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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.619/24 RG Lav.
TRA
[...]
[...]
Parte_1
rappresentati dall'avv M. Monaldi
e
CP_1
rappresentata dagli avv. A. Lucchetti e M. Luchetti
PAROLE CHIAVE: AGENZIA, RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E' infondata l'eccezione di incompetenza laddove essa si deve individuare in base al petitum, nella fattispecie l'accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di con sede in Senigallia. CP_2
2. Nel merito, i ricorrenti in via principale chiedono infatti di «accertare e dichiarare
…. la sussistenza fra la e i sig.ri e , sin CP_1 Parte_1 Parte_1
dal 01.01.2018 e fino al 31.01.23, di un rapporto di lavoro subordinato con pagina 1 di 9 inquadramento nella categoria Quadri ovvero al 1° Livello del CCNL Commercio di riferimento»; ed a tal fine:
2.1. spiegano che nella fattispecie si tratterebbe «di una subordinazione … dissimulata dietro la sottoscrizione di un contratto formalmente qualificato come d'agenzia», ovvero quello «inerente al negozio presso il centro commerciale “Val
Vibrata” a Colonnella» (doc.2 allegato al ricorso), stipulato in data 1\1\18 tra la
Convenuta e, in qualità di «agente», la Parte_1
(«società facente capo ai ricorrenti»); contratto «risolto … , a far data dal
[...]
01.02.2023»
2.2. deducono che dalle «effettive modalità con le quali le parti hanno nel corso degli anni esecuzione al contratto di agenzia del 01.01.2018, appare in maniera inequivocabile come tutti gli elementi propri di un rapporto di lavoro subordinato
..possano essere riscontrati»;
2.3. aggiungono che «analoghe modalità hanno caratterizzato anche l'esecuzione degli altri contratti di agenzia sottoscritti fra le medesime parti» nella stessa data, aventi «ad oggetto lo svolgimento di attività di agenzia presso il negozio di San
Benedetto del Tronto, sito in via Pasubio n. 15» e rispettivamente «il negozio
“ ” di Grottammare sito in via C. A. Dalla Chiesa n. 2», e poi entrambi CP_1
«risolti nel mese di Ottobre 2019»;
2.4. specificano tuttavia che la causa petendi verte «esclusivamente sul contratto relativo al negozio di Colonnella» tanto che «le provvigioni maturate per l'attività svolta presso i punti vendita di Grottammare e San Benedetto, …sono del tutto estranee rispetto all'oggetto del presente giudizio» (note del 14/10/24);
2.5. chiedono pertanto di «condannare la resistente al pagamento della differenza tra quanto già versato a titolo di provvigioni e quanto complessivamente dovuto a ciascuno dei ricorrenti per spese, costi ed esborsi e retribuzioni spettanti», quantificando queste ultime in € 349.371,09 ovvero 291.791,23, per ciascuno, tenendo conto … dell'inquadramento degli istanti alla categoria Quadri ovvero pagina 2 di 9 rispettivamente al 1° livello, e identificando le «spese, costi ed esborsi» nelle
«somme maturate .. per l'adempimento degli obblighi salariali, previdenziali e assistenziali relativi a tutti i lavoratori dipendenti» «formalmente assunti dalla nel periodo dal 01.01.2018 al Parte_1
01.02.2023, presso il negozio “ ” di Colonnella, ma sostanzialmente CP_1
sottoposti al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare della
[...]
datrice di lavoro sostanziale» e «quantificate in complessivi € CP_1
1.075.828,84, ovvero quella diversa … ritenuta di giustizia».
3. La convenuta, costituendosi in giudizio, eccepisce (tra l'altro), con analitiche deduzioni, che «anche nella denegata ipotesi in cui i soci della società ricorrente venissero considerati dipendenti» sarebbe «evidente che gli stessi hanno percepito una somma ben superiore a quanto loro spettante».
4. Già in base agli atti la domanda non appare suscettibile di essere accolta.
5. Un primo motivo (formale) di rigetto si può già riscontrare nella insanabile contraddizione tra la tassativa richiesta (v. art.212 cpc), da un lato, di vedersi riconoscere il diritto alla retribuzione parametrata alla qualifica di Quadro o quella inferiore di «primo livello» (laddove anche quest'ultima è comunque riservata a
«lavoratori con funzioni direttive ed autonomia operativa nell'ambito delle funzioni assegnate e sovraintendono a unità produttive o a una funzione organizzativa»), e l'affermazione, dall'altro, (e a sostengo della natura subordinata del rapporto), di aver svolto un ruolo del tutto privo di autonomia e di poteri direttivi sul personale assunto e presente in negozio («non residuando…. alcun margine di discrezionalità relativamente all'organizzazione della propria attività e alla direzione del personale da essi formalmente impiegato», tanto che non rientrava «nelle loro competenze assumere ogni determinazione in ordine alla scelta degli articoli in vendita, ai prezzi da applicare, alle campagne promozionali da effettuare, nonché all'arredamento e all'organizzazione degli spazi del negozio, al posizionamento degli espositori e degli articoli in essi riposti» [v note del 14/10/24]).
pagina 3 di 9 6. Un secondo autonomo motivo, relativo al contesto sostanziale (la cui considerazione deve ritenersi fondamentale ove si agisca, come nella fattispecie, per far valere una simulazione oggettiva e soggettiva, in mancanza di un formale contratto dissimulato di lavoro subordinato tra la convenuta e i soci della Snc «agente») si riscontra nella pretesa di poter rivendicare un rapporto di lavoro subordinato limitatamente all'attività relativa al punto vendita di Colonnella, escludendo ovvero facendo salvi l'ulteriore e asseritamente analoga attività svolta negli altri due negozi della convenuta, siti in diverse località, e quindi il compenso ad essa riferibile (e chiarendo, anche nelle note 14/10/24 che in questa sede « i ricorrenti rivendicano e chiedono il pagamento delle retribuzioni esclusivamente per l'attività svolta presso il centro commerciale di Colonnella»: limitazione dell'oggetto del contendere non sindacabile, sempre ai sensi del citato art.212 cpc); gli attori in altre parole non spiegano, nè consentono di concepire, come fosse per loro possibile essere presenti nel negozio di Colonnella per «12 ore giornaliere compresa la pausa pranzo per sette giorni settimanali, senza giorno di riposo» eccetto solo « il 25 e 26 dicembre, il primo dell'anno ed il giorno di Pasqua» (chiedendo pertanto in questa sede la retribuzione di un cospicuo numero di ore di straordinario), e nel contempo guadagnarsi (come Part soci della o come persone fisiche, considerato, come accennato, che l'«esecuzione» di tali contratti sarebbe stata caratterizzata da «analoghe modalità») una somma pari alle ingenti provvigioni pacificamente ricevute «per l'attività svolta presso i punti vendita di Grottammare e San Benedetto» (provvigioni pacificamente ricevute e che essi pretendono essere considerate «del tutto estranee rispetto all'oggetto del presente giudizio»): affermando, tra l'altro, di non esercitare alcun potere direttivo (neanche) sugli addetti presenti in tali negozi. Si rileva sul punto che la questione non viene (completamente) risolta nemmeno considerando la circostanza, precisata in risposta a specifica richiesta del Giudice (solo) da parte resistente (e non contestata dalla difesa attorea), secondo cui nel biennio in questione la ricorrente non fosse presente nel negozio di Colonnella ma invece in Parte_1
pagina 4 di 9 quello di San Benedetto.
7. Un terzo e parimenti autonomo motivo, intrinseco alla domanda di condanna per come formulata, si riscontra infine nella fondatezza della accennata eccezione di parte resistente, relativa la inconfigurabilità di alcuna somma a credito a favore dei ricorrenti, emergente dalla situazione da loro stessi descritta. Sul punto si deve infatti considerare (con calcoli approssimativi ma da ritenersi sufficientemente attendibili e tranquilizzanti) che:
7.1. come accennato, i ricorrenti chiedono a titolo di retribuzioni per ciascuno la somma di € 349.371,09 ovvero 291.791,23, a seconda dell'inquadramento riconosciuto;
7.2. per quanto già osservato, in base alle stesse allegazioni attoree circa il ruolo concretamente riservato ai ricorrenti, la qualifica di primo livello appare senz'altro eccessiva (dovendosi ritenere adeguata, al massimo, quella del secondo livello: v. CCNL, doc. 18 allegato al ricorso);
7.3. partendo dalla retribuzione richiesta per il primo livello, si evidenzia che la somma di 291.791,23 (come eccepito dalla resistente) risulta erroneamente calcolata con notevole eccesso;
7.4. in casi analoghi, infatti, la retribuzione deve essere calcolata con riferimento ai canoni di cui all'art.36 della Costituzione, e pertanto (in mancanza di diversi e migliori parametri indicati dalle parti) parametrata a quella del CCNL di categoria, considerando solo il minimo tabellare, la contingenza, la tredicesima ed il TFR (v Cass.46/17), con esclusione quindi di tutti gli (altri) istituti contrattuali (compresi «rol» e «ex festività»);
7.5. la retribuzione indicata dal CCNL è già “lorda” con riferimento agli oneri fiscali e a quelli contributivi a carico del lavoratore;
quest'ultimo non ha diritto
(neanche in caso di pagamento tardivo) ad esigere il pagamento in suo favore anche degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro;
7.6. sulla base del conteggio attoreo ( doc.19 allegato al ricorso), pertanto:
pagina 5 di 9 7.6.1. la retribuzione mensile (comprensiva di tutte le ore di straordinario richieste) ammonterebbe per il primo livello a € 2.765,50; quella annuale
(comprensiva della tredicesima) risulterebbe pertanto pari ad €
35.406,99
7.6.2. per tutto il periodo quindi l'importo sarebbe di € 35.406,99 x 5 +
2.765,50 + 300,76 = 180.101,21
7.6.3. aggiungendo quanto richiesto a titolo di «ind. ferie» e il tfr si giunge approssimativamente all'importo di € 204.000,00 per ciascun lavoratore, ovvero di 408.000 per entrambi;
7.6.4. tale somma deve peraltro in tutta apparenza debitamente riproporzionata:
7.6.4.1. in primo luogo, considerando la retribuzione tabellare spettante per il secondo livello e non per il primo (v. doc.22 di parte resistente: €
408.000 : 1.708,49 x 1.477,83 = 352.917);
7.6.4.2. in secondo luogo, sottraendo dai 122 mesi lavorativi (5 anni e un mese a testa) considerati dai ricorrenti, i 20 mesi pacificamente (come accennato) trascorsi dalla nella sede di S. Benedetto, con un Parte_1
risultato finale di (352.917 : 122 x 102 = circa) € 296.000.
7.7. le spese per il personale per il negozio di Colonnella, secondo quanto specificato dalla difesa attorea nella memoria del 20/1/25, ammontano ad € 702.177,34
(comprensive di TFR, come risulta dai conteggi allegati);
7.8. la somma spettante ai ricorrenti, anche se essi provassero di aver lavorato con le modalità e per il numero di ore e giornate descritte indicate in ricorso, ammonterebbe pertanto a € (296.000 +702.177,34 = circa) 998.177.
7.9. Per contro, il totale di quanto corrisposto alla in base al contratto di agenzia, risulta pari alla somma tra:
7.9.1. € 1.036.825 per provvigioni (su un totale di 1.450.310 erogate nel periodo, e relative anche alle altre 2 citate sedi, come specificato nella pagina 6 di 9 memoria di costituzione senza suscitare specifiche contestazioni: gli importi annuali per il negozio di Colonnella corrispondono del resto a quelli indicati anche nel doc.23 di parte ricorrente);
7.9.2. corrispondenti € (17.030 :
1.450.310 x 1.036.825 =) 12.174 di FIRR
(doc.16 e 17 di parte resistente)
7.9.3. € 28.540 di indennità suppletiva di clientela (doc. 20 e 20 bis di parte resistente, doc.23 di parte ricorrente).
7.10. In conclusione, pertanto, se fossero confermate tutte le deduzioni di fatto dei ricorrenti (debitamente eccettuata solo la pretesa di incongruo inquadramento contrattuale: ma, a conti fatti, persino volendo per denegata ipotesi considerare l'inquadramento al primo livello), non potrebbero in alcun modo dimostrare (in base ai fatti dedotti, ai conteggi depositati ed alle prove offerte) che ciò comporterebbe il loro diritto a ricevere più di quanto (attraverso la Snc da essi costituita) hanno già ricevuto, pari a € 1.036.825 + 12.174 + 28.540 = 1.077.539:
e ciò senza nemmeno la necessità di verificare la fondatezza delle ulteriori contestazioni di parte convenuta su quanto imputabile al negozio di Colonnella,
a titolo di maggior quota di FIRR e Indennità suppletiva di clientela maturati e corrisposti, o per converso a titolo di minor costo del personale effettivamente impiegato.
*
8. Analoga sorte merita la domanda subordinata, rilevando che:
8.1. i ricorrenti deducono che per i prodotti acquistati con il sistema delle «Gift- card», la provvigione non è stata mai calcolata per l'importo della stessa, poiché esso non veniva considerato nè al momento del suo acquisto né al momento del suo impiego;
8.1.1. la resistente replica che invece - come da contratto – la provvigione veniva attribuita al momento dell'impiego: in sostanza, quindi, che le provvigioni pacificamente erogate ai ricorrenti per il punto vendita di pagina 7 di 9 Colonnella comprendevano il prezzo di tutta la merce ivi venduta, sia se pagato tutto con denaro, sia se pagato (in parte) con gift card, emessa dallo stesso o da altri punti vendita;
8.1.2. quest'ultima circostanza non è più stata specificamente contestata
[nelle note del 14\10\ 24 la difesa attorea si limita infatti a contestare l'attendibilità «dei documenti contabili della società resistente», la quale sul punto ha richiamato (solo) il proprio doc.15 al fine di sostenere che la provvigione sugli acquisti effettuati con card emessa da altri punti vendita compensa sostanzialmente quella che fosse calcolata, in alternativa, sul prezzo delle card vendute e spese altrove: circostanza non determinante], né è stata oggetto di adeguata prova contraria (il fatto che al momento della vendita nel «registro dei corrispettivi» venisse
«annotata solo ed esclusivamente la somma realmente incassata», non implica necessariamente che le provvigioni non fossero invece calcolate sull'intero prezzo della merce oggetto di «prelievo dal deposito gestito», come sostenuto dalla controparte); tra l'altro nemmeno viene dedotta Part l'emissione, da parte della di fatture rimaste inevase;
8.1.3. l'agente che sostiene di aver maturato provvigioni in misura maggiore di quelle pacificamente ricevute, ha generalmente l'onere di provare la conclusione (o promozione) di tutti gli affari che giustificano l'importo complessivamente richiesto (e quindi in mancanza sia di tale prova, sia di quella che il compenso sia stato indebitamente negato per singole [categorie di] operazioni, quanto erogato si deve presumere inclusivo di tutto quanto maturato).
8.2. sulla richiesta di pagamento di € 28.540,00 a titolo di indennità suppletiva di clientela, parte resistente ha richiamato il proprio doc.20 bis il quale (come accennato) ne dimostra il pagamento in data 14/6/23, senza suscitare ulteriori contestazioni;
pagina 8 di 9 8.3. l'agente non può generalmente pretendere alcuna indennità di preavviso laddove la risoluzione del rapporto sia (espressamente) consensuale (e tra l'altro decisa con oltre due mesi di anticipo), come nella fattispecie risulta dal doc.9 prodotto dagli stessi ricorrenti.
**
9. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA i ricorrenti in solido, in favore della Società convenuta, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 12.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 27/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.619/24 RG Lav.
TRA
[...]
[...]
Parte_1
rappresentati dall'avv M. Monaldi
e
CP_1
rappresentata dagli avv. A. Lucchetti e M. Luchetti
PAROLE CHIAVE: AGENZIA, RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E' infondata l'eccezione di incompetenza laddove essa si deve individuare in base al petitum, nella fattispecie l'accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di con sede in Senigallia. CP_2
2. Nel merito, i ricorrenti in via principale chiedono infatti di «accertare e dichiarare
…. la sussistenza fra la e i sig.ri e , sin CP_1 Parte_1 Parte_1
dal 01.01.2018 e fino al 31.01.23, di un rapporto di lavoro subordinato con pagina 1 di 9 inquadramento nella categoria Quadri ovvero al 1° Livello del CCNL Commercio di riferimento»; ed a tal fine:
2.1. spiegano che nella fattispecie si tratterebbe «di una subordinazione … dissimulata dietro la sottoscrizione di un contratto formalmente qualificato come d'agenzia», ovvero quello «inerente al negozio presso il centro commerciale “Val
Vibrata” a Colonnella» (doc.2 allegato al ricorso), stipulato in data 1\1\18 tra la
Convenuta e, in qualità di «agente», la Parte_1
(«società facente capo ai ricorrenti»); contratto «risolto … , a far data dal
[...]
01.02.2023»
2.2. deducono che dalle «effettive modalità con le quali le parti hanno nel corso degli anni esecuzione al contratto di agenzia del 01.01.2018, appare in maniera inequivocabile come tutti gli elementi propri di un rapporto di lavoro subordinato
..possano essere riscontrati»;
2.3. aggiungono che «analoghe modalità hanno caratterizzato anche l'esecuzione degli altri contratti di agenzia sottoscritti fra le medesime parti» nella stessa data, aventi «ad oggetto lo svolgimento di attività di agenzia presso il negozio di San
Benedetto del Tronto, sito in via Pasubio n. 15» e rispettivamente «il negozio
“ ” di Grottammare sito in via C. A. Dalla Chiesa n. 2», e poi entrambi CP_1
«risolti nel mese di Ottobre 2019»;
2.4. specificano tuttavia che la causa petendi verte «esclusivamente sul contratto relativo al negozio di Colonnella» tanto che «le provvigioni maturate per l'attività svolta presso i punti vendita di Grottammare e San Benedetto, …sono del tutto estranee rispetto all'oggetto del presente giudizio» (note del 14/10/24);
2.5. chiedono pertanto di «condannare la resistente al pagamento della differenza tra quanto già versato a titolo di provvigioni e quanto complessivamente dovuto a ciascuno dei ricorrenti per spese, costi ed esborsi e retribuzioni spettanti», quantificando queste ultime in € 349.371,09 ovvero 291.791,23, per ciascuno, tenendo conto … dell'inquadramento degli istanti alla categoria Quadri ovvero pagina 2 di 9 rispettivamente al 1° livello, e identificando le «spese, costi ed esborsi» nelle
«somme maturate .. per l'adempimento degli obblighi salariali, previdenziali e assistenziali relativi a tutti i lavoratori dipendenti» «formalmente assunti dalla nel periodo dal 01.01.2018 al Parte_1
01.02.2023, presso il negozio “ ” di Colonnella, ma sostanzialmente CP_1
sottoposti al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare della
[...]
datrice di lavoro sostanziale» e «quantificate in complessivi € CP_1
1.075.828,84, ovvero quella diversa … ritenuta di giustizia».
3. La convenuta, costituendosi in giudizio, eccepisce (tra l'altro), con analitiche deduzioni, che «anche nella denegata ipotesi in cui i soci della società ricorrente venissero considerati dipendenti» sarebbe «evidente che gli stessi hanno percepito una somma ben superiore a quanto loro spettante».
4. Già in base agli atti la domanda non appare suscettibile di essere accolta.
5. Un primo motivo (formale) di rigetto si può già riscontrare nella insanabile contraddizione tra la tassativa richiesta (v. art.212 cpc), da un lato, di vedersi riconoscere il diritto alla retribuzione parametrata alla qualifica di Quadro o quella inferiore di «primo livello» (laddove anche quest'ultima è comunque riservata a
«lavoratori con funzioni direttive ed autonomia operativa nell'ambito delle funzioni assegnate e sovraintendono a unità produttive o a una funzione organizzativa»), e l'affermazione, dall'altro, (e a sostengo della natura subordinata del rapporto), di aver svolto un ruolo del tutto privo di autonomia e di poteri direttivi sul personale assunto e presente in negozio («non residuando…. alcun margine di discrezionalità relativamente all'organizzazione della propria attività e alla direzione del personale da essi formalmente impiegato», tanto che non rientrava «nelle loro competenze assumere ogni determinazione in ordine alla scelta degli articoli in vendita, ai prezzi da applicare, alle campagne promozionali da effettuare, nonché all'arredamento e all'organizzazione degli spazi del negozio, al posizionamento degli espositori e degli articoli in essi riposti» [v note del 14/10/24]).
pagina 3 di 9 6. Un secondo autonomo motivo, relativo al contesto sostanziale (la cui considerazione deve ritenersi fondamentale ove si agisca, come nella fattispecie, per far valere una simulazione oggettiva e soggettiva, in mancanza di un formale contratto dissimulato di lavoro subordinato tra la convenuta e i soci della Snc «agente») si riscontra nella pretesa di poter rivendicare un rapporto di lavoro subordinato limitatamente all'attività relativa al punto vendita di Colonnella, escludendo ovvero facendo salvi l'ulteriore e asseritamente analoga attività svolta negli altri due negozi della convenuta, siti in diverse località, e quindi il compenso ad essa riferibile (e chiarendo, anche nelle note 14/10/24 che in questa sede « i ricorrenti rivendicano e chiedono il pagamento delle retribuzioni esclusivamente per l'attività svolta presso il centro commerciale di Colonnella»: limitazione dell'oggetto del contendere non sindacabile, sempre ai sensi del citato art.212 cpc); gli attori in altre parole non spiegano, nè consentono di concepire, come fosse per loro possibile essere presenti nel negozio di Colonnella per «12 ore giornaliere compresa la pausa pranzo per sette giorni settimanali, senza giorno di riposo» eccetto solo « il 25 e 26 dicembre, il primo dell'anno ed il giorno di Pasqua» (chiedendo pertanto in questa sede la retribuzione di un cospicuo numero di ore di straordinario), e nel contempo guadagnarsi (come Part soci della o come persone fisiche, considerato, come accennato, che l'«esecuzione» di tali contratti sarebbe stata caratterizzata da «analoghe modalità») una somma pari alle ingenti provvigioni pacificamente ricevute «per l'attività svolta presso i punti vendita di Grottammare e San Benedetto» (provvigioni pacificamente ricevute e che essi pretendono essere considerate «del tutto estranee rispetto all'oggetto del presente giudizio»): affermando, tra l'altro, di non esercitare alcun potere direttivo (neanche) sugli addetti presenti in tali negozi. Si rileva sul punto che la questione non viene (completamente) risolta nemmeno considerando la circostanza, precisata in risposta a specifica richiesta del Giudice (solo) da parte resistente (e non contestata dalla difesa attorea), secondo cui nel biennio in questione la ricorrente non fosse presente nel negozio di Colonnella ma invece in Parte_1
pagina 4 di 9 quello di San Benedetto.
7. Un terzo e parimenti autonomo motivo, intrinseco alla domanda di condanna per come formulata, si riscontra infine nella fondatezza della accennata eccezione di parte resistente, relativa la inconfigurabilità di alcuna somma a credito a favore dei ricorrenti, emergente dalla situazione da loro stessi descritta. Sul punto si deve infatti considerare (con calcoli approssimativi ma da ritenersi sufficientemente attendibili e tranquilizzanti) che:
7.1. come accennato, i ricorrenti chiedono a titolo di retribuzioni per ciascuno la somma di € 349.371,09 ovvero 291.791,23, a seconda dell'inquadramento riconosciuto;
7.2. per quanto già osservato, in base alle stesse allegazioni attoree circa il ruolo concretamente riservato ai ricorrenti, la qualifica di primo livello appare senz'altro eccessiva (dovendosi ritenere adeguata, al massimo, quella del secondo livello: v. CCNL, doc. 18 allegato al ricorso);
7.3. partendo dalla retribuzione richiesta per il primo livello, si evidenzia che la somma di 291.791,23 (come eccepito dalla resistente) risulta erroneamente calcolata con notevole eccesso;
7.4. in casi analoghi, infatti, la retribuzione deve essere calcolata con riferimento ai canoni di cui all'art.36 della Costituzione, e pertanto (in mancanza di diversi e migliori parametri indicati dalle parti) parametrata a quella del CCNL di categoria, considerando solo il minimo tabellare, la contingenza, la tredicesima ed il TFR (v Cass.46/17), con esclusione quindi di tutti gli (altri) istituti contrattuali (compresi «rol» e «ex festività»);
7.5. la retribuzione indicata dal CCNL è già “lorda” con riferimento agli oneri fiscali e a quelli contributivi a carico del lavoratore;
quest'ultimo non ha diritto
(neanche in caso di pagamento tardivo) ad esigere il pagamento in suo favore anche degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro;
7.6. sulla base del conteggio attoreo ( doc.19 allegato al ricorso), pertanto:
pagina 5 di 9 7.6.1. la retribuzione mensile (comprensiva di tutte le ore di straordinario richieste) ammonterebbe per il primo livello a € 2.765,50; quella annuale
(comprensiva della tredicesima) risulterebbe pertanto pari ad €
35.406,99
7.6.2. per tutto il periodo quindi l'importo sarebbe di € 35.406,99 x 5 +
2.765,50 + 300,76 = 180.101,21
7.6.3. aggiungendo quanto richiesto a titolo di «ind. ferie» e il tfr si giunge approssimativamente all'importo di € 204.000,00 per ciascun lavoratore, ovvero di 408.000 per entrambi;
7.6.4. tale somma deve peraltro in tutta apparenza debitamente riproporzionata:
7.6.4.1. in primo luogo, considerando la retribuzione tabellare spettante per il secondo livello e non per il primo (v. doc.22 di parte resistente: €
408.000 : 1.708,49 x 1.477,83 = 352.917);
7.6.4.2. in secondo luogo, sottraendo dai 122 mesi lavorativi (5 anni e un mese a testa) considerati dai ricorrenti, i 20 mesi pacificamente (come accennato) trascorsi dalla nella sede di S. Benedetto, con un Parte_1
risultato finale di (352.917 : 122 x 102 = circa) € 296.000.
7.7. le spese per il personale per il negozio di Colonnella, secondo quanto specificato dalla difesa attorea nella memoria del 20/1/25, ammontano ad € 702.177,34
(comprensive di TFR, come risulta dai conteggi allegati);
7.8. la somma spettante ai ricorrenti, anche se essi provassero di aver lavorato con le modalità e per il numero di ore e giornate descritte indicate in ricorso, ammonterebbe pertanto a € (296.000 +702.177,34 = circa) 998.177.
7.9. Per contro, il totale di quanto corrisposto alla in base al contratto di agenzia, risulta pari alla somma tra:
7.9.1. € 1.036.825 per provvigioni (su un totale di 1.450.310 erogate nel periodo, e relative anche alle altre 2 citate sedi, come specificato nella pagina 6 di 9 memoria di costituzione senza suscitare specifiche contestazioni: gli importi annuali per il negozio di Colonnella corrispondono del resto a quelli indicati anche nel doc.23 di parte ricorrente);
7.9.2. corrispondenti € (17.030 :
1.450.310 x 1.036.825 =) 12.174 di FIRR
(doc.16 e 17 di parte resistente)
7.9.3. € 28.540 di indennità suppletiva di clientela (doc. 20 e 20 bis di parte resistente, doc.23 di parte ricorrente).
7.10. In conclusione, pertanto, se fossero confermate tutte le deduzioni di fatto dei ricorrenti (debitamente eccettuata solo la pretesa di incongruo inquadramento contrattuale: ma, a conti fatti, persino volendo per denegata ipotesi considerare l'inquadramento al primo livello), non potrebbero in alcun modo dimostrare (in base ai fatti dedotti, ai conteggi depositati ed alle prove offerte) che ciò comporterebbe il loro diritto a ricevere più di quanto (attraverso la Snc da essi costituita) hanno già ricevuto, pari a € 1.036.825 + 12.174 + 28.540 = 1.077.539:
e ciò senza nemmeno la necessità di verificare la fondatezza delle ulteriori contestazioni di parte convenuta su quanto imputabile al negozio di Colonnella,
a titolo di maggior quota di FIRR e Indennità suppletiva di clientela maturati e corrisposti, o per converso a titolo di minor costo del personale effettivamente impiegato.
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8. Analoga sorte merita la domanda subordinata, rilevando che:
8.1. i ricorrenti deducono che per i prodotti acquistati con il sistema delle «Gift- card», la provvigione non è stata mai calcolata per l'importo della stessa, poiché esso non veniva considerato nè al momento del suo acquisto né al momento del suo impiego;
8.1.1. la resistente replica che invece - come da contratto – la provvigione veniva attribuita al momento dell'impiego: in sostanza, quindi, che le provvigioni pacificamente erogate ai ricorrenti per il punto vendita di pagina 7 di 9 Colonnella comprendevano il prezzo di tutta la merce ivi venduta, sia se pagato tutto con denaro, sia se pagato (in parte) con gift card, emessa dallo stesso o da altri punti vendita;
8.1.2. quest'ultima circostanza non è più stata specificamente contestata
[nelle note del 14\10\ 24 la difesa attorea si limita infatti a contestare l'attendibilità «dei documenti contabili della società resistente», la quale sul punto ha richiamato (solo) il proprio doc.15 al fine di sostenere che la provvigione sugli acquisti effettuati con card emessa da altri punti vendita compensa sostanzialmente quella che fosse calcolata, in alternativa, sul prezzo delle card vendute e spese altrove: circostanza non determinante], né è stata oggetto di adeguata prova contraria (il fatto che al momento della vendita nel «registro dei corrispettivi» venisse
«annotata solo ed esclusivamente la somma realmente incassata», non implica necessariamente che le provvigioni non fossero invece calcolate sull'intero prezzo della merce oggetto di «prelievo dal deposito gestito», come sostenuto dalla controparte); tra l'altro nemmeno viene dedotta Part l'emissione, da parte della di fatture rimaste inevase;
8.1.3. l'agente che sostiene di aver maturato provvigioni in misura maggiore di quelle pacificamente ricevute, ha generalmente l'onere di provare la conclusione (o promozione) di tutti gli affari che giustificano l'importo complessivamente richiesto (e quindi in mancanza sia di tale prova, sia di quella che il compenso sia stato indebitamente negato per singole [categorie di] operazioni, quanto erogato si deve presumere inclusivo di tutto quanto maturato).
8.2. sulla richiesta di pagamento di € 28.540,00 a titolo di indennità suppletiva di clientela, parte resistente ha richiamato il proprio doc.20 bis il quale (come accennato) ne dimostra il pagamento in data 14/6/23, senza suscitare ulteriori contestazioni;
pagina 8 di 9 8.3. l'agente non può generalmente pretendere alcuna indennità di preavviso laddove la risoluzione del rapporto sia (espressamente) consensuale (e tra l'altro decisa con oltre due mesi di anticipo), come nella fattispecie risulta dal doc.9 prodotto dagli stessi ricorrenti.
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9. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA i ricorrenti in solido, in favore della Società convenuta, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 12.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 27/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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