Articolo 44 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
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8 novembre 1970
Art. 44. (Ammissione all'incarico)

L'ammissione all'incarico ha luogo mediante scelta diretta effettuata dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il
procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.
I requisiti per ottenere il conferimento dell'incarico sono quelli
indicati nelle lettere b), c), d), e), f) del precedente articolo 5; i farmacisti e i veterinari incaricati devono essere forniti, inoltre, rispettivamente, del diploma di laurea in farmacia o in veterinaria e della relativa abilitazione professionale, nonche' essere iscritti al rispettivo ordine professionale.
I documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) del precedente articolo 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del decreto di conferimento dell'incarico.
Per quanto concerne le modalita' del conferimento dell'incarico si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 13.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970