TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/11/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2358/2024 R.G.; sul ricorso depositato il 09/05/2024 proposto da (difesa dagli avv.ti Giovanni Parte_1
AL, TE MI, IC RI, BI AN e CO VO) nei confronti di , in persona nel Ministro in carica (difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria);
viste le note di trattazione scritta della parte ricorrente così definitivamente provvede:
“Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 per gli anni di servizio a termine 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché IVA e CPA se dovute e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea),
1 degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e
2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è Cont riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente”.
2. “In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della
CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per Cont gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta”.
3. “Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
Parte ricorrente deduceva:
- di essere un docente iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Orazio Lazzarino” di Gallico (RC) e di aver prestato servizio alle dipendenze del , con incarichi a tempo determinato fino al Controparte_1 termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024;
- che, a fronte dell'attività regolarmente svolta, il non le aveva corrisposto Controparte_1 la c.d. “Carta Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015 e riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato;
- che tale differenziazione era ingiustamente discriminatoria, per come espresso anche dalla Corte di
Giustizia Europea nonché dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022.
2 Si costituiva tardivamente il resistente come in epigrafe, Controparte_1 contestando la domanda.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
1. CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda riguarda la pretesa al beneficio della c.d. Carta docente, per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine (supplenze) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
3 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla UP Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363- bis c.p.c., non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorché i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale.
In merito alle cd. “supplenze temporanee o brevi e saltuarie” (non oggetto di giudizio della sopra citata sentenza) si è pronunciata però recentemente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affermando che “i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento». Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata …la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può
4 rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che CP_3 effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole” (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 3 luglio 2025, Causa C-268/24 –
. Per_1
Orbene, alla luce della recente pronuncia della CGUE, occorre osservare come la tipologia o la breve durata della supplenza durante un anno scolastico non costituisca una ragione ostativa e di esclusione automatica al riconoscimento del diritto in questione atteso che anche i docenti, incaricati di supplenze brevi, partecipano al processo educativo e formativo, al pari dei docenti di ruolo.
I docenti con supplenze temporanee svolgono funzioni comparabili a quelle dei colleghi di ruolo e non può essere considerata giustificazione valida il fatto che non partecipino ad alcune attività collegiali o che i loro contratti non coprano l'intero anno scolastico.
Orbene, nel caso di specie, dallo stato matricolare e dall'ultimo contratto di lavoro allegato da parte ricorrente emergono supplenze svolte fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024.
Quanto al servizio prestato nell'anno scolastico 2020/2021 lo stato matricolare riporta supplenza breve dal 30.10.2020 al 12.06.2021, poi reiterata con supplenza dal 13.06.2021 al 30.06.2021 .
Infine la ricorrente prova in giudizio la permanenza nel sistema scolastico essendo inserita ancora nelle graduatorie scolastiche di supplenza e nelle GAE anche per il periodo 2025/2026.
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla UP (fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto con condanna del a procedere CP_1 CP_1 all'attribuzione della Carta Docente oltre accessori di legge.
2. SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, e liquidate ex D.M. 55/2014 (così come aggiornato dal D.M. 147/2022), , con aumento nella misura del 5% ex art. 4 comma 1-bis (in ragione dei collegamenti ipertestuali inseriti negli atti di causa), avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 27.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2358/2024 R.G.; sul ricorso depositato il 09/05/2024 proposto da (difesa dagli avv.ti Giovanni Parte_1
AL, TE MI, IC RI, BI AN e CO VO) nei confronti di , in persona nel Ministro in carica (difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria);
viste le note di trattazione scritta della parte ricorrente così definitivamente provvede:
“Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 per gli anni di servizio a termine 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché IVA e CPA se dovute e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea),
1 degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e
2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è Cont riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente”.
2. “In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della
CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per Cont gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta”.
3. “Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
Parte ricorrente deduceva:
- di essere un docente iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Orazio Lazzarino” di Gallico (RC) e di aver prestato servizio alle dipendenze del , con incarichi a tempo determinato fino al Controparte_1 termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024;
- che, a fronte dell'attività regolarmente svolta, il non le aveva corrisposto Controparte_1 la c.d. “Carta Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015 e riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato;
- che tale differenziazione era ingiustamente discriminatoria, per come espresso anche dalla Corte di
Giustizia Europea nonché dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022.
2 Si costituiva tardivamente il resistente come in epigrafe, Controparte_1 contestando la domanda.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
1. CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda riguarda la pretesa al beneficio della c.d. Carta docente, per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine (supplenze) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
3 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla UP Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363- bis c.p.c., non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorché i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale.
In merito alle cd. “supplenze temporanee o brevi e saltuarie” (non oggetto di giudizio della sopra citata sentenza) si è pronunciata però recentemente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affermando che “i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento». Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata …la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può
4 rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che CP_3 effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole” (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 3 luglio 2025, Causa C-268/24 –
. Per_1
Orbene, alla luce della recente pronuncia della CGUE, occorre osservare come la tipologia o la breve durata della supplenza durante un anno scolastico non costituisca una ragione ostativa e di esclusione automatica al riconoscimento del diritto in questione atteso che anche i docenti, incaricati di supplenze brevi, partecipano al processo educativo e formativo, al pari dei docenti di ruolo.
I docenti con supplenze temporanee svolgono funzioni comparabili a quelle dei colleghi di ruolo e non può essere considerata giustificazione valida il fatto che non partecipino ad alcune attività collegiali o che i loro contratti non coprano l'intero anno scolastico.
Orbene, nel caso di specie, dallo stato matricolare e dall'ultimo contratto di lavoro allegato da parte ricorrente emergono supplenze svolte fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024.
Quanto al servizio prestato nell'anno scolastico 2020/2021 lo stato matricolare riporta supplenza breve dal 30.10.2020 al 12.06.2021, poi reiterata con supplenza dal 13.06.2021 al 30.06.2021 .
Infine la ricorrente prova in giudizio la permanenza nel sistema scolastico essendo inserita ancora nelle graduatorie scolastiche di supplenza e nelle GAE anche per il periodo 2025/2026.
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla UP (fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto con condanna del a procedere CP_1 CP_1 all'attribuzione della Carta Docente oltre accessori di legge.
2. SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, e liquidate ex D.M. 55/2014 (così come aggiornato dal D.M. 147/2022), , con aumento nella misura del 5% ex art. 4 comma 1-bis (in ragione dei collegamenti ipertestuali inseriti negli atti di causa), avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 27.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5