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Articolo 2 della Legge 12 febbraio 1955, n. 42
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Legge 12 febbraio 1955, n. 42
Articolo 2 della Legge 12 febbraio 1955, n. 42
Versione
4 marzo 1955
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 4 marzo 1955
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