Art. 7. Attuazione del piano quadriennale 1986-1990 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 si applicano anche al piano quadriennale di sviluppo dell'universita' 1986-1990, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1989.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono istituite ed attivate, con modifica statutaria, tutte le nuove strutture espressamente previste dal piano di cui al comma 1. Il Politecnico di Bari, la facolta' di magistero presso l'Universita' di Catania e la II Universita' di Napoli, sono istituiti con le modalita' di cui agli articoli 8, 9 e 10.
3. Le universita' possono indicare, con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto concerne le risorse necessarie, le priorita' nell'attivazione delle strutture e dei corsi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Per la costituzione delle facolta' con corsi attivati alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 del presente articolo e previste dal piano predetto quali strutture decentrate da altre universita' si applicano, nel caso in cui alle stesse non siano assegnati almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2.
Nota all'art. 7:
- Il D.P.C.M. 12 maggio 1989 reca: "Approvazione del piano di sviluppo dell'Universita' per gli anni 1986-1990".
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono istituite ed attivate, con modifica statutaria, tutte le nuove strutture espressamente previste dal piano di cui al comma 1. Il Politecnico di Bari, la facolta' di magistero presso l'Universita' di Catania e la II Universita' di Napoli, sono istituiti con le modalita' di cui agli articoli 8, 9 e 10.
3. Le universita' possono indicare, con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto concerne le risorse necessarie, le priorita' nell'attivazione delle strutture e dei corsi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Per la costituzione delle facolta' con corsi attivati alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 del presente articolo e previste dal piano predetto quali strutture decentrate da altre universita' si applicano, nel caso in cui alle stesse non siano assegnati almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2.
Nota all'art. 7:
- Il D.P.C.M. 12 maggio 1989 reca: "Approvazione del piano di sviluppo dell'Universita' per gli anni 1986-1990".