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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 170/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 170/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Valmadrera (LC), via San Carlo Borromeo n. 25, con il patrocinio dell'avv. BOVE VIVIANA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Valmadrera (LC), via IV Novembre n. 54, con il patrocinio dell'avv. BOVE VIVIANA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale, sita in Valmadrera (LC) alla Via IV Novembre n. 54 e di piena proprietà esclusiva del marito, viene lasciata nella esclusiva disponibilità ed in godimento, con tutti gli arredi ivi esistenti, al medesimo;
2. i figli e vengono affidati congiuntamente ed in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei minori con l'uno ovvero con l'altro genitore ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti ai sensi dell'art. 337 ter c.c.; i figli manterranno la residenza anagrafica presso la ex casa coniugale sita in Valmadrera (LC) alla Via IV
Novembre n. 54;
3. i figli e trascorreranno con ciascun genitore, alternativamente, periodi paritetici Per_1 Per_2 durante l'intero arco dell'anno e, precisamente, staranno entrambi con ciascun genitore a settimane alterne (7 gg. consecutivi); per le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive, in periodi da concordarsi tra i genitori stessi entro e non oltre il 31.05 di ogni anno;
4. i genitori provvederanno al mantenimento ordinario ed alle esigenze quotidiane dei figli e Per_1
direttamente ed in via esclusiva nei giorni e nei periodi che i figli trascorreranno con ciascuno Per_2 di loro;
durante il periodo di permanenza presso l'uno o l'altro genitore, ciascuno di essi genitori contribuirà pertanto in maniera diretta al mantenimento di entrambi i figli, provvedendo integralmente a tutte le spese necessarie legate alla convivenza con loro ed agli oneri ad essa connessi;
l'assegno unico universale nell'interesse di entrambi i figli verrà percepito da ciascun genitore nella misura del
50% ciascuno;
5. le spese straordinarie nell'interesse dei figli e verranno sostenute dai genitori, in Per_1 Per_2 misura del 50% ciascuno, secondo il “Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare del Tribunale di Lecco” datato 29.03.2018, che entrambi i genitori dichiarano di conoscere in quanto già consegnato loro in copia sin dalla separazione;
6. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento e/o assegno divorzile, nonché riconoscono e si danno reciprocamente atto di aver già risolto tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorsi ed ogni questione economica tra loro esistente e di non aver pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo, ragione o causa, anche connessi al vincolo matrimoniale e/o alle statuizioni tutte previste nel provvedimento di separazione e già adempiute;
7. i ricorrenti prestano sin d'ora, e per quanto necessario, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti relativi all'espatrio, nell'interesse proprio e di entrambi i figli minori.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile il 26/05/2007 a Malgrate e dalla loro unione sono nati i figli (in data 22/08/2007 a Per_1
Lecco) e (in data 21/03/2010 a Lecco), entrambi minorenni. Per_2
La separazione personale dei coniugi è avvenuta con sentenza n. 637/2023 pubblicata in data
13/11/2023 dal Tribunale di Lecco, con cui venivano omologate le condizioni concordate tra le parti, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
06/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato. La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Malgrate il 26/05/2007 tra e trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 Controparte_1 predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2007, parte 1, numero 3;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Malgrate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 08/04/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 170/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Valmadrera (LC), via San Carlo Borromeo n. 25, con il patrocinio dell'avv. BOVE VIVIANA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Valmadrera (LC), via IV Novembre n. 54, con il patrocinio dell'avv. BOVE VIVIANA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale, sita in Valmadrera (LC) alla Via IV Novembre n. 54 e di piena proprietà esclusiva del marito, viene lasciata nella esclusiva disponibilità ed in godimento, con tutti gli arredi ivi esistenti, al medesimo;
2. i figli e vengono affidati congiuntamente ed in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei minori con l'uno ovvero con l'altro genitore ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti ai sensi dell'art. 337 ter c.c.; i figli manterranno la residenza anagrafica presso la ex casa coniugale sita in Valmadrera (LC) alla Via IV
Novembre n. 54;
3. i figli e trascorreranno con ciascun genitore, alternativamente, periodi paritetici Per_1 Per_2 durante l'intero arco dell'anno e, precisamente, staranno entrambi con ciascun genitore a settimane alterne (7 gg. consecutivi); per le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive, in periodi da concordarsi tra i genitori stessi entro e non oltre il 31.05 di ogni anno;
4. i genitori provvederanno al mantenimento ordinario ed alle esigenze quotidiane dei figli e Per_1
direttamente ed in via esclusiva nei giorni e nei periodi che i figli trascorreranno con ciascuno Per_2 di loro;
durante il periodo di permanenza presso l'uno o l'altro genitore, ciascuno di essi genitori contribuirà pertanto in maniera diretta al mantenimento di entrambi i figli, provvedendo integralmente a tutte le spese necessarie legate alla convivenza con loro ed agli oneri ad essa connessi;
l'assegno unico universale nell'interesse di entrambi i figli verrà percepito da ciascun genitore nella misura del
50% ciascuno;
5. le spese straordinarie nell'interesse dei figli e verranno sostenute dai genitori, in Per_1 Per_2 misura del 50% ciascuno, secondo il “Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare del Tribunale di Lecco” datato 29.03.2018, che entrambi i genitori dichiarano di conoscere in quanto già consegnato loro in copia sin dalla separazione;
6. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento e/o assegno divorzile, nonché riconoscono e si danno reciprocamente atto di aver già risolto tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorsi ed ogni questione economica tra loro esistente e di non aver pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo, ragione o causa, anche connessi al vincolo matrimoniale e/o alle statuizioni tutte previste nel provvedimento di separazione e già adempiute;
7. i ricorrenti prestano sin d'ora, e per quanto necessario, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti relativi all'espatrio, nell'interesse proprio e di entrambi i figli minori.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile il 26/05/2007 a Malgrate e dalla loro unione sono nati i figli (in data 22/08/2007 a Per_1
Lecco) e (in data 21/03/2010 a Lecco), entrambi minorenni. Per_2
La separazione personale dei coniugi è avvenuta con sentenza n. 637/2023 pubblicata in data
13/11/2023 dal Tribunale di Lecco, con cui venivano omologate le condizioni concordate tra le parti, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
06/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato. La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Malgrate il 26/05/2007 tra e trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 Controparte_1 predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2007, parte 1, numero 3;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Malgrate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 08/04/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada