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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/11/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa RO GA, ha pronunciato, in esito all'udienza del 19 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 1858/2020
TRA
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
, C. F. , rappresentati e difesi dall' Avv. Salvatore Lincon, giusta
[...] C.F._4 procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Antonino Comunale e dall'Avv.
RI MA NO
RESISTENTE
OGGETTO: conferimento incarico
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 16 aprile 2020, i ricorrenti indicati in epigrafe esponevano:
- di essere dipendenti dell' , appartenenti alla Categoria D con profilo Controparte_1 di “collaboratore professionale sanitario infermiere”;
-con delibera prot. n. n. 178/DG del 20.03.2015 l' aveva conferito “le nuove posizioni CP_1 organizzative a seguito della riorganizzazione del dipartimento delle professioni sanitarie avvenuto con delibera n. 243/DG del 04.11.2014”; - in attuazione dell'atto deliberativo n. 303/DG del 14 maggio 2015 era stato indetto avviso pubblico di selezione interna, per titoli ed esami, per l'affidamento degli incarichi delle funzioni di coordinamento di durata triennale, di cui all'art. 10 del CCNL 2 settembre 2001 Comparto Sanità riservata al personale dipendente a tempo indeterminato appartenente alla categoria D - profilo professionale Coll. Prof. San. Infermiere;
- tale procedura selettiva prevedeva un incarico triennale, alla scadenza rinnovabile previa verifica dei risultati ottenuti;
-con deliberazione n. 870 del 29 dicembre 2016 l'Azienda resistente aveva approvato la graduatoria finale di merito relativa alla selezione interna per la predisposizione di una graduatoria per l'affidamento degli incarichi per l'esercizio delle funzioni di coordinamento per le UU.OO.CC
Aziendali indetta con deliberazione n. 303 del 14 maggio 2015;
- essi erano stati dichiarati idonei e collocati utilmente in graduatoria;
- con pec del 30 gennaio 2020, e , tramite il proprio procuratore avevano Pt_1 Parte_2 Parte_3 richiesto di essere “resi edotti riguardo ai posti vacanti resisi disponibili a seguito dell'attribuzione di nuovi incarichi di Rid e posizioni organizzative ex delibera n. 178/2015, nonché da pensionamento e/o da trasferimento di coordinatori” e, inoltre, “se durante il periodo di vigenza della graduatoria relativa agli incarichi delle funzioni di coordinamento nel ruolo sanitario profilo professionale Coll. Per Prof. . Infermiere, sono stati assegnati incarichi su tali posti, anche in via provvisoria, a soggetti non rientranti nella detta graduatoria” ;
-con la citata missiva era stata presentata istanza di accesso agli atti relativi all'attribuzione di nuovi incarichi di Rid e posizioni organizzative ex delibera n. 178/2015, nonché da pensionamento e/o da trasferimento di coordinatori”;
- in risposta la resistente con nota prot. n. 6532 dell' 11 febbraio 2020 aveva comunicato il nominativo dei soggetti a cui erano stati conferiti gli incarichi per l'esercizio delle funzioni di coordinamento infermieristico;
- sulla scorta delle comunicazioni rese dal e risultando ad essi ricorrenti che l'incarico di CP_1 coordinatore era esercitato di fatto da alcuni soggetti non collocati nella graduatoria approvata con deliberazione n. 870 del 29 dicembre 2016, con pec del 3 marzo 2020 era stato chiesto venissero fornite informazioni riguardo alla vacanza di posti relativi alle funzioni di coordinamento del profilo professionale per infermiere, presso alcuni reparti, specificamente indicati ed in caso di riscontro positivo, alla loro immediata assegnazione agli aventi diritto”;
-tale richiesta non aveva ricevuto riscontro positivo, limitandosi l' , con nota prot. Controparte_1
n. 12840 del 18 marzo 2020 a comunicare che “gli incarichi di conferimento di funzioni di coordinamento di cui al bando di indizione n. 303 del 14.05.2015 sono scaduti in data 29.02.2020 e, pertanto, ogni eventuale determinazione in merito alla eventuale copertura dei posti disponibili nel profilo di coordinatore infermieristico verrà validata dalla Direzione Strategica e comunque previa adozione della Dotazione Organica di approvazione da parte del competente Assessorato Regionale della Salute”.
Precisavano che la domanda era volta ad accertare e riconoscere il loro diritto al conferimento delle funzioni di coordinamento nel ruolo sanitario profilo professionale Coll. Prof. San. Infermiere.
Censuravano nello specifico il comportamento dell' che attraverso lo Controparte_1 scorrimento di graduatoria avrebbe dovuto assegnare l'incarico delle funzioni di coordinamento nel ruolo sanitario profilo professionale . Infermiere a tutti i dipendenti collocati utilmente Parte_5 in graduatoria, anziché assegnarlo senza motivazione ad altro personale senza attingere dalla medesima graduatoria.
Deducevano l'illegittimità di tale operato ed il pregiudizio arrecato alle ragioni di essi ricorrenti, con riferimento al bene della vita coincidente con le “chances” di ottenere un avanzamento di carriera e/o acquisire comunque una specifica competenza professionale da potere far valere in concorsi per titoli ed esami da svolgere in futuro.
Evidenziavano che dalla documentazione allegata agli atti di emergeva che nella graduatoria, tutti gli istanti, ricoprivano una collocazione tale da rientrare (se non fossero stati assegnati incarichi di fatto in alcuni reparti) fra gli aventi diritto al conferimento dell'incarico delle funzioni di coordinamento Per nel ruolo sanitario profilo professionale Coll. Prof. . Infermiere e, inoltre, allo stato degli atti, risultava che il suddetto incarico non era stato assegnato e/o era stato arbitrariamente assegnato di fatto dall'Amministrazione a soggetti non legittimati a ricoprire tale funzione.
Rilevavano che se l'Amministrazione correttamente avesse attinto dalla graduatoria approvata, anziché procedere ad un'arbitraria assegnazione a personale che non aveva partecipato alla selezione interna, per titoli ed esami, essi ricorrenti avrebbero certamente ottenuto l'affidamento degli incarichi delle funzioni di coordinamento di durata triennale, di cui all'art. 10 del CCNL 2 settembre 2001
Comparto Sanità riservata al personale dipendente a tempo indeterminato appartenente alla categoria
D - profilo professionale Coll. Prof. San. Infermiere con conseguente diritto alle differenze tra la retribuzione cui avrebbero avuto diritto e quella materialmente percepita.
Chiedevano, pertanto, che venisse accertato e dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione resistente di attingere alla graduatoria approvata con delibera n. 870/2016 per l'incarico delle funzioni di coordinamento nel ruolo sanitario profilo professionale Coll. Prof. San. Infermiere;
che venisse accertato e riconosciuto il loro diritto al conferimento delle funzioni di coordinamento nel ruolo Per sanitario profilo professionale Coll. Prof. . Infermiere;
che, per l'effetto, l' Controparte_1
venisse condannata a disporre in favore dei ricorrenti, l'affidamento dell'incarico delle
[...] funzioni di coordinamento nel ruolo sanitario profilo professionale Coll. Prof. San. Infermiere nei reparti in cui dette funzioni erano state assegnate a quei dipendenti non collocati utilmente in graduatoria;
che l' resistente venisse condannata al risarcimento dei danni, per violazione CP_1 degli obblighi di correttezza, parametrato alle differenze tra la retribuzione cui avrebbero avuto diritto e quella materialmente percepita, dal dì del dovuto al soddisfo, ovvero da liquidare in via equitativa al risarcimento di un danno futuro, consistente nella possibilità di conseguire un vantaggio economico, causato dalla illegittima condotta perpetrata in danno dei concludenti, da liquidare in via equitativa;
instavano per le spese di lite.
2.- L , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e Controparte_1 ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 1 marzo 2021, in corso di causa, i ricorrenti indicati in epigrafe, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, chiedevano che venisse accertato e dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione resistente di attingere alla graduatoria approvata con delibera n. 870/2016 per l'incarico delle funzioni di coordinamento nel ruolo sanitario profilo professionale . Infermiere e che, accertato e riconosciuto il loro Parte_5 diritto, venisse ordinato all'Amministrazione resistente di conferire loro gli incarichi delle funzioni Per di coordinamento nel ruolo sanitario profilo professionale Coll. Prof. . Infermiere, presso le U.O. specificate nelle note di trattazione scritta del 30 dicembre 2020 ( o in qualsiasi altra U.O.), ove risultassero ancora posti vacanti nel detto ruolo, con vittoria di spese e compensi.
4.- L contestava la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in Controparte_1 mora e chiedeva, pertanto, il rigetto dell'istanza cautelare, con vittoria di spese e compensi.
5. – Con ordinanza del 26 giugno 2021, confermata in sede di reclamo, veniva rigettata l'istanza cautelare.
6.- L'udienza del 19 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene.
7.- Nel merito si richiamano le argomentazioni formulate nell'ordinanza cautelare del 26 giugno
2021, confermata in sede di reclamo dal Tribunale in composizione collegiale.
I ricorrenti agiscono in giudizio affinchè venga accertato e dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione resistente di attingere alla graduatoria approvata con delibera n. 870/2016 per l'incarico delle funzioni di coordinamento nel ruolo sanitario profilo professionale . Infermiere e che, accertato Parte_5
e riconosciuto il loro diritto, venga ordinato all'Amministrazione resistente di conferire loro gli Per incarichi delle funzioni di coordinamento nel ruolo sanitario profilo professionale Coll. Prof. .
Infermiere, presso le U.O. in cui risultavano posti vacanti nel detto ruolo. I ricorrenti, dunque, pongono, a fondamento delle domande formulate, il loro inserimento nella graduatoria relativa selezione interna, per titoli ed esami, per l'affidamento degli incarichi delle funzioni di coordinamento di durata triennale ed approvata con delibera prot. 870 del 29 dicembre
2016.
Al riguardo, va rilevato che come evidenziato dall' resistente, la graduatoria ha Controparte_1 efficacia triennale e, pertanto, è attualmente scaduta (v. art. 5, comma 5 ter d.lgs. 165/2001).
Ne consegue che appare insussistente il titolo in base al quale i ricorrenti affermano la sussistenza del loro diritto ad ottenere il conferimento degli incarichi delle funzioni di coordinamento nel ruolo Per sanitario profilo professionale Coll. Prof. . Infermiere.
Non appare assume rilievo la circostanza che nella nota n. 10 del 2021 di alcune OO.SS. richiamata da parte ricorrente sia indicato che la graduatoria è ancora vigente, tenuto conto del decorso del triennio dall'approvazione della graduatoria né la delibera n. 5 del 9 gennaio 2020 dell'azienda
, avente ad oggetto conferimento incarico per l'esercizio delle funzioni di Controparte_1 coordinamento infermieristico, adottata più di un anno fa.
Si richiama, in particolare, l'orientamento della Corte di Cassazione, menzionato anche dal Tribunale in sede di reclamo avverso l'ordinanza cautelare (Trib Messina, sez feriale, 19 agosto 2021) e condiviso da questo decidente, secondo cui “In materia di procedure concorsuali della pubblica amministrazione preordinate all'assunzione dei dipendenti (in ordine alla quale la c.d.
"privatizzazione" del rapporto non ha prodotto innovazioni rispetto al precedente regime normativo),
l'istituto del c.d. "scorrimento della graduatoria", che consente a candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi precludendo l'apertura di nuovi concorsi, presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto;
pertanto, salvo che - per specifica disposizione di legge o del bando - tra i posti messi a concorso originariamente debbano essere compresi anche quelli che si dovessero rendere vacanti entro una certa data, l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l'amministrazione stessa non intenda coprire” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 marzo 2003, n. 3252).
Come ritenuto dal Tribunale in sede di reclamo, nel caso di specie, rientra dunque “nella discrezionalità dell'azienda provvedere alle nuove esigenze di organico con lo scorrimento in graduatoria degli idonei”.
8. In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, il ricorso va, pertanto, rigettato. 9.- Le spese giudiziali del presente giudizio e della complessiva fase cautelare seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della qualità delle parti.
Si dichiara che sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 228 del 2012, in relazione al procedimento di reclamo.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti al pagamento in favore di parte resistente delle spese giudiziali che si liquidano in € 2390,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, relativamente al procedimento ex art. 700 cpc, in € 2390,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali relativamente alla fase di reclamo e in € 4628,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, relativamente al presente giudizio;
- dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012 in relazione al procedimento di reclamo.
Messina, 20 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO GA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa RO GA, ha pronunciato, in esito all'udienza del 19 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 1858/2020
TRA
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
, C. F. , rappresentati e difesi dall' Avv. Salvatore Lincon, giusta
[...] C.F._4 procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Antonino Comunale e dall'Avv.
RI MA NO
RESISTENTE
OGGETTO: conferimento incarico
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 16 aprile 2020, i ricorrenti indicati in epigrafe esponevano:
- di essere dipendenti dell' , appartenenti alla Categoria D con profilo Controparte_1 di “collaboratore professionale sanitario infermiere”;
-con delibera prot. n. n. 178/DG del 20.03.2015 l' aveva conferito “le nuove posizioni CP_1 organizzative a seguito della riorganizzazione del dipartimento delle professioni sanitarie avvenuto con delibera n. 243/DG del 04.11.2014”; - in attuazione dell'atto deliberativo n. 303/DG del 14 maggio 2015 era stato indetto avviso pubblico di selezione interna, per titoli ed esami, per l'affidamento degli incarichi delle funzioni di coordinamento di durata triennale, di cui all'art. 10 del CCNL 2 settembre 2001 Comparto Sanità riservata al personale dipendente a tempo indeterminato appartenente alla categoria D - profilo professionale Coll. Prof. San. Infermiere;
- tale procedura selettiva prevedeva un incarico triennale, alla scadenza rinnovabile previa verifica dei risultati ottenuti;
-con deliberazione n. 870 del 29 dicembre 2016 l'Azienda resistente aveva approvato la graduatoria finale di merito relativa alla selezione interna per la predisposizione di una graduatoria per l'affidamento degli incarichi per l'esercizio delle funzioni di coordinamento per le UU.OO.CC
Aziendali indetta con deliberazione n. 303 del 14 maggio 2015;
- essi erano stati dichiarati idonei e collocati utilmente in graduatoria;
- con pec del 30 gennaio 2020, e , tramite il proprio procuratore avevano Pt_1 Parte_2 Parte_3 richiesto di essere “resi edotti riguardo ai posti vacanti resisi disponibili a seguito dell'attribuzione di nuovi incarichi di Rid e posizioni organizzative ex delibera n. 178/2015, nonché da pensionamento e/o da trasferimento di coordinatori” e, inoltre, “se durante il periodo di vigenza della graduatoria relativa agli incarichi delle funzioni di coordinamento nel ruolo sanitario profilo professionale Coll. Per Prof. . Infermiere, sono stati assegnati incarichi su tali posti, anche in via provvisoria, a soggetti non rientranti nella detta graduatoria” ;
-con la citata missiva era stata presentata istanza di accesso agli atti relativi all'attribuzione di nuovi incarichi di Rid e posizioni organizzative ex delibera n. 178/2015, nonché da pensionamento e/o da trasferimento di coordinatori”;
- in risposta la resistente con nota prot. n. 6532 dell' 11 febbraio 2020 aveva comunicato il nominativo dei soggetti a cui erano stati conferiti gli incarichi per l'esercizio delle funzioni di coordinamento infermieristico;
- sulla scorta delle comunicazioni rese dal e risultando ad essi ricorrenti che l'incarico di CP_1 coordinatore era esercitato di fatto da alcuni soggetti non collocati nella graduatoria approvata con deliberazione n. 870 del 29 dicembre 2016, con pec del 3 marzo 2020 era stato chiesto venissero fornite informazioni riguardo alla vacanza di posti relativi alle funzioni di coordinamento del profilo professionale per infermiere, presso alcuni reparti, specificamente indicati ed in caso di riscontro positivo, alla loro immediata assegnazione agli aventi diritto”;
-tale richiesta non aveva ricevuto riscontro positivo, limitandosi l' , con nota prot. Controparte_1
n. 12840 del 18 marzo 2020 a comunicare che “gli incarichi di conferimento di funzioni di coordinamento di cui al bando di indizione n. 303 del 14.05.2015 sono scaduti in data 29.02.2020 e, pertanto, ogni eventuale determinazione in merito alla eventuale copertura dei posti disponibili nel profilo di coordinatore infermieristico verrà validata dalla Direzione Strategica e comunque previa adozione della Dotazione Organica di approvazione da parte del competente Assessorato Regionale della Salute”.
Precisavano che la domanda era volta ad accertare e riconoscere il loro diritto al conferimento delle funzioni di coordinamento nel ruolo sanitario profilo professionale Coll. Prof. San. Infermiere.
Censuravano nello specifico il comportamento dell' che attraverso lo Controparte_1 scorrimento di graduatoria avrebbe dovuto assegnare l'incarico delle funzioni di coordinamento nel ruolo sanitario profilo professionale . Infermiere a tutti i dipendenti collocati utilmente Parte_5 in graduatoria, anziché assegnarlo senza motivazione ad altro personale senza attingere dalla medesima graduatoria.
Deducevano l'illegittimità di tale operato ed il pregiudizio arrecato alle ragioni di essi ricorrenti, con riferimento al bene della vita coincidente con le “chances” di ottenere un avanzamento di carriera e/o acquisire comunque una specifica competenza professionale da potere far valere in concorsi per titoli ed esami da svolgere in futuro.
Evidenziavano che dalla documentazione allegata agli atti di emergeva che nella graduatoria, tutti gli istanti, ricoprivano una collocazione tale da rientrare (se non fossero stati assegnati incarichi di fatto in alcuni reparti) fra gli aventi diritto al conferimento dell'incarico delle funzioni di coordinamento Per nel ruolo sanitario profilo professionale Coll. Prof. . Infermiere e, inoltre, allo stato degli atti, risultava che il suddetto incarico non era stato assegnato e/o era stato arbitrariamente assegnato di fatto dall'Amministrazione a soggetti non legittimati a ricoprire tale funzione.
Rilevavano che se l'Amministrazione correttamente avesse attinto dalla graduatoria approvata, anziché procedere ad un'arbitraria assegnazione a personale che non aveva partecipato alla selezione interna, per titoli ed esami, essi ricorrenti avrebbero certamente ottenuto l'affidamento degli incarichi delle funzioni di coordinamento di durata triennale, di cui all'art. 10 del CCNL 2 settembre 2001
Comparto Sanità riservata al personale dipendente a tempo indeterminato appartenente alla categoria
D - profilo professionale Coll. Prof. San. Infermiere con conseguente diritto alle differenze tra la retribuzione cui avrebbero avuto diritto e quella materialmente percepita.
Chiedevano, pertanto, che venisse accertato e dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione resistente di attingere alla graduatoria approvata con delibera n. 870/2016 per l'incarico delle funzioni di coordinamento nel ruolo sanitario profilo professionale Coll. Prof. San. Infermiere;
che venisse accertato e riconosciuto il loro diritto al conferimento delle funzioni di coordinamento nel ruolo Per sanitario profilo professionale Coll. Prof. . Infermiere;
che, per l'effetto, l' Controparte_1
venisse condannata a disporre in favore dei ricorrenti, l'affidamento dell'incarico delle
[...] funzioni di coordinamento nel ruolo sanitario profilo professionale Coll. Prof. San. Infermiere nei reparti in cui dette funzioni erano state assegnate a quei dipendenti non collocati utilmente in graduatoria;
che l' resistente venisse condannata al risarcimento dei danni, per violazione CP_1 degli obblighi di correttezza, parametrato alle differenze tra la retribuzione cui avrebbero avuto diritto e quella materialmente percepita, dal dì del dovuto al soddisfo, ovvero da liquidare in via equitativa al risarcimento di un danno futuro, consistente nella possibilità di conseguire un vantaggio economico, causato dalla illegittima condotta perpetrata in danno dei concludenti, da liquidare in via equitativa;
instavano per le spese di lite.
2.- L , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e Controparte_1 ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 1 marzo 2021, in corso di causa, i ricorrenti indicati in epigrafe, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, chiedevano che venisse accertato e dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione resistente di attingere alla graduatoria approvata con delibera n. 870/2016 per l'incarico delle funzioni di coordinamento nel ruolo sanitario profilo professionale . Infermiere e che, accertato e riconosciuto il loro Parte_5 diritto, venisse ordinato all'Amministrazione resistente di conferire loro gli incarichi delle funzioni Per di coordinamento nel ruolo sanitario profilo professionale Coll. Prof. . Infermiere, presso le U.O. specificate nelle note di trattazione scritta del 30 dicembre 2020 ( o in qualsiasi altra U.O.), ove risultassero ancora posti vacanti nel detto ruolo, con vittoria di spese e compensi.
4.- L contestava la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in Controparte_1 mora e chiedeva, pertanto, il rigetto dell'istanza cautelare, con vittoria di spese e compensi.
5. – Con ordinanza del 26 giugno 2021, confermata in sede di reclamo, veniva rigettata l'istanza cautelare.
6.- L'udienza del 19 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene.
7.- Nel merito si richiamano le argomentazioni formulate nell'ordinanza cautelare del 26 giugno
2021, confermata in sede di reclamo dal Tribunale in composizione collegiale.
I ricorrenti agiscono in giudizio affinchè venga accertato e dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione resistente di attingere alla graduatoria approvata con delibera n. 870/2016 per l'incarico delle funzioni di coordinamento nel ruolo sanitario profilo professionale . Infermiere e che, accertato Parte_5
e riconosciuto il loro diritto, venga ordinato all'Amministrazione resistente di conferire loro gli Per incarichi delle funzioni di coordinamento nel ruolo sanitario profilo professionale Coll. Prof. .
Infermiere, presso le U.O. in cui risultavano posti vacanti nel detto ruolo. I ricorrenti, dunque, pongono, a fondamento delle domande formulate, il loro inserimento nella graduatoria relativa selezione interna, per titoli ed esami, per l'affidamento degli incarichi delle funzioni di coordinamento di durata triennale ed approvata con delibera prot. 870 del 29 dicembre
2016.
Al riguardo, va rilevato che come evidenziato dall' resistente, la graduatoria ha Controparte_1 efficacia triennale e, pertanto, è attualmente scaduta (v. art. 5, comma 5 ter d.lgs. 165/2001).
Ne consegue che appare insussistente il titolo in base al quale i ricorrenti affermano la sussistenza del loro diritto ad ottenere il conferimento degli incarichi delle funzioni di coordinamento nel ruolo Per sanitario profilo professionale Coll. Prof. . Infermiere.
Non appare assume rilievo la circostanza che nella nota n. 10 del 2021 di alcune OO.SS. richiamata da parte ricorrente sia indicato che la graduatoria è ancora vigente, tenuto conto del decorso del triennio dall'approvazione della graduatoria né la delibera n. 5 del 9 gennaio 2020 dell'azienda
, avente ad oggetto conferimento incarico per l'esercizio delle funzioni di Controparte_1 coordinamento infermieristico, adottata più di un anno fa.
Si richiama, in particolare, l'orientamento della Corte di Cassazione, menzionato anche dal Tribunale in sede di reclamo avverso l'ordinanza cautelare (Trib Messina, sez feriale, 19 agosto 2021) e condiviso da questo decidente, secondo cui “In materia di procedure concorsuali della pubblica amministrazione preordinate all'assunzione dei dipendenti (in ordine alla quale la c.d.
"privatizzazione" del rapporto non ha prodotto innovazioni rispetto al precedente regime normativo),
l'istituto del c.d. "scorrimento della graduatoria", che consente a candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi precludendo l'apertura di nuovi concorsi, presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto;
pertanto, salvo che - per specifica disposizione di legge o del bando - tra i posti messi a concorso originariamente debbano essere compresi anche quelli che si dovessero rendere vacanti entro una certa data, l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l'amministrazione stessa non intenda coprire” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 marzo 2003, n. 3252).
Come ritenuto dal Tribunale in sede di reclamo, nel caso di specie, rientra dunque “nella discrezionalità dell'azienda provvedere alle nuove esigenze di organico con lo scorrimento in graduatoria degli idonei”.
8. In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, il ricorso va, pertanto, rigettato. 9.- Le spese giudiziali del presente giudizio e della complessiva fase cautelare seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della qualità delle parti.
Si dichiara che sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 228 del 2012, in relazione al procedimento di reclamo.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti al pagamento in favore di parte resistente delle spese giudiziali che si liquidano in € 2390,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, relativamente al procedimento ex art. 700 cpc, in € 2390,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali relativamente alla fase di reclamo e in € 4628,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, relativamente al presente giudizio;
- dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012 in relazione al procedimento di reclamo.
Messina, 20 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO GA