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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/06/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito della trattazione scritta svoltasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 695/2022 promossa da con il patrocinio dell'Avv. LALLI CLAUDIO Parte_1
C o n t r o con il patrocinio dell'Avv. STRONGOLI Giuseppe, resistente CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 22.11.2022 rappresentava di aver Parte_1 lavorato all'interno dello stabilimento balneare della Marina Militare affidato alla società per tre successive stagioni balneari 2017, 2018, 2019 con la qualifica di CP_1 tuttofare dapprima e di addetto alla cassa, bar e ristorante i restanti periodi.
Lamentando di aver prestato attività lavorativa nella stagione 2017 tutti i giorni della settimana senza riposo dalle 6.30/7.00 del mattino fino alle 15.00 con sosta di solo mezz'ora per il pranzo e nelle stagioni 2018/2019 tutti i giorni della settimana senza riposo dalle 8.00 del mattino fino alle 18.00/18.30 con sosta di solo mezz'ora per il
1 pranzo con la mansione di addetto alla cassa e di aver ricevuto un inquadramento inferiore a quello spettante e non aver goduto né di riposi settimanali né di ferie, né di
TFR, rassegnava le seguenti conclusioni:
[... 1) Voglia dichiarare che il signor per le attività svolte alle dipendenze della Parte_1
nelle stagioni estive degli anni 2017, 2018, 2019 come in premessa meglio evidenziate CP_1 certo il diritto di essere inquadrato e quindi retribuito secondo il superiore 5° livello del CCNL settore stabilimenti balneari aziende minori in luogo dell'inferiore 7° livello;
2) Voglia conseguentemente condannare la con TE sede in IM IC (CZ) in persona dell'amministratore legale Parte_2 rappresentante pro tempore a pagare a titolo di tutte le differenze retributive sopra rivendicate (TFR, indennità sostitutiva ferie) conseguenti anche all'erroneo inquadramento e per le giornate di mancato riposo domenicale escluso il danno da usura la complessiva somma di euro 27.161,60 (o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa in applicazione anche dell'articolo 36 della costituzione) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
3) Voglia ancora condannare la con sede in IM TE IC (CZ in persona dell'amministratore legale rappresentante pro Parte_2 tempore a pagare al ricorrente a titolo di risarcimento del danno da usura lavorativa la somma di
€ 4.363,35 (o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa), già compresa nel conteggio complessivo di cui alla conclusione n. 2, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
4) Voglia infine condannare la con sede in IM TE IC (CZ in persona dell'amministratore legale rappresentante pro Parte_2 tempore a pagare al ricorrente a pagare tutte le spese e competenze del presente giudizio.
Si costituiva con memoria depositata in data 7.4.2023 la società a mezzo del CP_2 legale rappresentante il quale eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione maturata relativamente ai crediti rivendicati per la stagione 2017 evidenziando che aveva terminato l'attività lavorativa il 18.9.2017. Relativamente alle annualità successive contestava il merito assumendo che fosse stato inquadrato nel rispetto delle mansioni concretamente assegnategli, che avesse prestato attività lavorativa soltanto per le ore concretamente riconosciute in busta paga e infine che fosse stato regolarmente retribuito.
Così concludeva:
In via preliminare: - dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese rivendicate dal ricorrente, con riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra le parti nell'anno 2017. Nel merito: 1) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente stante la manifesta infondatezza, temerarietà e pretestuosità delle stesse;
2) con vittoria, infine, di spese e competenze del giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito.
Fissata con decreto la prima udienza al 20.4.2023, ivi il giudice formulava proposta transattiva della lite rinviando al 15.6.2023 per la verifica dell'eventuale accordo. Alla successiva udienza del 10.10.2023 parte ricorrente dichiarava di aderire alla proposta
2 giudiziale e parte resistente invece dichiarava di non aderire sì che il giudice ammetteva la prova testimoniali rinviando al Gop per l'escussione dei testi ammessi.
All'udienza del 20.2.2024 veniva sentito il teste di parte ricorrente Testimone_1
e il teste di parte resistente All'udienza del 9.4.2024
[...] Testimone_2 venivano sentiti i testimoni di parte ricorrente e Testimone_3 Testimone_4
e di parte resistente. Testimone_5 Testimone_6
All'udienza del 19.11.2024 veniva sentito il teste di parte ricorrente Testimone_7
e all'udienza del 31.1.2025 veniva sentito, ex art. 421 c.p.c., il testimone
[...]
e conferita Ctu contabile attesa la contestazione dei conteggi operata Testimone_8 da parte resistente.
Da ultimo veniva fissata la discussione, al 12.6.2025, con termine per eventuali note fino a dieci giorni prima.
Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
Preliminarmente occorre valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente relativamente alla prestazione lavorativa svolta dal ricorrente nella stagione estiva 2017 con contratto (come risultante dalla scheda anagrafica personale del ricorrente cfr. doc. 7) a tempo determinato dal 25.5.2027 al 18.9.2017.
Essa merita accoglimento in quanto il ricorso risulta depositato in novembre e poi notificato nel dicembre 2022, quando la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro risultava già maturata. E non può valere, quale idoneo atto interruttivo di quella prescrizione, la missiva di rivendicazione che, pur datata 13.6.2022, appare in realtà ricevuta solo il 19.9.2022 a prescrizione già interamente decorsa (consegna e accettazione alle 19.15 del 19.9.2022, cfr. doc.ti 2 e 3 di parte ricorrente).
Dunque relativamente a questo contratto a tempo determinato, cessato il 18.9.2017, deve ritenersi, in presenza della tempestiva eccezione, estinto il relativo diritto.
1)inquadramento superiore
3 Relativamente ai contratti a tempo determinato relativi alla stagione balneare 2018 e 2019, parte ricorrente lamenta un inquadramento inferiore a quello spettante e precisamente di essere stato inquadrato nel livello VII del CCNL settore pubblici esercizi stabilimenti minori piuttosto che nel livello V che gli sarebbe spettato in ragione delle mansioni concretamente svolte.
Ebbene, dall'esame dei documenti prodotti (non risulta depositato alcun contratto, né risultano depositate le comunicazioni al centro per l'impiego) si evince che il ricorrente è stato assunto dal 23.5.2018 al 18.9.2018 con contratto a tempo pieno (cfr. la scheda anagrafica professionale doc. 7 di parte ricorrente e buste paga doc. 1 di parte resistente) e dal 1.6.2019 al 24.6.2019 con contratto part-time al 90% (cfr. la scheda anagrafica professionale doc. 7 di parte ricorrente e buste paga doc. 2 di parte resistente).
Nelle buste paga in atti (cfr. doc.ti 1 e 2 di parte resistente) è stato indicato l'applicazione del CCNL Pubblici esercizi stabilimenti minori. Riguardo alla descrizione della qualifica nelle buste paga della stagione balneare 2018 è indicata quella di “addetto alla cassa” e il livello è il 6: nelle buste paga della stagione balneare 2019 è indicata quella di “cassiere” e il livello è il 5.
Ora, essendo il livello V oggetto di domanda già riconosciuto per la stagione balneare
2019, occorre concentrare la propria attenzione sull'annualità 2018 per il quale il lavoratore risultava inquadrato nel livello sesto.
Ebbene, l'art. 355 del citato CCNL, parte speciale dedicata ai lavoratori addetti agli stabilimenti balneari, prevede che appartengono al VI livello “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali, cioè: operaio comune, inserviente di stabilimento o cabina o capanna o agli spogliatoi (bagnino), lavandaio.
Al quinto livello appartengono invece “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” e cioè:
- Cassiere;
- assistente ai bagnanti
- addetto alla vendita biglietti.
4 Dunque, ritiene questo giudicante che l'istruttoria abbia dimostrato lo svolgimento da parte del ricorrente, per entrambe le stagioni balneari 2018 e 2019, di mansioni corrispondenti al V livello comprendente sia il cassiere che l'addetto alle vendite biglietti.
Anzitutto il ricorrente è stato sentito in interrogatorio libero dal giudice, all'udienza del
20.1.2025.
Il medesimo ha dichiarato “nel 2018 e 2019 facevo il cassiere e cioè facevo i biglietti di ingresso e incassavo il ricavato. Vi erano anche gli abbonati ma la maggior parte erano clienti giornalieri. L'ingresso tuttavia non era libero, nel senso che non tutti potevano entrare, era riservato alle forze di polizia che dovevano comunque pagare l'ingresso. Se si trattava di abbonati, io controllavo
l'abbonamento per verificare se fosse in corso di validità…….. io ero alla cassa e ho visto gli ingressi: mi pare si pagasse 3 euro/3 euro e mezzo mentre gli ospiti pagavano 7 euro al giorno”.
Si tratta pacificamente di mansioni confermate dall'istruttoria svolta. Si rammenta a questo proposito la deposizione del brigadiere CC che ha Testimone_1 dichiarato di aver frequentato lo stabilimento balneare dal 2017 al 2020: “ho visto il Pt_1 alla cassa dello stabilimento che era posta all'ingresso della struttura balneare. Aveva il compito di raccogliere le quote giornaliere e rilasciare i biglietti per l'ingresso e verificare la sussistenza di abbonamenti o titoli validi per l'ingresso”.
Anche il teste ha riferito sul punto: “lo vedevo anche all'ingresso infatti Tes_4 consegnavo a lui l'abbonamento e lui mi faceva entrare, si trattava di un controllo….. anche gli abbonati passavano dalla cassa per mostrare il documento di riconoscimento agli addetti come il ricorrente mentre quelli senza abbonamento pagavano il ticket e lo pagavano al ricorrente”.
E anche il teste “ricordo di aver visto il ricorrente alla cassa all'ingresso Tes_5 alla mattina sicuramente faceva i biglietti e controllava gli abbonamenti si occupava di far accedere al bagno i clienti….il ricorrente si occupava sia dell'accesso degli stagionali che dei giornalieri”. Alla domanda se il ricorrente avesse svolto l'attività di cassiere per tutti e tre gli anni (2017,2018,2019) aveva precisato: “nel primo anno in cui lo vidi non faceva il cassiere. Negli anni successivi l'ho visto alla cassa. Ricordo che negli ultimi due anni encomiai il ricorrente della promozione ricevuta in senso scherzoso”.
Ma v'è di più: come già detto se si esaminano le buste paga prodotte da parte resistente con la memoria di costituzione, emerge documentalmente che il ricorrente per l'anno
2019 era qualificato cassiere e per l'anno 2018 “addetto alla cassa”: dunque da questo
5 punto di vista è persino ultronea l'istruttoria testimoniale volto a contestare lo svolgimento di tale attività da parte del ricorrente e a sostenere che fosse addetto ad altre mansioni, bar o attività di inserviente, atteso che l'attività descritta dal ricorrente in ricorso e nell'interrogatorio reso, e dunque l'attività di cassa, è indicata persino in documenti formati da parte resistente -e dunque confessata dallo stesso resistente.
Pertanto, deve ritenersi che il ricorrente che ha svolto effettivamente, anche per la stagione balneare 2018, l'attività di addetto alla vendita di biglietti -oltre alle attività di pulizia- abbia diritto all'inquadramento superiore anche per l'anno 2018.
Conclusivamente dunque il ricorrente ha certamente diritto ad essere inquadrato nel livello V, come da domanda, per entrambe le annualità in contestazione.
2)differenze retributive
La domanda in oggetto è sorretta da un inquadramento superiore ma anche dallo svolgimento di un orario di lavoro diverso da quello che appare nelle buste paga (un part- time al 90% per l'anno 2019) e dallo svolgimento di lavoro domenicale senza osservare il riposo settimanale.
Anzitutto occorre premettere che parte resistente non ha depositato alcun contratto a tempo parziale e, quindi, non ha provato che le parti si fossero accordate per l'orario part- time indicato nelle buste paga.
Nell'interrogatorio reso al giudice parte ricorrente ha dichiarato: “il mio orario di lavoro effettivo era dalle ore 9.00 alle ore 18.00/19.00: cioè di solito lavoravo nove o dieci ore al giorno, con mezz'ora di pausa pranzo che consumavo all'interno dello stabilimento balneare, presso il ristorante/tavola calda all'interno dello stabilimento…. Lavoravo anche il sabato e la domenica anche perché non avevo sostituti……. non ho mai fatto giorni di riposo perché lo stabilimento balneare non chiude e non ha mai chiuso un giorno, siamo rimasti aperti anche quando ha piovuto e non avevo alcuno che mi potesse sostituire……… rispetto alle assenze non retribuite che lei mi dice risultare in busta paga, non so cosa dirle se non che non ho fatto neanche un giorno di assenza, mai, mai, mai. Neanche un'ora, solo sono rimasto assente la mezz'ora del pranzo che comunque rimanevo lì……… le assenze in busta paga servivano per essere in linea con il contratto a 30 ore: nello stagionale è così o accetti o non lavori”.
Lo svolgimento di un orario di lavoro, quantomeno pari ad otto ore giornaliere per tutti i giorni della settimana, è confermato dall'istruttoria testimoniale.
6 Così il testimone brigadiere “Mi è capitato di andare anche nel Testimone_9 pomeriggio e di vederlo sempre lì alla cassa……al mattino eravamo soliti arrivare prima dell'ingresso per prendere i posti migliori intorno alle 07.00 e il ricorrente arrivava prima dell'orario di apertura al pubblico ossia le ore 07.45…..quando ho frequentato lo stabilimento al pomeriggio
e all'uscita intorno alle 18 18.30 mi è capitato di averlo visto ancora dietro la scrivania della cassa”.
E il testimone “ogni tanto l'ho visto anche dopo le 16.30 quando andavo al bar per la causa Tes_3 gelato/ caffè”.
E il testimone “ricordo che il desk dove avveniva l'accesso era vicino alla sala giochi era Tes_5 infatti adiacente e io ero solito ivi intrattenermi a giocare a tennis da tavolo anche per tutto il giorno e quindi vedevo il ricorrente al suo posto di lavoro alla cassa. Lo vedevo svolgere tale attività sia di mattino che di pomeriggio”.
E ha precisato: “entravo in stabilimento verso le 09:30/9.45 e uscivo intorno alle Tes_4
18:30. Io andavo al mare dal lunedì al sabato e l'ho sempre visto”.
Va detto, ad onor del vero, che tutte queste circostanze sono smentite in udienza dal teste che ha riferito di essere dipendente della società da 18 anni e di essere Testimone_6 stata responsabile del personale in quello stabilimento dal 2016 al 2021. Infatti la medesima ha dichiarato che il ricorrente effettuava regolarmente il riposo e lavorava su turni mattinieri o pomeridiani con un orario di 5 ore e mezza compresa la pausa pranzo o
4 ore e nel 2019 effettuava l'orario dalle 9.00 alle 16.00.
Queste deposizione testimoniale tuttavia deve qualificarsi inattendibile in quanto la teste ha dichiarato anche che provvedeva lei medesima a consegnare al consulente del lavoro
(indicato nella persona di le ore lavorate da ciascun dipendente: Testimone_8 consulente che poi elaborava la relativa busta paga che lei medesima consegnava al lavoratore.
Circostanza rilevatasi falsa.
Infatti, disposta con ordinanza ex art. 421 c.p.c. la deposizione di la Testimone_8 medesima ha smentito recisamente di aver mai redatto le buste paga del ricorrente e di chicchesia, non avendo affatto la qualifica di contabile né le Parte_1 relative competenze, non essendo né commercialista né ragioneria e possedendo unicamente il diploma di Istituto Magistrale.
7 Comunque nelle buste paga (la cui compilazione non è stato possibile attribuire a chicchesia né tantomeno sentirlo, essendosi parte resistente ben guardata dall'indicarlo), è riportato un orario giornaliero variabile di ore 2,00, 5,00 o 6,50 o 7,00 con la domenica riposo e con l'indicazione di numerose ore di assenza non retribuite. E' lecito dubitare dell'attendibilità di tali orari anche considerate le esigenze di uno stabilimento balneare aperto dal primo mattino a sera inoltrata e con maggiore afflusso proprio nelle giornate festive.
Quanto alle ferie non risultano pagamenti a tale titolo nelle buste paga del settembre 2018,
2019. Per tali annualità è dovuta quindi l'indennità sostitutiva.
3)danno da usura
Presupposto della liquidazione del danno da usura è che siano dimostrati i presupposti legittimanti il diritto. Dunque, al fine di dimostrare la sussistenza del danno -che poi è presunto-, al lavoratore è richiesto di dar prova del pregiudizio concreto cagionato in suo nocumento, con allegazione dei periodi di riposo non goduti e dell'abnormità delle prestazioni lavorative svolte, al punto da compromettere la sua integrità psico-fisica.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n.
17238/2016) che richiama il principio di diritto espresso da Cass. 23 maggio 2014 n.
11581 “in caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, ove il lavoratore richieda, in relazione alla modalità della prestazione, il risarcimento dei danno non patrimoniale, per usura psicofisica, ovvero per la lesione dei diritto alla salute o dei diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio dei suo diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all'art. 36 della Costituzione, potendo assumere adeguata rilevanza, nell'ambito specifico di detta prova (che può essere data in qualsiasi modo, quindi anche attraverso presunzioni ed a mezzo dei fatto notorio), il consenso del lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo ed, anzi, la sua richiesta di prestare attività lavorativa proprio in tale giorno, mentre non rileva la fruizione successiva di riposi maggiori, essendo il termine di riferimento quello dei giorno e della settimana”.
Ciò posto, nel caso concreto, il ricorrente non ha fornito prova piena della mancata fruizione del riposo compensativo, anche in giornate diverse da quella domenicale perché
8 nessuno dei testi l'ha riferito con certezza: solo il teste ha dichiarato “: “non sono Tes_3 sicura al 100% se fosse presente tutti i giorni ma mi pare di sì”.
Troppo poco per addivenire alla liquidazione del danno da usura come richiesta da parte ricorrente.
Così ricostruita la vicenda che ha dato origine alla presente controversia e ritenuto provato, alla luce delle complessive risultanze dell'espletata prova orale, quanto sostenuto da parte ricorrente nel ricorso medesimo (e questo poiché ognuno dei testi, con riferimento a momenti diversi, ha confermato l'espletamento, da parte dell'odierno istante, di attività lavorativa al di fuori dell'orario contrattualmente previsto), occorre nel contempo precisare che è stata disposta consulenza tecnica di ufficio -attesa la contestazione dei conteggi da parte resistente- conferendo incarico affinchè il C.T.U. nominato provvedesse a ricostruire, sulla base dei dati probatori acquisiti in istruttoria e delle indagini tecnico-contabili esperite, l'esatta posizione giuridico-retributiva del resistente e determinasse conseguentemente, le eventuali differenze retributive spettanti.
In particolare al CTU è stato chiesto di quantificare il dovuto tenuto conto di un inquadramento nel V livello in relazione ai contratti di lavoro stagionali 2018 e 2019, in relazione al CCNL applicabile alla mansione concretamente svolta dal ricorrente considerando un orario giornaliero di 8 ore, e computando quanto dovuto comprensivo di tutti gli emolumenti e detratto il percepito.
Ebbene il consulente ha rassegnato le proprie conclusioni depositando l'elaborato in data
5.5.2025 nei seguenti termini: “lo scrivente ritiene in assoluta coscienza e buona fede, che l'importo del dovuto per i titoli indicati nel quesito e per lavoro straordinario ammonta complessivamente ad euro
11.212,49”.
A dette conclusioni, in quanto scaturite da un accurato esame della documentazione relativa al caso in esame nonché fondate su convincenti argomentazioni e immuni da vizi logici apparenti, ritiene questo giudice di doversi conformare.
Ne discende che deve dichiararsi il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, relativamente alle annualità 2018 e 2019 nel livello V del CCNL settore stabilimenti balneari minori con conseguente condanna della società resistente al pagamento della suindicata somma di € 11.212,49, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
9 costo/vita e interessi di legge, sui singoli importi di cui detto complessivo ammontare si compone rivalutati annualmente, dalle rispettive date di debenza fino al saldo.
Da ultimo, quanto alla deposizione testimoniale di che aveva dichiarato Testimone_6 all'udienza del 9.4.2024 di fronte al Giudice “comunicavo io al consulente, le ore lavorate da ciascun dipendente le consegnavo io all'ufficio del consulente ove poi recuperavo le relative busta paga……il consulente è con studio in Palmaria”, essa deva essere trasmessa, per Testimone_8 competenza, alla locale Procura della Repubblica.
Infatti, disposta la citazione di la medesima, sentita in udienza il Testimone_8
30.1.2025, aveva recisamente smentito la circostanza, dichiarando: “Sono diplomata precisamente all'indirizzo linguistico dell'Istituto magistrale. Sono lavoratore dipendente della e CP_2 svolgo la mia attività lavorativa a Catanzaro. Non conosco il signor e non mi sono Parte_1 occupato io di compilare le buste paga relative alla persona che lei mi dice.
Io sono un amministrativo e la mia mansione è questa: rispondere al telefono, smistare la corrispondenza e gestire gli appuntamenti per la società.
Non mi occupo di contabilità….. Non ho neppure titolo per gestire la contabilità, non sono né una ragioniera né una commercialista”.
Relativamente alle spese infine, si ritiene opportuno attesa la parziale soccombenza, compensarla per il 50% tra le parti, ponendo a carico del (parziale) soccombente resistente il restante 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, condanna , in persona dell'amministratore legale TE rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente a titolo di differenze retributive la complessiva somma € 11.212,49, oltre a rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle rispettive scadenze fino al saldo.
Pone definitivamente a carico della resistente l'intero ammontare del compenso spettante al nominato C.T.U., come in atti già liquidato.
Liquida le spese di lite in €. 5.388,00 per competenze oltre iva e cpa come per legge disponendone la compensazione nella misura del 50% tra le parti e ponendo il restante
50% a carico del resistente.
10 Trasmette gli atti alla Procura della Repubblica in sede, per quanto di eventuale competenza in ordine all'ipotizzabile reato di cui all'art. 372 c.p., commesso in Massa il
9.4.2024 da nata in [...] il [...] e residente in [...]
Carlo V n. 173.
Dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 12 giugno 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito della trattazione scritta svoltasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 695/2022 promossa da con il patrocinio dell'Avv. LALLI CLAUDIO Parte_1
C o n t r o con il patrocinio dell'Avv. STRONGOLI Giuseppe, resistente CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 22.11.2022 rappresentava di aver Parte_1 lavorato all'interno dello stabilimento balneare della Marina Militare affidato alla società per tre successive stagioni balneari 2017, 2018, 2019 con la qualifica di CP_1 tuttofare dapprima e di addetto alla cassa, bar e ristorante i restanti periodi.
Lamentando di aver prestato attività lavorativa nella stagione 2017 tutti i giorni della settimana senza riposo dalle 6.30/7.00 del mattino fino alle 15.00 con sosta di solo mezz'ora per il pranzo e nelle stagioni 2018/2019 tutti i giorni della settimana senza riposo dalle 8.00 del mattino fino alle 18.00/18.30 con sosta di solo mezz'ora per il
1 pranzo con la mansione di addetto alla cassa e di aver ricevuto un inquadramento inferiore a quello spettante e non aver goduto né di riposi settimanali né di ferie, né di
TFR, rassegnava le seguenti conclusioni:
[... 1) Voglia dichiarare che il signor per le attività svolte alle dipendenze della Parte_1
nelle stagioni estive degli anni 2017, 2018, 2019 come in premessa meglio evidenziate CP_1 certo il diritto di essere inquadrato e quindi retribuito secondo il superiore 5° livello del CCNL settore stabilimenti balneari aziende minori in luogo dell'inferiore 7° livello;
2) Voglia conseguentemente condannare la con TE sede in IM IC (CZ) in persona dell'amministratore legale Parte_2 rappresentante pro tempore a pagare a titolo di tutte le differenze retributive sopra rivendicate (TFR, indennità sostitutiva ferie) conseguenti anche all'erroneo inquadramento e per le giornate di mancato riposo domenicale escluso il danno da usura la complessiva somma di euro 27.161,60 (o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa in applicazione anche dell'articolo 36 della costituzione) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
3) Voglia ancora condannare la con sede in IM TE IC (CZ in persona dell'amministratore legale rappresentante pro Parte_2 tempore a pagare al ricorrente a titolo di risarcimento del danno da usura lavorativa la somma di
€ 4.363,35 (o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa), già compresa nel conteggio complessivo di cui alla conclusione n. 2, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
4) Voglia infine condannare la con sede in IM TE IC (CZ in persona dell'amministratore legale rappresentante pro Parte_2 tempore a pagare al ricorrente a pagare tutte le spese e competenze del presente giudizio.
Si costituiva con memoria depositata in data 7.4.2023 la società a mezzo del CP_2 legale rappresentante il quale eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione maturata relativamente ai crediti rivendicati per la stagione 2017 evidenziando che aveva terminato l'attività lavorativa il 18.9.2017. Relativamente alle annualità successive contestava il merito assumendo che fosse stato inquadrato nel rispetto delle mansioni concretamente assegnategli, che avesse prestato attività lavorativa soltanto per le ore concretamente riconosciute in busta paga e infine che fosse stato regolarmente retribuito.
Così concludeva:
In via preliminare: - dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese rivendicate dal ricorrente, con riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra le parti nell'anno 2017. Nel merito: 1) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente stante la manifesta infondatezza, temerarietà e pretestuosità delle stesse;
2) con vittoria, infine, di spese e competenze del giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito.
Fissata con decreto la prima udienza al 20.4.2023, ivi il giudice formulava proposta transattiva della lite rinviando al 15.6.2023 per la verifica dell'eventuale accordo. Alla successiva udienza del 10.10.2023 parte ricorrente dichiarava di aderire alla proposta
2 giudiziale e parte resistente invece dichiarava di non aderire sì che il giudice ammetteva la prova testimoniali rinviando al Gop per l'escussione dei testi ammessi.
All'udienza del 20.2.2024 veniva sentito il teste di parte ricorrente Testimone_1
e il teste di parte resistente All'udienza del 9.4.2024
[...] Testimone_2 venivano sentiti i testimoni di parte ricorrente e Testimone_3 Testimone_4
e di parte resistente. Testimone_5 Testimone_6
All'udienza del 19.11.2024 veniva sentito il teste di parte ricorrente Testimone_7
e all'udienza del 31.1.2025 veniva sentito, ex art. 421 c.p.c., il testimone
[...]
e conferita Ctu contabile attesa la contestazione dei conteggi operata Testimone_8 da parte resistente.
Da ultimo veniva fissata la discussione, al 12.6.2025, con termine per eventuali note fino a dieci giorni prima.
Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
Preliminarmente occorre valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente relativamente alla prestazione lavorativa svolta dal ricorrente nella stagione estiva 2017 con contratto (come risultante dalla scheda anagrafica personale del ricorrente cfr. doc. 7) a tempo determinato dal 25.5.2027 al 18.9.2017.
Essa merita accoglimento in quanto il ricorso risulta depositato in novembre e poi notificato nel dicembre 2022, quando la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro risultava già maturata. E non può valere, quale idoneo atto interruttivo di quella prescrizione, la missiva di rivendicazione che, pur datata 13.6.2022, appare in realtà ricevuta solo il 19.9.2022 a prescrizione già interamente decorsa (consegna e accettazione alle 19.15 del 19.9.2022, cfr. doc.ti 2 e 3 di parte ricorrente).
Dunque relativamente a questo contratto a tempo determinato, cessato il 18.9.2017, deve ritenersi, in presenza della tempestiva eccezione, estinto il relativo diritto.
1)inquadramento superiore
3 Relativamente ai contratti a tempo determinato relativi alla stagione balneare 2018 e 2019, parte ricorrente lamenta un inquadramento inferiore a quello spettante e precisamente di essere stato inquadrato nel livello VII del CCNL settore pubblici esercizi stabilimenti minori piuttosto che nel livello V che gli sarebbe spettato in ragione delle mansioni concretamente svolte.
Ebbene, dall'esame dei documenti prodotti (non risulta depositato alcun contratto, né risultano depositate le comunicazioni al centro per l'impiego) si evince che il ricorrente è stato assunto dal 23.5.2018 al 18.9.2018 con contratto a tempo pieno (cfr. la scheda anagrafica professionale doc. 7 di parte ricorrente e buste paga doc. 1 di parte resistente) e dal 1.6.2019 al 24.6.2019 con contratto part-time al 90% (cfr. la scheda anagrafica professionale doc. 7 di parte ricorrente e buste paga doc. 2 di parte resistente).
Nelle buste paga in atti (cfr. doc.ti 1 e 2 di parte resistente) è stato indicato l'applicazione del CCNL Pubblici esercizi stabilimenti minori. Riguardo alla descrizione della qualifica nelle buste paga della stagione balneare 2018 è indicata quella di “addetto alla cassa” e il livello è il 6: nelle buste paga della stagione balneare 2019 è indicata quella di “cassiere” e il livello è il 5.
Ora, essendo il livello V oggetto di domanda già riconosciuto per la stagione balneare
2019, occorre concentrare la propria attenzione sull'annualità 2018 per il quale il lavoratore risultava inquadrato nel livello sesto.
Ebbene, l'art. 355 del citato CCNL, parte speciale dedicata ai lavoratori addetti agli stabilimenti balneari, prevede che appartengono al VI livello “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali, cioè: operaio comune, inserviente di stabilimento o cabina o capanna o agli spogliatoi (bagnino), lavandaio.
Al quinto livello appartengono invece “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” e cioè:
- Cassiere;
- assistente ai bagnanti
- addetto alla vendita biglietti.
4 Dunque, ritiene questo giudicante che l'istruttoria abbia dimostrato lo svolgimento da parte del ricorrente, per entrambe le stagioni balneari 2018 e 2019, di mansioni corrispondenti al V livello comprendente sia il cassiere che l'addetto alle vendite biglietti.
Anzitutto il ricorrente è stato sentito in interrogatorio libero dal giudice, all'udienza del
20.1.2025.
Il medesimo ha dichiarato “nel 2018 e 2019 facevo il cassiere e cioè facevo i biglietti di ingresso e incassavo il ricavato. Vi erano anche gli abbonati ma la maggior parte erano clienti giornalieri. L'ingresso tuttavia non era libero, nel senso che non tutti potevano entrare, era riservato alle forze di polizia che dovevano comunque pagare l'ingresso. Se si trattava di abbonati, io controllavo
l'abbonamento per verificare se fosse in corso di validità…….. io ero alla cassa e ho visto gli ingressi: mi pare si pagasse 3 euro/3 euro e mezzo mentre gli ospiti pagavano 7 euro al giorno”.
Si tratta pacificamente di mansioni confermate dall'istruttoria svolta. Si rammenta a questo proposito la deposizione del brigadiere CC che ha Testimone_1 dichiarato di aver frequentato lo stabilimento balneare dal 2017 al 2020: “ho visto il Pt_1 alla cassa dello stabilimento che era posta all'ingresso della struttura balneare. Aveva il compito di raccogliere le quote giornaliere e rilasciare i biglietti per l'ingresso e verificare la sussistenza di abbonamenti o titoli validi per l'ingresso”.
Anche il teste ha riferito sul punto: “lo vedevo anche all'ingresso infatti Tes_4 consegnavo a lui l'abbonamento e lui mi faceva entrare, si trattava di un controllo….. anche gli abbonati passavano dalla cassa per mostrare il documento di riconoscimento agli addetti come il ricorrente mentre quelli senza abbonamento pagavano il ticket e lo pagavano al ricorrente”.
E anche il teste “ricordo di aver visto il ricorrente alla cassa all'ingresso Tes_5 alla mattina sicuramente faceva i biglietti e controllava gli abbonamenti si occupava di far accedere al bagno i clienti….il ricorrente si occupava sia dell'accesso degli stagionali che dei giornalieri”. Alla domanda se il ricorrente avesse svolto l'attività di cassiere per tutti e tre gli anni (2017,2018,2019) aveva precisato: “nel primo anno in cui lo vidi non faceva il cassiere. Negli anni successivi l'ho visto alla cassa. Ricordo che negli ultimi due anni encomiai il ricorrente della promozione ricevuta in senso scherzoso”.
Ma v'è di più: come già detto se si esaminano le buste paga prodotte da parte resistente con la memoria di costituzione, emerge documentalmente che il ricorrente per l'anno
2019 era qualificato cassiere e per l'anno 2018 “addetto alla cassa”: dunque da questo
5 punto di vista è persino ultronea l'istruttoria testimoniale volto a contestare lo svolgimento di tale attività da parte del ricorrente e a sostenere che fosse addetto ad altre mansioni, bar o attività di inserviente, atteso che l'attività descritta dal ricorrente in ricorso e nell'interrogatorio reso, e dunque l'attività di cassa, è indicata persino in documenti formati da parte resistente -e dunque confessata dallo stesso resistente.
Pertanto, deve ritenersi che il ricorrente che ha svolto effettivamente, anche per la stagione balneare 2018, l'attività di addetto alla vendita di biglietti -oltre alle attività di pulizia- abbia diritto all'inquadramento superiore anche per l'anno 2018.
Conclusivamente dunque il ricorrente ha certamente diritto ad essere inquadrato nel livello V, come da domanda, per entrambe le annualità in contestazione.
2)differenze retributive
La domanda in oggetto è sorretta da un inquadramento superiore ma anche dallo svolgimento di un orario di lavoro diverso da quello che appare nelle buste paga (un part- time al 90% per l'anno 2019) e dallo svolgimento di lavoro domenicale senza osservare il riposo settimanale.
Anzitutto occorre premettere che parte resistente non ha depositato alcun contratto a tempo parziale e, quindi, non ha provato che le parti si fossero accordate per l'orario part- time indicato nelle buste paga.
Nell'interrogatorio reso al giudice parte ricorrente ha dichiarato: “il mio orario di lavoro effettivo era dalle ore 9.00 alle ore 18.00/19.00: cioè di solito lavoravo nove o dieci ore al giorno, con mezz'ora di pausa pranzo che consumavo all'interno dello stabilimento balneare, presso il ristorante/tavola calda all'interno dello stabilimento…. Lavoravo anche il sabato e la domenica anche perché non avevo sostituti……. non ho mai fatto giorni di riposo perché lo stabilimento balneare non chiude e non ha mai chiuso un giorno, siamo rimasti aperti anche quando ha piovuto e non avevo alcuno che mi potesse sostituire……… rispetto alle assenze non retribuite che lei mi dice risultare in busta paga, non so cosa dirle se non che non ho fatto neanche un giorno di assenza, mai, mai, mai. Neanche un'ora, solo sono rimasto assente la mezz'ora del pranzo che comunque rimanevo lì……… le assenze in busta paga servivano per essere in linea con il contratto a 30 ore: nello stagionale è così o accetti o non lavori”.
Lo svolgimento di un orario di lavoro, quantomeno pari ad otto ore giornaliere per tutti i giorni della settimana, è confermato dall'istruttoria testimoniale.
6 Così il testimone brigadiere “Mi è capitato di andare anche nel Testimone_9 pomeriggio e di vederlo sempre lì alla cassa……al mattino eravamo soliti arrivare prima dell'ingresso per prendere i posti migliori intorno alle 07.00 e il ricorrente arrivava prima dell'orario di apertura al pubblico ossia le ore 07.45…..quando ho frequentato lo stabilimento al pomeriggio
e all'uscita intorno alle 18 18.30 mi è capitato di averlo visto ancora dietro la scrivania della cassa”.
E il testimone “ogni tanto l'ho visto anche dopo le 16.30 quando andavo al bar per la causa Tes_3 gelato/ caffè”.
E il testimone “ricordo che il desk dove avveniva l'accesso era vicino alla sala giochi era Tes_5 infatti adiacente e io ero solito ivi intrattenermi a giocare a tennis da tavolo anche per tutto il giorno e quindi vedevo il ricorrente al suo posto di lavoro alla cassa. Lo vedevo svolgere tale attività sia di mattino che di pomeriggio”.
E ha precisato: “entravo in stabilimento verso le 09:30/9.45 e uscivo intorno alle Tes_4
18:30. Io andavo al mare dal lunedì al sabato e l'ho sempre visto”.
Va detto, ad onor del vero, che tutte queste circostanze sono smentite in udienza dal teste che ha riferito di essere dipendente della società da 18 anni e di essere Testimone_6 stata responsabile del personale in quello stabilimento dal 2016 al 2021. Infatti la medesima ha dichiarato che il ricorrente effettuava regolarmente il riposo e lavorava su turni mattinieri o pomeridiani con un orario di 5 ore e mezza compresa la pausa pranzo o
4 ore e nel 2019 effettuava l'orario dalle 9.00 alle 16.00.
Queste deposizione testimoniale tuttavia deve qualificarsi inattendibile in quanto la teste ha dichiarato anche che provvedeva lei medesima a consegnare al consulente del lavoro
(indicato nella persona di le ore lavorate da ciascun dipendente: Testimone_8 consulente che poi elaborava la relativa busta paga che lei medesima consegnava al lavoratore.
Circostanza rilevatasi falsa.
Infatti, disposta con ordinanza ex art. 421 c.p.c. la deposizione di la Testimone_8 medesima ha smentito recisamente di aver mai redatto le buste paga del ricorrente e di chicchesia, non avendo affatto la qualifica di contabile né le Parte_1 relative competenze, non essendo né commercialista né ragioneria e possedendo unicamente il diploma di Istituto Magistrale.
7 Comunque nelle buste paga (la cui compilazione non è stato possibile attribuire a chicchesia né tantomeno sentirlo, essendosi parte resistente ben guardata dall'indicarlo), è riportato un orario giornaliero variabile di ore 2,00, 5,00 o 6,50 o 7,00 con la domenica riposo e con l'indicazione di numerose ore di assenza non retribuite. E' lecito dubitare dell'attendibilità di tali orari anche considerate le esigenze di uno stabilimento balneare aperto dal primo mattino a sera inoltrata e con maggiore afflusso proprio nelle giornate festive.
Quanto alle ferie non risultano pagamenti a tale titolo nelle buste paga del settembre 2018,
2019. Per tali annualità è dovuta quindi l'indennità sostitutiva.
3)danno da usura
Presupposto della liquidazione del danno da usura è che siano dimostrati i presupposti legittimanti il diritto. Dunque, al fine di dimostrare la sussistenza del danno -che poi è presunto-, al lavoratore è richiesto di dar prova del pregiudizio concreto cagionato in suo nocumento, con allegazione dei periodi di riposo non goduti e dell'abnormità delle prestazioni lavorative svolte, al punto da compromettere la sua integrità psico-fisica.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n.
17238/2016) che richiama il principio di diritto espresso da Cass. 23 maggio 2014 n.
11581 “in caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, ove il lavoratore richieda, in relazione alla modalità della prestazione, il risarcimento dei danno non patrimoniale, per usura psicofisica, ovvero per la lesione dei diritto alla salute o dei diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio dei suo diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all'art. 36 della Costituzione, potendo assumere adeguata rilevanza, nell'ambito specifico di detta prova (che può essere data in qualsiasi modo, quindi anche attraverso presunzioni ed a mezzo dei fatto notorio), il consenso del lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo ed, anzi, la sua richiesta di prestare attività lavorativa proprio in tale giorno, mentre non rileva la fruizione successiva di riposi maggiori, essendo il termine di riferimento quello dei giorno e della settimana”.
Ciò posto, nel caso concreto, il ricorrente non ha fornito prova piena della mancata fruizione del riposo compensativo, anche in giornate diverse da quella domenicale perché
8 nessuno dei testi l'ha riferito con certezza: solo il teste ha dichiarato “: “non sono Tes_3 sicura al 100% se fosse presente tutti i giorni ma mi pare di sì”.
Troppo poco per addivenire alla liquidazione del danno da usura come richiesta da parte ricorrente.
Così ricostruita la vicenda che ha dato origine alla presente controversia e ritenuto provato, alla luce delle complessive risultanze dell'espletata prova orale, quanto sostenuto da parte ricorrente nel ricorso medesimo (e questo poiché ognuno dei testi, con riferimento a momenti diversi, ha confermato l'espletamento, da parte dell'odierno istante, di attività lavorativa al di fuori dell'orario contrattualmente previsto), occorre nel contempo precisare che è stata disposta consulenza tecnica di ufficio -attesa la contestazione dei conteggi da parte resistente- conferendo incarico affinchè il C.T.U. nominato provvedesse a ricostruire, sulla base dei dati probatori acquisiti in istruttoria e delle indagini tecnico-contabili esperite, l'esatta posizione giuridico-retributiva del resistente e determinasse conseguentemente, le eventuali differenze retributive spettanti.
In particolare al CTU è stato chiesto di quantificare il dovuto tenuto conto di un inquadramento nel V livello in relazione ai contratti di lavoro stagionali 2018 e 2019, in relazione al CCNL applicabile alla mansione concretamente svolta dal ricorrente considerando un orario giornaliero di 8 ore, e computando quanto dovuto comprensivo di tutti gli emolumenti e detratto il percepito.
Ebbene il consulente ha rassegnato le proprie conclusioni depositando l'elaborato in data
5.5.2025 nei seguenti termini: “lo scrivente ritiene in assoluta coscienza e buona fede, che l'importo del dovuto per i titoli indicati nel quesito e per lavoro straordinario ammonta complessivamente ad euro
11.212,49”.
A dette conclusioni, in quanto scaturite da un accurato esame della documentazione relativa al caso in esame nonché fondate su convincenti argomentazioni e immuni da vizi logici apparenti, ritiene questo giudice di doversi conformare.
Ne discende che deve dichiararsi il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, relativamente alle annualità 2018 e 2019 nel livello V del CCNL settore stabilimenti balneari minori con conseguente condanna della società resistente al pagamento della suindicata somma di € 11.212,49, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
9 costo/vita e interessi di legge, sui singoli importi di cui detto complessivo ammontare si compone rivalutati annualmente, dalle rispettive date di debenza fino al saldo.
Da ultimo, quanto alla deposizione testimoniale di che aveva dichiarato Testimone_6 all'udienza del 9.4.2024 di fronte al Giudice “comunicavo io al consulente, le ore lavorate da ciascun dipendente le consegnavo io all'ufficio del consulente ove poi recuperavo le relative busta paga……il consulente è con studio in Palmaria”, essa deva essere trasmessa, per Testimone_8 competenza, alla locale Procura della Repubblica.
Infatti, disposta la citazione di la medesima, sentita in udienza il Testimone_8
30.1.2025, aveva recisamente smentito la circostanza, dichiarando: “Sono diplomata precisamente all'indirizzo linguistico dell'Istituto magistrale. Sono lavoratore dipendente della e CP_2 svolgo la mia attività lavorativa a Catanzaro. Non conosco il signor e non mi sono Parte_1 occupato io di compilare le buste paga relative alla persona che lei mi dice.
Io sono un amministrativo e la mia mansione è questa: rispondere al telefono, smistare la corrispondenza e gestire gli appuntamenti per la società.
Non mi occupo di contabilità….. Non ho neppure titolo per gestire la contabilità, non sono né una ragioniera né una commercialista”.
Relativamente alle spese infine, si ritiene opportuno attesa la parziale soccombenza, compensarla per il 50% tra le parti, ponendo a carico del (parziale) soccombente resistente il restante 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, condanna , in persona dell'amministratore legale TE rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente a titolo di differenze retributive la complessiva somma € 11.212,49, oltre a rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle rispettive scadenze fino al saldo.
Pone definitivamente a carico della resistente l'intero ammontare del compenso spettante al nominato C.T.U., come in atti già liquidato.
Liquida le spese di lite in €. 5.388,00 per competenze oltre iva e cpa come per legge disponendone la compensazione nella misura del 50% tra le parti e ponendo il restante
50% a carico del resistente.
10 Trasmette gli atti alla Procura della Repubblica in sede, per quanto di eventuale competenza in ordine all'ipotizzabile reato di cui all'art. 372 c.p., commesso in Massa il
9.4.2024 da nata in [...] il [...] e residente in [...]
Carlo V n. 173.
Dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 12 giugno 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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