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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 20/05/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di NA
Causa R.G. 2478 /2023 Oggi 20 maggio 2025 alle ore 9,14 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, sono comparsi: l'Avv. Cinzia Sandrucci, per la parte attrice e gli Avv.ti
Gabriele Bonafede e Silvia Bartali, per la parte convenuta, che precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonchè istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche in via preliminare o pregiudiziale nonché, istruttoria, insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. Contestando, inoltre, l'Avv. Bonafede che si possa ravvisare la cessazione della materia del contendere come sostenuto ex adverso in quanto qui è in discussione la fondatezza e l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, quest'ultima sì già conclusasi, peraltro, con assegnazione di somma inferiore al credito precettato. L'Avv. Sandrucci insiste per la richiesta cessazione della materia del contendere in quanto il credito per cui oggi e giudizio è il medesimo pignorato, pendente questa causa in data 17.18.2024, dal terzo creditore di
[...]
, ritenendo pertanto che la titolarità del credito non sia più in Parte_1
testa all'odierno convenuto con conseguente cessazione della materia del contendere.
In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, insistendo, l'Avv. Sandrucci per la già richiesta distrazione ex art. 93 c.p.c., chiedendo i difensori di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 9,39 alle ore 10,16 per causa R.G. 2016/24, di nuovo sospesa dalle ore 10,36 alle ore alle ore 11,46 per cause R.G. 49/25 e 50/25, ancora sospesa dalle ore 12,44 alle ore 12,56 per causa R.G. 2192/24, di nuovo sospesa dalle ore 13,08 alle ore 13,57 per causa R.G. 2461/24, infine sospesa dalle ore 14,39 alle ore 16,31 per cause R.G. 1905/24 e 2146/24) per la decisione della causa,
1 precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 17,39 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 17,40
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di NA , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 2478 /2023 R.G.A.C., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l'
comma c.p.c.)
promossa da:
e , con sede in Poggibonsi (SI), in Parte_2 Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, nonché in proprio Pt_2
e , residenti la prima a Poggibonsi (SI) e la seconda a
[...] Parte_4
VO (PI), tutte rappresentate e difese dall'avvocato Cinzia Sandrucci ed
2 elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Poggibonsi (SI), Viale
Guglielmo Marconi n. 58,, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione
ATTRICE OPPONENTE
contro
, residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1
Gabriele Bonafede e Silvia Bartali ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio in Poggibonsi (SI), via Borgo Marturi n. 44, come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio per ivi sentir accogliere le seguenti CP_1
conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Tribunale di NA, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza, difesa, azione ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per le causali di cui in premessa: 1) in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare che sussistono i gravi motivi previsti dall'art. 615 I comma c.p.c. e per l'effetto sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione del 16.10.2023 emessa dal G.E. nel procedimento esecutivo presso terzi RGE 220/2023 Tribunale di NA, in subordine sospendere la provvisoria esecutività dell'ordinanza di assegnazione del 16.10.2023 emessa dal G.E. nel procedimento esecutivo presso terzi
RGE 220/2023 Tribunale di NA per la minor somma di €. 16.318,65 ad oggi non esigibile e non precettabile e non potendo controparte agire esecutivamente per tale importo;
2) nel merito accertare e dichiarare che l'importo di €. 16.318,65 non è esigibile e non sussiste il diritto di parte convenuta opposta a procedere esecutivamente per tale somma – o per quella diversa somma che sarà accertata di giustizia e di ragione - in virtù di quanto previsto dal titolo esecutivo e dal contratto di affitto di ramo
3 d'azienda autenticato in data 14.09.2022, rep. 35232, racc. 12548, registrato a Poggibonsi il
20.09.2022 al n. 2018 serie 1T, richiamato nel titolo esecutivo e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e/o dichiarare inefficace l'atto di precetto opposto notificato alle attrici opponenti. Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in favore dell'Avv. Cinzia Sandrucci che si dichiara procuratore antistatario.”.
Si è costituito in giudizio contestando recisamente le avverse CP_1
domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” «Voglia
l'Ecc.mo Giudice Unico del Tribunale di NA, premessa ogni declaratoria di ragione e del caso e senza spazio alcuno per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza di assegnazione opposta: IN TESI: - dichiarare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. promossa da e in Parte_2 Parte_4
proprio quali socie illimitatamente responsabili e nella loro qualità di legali
rappresentanti con poteri disgiunti e congiunti della di e Parte_2 Parte_2
inammissibile e/o improcedibile per i motivi esposti in narrativa e, Parte_4
per l'effetto, respingere ogni domanda avversaria;
IN IPOTESI: - respingere
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. promossa da e Parte_2 [...]
in proprio quali socie illimitatamente responsabili e nella loro qualità di Pt_4
legali rappresentanti con poteri disgiunti e congiunti della di Parte_2 Pt_2
e perché infondata in fatto e in diritto;
IN OGNI CASO: con
[...] Parte_4
vittoria di spese e di onorari.”.
Rigettata la richiesta di sospensione della esecutività del titolo posto a fondamento del precetto opposto per i motivi di cui a verbale di udienza del 18
aprile 2024, la causa è stata, quindi istruita mediante produzione documentale e ritenuta la stessa pronta e matura per la decisione, è stata fissata udienza di
4 discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c. con termine per note, concesse anche ai fini della discussione.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nell'opposizione a precetto, fondato su ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in data 16.10.2023 e notificata unitamente al precetto in data 17.11 2023.
Nell'introdurre l'opposizione parte attrice lamenta l'impossibilità di procedere a precettare la somma indicata di €. 19.235,31, assumendo che in base al contratto di affitto di azienda che ha generato l'ordinanza di assegnazione ed emessa dal G.E. la prima annualità (pari ad €. 5.000,00) aveva avuto esecuzione già per 5
mesi, quindi il canone residuo per l'annualità 2022/2023 era pari 2.916,66, con la conseguenza che la somma massima precettabile ammonterebbe ad €. 16.318,65, in luogo della maggiore precettata, rilevando, altresì, che detta soma non potrebbe essere precettata perché non ancora maturata, chiedendo pertanto dichiararsi nullo il precetto.
Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità e CP_1
tardività dell'opposizione riqualificandola come opposizione ex art. 617, I comma,
c.p.c. e non come opposizione al precetto, nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione rilevando che l'ordinanza di assegnazione era stata emessa ex art. 548 c.p.c. a fronte della mancata comparizione del terzo, insistendo per il rigetto della stessa.
5 Nelle more della causa il credito del convenuto è stato pignorato dalla
[...]
, e parte attrice ha chiesto dichiararsi cessata Controparte_2
la materia del contendere, mentre parte convenuta ha insistito perché venisse accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito l'infondatezza della stessa.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla inammissibilità dell'opposizione
Prima di procedere alla decisione appare opportuno effettuare alcune precisazioni in fatto.
Il con pignoramento presso terzi ha pignorato le somme che CP_1
l'odierna attrice era tenuta a versare alla Controparte_2
, in virtù del contratto di affitto di azienda autenticato in data
[...]
14.09.2022 rep. 35232 racc. 12548 Notaio registrato a Persona_1
Poggibonsi il 20.09.2022 al n. 2018 serie 1T (doc. 5 allegato alla citazione) in forza del quale l'odierna attrice si è obbligata a versare alla un canone di Parte_1
€. 5.000,00 annui da pagarsi entro ogni 31.12 con durata quadriennale decorrente dal
1.10.2022 fino al 30.09.2026. All'udienza fissata per la precisazione del credito nonché a quella successivamente fissata la non si è presentata a rendere Parte_2
la dovuta dichiarazione ed il giudice ha emesso il provvedimento ex art. 548 c.p.c.
sulla base degli accordi contrattuali contenuti nel richiamato contratto di affitto di azienda e con il limite del credito vantato e pari ad €. 19.235,31.
Nell'introdurre l'opposizione la parte attrice lamenta la nullità del precetto notificato sostenendo che al momento della notifica del pignoramento presso terzi
(avvenuto in data 20.02.2023) erano già decorsi 5 mesi della prima annualità
(iniziata il 1.10.2022) con la conseguenza che il credito precettabile andrebbe
6 limitato alla somma di €. 2.916,66 (somma ancora dovuta per l'annualità
2022/20223 al momento della notifica del pignoramento), mentre la residua somma di €. 16.318,65 non sarebbe precettabile in quanto ancora non scaduta perchè riferita ad annualità future non ancora maturate.
A fronte di detta ricostruzione di parte attrice parte convenuta eccepisce che di fatto l'odierna attrice per poter invalidare l'efficacia esecutiva dell'ordinanza del
G.E., anche sotto il profilo della determinazione del credito, avrebbe dovuto proporre opposizione ex art. 617, comma I, c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica della stessa
(avvenuta in data 24.10.2023), pertanto entro e non oltre il 13.11.2023 con conseguente inammissibilità dell'opposizione sub iudice introdotta tardivamente ed erroneamente ex art. 615, comma I, c.p.c..
In realtà l'eccezione non coglie nel segno, in quanto l'attrice non ha impugnato né contestato l'ordinanza, né l'assegnazione della complessiva somma,
ma ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità del precetto poiché effettuato sulla totalità della somma quando il credito maturato al momento della notifica del precetto era inferiore. Sostanzialmente l'attrice sostiene che il solo credito precettabile sarebbe la parte di affitto di azienda liquida ed esigibile per l'annualità
del 2022/2023, ma non certo le annualità ancora non maturate. Tale motivo consiste pacificamente in un'opposizione al precetto, l'eccezione pertanto non è fondata e deve essere disattesa dichiarando ammissibile l'opposizione.
Sulla cessata materia del contendere
Nelle more del giudizio la ha Controparte_2
pignorato presso le odierne attrici il credito vantato da e pari ad €. CP_1
19.717,57 dovuto dal terzo al debitore Controparte_3
esecutato , in virtù dell'ordinanza di assegnazione emessa dal CP_1
7 Tribunale di NA in data 16.10.2023 nel procedimento esecutivo presso terzi Rg. n.
2020/2023, ne consegue che le somme oggi sub iudice di fatto non possono più
essere corrisposte dalla parte attrice al convenuto da CP_1 [...]
Tale circostanza determina la cessazione della Controparte_3
materia del contendere, per contro la dichiarazione rilasciata quale terzo al G.E. del
Tribunale di Livorno e qui depositata rende palese la dilatorietà e pretestuosità della opposizione proposta. Non può sfuggire, infatti che mentre qui si nega la maturazione del credito per sorte capitale indicato in precetto, assumendo che lo stesso non è ancora venuto ad esistenza, avanti al Tribunale di Livorno si dichiara che il credito de quo si è perfezionato ed è stato accantonato. Altra circosatanza che induce a ritenere l'opposizione oggi sub iudice pretestuosa e dilatoria deve desumersi dal fatto che la legale rappresentante della Controparte_2
, guarda caso è che è anche socia e legale
[...] Parte_2
rappresentante della Fe. e nonché parte CP_4 Parte_2 Parte_4
attrice personalmente e nella sua qualità costituita nel presente procedimento.
Sulle spese di lite
La dilatorietà dell'opposizione come emerge dalla documentazione versata in atti e la sopravvenuta cessata materia del contendere nonché il rigetto dell'eccezione di inammissibilità per essere stato il credito oggetto di causa a suo volta oggetto di pignoramento presso terzi inducono il giudice a compensare integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, come sopra motivato;
8 - Dichiara cessata la materia del contendere per quanto in motivazione;
- visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese di lite per i motivi esposti nel corpo della sentenza;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
NA lì 20 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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