Sentenza 18 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12065 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' 1-2 065 /0 3 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 2632/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.25947 - Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere - Ud. 07/03/03 Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL RG, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GATTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 1407 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, VINCENZO MORIELLI, NICOLA VALENTE, PAOLO MARCHINI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 191/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 07/07/00 R.G.N. 217/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato PANARITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 2632/2001 ud. 7 marzo 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il coniuge della ricorrente AR UZ era titolare di una pensione di anzianità e di rendita INAIL per malattia professionale. Il medesimo decedeva dopo l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, a causa della malattia professionale per la quale percepiva rendita. Conseguentemente l'INAIL costituiva, a favore dei superstiti, la rendita di cui all'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riconoscendo il nesso di causalità fra la malattia professionale e la morte. L'INPS, dal canto suo, riconosceva alla ricorrente il diritto alla pensione di reversibilità, ma ometteva di porla in pagamento, ritenendo applicabile alla fattispecie il divieto di cumulo fino a concorrenza, posto dall'art. 1, comma 43 della citata legge n. 335 del 1995. L'interessata, proposto inutilmente il ricorso amministrativo avverso queste determinazioni dell'Istituto, adiva il Tribunale di Casale Monferrato, che condannava l'Istituto medesimo a corrispondere la pensione di anzianità nella sua interezza. Il successivo gravame dell'INPS era, però, accolto dalla Corte d'Appello di Torino, la quale, con sentenza depositata in cancelleria il 7 luglio 2000, interpretava la citata norma di previsione del divieto di cumulo nel senso della sua estensione a tutti i casi nei quali la morte dell'assicurato, cui consegue un trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, trovi causa nel medesimo evento considerato ai fini della rendita per infortunio o malattia professionale.
2. La parte privata ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, denunciando la violazione dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sull'assunto che il divieto di cumulo, ivi posto, fra trattamenti INAIL e trattamenti INPS opera a condizione che gli uni e gli altri siano determinati dal medesimo evento invalidante: ciò che non può dirsi in presenza di una pensione di anzianità la cui causa sta nel conseguimento, da parte dell'assicurato, del requisito contributivo utile a tal fine e non nell'invalidità contratta per infortunio o malattia. L'INPS ha depositato la procura speciale al proprio difensore, ma non ha proposto controricorso. 2632/2001 r.g.n. 1 ud. 7 marzo 2003 . -- MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La Corte si è già pronunciata sulla questione controversa, enunciando (per la prima volta in Cass. 22 dicembre 2000 n. 16129; recentemente, ex plurimis, Cass. 27 settembre 2002, n. 14033) il principio per cui il divieto di cumulo- stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - fra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di inabilità a carico dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia, liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non riguarda la reversibilità della pensione di anzianità, atteso che il riferimento del citato art. 1, comma quarantatreesimo, alle pensioni di reversibilità il cui parametro di qualificazione (rapporto di famiglia o di convivenza con soggetto deceduto, titolare di trattamento previdenziale diretto) e autonomo e diverso da quello di altre prestazioni previdenziali - deve intendersi come fatto solo alla reversibilità originata dalla titolarità, in capo al dante causa, di un trattamento a carico dell'INPS derivante da infortunio o malattia professionale, che abbia altresì comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell'INAIL. Pertanto, poiché il decesso del titolare di pensione di anzianità non e evento invalidante, e da escludere che la pensione di reversibilità, avente origine in una pensione diretta di anzianità, rientri nell'ipotesi di divieto di cumulo delineata dalla indicata norma. Ne, essendo la pensione di anzianità estranea all'ambito di operatività del divieto di cumulo di cui all'art. 1, comma quarantatreesimo, rileva l'art. 73, comma primo, della legge n. 388 del 2000, il quale, per il futuro, stabilisce che, a decorrere dal 1 luglio 2001, il divieto di cumulo non opera fra il trattamento di reversibilità a carico dell'A.G.O. invalidità, vecchiaia e superstiti nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL, spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, ai sensi dell'art. 85 del d.P .R. n. 1124 del 1965. A questo principio reputa il Collegio di dovere dare continuità, per le persuasive ragioni cui è affidato e perché l'Istituto intimato non ha proposto argomenti difensivi che possano indurre la Corte a discostarsi dal ricordato precedente. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata. ud 7 marzo 20032632/2001 r.g.n. 2 2. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte è legittimata alla decisione nel merito, che si compendia nella condanna dell'INPS a corrispondere alla ricorrente la pensione di reversibilità nell'integrale misura di legge. Le oggettive incertezze ermeneutiche nascenti dall'ambiguità della norma in discussione giustificano la compensazione delle spese dei gradi di merito;
quelle del giudizio di legittimità - svoltosi quando il citato orientamento giurisprudenziale aveva già preso corpo seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'INPS a corrispondere alla ricorrente la pensione di reversibilità nell'integrale misura di legge. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna l'INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 10,55. oltre euro duemila (€ 2.000) per onorario, oltre spese generali, IVA e CAP. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente (Ettore Mercurio) anni Amorosor UC CANCELLIERE Detess SENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Q EGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Depositate in Cancelleria 18 AGO. 2003 joggi, IL CANCELLIERE milio Sdaffi ud. marzo 20032632/2001 rg.n 3