CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4383 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la ordinanza ex art. 702 bis emessa, nel procedimento n.
1265/2021 R.G., dal Tribunale di Avellino e pubblicata in data 6.2.2023, iscritto al n. 1277/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente tra iva ), in persona del direttore generale pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, dr. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariarosaria Di Trolio Parte_2
(c.f. ), Mariagiusy Guarente (c.f. ) e Marcello CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
Abbondandolo (c.f. ), CodiceFiscale_3
appellante e
(c.f. ), con sede legale in Bologna, Via Guido Reni n. 2/2, in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore unico, dott. e per essa la mandataria in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rapp.te , con sede in Roma, Via Eufemiano n. 8 (p. iva Controparte_4
), rappresentata e difesa dalla (già P.IVA_3 Controparte_5 [...]
(p. iva ) e per essa dall'avv. Concetta Sorrentino (c.f. Controparte_6 P.IVA_4 C.F._4
),
[...]
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con atto notificato in data 28.2.2023, l' ha impugnato Parte_3
davanti a questa Corte la ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda proposta dalla l'aveva condannata al pagamento dell'importo di 13.967,31 Controparte_1
€ oltre interessi commerciali, a titolo di corrispettivo per la fornitura di presidi orto-protesici in favore degli utenti del S.S.N..
Il Tribunale, ritenuta la legittimazione attiva della ricorrente per essere valida ed opponibile
Parte la cessione del credito, anche in assenza di accettazione dell' ritenute altresì provate le forniture Parte e la sussistenza dell'accordo contrattuale (sulla base di preventivi vistati dall' equivalenti ad accettazione della proposta contrattuale), aveva poi respinto l'eccezione di pagamento, in quanto non provata, e ritenuto riconoscibili gli interessi ex d. lgs. 231/2002.
Deduceva l'appellante con un primo motivo di impugnazione la erroneità della sentenza per
“violazione e falsa applicazione dell'art. 117 comma 4 bis d.l. n. 34/2022”, sostenendo la necessità della accettazione dell'ente pubblico per la validità della cessione dei crediti, come previsto anche dalla norma richiamata. Come secondo motivo deduceva la “violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d. lvo. n. 231/2002”, sostenendone la inapplicabilità alla fattispecie per essere questa estranea alla figura della transazione commerciale.
Instava pertanto per l'annullamento e la riforma della ordinanza impugnata, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata, deducendo la inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza e concludendo per il suo rigetto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore.
Alla udienza collegiale del 2.7.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato inammissibile, per la estrema mancanza di specificità dei suoi motivi.
Con il primo motivo, inerente la validità della cessione del credito in favore dell'appellata, la Parte si limita a richiamare la normativa restrittiva inerente la cessione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione senza minimamente censurare la motivazione resa dal Tribunale che ha ritenuto essa inapplicabile alla fattispecie. In particolare non è stata minimamente presa in esame la sentenza nella parte in cui ha affermato che le norme restrittive si applicano alle cessioni di crediti
Parte vantati nei confronti delle amministrazioni statali e non quindi anche nei confronti delle così come non è stata censurata l'affermazione della inapplicabilità della norma dell'art. 117 comma 4 bis d.l. n. 34/2022 (rectius: d.l. 34 del 2020) ratione temporis.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo di appello, con cui si sostiene avere errato il primo giudice ad applicare i cd. “interessi commerciali” per non essere configurabile nella fattispecie una transazione commerciale. La laconicità del motivo di appello, privo di argomentazione giuridica a supporto, è inidonea a poter far considerare valido e ammissibile il motivo, in cui manca una specifica censura alla motivazione resa dal Tribunale, in particolare relativamente alla sussistenza di
Parte un vero e proprio accordo contrattuale costituito dalla trasmissione del preventivo all' e dalla apposizione del visto da parte di quest'ultima.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m.
147/2022; con esclusione del compenso inerente la fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto da dall'
[...]
avverso la ordinanza del Tribunale di Avellino in oggetto, in contraddittorio con la Pt_5 [...]
così provvede: CP_1
1) Respinge l'appello, confermando la ordinanza impugnata.
2) Condanna la appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 2.500,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore del procuratore, avv. Concetta Sorrentino.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 17.9.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo