta dei sanitari, “allegando” dunque la colpa medica, mentre rimane a carico dell'obbligato – sia esso il sanitario ovvero la struttura, in base al principio della vicinanza della prova e/o di riferibilità – “provare” che la prestazione professionale è stata eseguita in maniera diligente e che quegli esiti sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile ovvero che, pur se vi è stato inadempimento, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. tra le tante Cass. 15993/2011 e, comunque, Cass. S.U. 577/2008), sebbene in caso di intervento di routine, l'insuccesso o il parziale successo dello stesso implica di per sé la prova del nesso di causalità, consistendo tale nesso, in ambito civilistico, nella relazione probabilistica tra il comportamento e l'evento dannoso secondo il criterio del
“più probabile che non” (cfr. Cass. 975/2009; cfr. anche per il riparto dell'onere probatorio nei termini indicati, nella giurisprudenza più recente Cass. 26517/2017, là dove è ribadito che “l'accertamento della diligenza della condotta del medico forma oggetto dell'accertamento della colpa, ed in tema di responsabilità medica non è onere dell'attore provare la colpa del medico, ma è onere di quest'ultimo provare di avere tenuto una condotta diligente”).
Orbene, in tema di ripartizione dell'onere della prova tra le parti, secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte “il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. 18392/2017), e precisando che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica,
5 è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. 27606/2019).
Non è dunque sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento, pur qualificato, del professionista, essendo onere del paziente provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia)
(Cass. 26907/2020).
Ne discende che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta attiva o omissiva del medico e il pregiudizio di cui chiede il risarcimento, e tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio c.d. “del più probabile che non”, la causa del danno
(Cass.3704/18).
Peraltro, sul punto, nelle ipotesi di responsabilità di natura omissiva, la giurisprudenza più recente ha chiarito che “l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo- statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del “più probabile che non”, utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale” (cfr.
Cass. 16119/2024).
Tanto premesso, qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato. Conseguentemente, rispetto alle pretese azionate iure proprio, l'onere probatorio dell'attore si estende a tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ivi compreso l'elemento soggettivo dell'illecito, ossia la colpa del personale sanitario, non potendo giovarsi della presunzione posta dall'art. 1218 c.c.
Viceversa, per i danni che si assumono subiti direttamente dal paziente e che i superstiti reclamano iure successionis, la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale (si veda Cass., sez. III, del 15/02/2022, n.
4904, secondo cui “la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale. Infatti, il rapporto contrattuale che si instaura fra il paziente e la struttura sanitaria (o il medico) esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto e, pertanto,
l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità “contrattuale” esclusivamente nei confronti del paziente (responsabilità che, in caso di decesso, può essere fatta valere dai congiunti iure ereditario”)
6 ***
Nel caso di specie, la prospettazione degli attori è smentita dalle risultanze della c.t.u. vergata in sede di a.t.p., le cui risultanze, in quanto congruamente motivate e rispondenti ai quesiti sottoposti, devono appieno condividersi e non hanno reso necessario disporre un ulteriore approfondimento peritale.
Dopo aver ripercorso l'excursus che ha condotto al decesso di , i CCTTU hanno Controparte_1 largamente affermato la correttezza dell'approccio seguito dai sanitari tanto in sede di primo ricovero, quanto in occasione del secondo.
Più specificamente, il collegio peritale ha affermato che “nel commentare le risultanze relative al primo ricovero, esaminati gli atti disponibili, rilevano che l'approccio diagnostico-clinico e terapeutico posto in essere dai sanitari del P.O. si connotò per comportamenti, quanto meno, conformi - se non a linee guida (che, come abbiamo visto, non sono state formulate per la PE) - ai canoni dettati dalla, c.d., “medicina basata sull'evidenza” (E.B.M.) e dalle buone pratiche clinico- assistenziali”. I consulenti d'ufficio rilevano la correttezza degli ulteriori esami cui è stato sottoposto il de cuius, finalizzati ad escludere patologie diverse dalla psoriasi riscontrata e concludono dicendo che “in riferimento al primo ricovero, ritengono, dunque, che non siano ravvisabili profili di responsabilità medica a carico dei sanitari del P.O. Sant'Antonio Abbate di La condotta degli stessi, infatti, risulta conforme alle buone pratiche clinico- CP_6 assitenziali e ai canoni terapeutici dettati dalla , volta al trattamento di condizioni similari. Adeguate furono, inoltre, Pt_4 le prescrizioni effettuate alla dimissione”.
In occasione della visita dermatologica di controllo del 1.4.2020, il personale dell'Ospedale di CP_6 rilevato il peggioramento del quadro clinico-dermatologico di ne ha disposto il ricovero CP_1 urgente.
Anche in relazione a tale secondo ricovero, i CCTTU attestano la correttezza dell'approccio del personale medico (“Corretto - a nostro avviso - appare essere stato l'approccio iniziale dei sanitari rispetto al quadro clinico presentato all'ingresso dal Sig. Preme rilevare, infatti, che nelle forme di riacutizzazione di una psoriasi eritrodermica - CP_1 oltre alle espletate indagini del caso - il primo trattamento deve essere volto ad un corretto mantenimento del bilancio idro- elettrolitico e al monitoraggio della diuresi, verificando concretamente i dati bioumorali, pronti a intervenire all'insorgenza di eventuali complicanze. Si rileva che, nel caso in specie, la valutazione dei parametri vitali non fece riscontrare elementi di preoccupazione e gli accertamenti specialistici effettuati (visita ortopedica e neurologica) non posero in evidenza nulla di significativo (nè in relazione ai dati clinici nè a quelli strumentali)”).
E ancora, mutate le condizioni cliniche del de cuius, prontamente veniva disposta una TAC e, prudenzialmente, veniva sottoposto a nuovo trattamento antibiotico, pur rilevati Controparte_1
“dati laboratoristici compatibili con una condizione di immunodeficienza e i segni di una spiccata “tempesta infiammatoria”.
Trattasi di una scelta ritenuta esente da censure: “A nostro avviso la scelta di intraprendere un trattamento antibiotico in tale fase - al di là di una sua reale efficacia (che anche oggi, a posteriori, appare fortemente dubbia: vds. oltre)
- è da considerarsi condivisibile, poiché prudenziale. Il timing di somministrazione risulta temporalmente idoneo in quanto nei giorni antecedenti il trasferimento in medicina (giorni da noi ritenuti utili e necessari ai fini di una corretta
7 puntualizzazione clinico-terapeutica della psoriasi eritrodermica, e in assenza di precedenti elementi clinici suggestivi di infezione batterica) non si ritiene fosse opportuno anticipare quel trattamento: è noto, infatti, che l'uso degli antibiotici va riservato ai casi che - sulla base dei dati di laboratorio e/o, almeno, dei dati clinici basati sull'evidenza - ci orientino verso
l'appropriatezza del loro impiego (…) Nell'ulteriore breve fase di trasferimento nell'U.O di rianimazione fu tentatato ogni possibile approccio clinico-terapeutico, ma, la rapida (si direbbe, “brutale”) evoluzione del quadro clinico - della durata di appena 4 giorni, in complesso (dal ricovero al decesso), da intendersi come imprevista, imprevedibile e inarrestabile - ha condotto i sanitari a porre in essere delle misura diagnostiche e di trattamento correlate alla situazione clinica in evoluzione
e (ora per allora) a nostro avviso, condivisibili.”.
Occorre dunque prendere atto che, secondo il collegio peritale “tanto in riferimento al ricovero del 03/2020 che a quello del 04/2020, nessun appunto può essere mosso ai sanitari del P.O. Sant'Antonio Abbate in quanto, nel corso dei ricoveri l'approccio diagnostico e terapeutico in relazione al quadro dermatologico fu conforme alle indicazioni delle buone pratiche clinico-assistenziali e della migliore scienza ed esperienza del momento.”
La correttezza e la bontà del ragionamento attuato ed esposto dai consulenti di ufficio ha condotto il
Tribunale a rigettare la richiesta di ulteriore CTU avanzata dagli odierni attori. In relazione alle paventate criticità dell'elaborato, i consulenti tecnici d'ufficio hanno preso posizione già in sede di deposito dell'elaborato peritale.
In particolare, dopo aver ribadito la correttezza dell'approccio diagnostico-terapeutico seguito da personale medico che ebbe in cura , i consulenti d'ufficio hanno affermato che Controparte_1
“Non si comprende, dunque, il motivo per cui il paziente - dimesso in data 11/03/2020 in migliorate condizioni cliniche
(come descritto in atti e come espressamente confermato dai familiari, interrogati sul merito in sede di operazioni peritali) - avrebbe dovuto (praticamente) “subire” dopo la dimissione una terapia antibiotica di copertura (come suggerito dal C.T.P.) senza alcun razionale clinico, in un soggetto che - non solo non ne presentava alcuna ragionevole indicazione - ma che nel corso della degenza era migliorato: sicchè quel trattamento sarebbe stato totalmente incongruo (sia astrattamente che in relazione al caso specifico, come ebbe a manifestarsi concretamente)”.
Le conclusioni del collegio peritale convincono e resistono alle osservazioni critiche di parte attrice in ordine al – indimostrato – beneficio che il de cuius avrebbe tratto dal proseguimento della terapia antibiotica anche dopo le dimissioni. Dopo aver dato atto che la terapia antibiotica somministrata a fu iniziata il 04/03 e completata il 08/03 (incluso), con farmaco a largo spettro CP_1
(levofloxacina), i CCTTU richiamano la corposa letteratura scientifica in merito all'impiego antibiotico inappropriato, segnalando i noti problemi connessi alle multi-resistenze e alle infezioni ospedaliere.
Di più, il collegio peritale svolge altresì il ragionamento controfattuale (a prognosi postuma) precisando che “anche nell'ipotesi di una terapia antibiotica somministrata già alla data dell'inizio del II ricovero (del 01/04/2020)
- pur ribadendo che la stessa non trovava fondamenti clinici che in quella fase ne giustificassero l'attuazione - si è dell'avviso che, in accordo con un analisi controfattuale dell'ipotizzata omissione (al fine, cioè, di accertare se - in mancanza della condotta relativa al presunto omesso iniziale trattamento antibiotico - l'evento non si sarebbe verificato), molto più
8 probabilmente che non, la variazione della condotta medesima non avrebbe comunque alterato l'evoluzione naturale (fatale) della patologia del Signor state che il de cuius - a parere degli scriventi - si ritiene abbia contratto una infezione CP_1 virale ad evoluzione inarrestabile, fulminea e brutale, nei confronti della quale, si ribadisce, furono inefficaci tutti gli approcci clinico-terapeutici al fine di salvare il paziente (nonché comunque anche quelli - diversi o ulteriori - ipoteticamente tentabili)”.
Infine, priva di pregio è l'osservazione di parte attrice in merito alla completezza della cartella clinica.
In punto di incompletezza delle cartelle cliniche va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/04/2024, n. 11224), per cui “In tema di responsabilità medica, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione”.
Premesso che nel caso de quo non può parlarsi propriamente di cartella clinica incompleta – poiché si lamenta la mancata apposizione della sigla del medico prescrittore della terapia con antibiotico
(levofloxacina) – si sarebbe comunque dinanzi a un dato che non incide in merito alla possibilità di ricostruire le cause del decesso di e non impedisce una compiuta analisi del Controparte_1 contegno dei sanitari che l'hanno avuto in cura.
In ogni caso, addotte “manipolazioni” della cartella clinica, alla luce del valore fidefacente della stessa, avrebbero dovuto essere lamentate con le modalità di cui agli artt. 2700 c.c. e 221 ss. c.p.c., ovvero denunciando la notizia di reato presso la Procura della Repubblica.
In definitiva, dovendosi escludere ogni profilo di imprudenza, negligenza e imperizia da parte dei sanitari nel trattamento di , le domande proposte dagli attori, iure proprio e iure hereditatis, sia Controparte_1 con riferimento al danno patrimoniale, che a quello non patrimoniale, vanno rigettata.
Le spese di c.t.u. del giudizio R.G. n. 120/2021 vanno definitivamente poste a carico degli attori, in solido.
Le spese di lite del presente giudizio e di quello ex art. 696-bis cpc R.G. n. 120/2021 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, ogni altra domanda assorbita, così provvede:
- rigetta le domande proposte dagli attori;
- pone le spese di c.t.u. del giudizio R.G. n. 120/2021, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano, per il giudizio R.G. n. 120/2021, in € 1.528,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e, per il presente giudizio, in € 3.809,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge
Così deciso in Trapani, in data 29.10.2025
9 Il Giudice
IC VO
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