Sentenza breve 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 29/12/2025, n. 23920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23920 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23920/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12715/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12715 del 2025, proposto da
LI OR, rappresentata e difesa dall’avvocato Federico Iavarone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Cesareo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’Ordinanza di demolizione opere abusive (Rif. Verbale di Abuso Edilizio n. 01-F/2025).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 il dott. LU AR NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, affidando il gravame a due motivi, così rubricati: “ 1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 27 del DPR 380/01. Eccesso di potere. 2. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 27 DPR 380/01. Eccesso di potere per illogicità. Errore sui presupposti ”.
Alla camera di consiglio del 22 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso, da un lato, della possibilità di definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata e, dall’altro lato, della sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
Il ricorso è inammissibile per il mancato deposito, a cura della parte ricorrente, prima del passaggio in decisione della causa, della prova della notificazione dello stesso, secondo quanto previsto dall’art. 45, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo.
A quest’ultimo proposito va rilevato che, alla stregua di quanto dispone l’art. 45, comma 3, l’adempimento dell’onere del deposito della prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso per il destinatario è indispensabile perché la domanda introdotta possa essere esaminata. Infatti, la parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 dell’art. 45 cit. (ossia del deposito del ricorso senza la prova dell’avvenuta notificazione) è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario: in assenza di tale prova, le domande introdotte con l’atto introduttivo del giudizio non possono essere esaminate. La sanzione processuale è posta dal comma 3 dell’art. 45, che prescrive un esplicito divieto per il giudice di esaminare le domande processuali contenute in atti introduttivi in riferimento ai quali non sia stato comprovato il buon esito della notifica al destinatario entro il termine ultimo del passaggio della causa in decisione.
Si deve dunque concludere che, a fronte della mancata costituzione in giudizio (entro il momento ultimo suddetto) della parte resistente (ma v., nel senso dell’impossibilità di sanare il difetto di notifica con la costituzione della parte resistente: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 21 gennaio 2025, n. 1171), l’omessa produzione della prova della notifica, comportando la preclusione all’esame delle domande, determina, pertanto, l’inammissibilità del ricorso (cfr., per le considerazioni che precedono, Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2023, n. 3084. Cfr., altresì, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 9 gennaio 2025, n. 46).
Nulla deve disporsi sulle spese, in difetto di costituzione dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NT AN, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
LU AR NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU AR NI | NT AN |
IL SEGRETARIO