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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1267/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAGLIAFERRI Parte_1 C.F._1
MARIA PAOLA
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
APPELLATO
La Corte, esaminati gli atti;
rilevato che:
- con atto di appello notificato in data 09.08.2024 ha impugnato la sentenza n. Parte_1
562/2024 emessa dal Tribunale di Piacenza, a definizione del giudizio R.G. n. 991/2022 promosso da
Controparte_1
- con istanza depositata in data 17.01.2025 ha dato atto di avere raggiunto un accordo transattivo Pt_1
con sottoscritto in pari data;
CP_1
pagina 1 di 2 - ai sensi dell'art. 306 c.p.c. la rinuncia agli atti del giudizio deve essere accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interessi alla prosecuzione e, tenendo conto che non risulta ad oggi CP_1
costituito, la rinuncia non necessita di accettazione;
- la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 200 del 2002 (in tal senso di veda Sez. 5 – Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018: “in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”).
- visto l'art. 306 c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Bologna, in data 28.01.2025
Il Il Presidente rel. est.
dott. Manuela Velotti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1267/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAGLIAFERRI Parte_1 C.F._1
MARIA PAOLA
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
APPELLATO
La Corte, esaminati gli atti;
rilevato che:
- con atto di appello notificato in data 09.08.2024 ha impugnato la sentenza n. Parte_1
562/2024 emessa dal Tribunale di Piacenza, a definizione del giudizio R.G. n. 991/2022 promosso da
Controparte_1
- con istanza depositata in data 17.01.2025 ha dato atto di avere raggiunto un accordo transattivo Pt_1
con sottoscritto in pari data;
CP_1
pagina 1 di 2 - ai sensi dell'art. 306 c.p.c. la rinuncia agli atti del giudizio deve essere accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interessi alla prosecuzione e, tenendo conto che non risulta ad oggi CP_1
costituito, la rinuncia non necessita di accettazione;
- la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 200 del 2002 (in tal senso di veda Sez. 5 – Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018: “in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”).
- visto l'art. 306 c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Bologna, in data 28.01.2025
Il Il Presidente rel. est.
dott. Manuela Velotti
pagina 2 di 2