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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N. 4090/2024 V.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. P.M.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. CRON.
Sezione I Civile N. SENT.
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) dott. Eugenio Troisi Giudice rel/est.
3) dott.ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 28/10/2024 dai coniugi
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Giancaspro ed elettivamente domiciliata in
Mugnano di AP (NA) al Viale dei Mille n.5, come da procura in atti, e Pt_2
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), rappresentata e
[...] C.F._2 difesa dall'Avv. Venanzio Carpentieri ed elettivamente domiciliata in Melito DI AP alla via Roma n. 178, come da procura in atti, volto ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle condizioni indicate in ricorso;
tenuto conto, in fatto, che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data
27/09/2003 e che dalla loro unione sono nati due figli, ossia (nato il [...]), Per_1
oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nato il [...]); Per_2
sentito il relatore e ritenuta la propria competenza;
rilevato che il Tribunale di AP pronunciava la separazione personale tra i coniugi con sentenza recante n. 9528/2012 (nr. cron. 2117/2010), pubblicata l'08/06/2012, sulla domanda di separazione personale tra i coniugi;
lette le dichiarazioni rese in data 15/01/2025 dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza cartolare del 20/01/2025, con conferma della volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
ritenuto, in diritto, che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n.
898/1970, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente (21/05/2010) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con sentenza del
Tribunale di AP (recante nr. 9528/2012) pubblicata l'08/06/2012, con attestazione del passaggio in giudicato, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente la separazione, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le seguenti condizioni:
1) Nulla a disporre in merito al mantenimento dei coniugi che si dichiarano economicamente autosufficienti;
2) I signori e avranno l'affido condiviso del figlio Parte_1 Parte_2
minore, con domicilio privilegiato presso la madre;
3) Per il diritto di visita il Sig,. terrà con sé il figlio secondo il Parte_1
seguente calendario:
- Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00 e per due fine settimana a settimane alterne e precisamente la prima e la terza settimana il minore starà con il padre dal sabato alle ore 10:00 fino alla domenica ore 20.00 con pernottamento.
Si precisa che ogni variazione di orario o impedimento a vedere il minore sarà comunicata al padre almeno il giorno prima, lo stesso vale per la madre se vi è impossibilità del minore ad andare dal padre.
Si precisa, altresì, che in accordo con i genitori la regolamentazione delle visite padre-figlio potrà variare.
- Per le festività Natalizie, a partire dall'anno 2024, il minore trascorrerà con la madre la Vigilia di Natale e con il padre il giorno di Natale e con la
pag. 2/4 madre la Vigilia di Capodanno e con il padre il giorno di Capodanno, con la madre il giorno dell'Epifania, procedendo ad anni alterni, salvo possibilità per le parti di accordarsi diversamente;
- Per le festività Pasquali, il minore a far data dal 2025 trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì in albis, procedendo ad anni alterni;
- Per il periodo estivo i genitori entro il 30 giugno di ogni anno si comunicheranno il periodo di 10 giorni consecutivi o ripartiti nei mesi estivi, in cui il minore trascorrerà con loro le vacanze e sarà loro obbligo di comunicare, entro lo stesso termine, la località dove condurranno il figlio.
Ad entrambi i genitori, durante i periodi di vacanza, saranno garantite comunicazioni con il minore.
- I compleanni e gli onomastici del minore verranno organizzati dai genitori accordandosi di anno in anno, ovvero, in mancanza, si seguirà il principio dell'alternanza.
- Per la festa della mamma il minore rimarrà con la madre, mentre per la festa del papà starà con il padre. Per i compleanni dei genitori il minore li trascorrerà rispettivamente con la madre e con il padre, in deroga a quanto stabilito circa il diritto di visita dei genitori.
- Per tutte le altre festività segnate in rosso sul calendario verranno trascorse ad anni alterni una volta con il padre e una volta con la madre.
4) Il Sig. si obbliga a versare, a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1 minore la somma di € 300,00 mensili, somma da rivalutarsi di anno Per_2
in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Tale somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sulla carta postepay intestata alla sig,ra Pt_2
;
[...]
5) Le spese straordinarie e le spese mediche saranno poste a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno. Tali spese saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al pag. 3/4 buon costume e che quelle concernenti la prole rispondono all'interesse dei figli;
considerato che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
tenuto conto del visto apposto dal P.M. in data 25/02/2025 senza nulla opporre;
trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Melito di
AP (NA), il 27.09.2003, tra , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni concordate di cui al Parte_2
ricorso introduttivo, e ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di AP (NA) (Atto n°
81, Parte II, Serie A, anno 2003) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) spese di giudizio non ripetibili
Così deciso in Aversa, in data 01.04.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. P.M.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. CRON.
Sezione I Civile N. SENT.
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) dott. Eugenio Troisi Giudice rel/est.
3) dott.ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 28/10/2024 dai coniugi
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Giancaspro ed elettivamente domiciliata in
Mugnano di AP (NA) al Viale dei Mille n.5, come da procura in atti, e Pt_2
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), rappresentata e
[...] C.F._2 difesa dall'Avv. Venanzio Carpentieri ed elettivamente domiciliata in Melito DI AP alla via Roma n. 178, come da procura in atti, volto ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle condizioni indicate in ricorso;
tenuto conto, in fatto, che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data
27/09/2003 e che dalla loro unione sono nati due figli, ossia (nato il [...]), Per_1
oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nato il [...]); Per_2
sentito il relatore e ritenuta la propria competenza;
rilevato che il Tribunale di AP pronunciava la separazione personale tra i coniugi con sentenza recante n. 9528/2012 (nr. cron. 2117/2010), pubblicata l'08/06/2012, sulla domanda di separazione personale tra i coniugi;
lette le dichiarazioni rese in data 15/01/2025 dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza cartolare del 20/01/2025, con conferma della volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
ritenuto, in diritto, che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n.
898/1970, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente (21/05/2010) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con sentenza del
Tribunale di AP (recante nr. 9528/2012) pubblicata l'08/06/2012, con attestazione del passaggio in giudicato, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente la separazione, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le seguenti condizioni:
1) Nulla a disporre in merito al mantenimento dei coniugi che si dichiarano economicamente autosufficienti;
2) I signori e avranno l'affido condiviso del figlio Parte_1 Parte_2
minore, con domicilio privilegiato presso la madre;
3) Per il diritto di visita il Sig,. terrà con sé il figlio secondo il Parte_1
seguente calendario:
- Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00 e per due fine settimana a settimane alterne e precisamente la prima e la terza settimana il minore starà con il padre dal sabato alle ore 10:00 fino alla domenica ore 20.00 con pernottamento.
Si precisa che ogni variazione di orario o impedimento a vedere il minore sarà comunicata al padre almeno il giorno prima, lo stesso vale per la madre se vi è impossibilità del minore ad andare dal padre.
Si precisa, altresì, che in accordo con i genitori la regolamentazione delle visite padre-figlio potrà variare.
- Per le festività Natalizie, a partire dall'anno 2024, il minore trascorrerà con la madre la Vigilia di Natale e con il padre il giorno di Natale e con la
pag. 2/4 madre la Vigilia di Capodanno e con il padre il giorno di Capodanno, con la madre il giorno dell'Epifania, procedendo ad anni alterni, salvo possibilità per le parti di accordarsi diversamente;
- Per le festività Pasquali, il minore a far data dal 2025 trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì in albis, procedendo ad anni alterni;
- Per il periodo estivo i genitori entro il 30 giugno di ogni anno si comunicheranno il periodo di 10 giorni consecutivi o ripartiti nei mesi estivi, in cui il minore trascorrerà con loro le vacanze e sarà loro obbligo di comunicare, entro lo stesso termine, la località dove condurranno il figlio.
Ad entrambi i genitori, durante i periodi di vacanza, saranno garantite comunicazioni con il minore.
- I compleanni e gli onomastici del minore verranno organizzati dai genitori accordandosi di anno in anno, ovvero, in mancanza, si seguirà il principio dell'alternanza.
- Per la festa della mamma il minore rimarrà con la madre, mentre per la festa del papà starà con il padre. Per i compleanni dei genitori il minore li trascorrerà rispettivamente con la madre e con il padre, in deroga a quanto stabilito circa il diritto di visita dei genitori.
- Per tutte le altre festività segnate in rosso sul calendario verranno trascorse ad anni alterni una volta con il padre e una volta con la madre.
4) Il Sig. si obbliga a versare, a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1 minore la somma di € 300,00 mensili, somma da rivalutarsi di anno Per_2
in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Tale somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sulla carta postepay intestata alla sig,ra Pt_2
;
[...]
5) Le spese straordinarie e le spese mediche saranno poste a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno. Tali spese saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al pag. 3/4 buon costume e che quelle concernenti la prole rispondono all'interesse dei figli;
considerato che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
tenuto conto del visto apposto dal P.M. in data 25/02/2025 senza nulla opporre;
trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Melito di
AP (NA), il 27.09.2003, tra , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni concordate di cui al Parte_2
ricorso introduttivo, e ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di AP (NA) (Atto n°
81, Parte II, Serie A, anno 2003) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) spese di giudizio non ripetibili
Così deciso in Aversa, in data 01.04.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 4/4