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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/05/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Carolina Clò Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 82 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BALDACCINI ELISA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato GERMANA' FRANCESCA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica condizioni relative al mantenimento di figlia nata al di fuori dal matrimonio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte, come a verbale d'udienza: del
14.05.2025: corresponsione, da parte del padre alla madre, a far data dal prossimo pagina 1 di 3 mese di giugno(fino a maggio compreso resterà invece in vigore l'importo di euro
750 mensili – rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT – disposto con sentenza del 15/04/2013) di euro 1.000,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, rivalutabile annualmente secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Modena;
spese di lite integralmente compensate.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nata la figlia Per_1
in data 20.01.2009.
[...]
Le parti hanno ottenuto, in data 15.04.2013, dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna decreto con cui veniva disposto l'affidamento congiunto della figlia minore ed un contributo mensile al mantenimento della stessa da Per_1
parte del padre ammontante ad euro 750,00 rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, sanitarie e scolastiche, educative e sportive
2. Con ricorso, ex art 473 bis 29 cpc, , stante l' aumento delle Parte_1 esigenze economiche della figlia determinate dalla crescita della stessa e l'asserito sopravvenuto mutamento delle rispettive condizioni patrimoniali dei genitori, ha richiesto la modifica dell'importo del contributo al mantenimento da parte del padre, chiedendo che versi a tale titolo la somma di euro 1.250,00 Controparte_1
mensili, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie, secondo il protocollo adottato dal tribunale di Modena.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, contestando l'intervenuto asserito mutamento delle condizioni patrimoniali e chiedendo il rigetto del ricorso, con conseguente quantificazione dell'importo da lui dovuto a titolo di contributo al mantenimento nella somma, attualmente da lui versata, di euro 867,90 mensili, da rivalutarsi annualmente, oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
pagina 2 di 3 4. All'esito dell'udienza del 14.05.2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo: “corresponsione, da parte del padre alla madre, a far data dal prossimo mese di giugno (fino a maggio compreso resterà invece in vigore l'importo di euro
750 mensili – rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT – disposto con sentenza del 15/04/2013) di euro 1.000,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, rivalutabile annualmente secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Modena;
spese di lite integralmente compensate”.
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a modifica delle statuizioni contenute nel decreto emesso dal Tribunale per i
Minorenni dell'Emilia-Romagna il 15.04.2013, depositato il 16.04.2013, n. 1817. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 21.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Carolina Clo
IL PRESIDENTE
dott. Riccardo Di Pasquale
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