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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3716 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 5151/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5151 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Taddeo.
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Pietro Palma .
- APPELLATO –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2103/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, depositata il
19.10.2021 e notificata il 16.11.2021, in tema di locazione; inadempimento contrattuale;
invalidità”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
7.4.2025 dalla difesa del e l'8.4.2025 dalla difesa . Controparte_1 Parte_1 Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il Parte_1 Parte_2
7.12.2021), dinanzi a questa Corte, il proponendo appello avverso la sentenza n. 2103/2021 Controparte_1
pagina 1 di 10 emessa dal Tribunale di Benevento, depositata il 19.10.2021 (e notificata il 16.11.2021), con cui è stato così statuito: “…accoglie la domanda proposta da parte attrice in via subordinata e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di fitto in data Parte_ Parte_ 17.09.1993 intervenuto tra il comune di e la per grave inadempimento della convenuta;
condanna la al rilascio in CP_1 favore del comune di della cava e dell'area oggetto del contratto risolto, nonché degli immobili in muratura e calcestruzzo presenti CP_1 sul piazzale antistante la cava stessa, ed al pagamento della somma di € 282025,14, a titolo di canoni di fitto scaduti e non pagati Parte_ dall'anno 2013 al mese di ottobre 2021, oltre interessi come richiesti dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna la al pagamento in favore del comune di della somma di € 159300,00 quale equivalente pecuniario delle prestazioni accessorie CP_1 Parte_ previste in contratto e rimaste inadempiute dall'anno 2013 all'attualità, oltre interessi nella misura richiesta;
condanna la al pagamento in favore del comune della somma di € 40000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi nella misura CP_1 legale dalla domanda al soddisfo;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Pt_1 dei 2/3 delle spese di lite liquidate per intero in € 700,00 per esborsi ed € 13500,00 per onorari, oltre iva, c.p.a. e Controparte_1 rimborso spese forfettarie, con attribuzione all'avv. Pietro Palma dichiaratosi antistatario. Pone le spese di CTU come liquidate definitivamente a carico di parte convenuta”.
Con tale sentenza il Tribunale di Benevento ha, in particolare, definito il giudizio n. 5927/2014 R.G. instaurato nei confronti della società convenuta ( ) dal che, CP_2 Parte_2 Controparte_1 lamentando, in sintesi, l'avvenuta scadenza del contratto del 17.9.1993 (rep. n.295) con cui aveva concesso in affitto, alla detta società, il fondo “Cava Tairano”, di sua proprietà, senza ottenerne il rilascio, nonché una serie di ripetuti e gravi inadempimenti, da parte della stessa convenuta, rispetto agli obblighi negoziali, aveva chiesto al giudice adìto di: “
1. dichiarare che il contratto rep. n. 295 del 17.09.1993 è scaduto il 31.05.2014, secondo le previsioni contrattuali di Parte_ cui al relativo art. 3; 2. condannare la società alla riconsegna del fondo “Cava Tairano” e degli immobili (ex art. 9 del contratto in oggetto rep. n. 295 del 17.9.1993 Comune di ovvero degli immobili in muratura e calcestruzzo in agro Arpaia, foglio 1, particella CP_1 Parte_ n. 2, liberi da persone, cose, manufatti, impianti ed attrezzature;
3. condannare la società al pagamento in favore del CP_1 del canone di affitto per le annualità 2012/2013 e 2013/2014, così come aggiornate ex art. 4 del contratto rep. n. 295/93 per il
[...] complessivo importo di €. 63.854,75, oltre interessi maturati e maturandi ed oltre le somme dovute per l'illegittima detenzione dell'immobile oltre la data di scadenza (31.05.2014) e sino all'effettivo rilascio eventualmente da ragguagliarsi al canone di locazione, salvo il maggior danno ex art. 1591 c.c.; 4.condannare la società quantomeno al pagamento dell'equivalente pecuniario per le Pt_1 prestazioni e per le forniture dovute al per le annualità 2012/2013 e 2013/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Controparte_1 Parte_ contratto in oggetto, da determinarsi anche in via equitativa o perizia CTU;
5. riconoscere la società responsabile di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali, arrecati alla “Cava Tairano” in agro Arpaia (BN), foglio 1, particella n. 2, di proprietà del CP_1
- e per essa allo stesso connessi e conseguenti anche all'illecita attività posta in essere dalla convenuta
[...] Controparte_1 società sia in relazione ai fatti sanzionati con la sentenza penale n. 150/94 del Pretore di Airola che i suoi inadempimenti Pt_1 comportamenti successivi, protrattisi sino all'attualità e per l'illegittima detenzione degli immobili dopo la scadenza contrattuale;
6. subordinatamente, ove non dovesse riconoscersi la scadenza contrattuale al 31.5.2014 e dovesse ritenersi il contratto rinnovato da tale data, dichiararsi comunque risolto detto contratto, stante il grave inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. posto in essere dalla Parte_ società in relazione al contratto rep. 295 del 17.9.1993, intercorso tra la stessa ed il e, conseguentemente, Controparte_1 condannarsi essa comunque al rilascio degli immobili oggetto dell'affitto, liberi da persone, cose, attrezzature impianti e Parte_1 manufatti, con ulteriore condanna al risarcimento di tutti i danni da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, o in separato giudizio, previa declaratoria di condanna generica ex art. 278 c.p.c., sempre con interessi e rivalutazione e provvisionali;
7. condannarsi,
pagina 2 di 10 Parte_ in ogni caso, la società al pagamento delle spese e dei compensi professionali, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/14, oltre iva e cpa e rimborso forfettario al 15%, con attribuzione al costituito procuratore antistatario.”.
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La ha censurato la sentenza n. 2103/2021 emessa dal Tribunale di Benevento sulla base dei seguenti Parte_1 sette motivi.
I. SULLA INVALIDITÀ DEL CONTRATTO.
Con il primo ha eccepito la nullità del contratto di rinnovo di concessione per lo sfruttamento della cava Tairano, stipulato il 17/9/1993, essendo la scelta del concessionario al quale affidare lo sfruttamento della cava avvenuta senza alcuna forma di evidenza pubblica ma a trattativa privata.
Al riguardo ha evidenziato che l'ammissibilità dell'eccezione di nullità – profilo comunque rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche nel grado di appello- derivasse dalla circostanza che le domanda di controparte avanzate in primo grado riguardassero il pagamento dei canoni e degli oneri accessori del contratto di sfruttamento della Cava Tairano di proprietà dello stesso (oltre che la declaratoria Controparte_1 di risoluzione per presunto inadempimento di essa appellante, con condanna al risarcimento dei danni relativi) traendo tutte, quindi, fondamento dal detto contratto, la cui validità avrebbe rappresentato, pertanto – ad avviso della - il presupposto indispensabile per accertarne la fondatezza. Parte_1
Secondo la società appellante il primo giudice avrebbe errato nel ritenere – peraltro in relazione alla invocata nullità del contratto per altra ragione, ossia per impossibilità dell'oggetto - che tale profilo non fosse esaminabile per essersi formato il giudicato interno in virtù del fatto che, con sentenza parziale (passata in giudicato), era stato stabilito che il contratto di fitto fosse stato prorogato, a far data dal 31.5.2014, per altri venti anni, il che avrebbe comportato, necessariamente, dal punto di vista logico e giuridico – secondo la decisione impugnata in questa sede - anche l'accertamento circa la validità del contratto.
Sul punto la società appellante ha sostenuto che la sentenza parziale, poi confermata dalla sentenza di appello, si fosse pronunciata solo sulla clausola contrattuale riguardante la proroga per ulteriori venti anni del contratto in questione, avendo statuito sulla circostanza del mancato recesso, da parte del nei termini previsti dalle CP_1 parti, con la conseguenza che non potesse ritenersi formato il giudicato interno sulla questione della nullità, mai vagliata dal giudice di prime cure, né da quello di secondo grado.
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II. SULLA INVALIDITÀ DELLA PATTUIZIONE PER INSUSSISTENZA DEL SINALLAGMA CONTRATTUALE.
Con il secondo motivo di gravame la ha sostenuto che il Tribunale di Benevento avesse errato nella Parte_1 valutazione delle circostanze di fatto e nella applicazione delle norme di diritto nel ritenere che il contratto in questione avesse avuto un inizio di esecuzione con lo sfruttamento della cava da parte di essa convenuta, per la quale – secondo il giudice di prime cure- solo nel corso del rapporto sarebbe stato impossibile continuare lo pagina 3 di 10 sfruttamento della cava censurandone, per tale motivo, la condotta (e reputando fondata la domanda di risoluzione per inadempimento formulata dal attore). CP_1
Secondo l'appellante, invece, già al momento della sottoscrizione del contratto in questione (del 17.9.1993) non vi sarebbe stata alcuna autorizzazione che consentisse lo sfruttamento della cava, presentando, il bene, un oggettivo impedimento al suo sfruttamento.
III. SULLA INEFFICACIA DEL CONTRATTO DE QUO.
In subordine rispetto all'eccepita nullità del contratto in questione, la società appellante ha sostenuto che il
Tribunale di Benevento non avesse erroneamente considerato, nella disamina degli elementi fattuali e nella interpretazione giuridica della pattuizione intercorsa tra le parti, che l'efficacia del contratto fosse da intendersi sospensivamente condizionata alla autorizzazione, da parte della Regione Campania, allo sfruttamento della cava.
Ragion per cui, ad avviso della non essendo mai intervenuta l'autorizzazione regionale allo Parte_1 sfruttamento della cava, per cause, tra l'altro, indipendenti dalla volontà e dalla diligenza di essa affittuaria, sarebbe stata impossibile l'esecuzione del contratto, di fatto non rendendolo efficace tra le parti, con la conseguenza che non potessero ritenersi sorte le obbligazioni a suo (della convenuta/appellante, si intende) carico. P IV. SULL'ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DELLA PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA.
Con il quarto motivo di gravame la ha sostenuto che la statuizione di risoluzione contrattuale per grave Parte_1 inadempimento di essa concessionaria fosse stata fondata su presupposti di fatto e giuridici errati, non avendo essa convenuta mai eccepito quanto desumibile dalla ricostruzione dei fatti operata del primo giudice, ossia che, in conseguenza del vincolo di uso civico gravante sulla cava, non avesse pagato i canoni, o che il non CP_1 avesse comunicato l'esistenza del vincolo.
L'appellante ha evidenziato di avere dedotto tale circostanza solo con riferimento al precedente contratto stipulato nel 1976, allorquando la mancata comunicazione, da parte dell'Ente, dell'esistenza di un vincolo di uso civico, aveva comportato conseguenze sul piano penalistico per l'allora amministratore di essa Parte_1 aggiungendo che, con riferimento al contratto stipulalo il 17.9.1993, oggetto di causa, avesse, invece, ampiamente spiegato che l'impossibilità incolpevole della prestazione fosse stata dovuta al mancato, illegittimo, diniego delle autorizzazioni amministrative per lo sfruttamento della cava.
V. SULLA ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO.
Alla luce di quanto dedotto nell'ambito dei precedenti motivi di gravame, la ha criticato la sentenza Parte_1 impugnata anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di inadempimento, da essa sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c. e ha accolto, invece, la domanda di risoluzione formulata, a sua volta, dalla controparte lamentando il grave inadempimento di essa convenuta.
pagina 4 di 10 Secondo l'appellante, in particolare, il giudice di prime cure non avrebbe, erroneamente, tenuto conto che fosse inesigibile la prestazione contrattuale posta a suo (della convenuta/appellante, si intende) carico, a fronte della concessione di un bene che non aveva mai potuto sfruttare.
VI. SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.
Con il quinto motivo l'appellante ha criticato la sentenza impugnata anche relativamente alla reputata infondatezza, da parte del Tribunale di Benevento, della eccezione di prescrizione da essa sollevata in riferimento alla domanda di risarcimento danni proposta dal Controparte_1
In particolare la ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto, a fondamento Parte_1 della reputata infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che la sua (della convenuta, si intende) condotta integrasse un illecito a carattere permanente.
Ha dedotto, sul punto, che non fossero stati dimostrati atti illeciti compiuti nel corso del rapporto contrattuale iniziato con la sottoscrizione del contratto del 17.9.1993 e che, con riferimento all'illecito nascente dalla sentenza penale del 1994, la sentenza impugnata non avesse specificato comunque, in alcun modo, perchè i fatti ivi accertati fossero riconducibili ad un illecito a carattere permanente.
In ogni caso l'appellante ha sostenuto che, al di là della totale omissione di precisazioni sul punto da parte del giudice di prime cure, i detti illeciti non avessero carattere permanente, considerato che l'attività estrattiva era cessata nel 1993, anche in conseguenza del provvedimento del Presidente della G.R. n.181 del 3.5.1993 che aveva disposto la sospensione di tale attività, e che il vincolo di uso civico era stato anche rimosso con provvedimento della Giunta Regionale del 31.5.1996.
Ha, poi, evidenziato che non fosse risultato provato che la cava avesse subìto un decremento del suo valore economico, anche in considerazione della circostanza che il suo mancato sfruttamento sarebbe stato soltanto la conseguenza di provvedimenti illegittimi dell'Autorità preposta.
VII. SULLA INFONDATEZZA DELLA RICHIESTA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI EQUIVALENTE PECUNIARIO DELLE PRESTAZIONI DI FACERE E DARE.
Con il settimo e ultimo motivo di gravame la ha criticato la sentenza impugnata anche nella parte in cui Parte_1 il giudice di prime cure ha reputato fondata la domanda del volta ad ottenere la condanna di Controparte_1 essa convenuta al pagamento di un equivalente pecuniario delle prestazioni di facere e dare previste all'art. 5 del contratto in questione.
Secondo l'appellante, in particolare, la richiesta attorea di pagamento di una somma per equivalente rispetto alla prestazione della fornitura gratuita di almeno Mc 3 (tre) di conglomerato bituminoso e alla sistemazione gratuita di strade esistenti, non sarebbe stata fondata oltre che per le ragioni esposte nell'ambito dei precedenti motivi di gravame, anche perché tali prestazioni non sarebbero mai state richieste dal non potendo Controparte_1 essa convenuta/appellante procedere in via arbitraria ed unilaterale, e di suo impulso, alla sistemazione delle strade.
pagina 5 di 10 Ha sostenuto, inoltre, quanto alla disposta condanna, per equivalente monetario, in relazione alle forniture suddette, che la quantificazione operata dal ctu – e recepita dal Tribunale di Benevento- non avesse alcun sostegno probatorio, essendo peraltro fosse stata puntualmente contestata dal proprio consulente, senza che il consulente di ufficio avesse fornito precisazioni o chiarimenti sul punto.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1)-sospendere, preliminarmente, ex art. 283 c.p.c.
e 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza indicata in epigrafe, ravvisandosi nel caso di specie gravi e fondati motivi;
2)- accogliere l'appello proposto con il presente atto e i motivi tutti ivi dedotti e, per l'effetto, revocata o riformata l'appellata sentenza indicata in epigrafe, accogliere le richieste tutte avanzate dall'appellante con il presente atto oltre che nel giudizio di primo grado che qui si abbiano per riportate e trascritte, e precisamente : a)-dichiarare invalido il contratto intercorso tra le parti in data 17.9.93 rep. n. 295 per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
b)-sempre in via preliminare dichiarare prescritte le richieste tutte di controparte di pagamento di presunti danni e altro così come libellati nell'atto di citazione;
c)-in ogni caso, rigettare le richieste, deduzioni ed eccezioni tutte formulate dall'appellata nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio in quanto del tutto inammissibili ed infondate, per essere prive di pregio sia in fatto che in diritto per quanto motivato nel presente atto e in tutti i propri scritti difensivi;
3)-condannare la controparte alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione.”.
Iscritta la causa al n. 5151/2021 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data
21.6.2022, il contestando l'ammissibilità (per difetto di specificità dei motivi di gravame) e la Controparte_1 fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “- In virtù di quanto innanzi eccepito, rappresentato
e dedotto, il confida nel totale rigetto dell'appello, con vittoria delle spese e competenze del secondo grado, rimborso Controparte_1 forfetario, CPA ed IVA se dovuta e con attribuzione al costituito procuratore antistatario.”.
In data 14.3.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c..
Nell'ambito delle note di trattazione scritta dell'8.9.2022 l'appellante ha dedotto di non avere interesse a coltivare l'istanza di sospensione.
Con ordinanza del 13.9.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.2.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 12.3.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza dell'8.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e
127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 7.4.2025 dalla difesa del e l'8.4.2025 dalla difesa Controparte_1 Parte_1 [...]
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.4.2025, concedendo alle parti i Parte_2 termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 10 In via preliminare la Corte ritiene che sia infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla dal lamentando il difetto di specificità dei motivi di gravame (e, dunque, evidentemente, la Controparte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c.).
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come indicato in precedenza nell'esposizione dei motivi di gravame e come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'impugnante – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del
19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I,
Ord., 29/03/2025, n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I,
Ord., 19/03/2025, n. 7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò premesso, l'appello proposto dalla , è fondato con particolare riferimento al Controparte_3 primo motivo gravame.
Il che assorbe, logicamente, la valutazione degli ulteriori motivi. pagina 7 di 10 Ed infatti, con la sentenza n.1364/2024 (pubblicata il 27.3.2024), emessa nel giudizio recante il n. 3861/2017
R.G., tra le stesse parti e avente oggetto il medesimo contratto (il n. rep. 295 del 17.9.1993, relativo allo sfruttamento della “Cava Tairano”) per cui è causa, questa Corte ha accolto l'appello proposto dalla Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 990/2017 (pubblicata il 24.5.2017) resa (nel giudizio n. 161/2013 R.G.) Parte_2 dal Tribunale di Benevento, con cui tale società era stata condannata a pagare al appellato: 1) la somma CP_1 di euro 338.872,22 oltre interessi, a titolo di canoni non adempiuti relativi al detto contratto di concessione in affitto per lo sfruttamento di una cava, per il periodo dal 2001 al 2012 (dunque per annualità diverse da quelle in esame, in cui vengono in rilievo le annualità dal 2013 al 2021); 2) la somma di euro 200.000,00 a titolo di risarcimento, 3) le spese di lite quantificate in euro 21.387,00 per onorari ed euro 2.000,00 per esborsi, 4) una somma pari al doppio degli onorari di lite a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3, c.p.c.
L'impugnazione proposta dalla è stata accolta, in particolare, in relazione al Parte_1 Parte_2 primo motivo di gravame (lo stesso proposto in questa sede), concernente proprio l'invocata nullità del contratto n. rep. 295 del 17.9.1993 per il mancato rispetto della procedura dell'evidenza pubblica.
Il che ha comportato, di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande del
[...]
(in quanto trovavano fondamento nel detto contratto, reputato nullo dalla Corte) volte ad ottenere la CP_1 condanna della al pagamento dei canoni e fornitura di materiali in esecuzione Parte_1 Parte_2 del contratto stesso.
Tale sentenza, prodotta dalla società appellante in allegato alle note di trattazione scritta depositate l'8.4.2025, non solo è pienamente utilizzabile in questa sede (essendo stata pubblicata il 27.3.2024 e, dunque, ben oltre le preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c.; cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21080; Sez. III, Ord.,
18/09/2024, n. 25076; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, Ord., 02/01/2025, n. 34; Sez. III, Ord., 16/01/2025, n. 1040;
Sez. II, 18/10/2024, n. 27040; Sez. II, Ord., 11/03/2022, n. 7977; Sez. Unite, 20/04/2005, n. 8203), ma è anche vincolante, ai sensi dell'art. 2909 c.c. (c.d. giudicato esterno), per le parti di questo giudizio.
Essa, infatti, è divenuta definitiva per la mancata impugnazione nei termini di legge, come documentato dalla parte appellante producendo, in allegato alla memoria di replica depositata il 30.6.2025, l'attestazione (di passaggio in giudicato) di tale sentenza, rilasciata dalla cancelleria di questa Corte il 23.6.2025.
Va ancora aggiunto che l'eccezione di nullità del contratto in questione, per essere stato concluso con la p.a. appellata senza alcuna forma di evidenza pubblica (ma a trattativa privata), è ammissibile, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., sebbene sia stata sollevata dalla società appellante, per la prima volta, soltanto con l'atto di appello.
Ciò trattandosi di eccezione in senso lato, in quanto rilevabile anche dal giudice, d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 09/06/2025, n. 152771; Sez. I, Ord., 04/04/2025, n. 8913; Sez. III,
Ord., 14/03/2023, n. 7367; Sez. III, Ord., 03/03/2023, n. 6385; Sez. II, Ord., 11/05/2022, n. 14971; Sez. VI - 1,
Ord., 15/09/2020, n. 19161, Sez. Unite, 12/12/2014, n. 26243). pagina 8 di 10 E' vero, del resto, che, in generale, il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato interno (ciò anche in caso di nullità diversa da quella allegata dall'istante; cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 21/12/2023, n. 35671; cfr. anche Cass. civ., Sez.
II, Ord., 30/08/2019, n. 21906).
Così come è altrettanto vero che, come ritenuto dal primo giudice, si era formato il giudicato interno implicito sulla validità del rapporto, costituendo tale validità, logicamente, il presupposto della proroga del contratto in oggetto (a far data dal 31.5.2014, per altri venti anni) riconosciuta dallo stesso Tribunale con sentenza parziale n.
1649/2016 emessa in corso di causa (e confermata in grado di appello con sentenza n. 5480/2019, divenuta definitiva), posto che la prosecuzione di un rapporto presuppone, evidentemente, la sua validità.
Ed infatti, è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 26/04/2024, n. 11174; Sez. II, 27/10/2022, n. 31797).
Ma il sopravvenuto giudicato esterno, come detto, sulla nullità del contratto in questione (proprio per il mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica), ha prevalso - travolgendolo- sul precedente e contrastante giudicato implicito (interno) sulla relativa validità.
In caso di contrasto tra giudicati, infatti, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo (salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione;
e ciò non risulta nel caso di specie. Cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 25/01/2024, n. 2462; Sez. lavoro, 30/11/2020, n. 27357Sez. VI - 5, Ord., 31/05/2018, n. 13804).
Quindi, anche se vi sia stato un giudicato interno su alcune questioni, se un giudicato esterno sopravvenuto stabilisce diversamente, quest'ultimo prevale nei confronti delle relative sentenze successive e il giudice deve quindi adeguarsi alle determinazioni del giudicato esterno (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/09/2024, n. 25697).
****
La vincolatività del giudicato esterno sulla nullità del contratto in questione comporta, dunque, che, in riforma, della sentenza impugnata in questa sede, vadano rigettate le domande formulate dal in primo Controparte_1 grado, come decise con tale sentenza, in quanto tutte fondate sull'invocato inadempimento della società Parte_1 rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto del 17.9.1993 (n. rep. 295) più volte menzionato.
Ciò per il noto principio “Quod nullum est, nullum producit effectum”.
La nullità, infatti, quale vizio radicale del negozio giuridico, impedisce, per sua natura, allo stesso, di produrre alcun effetto nel mondo del diritto (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839) e, quindi, non si può pretendere l'adempimento di un contratto nullo. pagina 9 di 10 ****
La riforma della sentenza impugnata comporta, inoltre, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n.
9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483).
E la Corte ritiene giustificato, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, legato ad un fatto sopravvenuto (cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. V, Ord., 14/05/2024, n. 13301), rappresentato, per l'appunto, dalla formazione del suddetto giudicato esterno.
Per la stessa ragione la Corte ritiene giustificato porre definitivamente le spese della ctu espletata in primo grado (spese da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), per metà a carico della e per l'altra metà Parte_1
a carico del Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5151/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dalla , avverso la sentenza n. 2103/2021 emessa Parte_1 Parte_2 dal Tribunale di Benevento, depositata il 19.10.2021 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza:
a. Rigetta le domande (di risoluzione per inadempimento, di pagamento dei canoni di affitto e dell'equivalente monetario delle prestazioni contrattuali accessorie, nonché di risarcimento danni) formulate in primo grado dal
Controparte_1
b. compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio tra le parti costituite;
c. pone definitivamente le spese della ctu espletata in primo grado per metà a carico del e Controparte_1 per l'altra metà a carico della . Controparte_3
2. Compensa integralmente le spese di lite del secondo grado di giudizio tra le parti costituite.
Napoli, 8.7.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5151 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Taddeo.
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Pietro Palma .
- APPELLATO –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2103/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, depositata il
19.10.2021 e notificata il 16.11.2021, in tema di locazione; inadempimento contrattuale;
invalidità”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
7.4.2025 dalla difesa del e l'8.4.2025 dalla difesa . Controparte_1 Parte_1 Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il Parte_1 Parte_2
7.12.2021), dinanzi a questa Corte, il proponendo appello avverso la sentenza n. 2103/2021 Controparte_1
pagina 1 di 10 emessa dal Tribunale di Benevento, depositata il 19.10.2021 (e notificata il 16.11.2021), con cui è stato così statuito: “…accoglie la domanda proposta da parte attrice in via subordinata e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di fitto in data Parte_ Parte_ 17.09.1993 intervenuto tra il comune di e la per grave inadempimento della convenuta;
condanna la al rilascio in CP_1 favore del comune di della cava e dell'area oggetto del contratto risolto, nonché degli immobili in muratura e calcestruzzo presenti CP_1 sul piazzale antistante la cava stessa, ed al pagamento della somma di € 282025,14, a titolo di canoni di fitto scaduti e non pagati Parte_ dall'anno 2013 al mese di ottobre 2021, oltre interessi come richiesti dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna la al pagamento in favore del comune di della somma di € 159300,00 quale equivalente pecuniario delle prestazioni accessorie CP_1 Parte_ previste in contratto e rimaste inadempiute dall'anno 2013 all'attualità, oltre interessi nella misura richiesta;
condanna la al pagamento in favore del comune della somma di € 40000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi nella misura CP_1 legale dalla domanda al soddisfo;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Pt_1 dei 2/3 delle spese di lite liquidate per intero in € 700,00 per esborsi ed € 13500,00 per onorari, oltre iva, c.p.a. e Controparte_1 rimborso spese forfettarie, con attribuzione all'avv. Pietro Palma dichiaratosi antistatario. Pone le spese di CTU come liquidate definitivamente a carico di parte convenuta”.
Con tale sentenza il Tribunale di Benevento ha, in particolare, definito il giudizio n. 5927/2014 R.G. instaurato nei confronti della società convenuta ( ) dal che, CP_2 Parte_2 Controparte_1 lamentando, in sintesi, l'avvenuta scadenza del contratto del 17.9.1993 (rep. n.295) con cui aveva concesso in affitto, alla detta società, il fondo “Cava Tairano”, di sua proprietà, senza ottenerne il rilascio, nonché una serie di ripetuti e gravi inadempimenti, da parte della stessa convenuta, rispetto agli obblighi negoziali, aveva chiesto al giudice adìto di: “
1. dichiarare che il contratto rep. n. 295 del 17.09.1993 è scaduto il 31.05.2014, secondo le previsioni contrattuali di Parte_ cui al relativo art. 3; 2. condannare la società alla riconsegna del fondo “Cava Tairano” e degli immobili (ex art. 9 del contratto in oggetto rep. n. 295 del 17.9.1993 Comune di ovvero degli immobili in muratura e calcestruzzo in agro Arpaia, foglio 1, particella CP_1 Parte_ n. 2, liberi da persone, cose, manufatti, impianti ed attrezzature;
3. condannare la società al pagamento in favore del CP_1 del canone di affitto per le annualità 2012/2013 e 2013/2014, così come aggiornate ex art. 4 del contratto rep. n. 295/93 per il
[...] complessivo importo di €. 63.854,75, oltre interessi maturati e maturandi ed oltre le somme dovute per l'illegittima detenzione dell'immobile oltre la data di scadenza (31.05.2014) e sino all'effettivo rilascio eventualmente da ragguagliarsi al canone di locazione, salvo il maggior danno ex art. 1591 c.c.; 4.condannare la società quantomeno al pagamento dell'equivalente pecuniario per le Pt_1 prestazioni e per le forniture dovute al per le annualità 2012/2013 e 2013/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Controparte_1 Parte_ contratto in oggetto, da determinarsi anche in via equitativa o perizia CTU;
5. riconoscere la società responsabile di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali, arrecati alla “Cava Tairano” in agro Arpaia (BN), foglio 1, particella n. 2, di proprietà del CP_1
- e per essa allo stesso connessi e conseguenti anche all'illecita attività posta in essere dalla convenuta
[...] Controparte_1 società sia in relazione ai fatti sanzionati con la sentenza penale n. 150/94 del Pretore di Airola che i suoi inadempimenti Pt_1 comportamenti successivi, protrattisi sino all'attualità e per l'illegittima detenzione degli immobili dopo la scadenza contrattuale;
6. subordinatamente, ove non dovesse riconoscersi la scadenza contrattuale al 31.5.2014 e dovesse ritenersi il contratto rinnovato da tale data, dichiararsi comunque risolto detto contratto, stante il grave inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. posto in essere dalla Parte_ società in relazione al contratto rep. 295 del 17.9.1993, intercorso tra la stessa ed il e, conseguentemente, Controparte_1 condannarsi essa comunque al rilascio degli immobili oggetto dell'affitto, liberi da persone, cose, attrezzature impianti e Parte_1 manufatti, con ulteriore condanna al risarcimento di tutti i danni da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, o in separato giudizio, previa declaratoria di condanna generica ex art. 278 c.p.c., sempre con interessi e rivalutazione e provvisionali;
7. condannarsi,
pagina 2 di 10 Parte_ in ogni caso, la società al pagamento delle spese e dei compensi professionali, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/14, oltre iva e cpa e rimborso forfettario al 15%, con attribuzione al costituito procuratore antistatario.”.
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La ha censurato la sentenza n. 2103/2021 emessa dal Tribunale di Benevento sulla base dei seguenti Parte_1 sette motivi.
I. SULLA INVALIDITÀ DEL CONTRATTO.
Con il primo ha eccepito la nullità del contratto di rinnovo di concessione per lo sfruttamento della cava Tairano, stipulato il 17/9/1993, essendo la scelta del concessionario al quale affidare lo sfruttamento della cava avvenuta senza alcuna forma di evidenza pubblica ma a trattativa privata.
Al riguardo ha evidenziato che l'ammissibilità dell'eccezione di nullità – profilo comunque rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche nel grado di appello- derivasse dalla circostanza che le domanda di controparte avanzate in primo grado riguardassero il pagamento dei canoni e degli oneri accessori del contratto di sfruttamento della Cava Tairano di proprietà dello stesso (oltre che la declaratoria Controparte_1 di risoluzione per presunto inadempimento di essa appellante, con condanna al risarcimento dei danni relativi) traendo tutte, quindi, fondamento dal detto contratto, la cui validità avrebbe rappresentato, pertanto – ad avviso della - il presupposto indispensabile per accertarne la fondatezza. Parte_1
Secondo la società appellante il primo giudice avrebbe errato nel ritenere – peraltro in relazione alla invocata nullità del contratto per altra ragione, ossia per impossibilità dell'oggetto - che tale profilo non fosse esaminabile per essersi formato il giudicato interno in virtù del fatto che, con sentenza parziale (passata in giudicato), era stato stabilito che il contratto di fitto fosse stato prorogato, a far data dal 31.5.2014, per altri venti anni, il che avrebbe comportato, necessariamente, dal punto di vista logico e giuridico – secondo la decisione impugnata in questa sede - anche l'accertamento circa la validità del contratto.
Sul punto la società appellante ha sostenuto che la sentenza parziale, poi confermata dalla sentenza di appello, si fosse pronunciata solo sulla clausola contrattuale riguardante la proroga per ulteriori venti anni del contratto in questione, avendo statuito sulla circostanza del mancato recesso, da parte del nei termini previsti dalle CP_1 parti, con la conseguenza che non potesse ritenersi formato il giudicato interno sulla questione della nullità, mai vagliata dal giudice di prime cure, né da quello di secondo grado.
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II. SULLA INVALIDITÀ DELLA PATTUIZIONE PER INSUSSISTENZA DEL SINALLAGMA CONTRATTUALE.
Con il secondo motivo di gravame la ha sostenuto che il Tribunale di Benevento avesse errato nella Parte_1 valutazione delle circostanze di fatto e nella applicazione delle norme di diritto nel ritenere che il contratto in questione avesse avuto un inizio di esecuzione con lo sfruttamento della cava da parte di essa convenuta, per la quale – secondo il giudice di prime cure- solo nel corso del rapporto sarebbe stato impossibile continuare lo pagina 3 di 10 sfruttamento della cava censurandone, per tale motivo, la condotta (e reputando fondata la domanda di risoluzione per inadempimento formulata dal attore). CP_1
Secondo l'appellante, invece, già al momento della sottoscrizione del contratto in questione (del 17.9.1993) non vi sarebbe stata alcuna autorizzazione che consentisse lo sfruttamento della cava, presentando, il bene, un oggettivo impedimento al suo sfruttamento.
III. SULLA INEFFICACIA DEL CONTRATTO DE QUO.
In subordine rispetto all'eccepita nullità del contratto in questione, la società appellante ha sostenuto che il
Tribunale di Benevento non avesse erroneamente considerato, nella disamina degli elementi fattuali e nella interpretazione giuridica della pattuizione intercorsa tra le parti, che l'efficacia del contratto fosse da intendersi sospensivamente condizionata alla autorizzazione, da parte della Regione Campania, allo sfruttamento della cava.
Ragion per cui, ad avviso della non essendo mai intervenuta l'autorizzazione regionale allo Parte_1 sfruttamento della cava, per cause, tra l'altro, indipendenti dalla volontà e dalla diligenza di essa affittuaria, sarebbe stata impossibile l'esecuzione del contratto, di fatto non rendendolo efficace tra le parti, con la conseguenza che non potessero ritenersi sorte le obbligazioni a suo (della convenuta/appellante, si intende) carico. P IV. SULL'ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DELLA PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA.
Con il quarto motivo di gravame la ha sostenuto che la statuizione di risoluzione contrattuale per grave Parte_1 inadempimento di essa concessionaria fosse stata fondata su presupposti di fatto e giuridici errati, non avendo essa convenuta mai eccepito quanto desumibile dalla ricostruzione dei fatti operata del primo giudice, ossia che, in conseguenza del vincolo di uso civico gravante sulla cava, non avesse pagato i canoni, o che il non CP_1 avesse comunicato l'esistenza del vincolo.
L'appellante ha evidenziato di avere dedotto tale circostanza solo con riferimento al precedente contratto stipulato nel 1976, allorquando la mancata comunicazione, da parte dell'Ente, dell'esistenza di un vincolo di uso civico, aveva comportato conseguenze sul piano penalistico per l'allora amministratore di essa Parte_1 aggiungendo che, con riferimento al contratto stipulalo il 17.9.1993, oggetto di causa, avesse, invece, ampiamente spiegato che l'impossibilità incolpevole della prestazione fosse stata dovuta al mancato, illegittimo, diniego delle autorizzazioni amministrative per lo sfruttamento della cava.
V. SULLA ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO.
Alla luce di quanto dedotto nell'ambito dei precedenti motivi di gravame, la ha criticato la sentenza Parte_1 impugnata anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di inadempimento, da essa sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c. e ha accolto, invece, la domanda di risoluzione formulata, a sua volta, dalla controparte lamentando il grave inadempimento di essa convenuta.
pagina 4 di 10 Secondo l'appellante, in particolare, il giudice di prime cure non avrebbe, erroneamente, tenuto conto che fosse inesigibile la prestazione contrattuale posta a suo (della convenuta/appellante, si intende) carico, a fronte della concessione di un bene che non aveva mai potuto sfruttare.
VI. SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.
Con il quinto motivo l'appellante ha criticato la sentenza impugnata anche relativamente alla reputata infondatezza, da parte del Tribunale di Benevento, della eccezione di prescrizione da essa sollevata in riferimento alla domanda di risarcimento danni proposta dal Controparte_1
In particolare la ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto, a fondamento Parte_1 della reputata infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che la sua (della convenuta, si intende) condotta integrasse un illecito a carattere permanente.
Ha dedotto, sul punto, che non fossero stati dimostrati atti illeciti compiuti nel corso del rapporto contrattuale iniziato con la sottoscrizione del contratto del 17.9.1993 e che, con riferimento all'illecito nascente dalla sentenza penale del 1994, la sentenza impugnata non avesse specificato comunque, in alcun modo, perchè i fatti ivi accertati fossero riconducibili ad un illecito a carattere permanente.
In ogni caso l'appellante ha sostenuto che, al di là della totale omissione di precisazioni sul punto da parte del giudice di prime cure, i detti illeciti non avessero carattere permanente, considerato che l'attività estrattiva era cessata nel 1993, anche in conseguenza del provvedimento del Presidente della G.R. n.181 del 3.5.1993 che aveva disposto la sospensione di tale attività, e che il vincolo di uso civico era stato anche rimosso con provvedimento della Giunta Regionale del 31.5.1996.
Ha, poi, evidenziato che non fosse risultato provato che la cava avesse subìto un decremento del suo valore economico, anche in considerazione della circostanza che il suo mancato sfruttamento sarebbe stato soltanto la conseguenza di provvedimenti illegittimi dell'Autorità preposta.
VII. SULLA INFONDATEZZA DELLA RICHIESTA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI EQUIVALENTE PECUNIARIO DELLE PRESTAZIONI DI FACERE E DARE.
Con il settimo e ultimo motivo di gravame la ha criticato la sentenza impugnata anche nella parte in cui Parte_1 il giudice di prime cure ha reputato fondata la domanda del volta ad ottenere la condanna di Controparte_1 essa convenuta al pagamento di un equivalente pecuniario delle prestazioni di facere e dare previste all'art. 5 del contratto in questione.
Secondo l'appellante, in particolare, la richiesta attorea di pagamento di una somma per equivalente rispetto alla prestazione della fornitura gratuita di almeno Mc 3 (tre) di conglomerato bituminoso e alla sistemazione gratuita di strade esistenti, non sarebbe stata fondata oltre che per le ragioni esposte nell'ambito dei precedenti motivi di gravame, anche perché tali prestazioni non sarebbero mai state richieste dal non potendo Controparte_1 essa convenuta/appellante procedere in via arbitraria ed unilaterale, e di suo impulso, alla sistemazione delle strade.
pagina 5 di 10 Ha sostenuto, inoltre, quanto alla disposta condanna, per equivalente monetario, in relazione alle forniture suddette, che la quantificazione operata dal ctu – e recepita dal Tribunale di Benevento- non avesse alcun sostegno probatorio, essendo peraltro fosse stata puntualmente contestata dal proprio consulente, senza che il consulente di ufficio avesse fornito precisazioni o chiarimenti sul punto.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1)-sospendere, preliminarmente, ex art. 283 c.p.c.
e 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza indicata in epigrafe, ravvisandosi nel caso di specie gravi e fondati motivi;
2)- accogliere l'appello proposto con il presente atto e i motivi tutti ivi dedotti e, per l'effetto, revocata o riformata l'appellata sentenza indicata in epigrafe, accogliere le richieste tutte avanzate dall'appellante con il presente atto oltre che nel giudizio di primo grado che qui si abbiano per riportate e trascritte, e precisamente : a)-dichiarare invalido il contratto intercorso tra le parti in data 17.9.93 rep. n. 295 per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
b)-sempre in via preliminare dichiarare prescritte le richieste tutte di controparte di pagamento di presunti danni e altro così come libellati nell'atto di citazione;
c)-in ogni caso, rigettare le richieste, deduzioni ed eccezioni tutte formulate dall'appellata nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio in quanto del tutto inammissibili ed infondate, per essere prive di pregio sia in fatto che in diritto per quanto motivato nel presente atto e in tutti i propri scritti difensivi;
3)-condannare la controparte alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione.”.
Iscritta la causa al n. 5151/2021 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data
21.6.2022, il contestando l'ammissibilità (per difetto di specificità dei motivi di gravame) e la Controparte_1 fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “- In virtù di quanto innanzi eccepito, rappresentato
e dedotto, il confida nel totale rigetto dell'appello, con vittoria delle spese e competenze del secondo grado, rimborso Controparte_1 forfetario, CPA ed IVA se dovuta e con attribuzione al costituito procuratore antistatario.”.
In data 14.3.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c..
Nell'ambito delle note di trattazione scritta dell'8.9.2022 l'appellante ha dedotto di non avere interesse a coltivare l'istanza di sospensione.
Con ordinanza del 13.9.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.2.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 12.3.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza dell'8.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e
127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 7.4.2025 dalla difesa del e l'8.4.2025 dalla difesa Controparte_1 Parte_1 [...]
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.4.2025, concedendo alle parti i Parte_2 termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 10 In via preliminare la Corte ritiene che sia infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla dal lamentando il difetto di specificità dei motivi di gravame (e, dunque, evidentemente, la Controparte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c.).
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come indicato in precedenza nell'esposizione dei motivi di gravame e come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'impugnante – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del
19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I,
Ord., 29/03/2025, n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I,
Ord., 19/03/2025, n. 7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò premesso, l'appello proposto dalla , è fondato con particolare riferimento al Controparte_3 primo motivo gravame.
Il che assorbe, logicamente, la valutazione degli ulteriori motivi. pagina 7 di 10 Ed infatti, con la sentenza n.1364/2024 (pubblicata il 27.3.2024), emessa nel giudizio recante il n. 3861/2017
R.G., tra le stesse parti e avente oggetto il medesimo contratto (il n. rep. 295 del 17.9.1993, relativo allo sfruttamento della “Cava Tairano”) per cui è causa, questa Corte ha accolto l'appello proposto dalla Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 990/2017 (pubblicata il 24.5.2017) resa (nel giudizio n. 161/2013 R.G.) Parte_2 dal Tribunale di Benevento, con cui tale società era stata condannata a pagare al appellato: 1) la somma CP_1 di euro 338.872,22 oltre interessi, a titolo di canoni non adempiuti relativi al detto contratto di concessione in affitto per lo sfruttamento di una cava, per il periodo dal 2001 al 2012 (dunque per annualità diverse da quelle in esame, in cui vengono in rilievo le annualità dal 2013 al 2021); 2) la somma di euro 200.000,00 a titolo di risarcimento, 3) le spese di lite quantificate in euro 21.387,00 per onorari ed euro 2.000,00 per esborsi, 4) una somma pari al doppio degli onorari di lite a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3, c.p.c.
L'impugnazione proposta dalla è stata accolta, in particolare, in relazione al Parte_1 Parte_2 primo motivo di gravame (lo stesso proposto in questa sede), concernente proprio l'invocata nullità del contratto n. rep. 295 del 17.9.1993 per il mancato rispetto della procedura dell'evidenza pubblica.
Il che ha comportato, di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande del
[...]
(in quanto trovavano fondamento nel detto contratto, reputato nullo dalla Corte) volte ad ottenere la CP_1 condanna della al pagamento dei canoni e fornitura di materiali in esecuzione Parte_1 Parte_2 del contratto stesso.
Tale sentenza, prodotta dalla società appellante in allegato alle note di trattazione scritta depositate l'8.4.2025, non solo è pienamente utilizzabile in questa sede (essendo stata pubblicata il 27.3.2024 e, dunque, ben oltre le preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c.; cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21080; Sez. III, Ord.,
18/09/2024, n. 25076; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, Ord., 02/01/2025, n. 34; Sez. III, Ord., 16/01/2025, n. 1040;
Sez. II, 18/10/2024, n. 27040; Sez. II, Ord., 11/03/2022, n. 7977; Sez. Unite, 20/04/2005, n. 8203), ma è anche vincolante, ai sensi dell'art. 2909 c.c. (c.d. giudicato esterno), per le parti di questo giudizio.
Essa, infatti, è divenuta definitiva per la mancata impugnazione nei termini di legge, come documentato dalla parte appellante producendo, in allegato alla memoria di replica depositata il 30.6.2025, l'attestazione (di passaggio in giudicato) di tale sentenza, rilasciata dalla cancelleria di questa Corte il 23.6.2025.
Va ancora aggiunto che l'eccezione di nullità del contratto in questione, per essere stato concluso con la p.a. appellata senza alcuna forma di evidenza pubblica (ma a trattativa privata), è ammissibile, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., sebbene sia stata sollevata dalla società appellante, per la prima volta, soltanto con l'atto di appello.
Ciò trattandosi di eccezione in senso lato, in quanto rilevabile anche dal giudice, d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 09/06/2025, n. 152771; Sez. I, Ord., 04/04/2025, n. 8913; Sez. III,
Ord., 14/03/2023, n. 7367; Sez. III, Ord., 03/03/2023, n. 6385; Sez. II, Ord., 11/05/2022, n. 14971; Sez. VI - 1,
Ord., 15/09/2020, n. 19161, Sez. Unite, 12/12/2014, n. 26243). pagina 8 di 10 E' vero, del resto, che, in generale, il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato interno (ciò anche in caso di nullità diversa da quella allegata dall'istante; cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 21/12/2023, n. 35671; cfr. anche Cass. civ., Sez.
II, Ord., 30/08/2019, n. 21906).
Così come è altrettanto vero che, come ritenuto dal primo giudice, si era formato il giudicato interno implicito sulla validità del rapporto, costituendo tale validità, logicamente, il presupposto della proroga del contratto in oggetto (a far data dal 31.5.2014, per altri venti anni) riconosciuta dallo stesso Tribunale con sentenza parziale n.
1649/2016 emessa in corso di causa (e confermata in grado di appello con sentenza n. 5480/2019, divenuta definitiva), posto che la prosecuzione di un rapporto presuppone, evidentemente, la sua validità.
Ed infatti, è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 26/04/2024, n. 11174; Sez. II, 27/10/2022, n. 31797).
Ma il sopravvenuto giudicato esterno, come detto, sulla nullità del contratto in questione (proprio per il mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica), ha prevalso - travolgendolo- sul precedente e contrastante giudicato implicito (interno) sulla relativa validità.
In caso di contrasto tra giudicati, infatti, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo (salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione;
e ciò non risulta nel caso di specie. Cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 25/01/2024, n. 2462; Sez. lavoro, 30/11/2020, n. 27357Sez. VI - 5, Ord., 31/05/2018, n. 13804).
Quindi, anche se vi sia stato un giudicato interno su alcune questioni, se un giudicato esterno sopravvenuto stabilisce diversamente, quest'ultimo prevale nei confronti delle relative sentenze successive e il giudice deve quindi adeguarsi alle determinazioni del giudicato esterno (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/09/2024, n. 25697).
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La vincolatività del giudicato esterno sulla nullità del contratto in questione comporta, dunque, che, in riforma, della sentenza impugnata in questa sede, vadano rigettate le domande formulate dal in primo Controparte_1 grado, come decise con tale sentenza, in quanto tutte fondate sull'invocato inadempimento della società Parte_1 rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto del 17.9.1993 (n. rep. 295) più volte menzionato.
Ciò per il noto principio “Quod nullum est, nullum producit effectum”.
La nullità, infatti, quale vizio radicale del negozio giuridico, impedisce, per sua natura, allo stesso, di produrre alcun effetto nel mondo del diritto (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839) e, quindi, non si può pretendere l'adempimento di un contratto nullo. pagina 9 di 10 ****
La riforma della sentenza impugnata comporta, inoltre, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n.
9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483).
E la Corte ritiene giustificato, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, legato ad un fatto sopravvenuto (cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. V, Ord., 14/05/2024, n. 13301), rappresentato, per l'appunto, dalla formazione del suddetto giudicato esterno.
Per la stessa ragione la Corte ritiene giustificato porre definitivamente le spese della ctu espletata in primo grado (spese da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), per metà a carico della e per l'altra metà Parte_1
a carico del Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5151/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dalla , avverso la sentenza n. 2103/2021 emessa Parte_1 Parte_2 dal Tribunale di Benevento, depositata il 19.10.2021 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza:
a. Rigetta le domande (di risoluzione per inadempimento, di pagamento dei canoni di affitto e dell'equivalente monetario delle prestazioni contrattuali accessorie, nonché di risarcimento danni) formulate in primo grado dal
Controparte_1
b. compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio tra le parti costituite;
c. pone definitivamente le spese della ctu espletata in primo grado per metà a carico del e Controparte_1 per l'altra metà a carico della . Controparte_3
2. Compensa integralmente le spese di lite del secondo grado di giudizio tra le parti costituite.
Napoli, 8.7.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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