Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 19233/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19233 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso congiunto
DA
(nata a [...] - Argentina - il 26.12.1990 C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. APICELLA C.F._1
MARIA ROSARIA presso la quale elettivamente domicilia in Capri (NA) alla Via P.R. Canale n.7
E
(nato a [...] - Capo Verde - il 6.01.1983 C.F. Parte_2
) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. LEMBO C.F._2
ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Capri (NA) alla Via P.S.Cimino n.3
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.11.2024 e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver intrattenuto una relazione dalla quale era nata - a Napoli il 25.11.2018 - una
[...]
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In particolare chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
1) i signori e acconsentono sin d'ora al rilascio di Parte_1 Parte_2
documento di riconoscimento uso espatrio, nonché del passaporto elettronico alla LI minore , e Pt_3
si obbligano vicendevolmente a comparire innanzi alle Autorità competenti per sottoscrivere, ove necessario, i moduli di autorizzazione;
2) alcun provvedimento si chiede circa l'abitazione familiare dal momento che il nucleo familiare ha convissuto con la madre della ricorrente, ove attualmente risiede ancora la IG Parte_1
con la minore , e avendo il signor trasferito la propria residenza in altro Pt_3 Parte_2
immobile;
3) A carico del signor ed a titolo di mantenimento della LI , viene Parte_2 Pt_3
convenuto un assegno mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), somma che verrà versata – come avviene consuetudinariamente già oggi - il giorno 1 (uno) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. IBAN [...] – intestato alla IG , Parte_1
ed aggiornata annualmente, secondo le variazione dell'indice Istat con prima decorrenza a partire dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo. Gli assegni familiari erogati dagli
Istituti Previdenziali (assegno UNICO) verranno percepiti esclusivamente dalla IG . Parte_1
Previo accordo tra le parti in ordine alla necessità della stessa, ogni altra spesa di studio (ivi compresi libri scolastici, zaini, materiale didattico vario, buoni – pasto, viaggi di istruzione), le spese mediche specialistiche non mutuabili, straordinaria che si rendesse opportuna per la minore cederà a carico dei genitori per il 50% ciascuno ed in ogni caso secondo quanto dettagliatamente indicato nel protocollo del
Tribunale di Napoli.
4) La LI viene affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la potestà Pt_3
genitoriale, con residenza privilegiata presso la madre e facoltà del padre di vederla e tenerla con sé ogni qualvolta vorrà, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio della minore e previa comunicazione alla IG . Tuttavia per evitare contrasti e salvo miglior accordo, si indica Parte_1
qui di seguito la regolamentazione degli incontri con il padre che potranno essere modificati e/o integrati in base alle esigenze della minore e dei genitori: a) martedì e giovedì di ogni settimana, o altro giorno della settimana a scelta del padre, dall'uscita dalla scuola e fino alle ore 20.00 con possibilità di pernottamento della minore presso il genitore;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 b) a settimane alterne – dalle ore 16.30 del sabato alle ore 19.00 della domenica. Si precisa che questa regolamentazione di incontri del padre è già in essere e si integra con quelle che sono le esigenze lavorative dello stesso;
c) Il padre, inoltre, potrà trascorrere con la LI minore quindici (15) giorni consecutivi, o frazionati, durante l'anno, in periodo corrispondente a quello delle ferie dal proprio lavoro o in altro periodo, da stabilirsi di comune accordo tra i genitori con l'intesa che il padre dovrà comunicare alla madre i periodi in cui intende usufruire delle ferie, ovviamente compatibilmente con le esigenze di vita e di studio della minore. I genitori dovranno, altresì, reciprocamente comunicarsi l'indirizzo del luogo di villeggiatura e, se c'è, il recapito telefonico (o essere comunque reperibili sui dispositivi mobili) nei periodi in cui si allontaneranno dall'Isola di Capri con la LI, anche nell'ipotesi di trasferta all'estero ovviamente;
d) i genitori si adopereranno, nell'interesse della bambina a trascorrere insieme le feste di Natale,
Capodanno e Pasqua, e le ricorrenze del compleanno ed onomastico;
qualora ciò non fosse possibile, resta convenuto che la minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia e il giorno di Natale con uno dei genitori e il 31 dicembre e l'1 gennaio con l'altro; lo stesso criterio di alternanza annuale verrà adottato per la Pasqua e le altre ricorrenze (onomastico, compleanno e festività), a partire dalla sottoscrizione del presente accordo.
5)I genitori, in ogni caso, si obbligano a comunicare all'altro – almeno due giorni prima della partenza – eventuali spostamenti di fuori dall'Isola di Capri e anche per trasferte giornaliere e comunicare Pt_3 altresì il tempo in cui la stessa sarà fuori dall'isola e il motivo.
6) Le parti prevedono che dovrà contattare il padre e/o la madre la sera verso le ore 20.00 in Pt_3 videochiamata ogni qualvolta la stessa si troverà con l'altro genitore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza dell'11.02.2025 celebrata in modalità cartolare, i ricorrenti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di disciplinare la responsabilità genitoriale sulla minore alle condizioni di cui al ricorso. La causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso congiunto promosso da e , così provvede: Parte_1 Parte_2 Parte_2
1.omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.02.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4