Art. 44. (Ammissione all'incarico)
L'ammissione all'incarico ha luogo mediante scelta diretta effettuata dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il
procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.
I requisiti per ottenere il conferimento dell'incarico sono quelli
indicati nelle lettere b), c), d), e), f) del precedente articolo 5; i farmacisti e i veterinari incaricati devono essere forniti, inoltre, rispettivamente, del diploma di laurea in farmacia o in veterinaria e della relativa abilitazione professionale, nonche' essere iscritti al rispettivo ordine professionale.
I documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) del precedente articolo 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del decreto di conferimento dell'incarico.
Per quanto concerne le modalita' del conferimento dell'incarico si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 13.
L'ammissione all'incarico ha luogo mediante scelta diretta effettuata dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il
procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.
I requisiti per ottenere il conferimento dell'incarico sono quelli
indicati nelle lettere b), c), d), e), f) del precedente articolo 5; i farmacisti e i veterinari incaricati devono essere forniti, inoltre, rispettivamente, del diploma di laurea in farmacia o in veterinaria e della relativa abilitazione professionale, nonche' essere iscritti al rispettivo ordine professionale.
I documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) del precedente articolo 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del decreto di conferimento dell'incarico.
Per quanto concerne le modalita' del conferimento dell'incarico si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 13.