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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/12/2024, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 30/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30 del ruolo generale per l'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 20.11.2024, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in FORMIA via Costanzo Ciano n. 3, presso lo studio dell'Avv. PORCEDDU
GIUSEPPINA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE
E
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
GAETA via Ponza n. 3, presso lo studio dell'Avv. INGUANTA ANTONELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di CA;
OGGETTO: ricorso ex art. 250 co. 4, c.c..
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.11.2024.
1 N. R.G. 30/2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 250, co. 4, c.c., depositato in data 4.1.2023, conveniva Parte_1
in giudizio , chiedendo di essere autorizzato all'esecuzione di uno Controparte_1
specifico esame del DNA sul neonato nato a [...] il [...] ai fini Per_1 dell'accertamento della paternità del ricorrente;
di autorizzare il ricorrente a riconoscere il figlio in ipotesi di esito positivo del predetto esame. Per_1
A tal fine, l'attore deduceva: - che intraprendeva una relazione affettiva fissando una stabile convivenza more uxorio con la IG.ra , cessata nel settembre 2021; - che dall'unione CP_1
nascevano le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]); - che Per_2 Per_3
nonostante il deteriorarsi del rapporto sentimentale, a seguito di un momento di riavvicinamento, in data 14/08/2022 nasceva il terzo figlio - che la resistente non consentiva al padre di Per_1
riconoscere il figlio e gli proibiva di vedere e sentire le figlie minori;
- che il ricorrente sporgeva denuncia-querela in data 20/06/2022 per sottrazione dei figli minori ad opera della resistente;
- che il ricorrente chiedeva più volte alla resistente di acconsentire al riconoscimento di - che Per_1
il mancato consenso della madre al riconoscimento del figlio non trova valide giustificazioni, risultando dannoso e pregiudizievole per l'interesse del minore Per_1
Si costituiva in giudizio la IG.ra , adducendo che il riconoscimento Controparte_1
da parte sarebbe contrario all'interesse del minore, senza tuttavia mettere in dubbio che il Pt_1
ricorrente sia il padre biologico dello stesso e chiedendo il rigetto delle domande e la valutazione della capacità genitoriale del Pt_1
Parte convenuta deduceva, in particolare: - di essere madre delle e , Per_2 Per_3
frutto di una relazione di convivenza con il ricorrente;
- che a causa dei comportamenti del padre la relazione terminava nel settembre 2021; che a seguito di un arresto in Francia il ricorrente rientrava in Italia e la coppia si riuniva con l'impegno del di riprendere un percorso di psicoterapia, ma Pt_1
che lo stesso volle interrompere dopo pochi mesi;
- che nell'ultimo periodo di convivenza la resistente aveva avvisaglie di fatti che accadevano e frequentazioni poco raccomandabili del IG. in cui venivano coinvolte le bambine;
- che la IG.ra tra dei documenti trovava Pt_1 CP_1
due Sentenze del Tribunale dei Minori di Milano aventi ad oggetto vicissitudini processuali occorse al ricorrente allora minorenne;
- che la vita altalenante che il IG. veva condotto anche Pt_1
prima della convivenza, avendo avuto problemi con la giustizia nella minore età, non è compatibile con la vita familiare e con una figura paterna e affidabile e di riferimento;
- che il ricorrente ha anche intrapreso durante tutto il periodo di convivenza altre relazioni dalle quali probabilmente sono nati altri figli;
- che il IG. si era preso cura delle figlie in maniera altalenante, Pt_1
delegando sempre alla ricorrente ogni adempimento;
- che la ricorrente non era riuscita in alcun
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modo ad instaurare alcun dialogo con il IG. soprattutto per quanto riguarda qualsiasi Pt_1
decisione da assumere per le figlie;
- che proprio tale mancanza di dialogo, unita alla vita sregolata del IG. veva determinato l'allontanamento di quest'ultimo dalla vita familiare e dai figli Pt_1
definitivamente dal marzo 2022; - che nei sette anni di convivenza la IG.ra aveva anche CP_1
subito comportamenti violenti da parte del IG. già nei primi tempi di frequentazione;
- Pt_1
che il riconoscimento di LE è da ritenere pregiudizievole per il minore, considerato che il padre dapprima insisteva nel fare abortire la IGnora, disinteressandosi del neonato e delle minori per lungo tempo.
All'udienza del 13/04/2023 il Giudice disponeva la C.T.U. al fine di accertare le condizioni delle parti circa l'esercizio della responsabilità genitoriale;
riscontrare e descrivere se sussistano problematiche a carico del padre tali da costituire un concreto rischio di compromissione dello sviluppo psicofisico del minore stesso;
fornire indicazioni e suggerimenti in ordine all'affido, al collocamento del minore, alle modalità di frequentazione con i genitori, nonché in ordine agli interventi ed ai percorsi praticabili per superare le problematiche riscontrate.
All'udienza dell'11/01/2024 il Giudice, rilevato che la CTU aveva concluso con una valutazione positiva della capacità genitoriale del ricorrente, non rilevando a suo carico alcuna criticità o pericolosità e che tale valutazione positiva trovava riscontro anche nella relazione dei
Servizi Sociali e rilevato che risultavano emerse criticità con riferimento alla IG.ra , CP_1
invitava le parti a dare immediata attuazione ai suggerimenti indicati dalla CTU e invitava altresì i
Servizi Sociali di CA, già incaricati nel parallelo procedimento pendente n. 1618/2022 v.g. avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriali con riferimento a e Per_3
ad attivare gli incontri protetti anche con riferimento al minore Per_2 Per_1
All'udienza del 20.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla convenuta, per essere stata introdotta la domanda con ricorso anziché con citazione.
Invero, l'art. 250 co. 4 c.c. nella formulazione pro tempore vigente dispone che “Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante;
se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la
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relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262”.
Ne consegue che correttamente la domanda è stata introdotta con ricorso.
Tanto rilevato, occorre altresì premettere che, a seguito della sentenza interpretativa di rigetto della questione di incostituzionalità dell'art. 250 c.c. (Corte Costituzionale 11/03/2011 n. 83), deve ritenersi che al "minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all'art. 250 cod. civ. E, se di regola la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (artt. 317-bis e 320 cod. civ.), qualora si prospettino situazioni di conflitto d'interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale”.
Al riguardo, tenuto conto dell'età del minore (nato il [...]) va innanzitutto escluso che debba disporsene l'audizione non avendo lo stesso, allo stato, consapevolezza e capacità comunicative tali da consentirgli di esprimere un giudizio riguardo alla genitorialità.
Inoltre, pur a fronte dei motivi di opposizione avanzati dalla IG.ra non appare CP_1
prospettabile un conflitto di interessi tra la stessa ed il minore. A ben vedere, infatti, con l'atto di opposizione la convenuta – senza mettere in dubbio la paternità del ricorrente – si limita ad esprimere in sostanza un giudizio negativo circa la personalità del ricorrente, a fronte dei comportamenti tenuti dal nel corso della gravidanza e del disinteresse mostrato nei confronti Pt_1
delle altre due figlie minorenni, nate dalla relazione, e Le predette considerazioni Per_3 Per_2
non appaiono espressive di un interesse individualistico della ricorrente ad opporsi al riconoscimento, con la conseguenza che non si ravvisa la necessità di provvedere alla nomina di un curatore speciale.
Tanto premesso, occorre osservare come sia orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità – anche alla luce della evoluzione della normativa nazionale e sovranazionale – che l'interesse del minore ad essere riconosciuto come figlio da entrambi i genitori costituisca espressione del diritto del minore stesso ad una genitorialità piena e non dimidiata e alla propria identità personale, intesa come coscienza di sé e delle proprie origini biologiche. A tale interesse, si affianca, come misura ed elemento di definizione dello stesso, il diritto soggettivo dell'altro genitore, al riconoscimento, diritto costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost. Alla luce di tali considerazioni, l'interesse del minore - indicato quale limite al rifiuto opposto dal genitore - non va inteso come presenza di effettivo e concreto interesse al riconoscimento, bensì piuttosto come assenza di pregiudizio, essendo l'interesse del minore ravvisabile in re ipsa nel complesso dei diritti che allo stesso derivano dal riconoscimento medesimo, primo tra tutti la propria identità personale,
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nei termini sopra specificati, non escludendosi l'ampliamento della sfera affettiva, sociale ed economica dello stesso.
Pertanto, la contrarietà del riconoscimento all'interesse è idonea a sacrificare la genitorialità, soltanto qualora si accerti l'esistenza di motivi gravi ed irreversibili che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore e della sua salute psico-fisica (cfr.
Sez. I, n. 21088 del 03/11/2004; Cass., civ. Sez. I, 13830/2008; Cass. n. 2545/2011).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, dovendosi presumere l'interesse del minore al riconoscimento da parte di entrambi i genitori naturali (Cass., 27 maggio 2008, n. 13830), incombe sul genitore che abbia effettuato per primo il riconoscimento - e che intenda opporsi - provare l'esistenza di circostanze eccezionali tali da comportare un serio pregiudizio per la sana evoluzione psico-fisica del minore (ex multis, Cass., 16 novembre 2005, n. 23074).
Nella fattispecie, non sono emersi elementi tali da far ritenere che il riconoscimento del minore da parte del padre possa comportare un grave pregiudizio al sano sviluppo psico-fisico di
Per_1
La CTU espletata in corso di causa, che ha esteso l'osservazione anche al rapporto con le due figlie minori avute in precedenza dalla coppia, e già oggetto di separato Per_3 Per_2 procedimento, ha evidenziato che “La genitorialità del IG. risulta essere pienamente Pt_1
adeguata. Non risulta essere in alcun modo pregiudizievole o pericoloso, riesce a sintonizzarsi con i figli, riconosce e rispetta i tempi e i modi caratteristici di ognuno. Come si evince dalla fase psicodiagnostica il IG. si mostra aperto e collaborativo includendo e coinvolgendo nella sua Pt_1 visione di famiglia 'allargata' anche la figura della madre dei propri figli. Calmo e pacato, ha la capacità di chiedere ed accettare aiuto quando si trova in difficoltà. Come emerge anche dalla fase testistica: “Il IGnor risulta un genitore accessibile, attivo e propositivo, un caregiver sicuro Pt_1
e supportivo anche di fronte a differenti interpretazioni del mondo circonstante, che possono essere risolte grazie alla disponibilità al dialogo””; “Durante l'intera consulenza si osserva una coerenza tra le osservazioni cliniche e quelle psicodiagnostiche tali da poter asserire che non si riscontra alcun pregiudizio e nessun elemento di pericolosità a carico del Sig. Come si evince anche Pt_1
da quanto relazionato dai Servizi Sociali di AT (nel suo trascorso) e di CA (nel suo presente), si delinea un profilo che abbraccia il pieno riscatto rispetto alla condotta antisociale limitata al periodo della adolescenza. Ad oggi, il IG. si mostra responsabile e un padre Pt_1 premuroso e adeguato;
come si evidenzia anche dall'esito dell'MMPI -2: “…. il paziente difficilmente può avere agiti ed impulsi violenti o aggressivi, perché converte i sintomi in passivo”
(paragrafo 7.3 pag. 49), inoltre “…L'immagine sociale è di una persona equilibrata e ragionevole dotata di buon autocontrollo, leale e tranquilla (Pa, Ma). Nelle relazioni sociali dimostra
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accondiscendenza, remissività che potrebbe influire portando il soggetto ad evitare situazioni o attività competitive (Sc)….”.
Tali conclusioni del CTU risultano pienamente condivisibili, trovando peraltro ampio riscontro anche nel percorso intrapreso da parte dei Servizi Sociali di CA (v. relazioni in atti).
Ne deriva che, nell'interesse superiore del minore a vedersi riconosciuto dal genitore, la domanda proposta dal ricorrente deve essere accolta.
Quanto all'attribuzione del cognome paterno, alla luce di quanto disposto dall'art. 262 c.c., si ritiene di dover disporre che il minore assuma il cognome paterno, in aggiunta e posposto a quello materno. Conseguentemente, deve ordinarsi l'annotazione della sentenza nell'atto di nascita.
In merito all'affidamento del minore, deve osservarsi, in linea generale, che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n.
1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012), con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 24526 del 2010). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il
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figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022,
n.21425; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n.
14480 del 2006).
Nel caso di specie, nella CTU espletata, la dott.ssa , secondo un metodo di indagine Per_4
serio e razionale, immune da vizi logici o giuridici, e condivisibile, ha evidenziato una serie di criticità con riferimento alla figura materna, la quale ha mostrato una genitorialità di tipo
“mascherato”: “in apparenza una madre pienamente competente, attenta, premurosa e protettiva;
ciò nasconde atteggiamenti pregiudizievoli e abusanti: non riesce a valutare e comprendere i bisogni dei figli eludendo a pieno il criterio di accesso all'altro genitore, oltre che al ramo parentale paterno;
si eroga diritti e decide senza ascoltare l'altro IGnificativo. Questa modalità evidenzia l'incapacità di comprendere in profondità il vissuto emotivo dei minori negando, in un certo senso, la propria responsabilità nel mettere in serio pregiudizio lo sviluppo affettivo e relazionale dei bambini;
sembra, quindi, non essere consapevole del danno che questo comportamento arreca ai minori, i cui reali bisogni non vengono riconosciuti. Dimostra un atteggiamento autoreferenziale, ipercontrollante e manipolativo celato da un'apparente perfezione moralistica della realtà e della genitorialità. Si evidenzia chiusura e un pensiero rigido, come emerge dalla fase psicodiagnostica, la IG.ra esclude completamente il padre dei suoi figli da tutte le attività di vita che li riguardano CP_1 evidenziando un atteggiamento ostracista (assunto in modo arbitrario).”. Il padre di contro, come già esposto, si mostra pienamente adeguato, “non risulta essere in alcun modo pregiudizievole o pericoloso, riesce a sintonizzarsi con i figli, riconosce e rispetta i tempi e i modi caratteristici di ognuno. Come si evince dalla fase psicodiagnostica il IG. si mostra aperto e collaborativo Pt_1
includendo e coinvolgendo nella sua visione di famiglia 'allargata' anche la figura della madre dei propri figli. Calmo e pacato, ha la capacità di chiedere ed accettare aiuto quando si trova in difficoltà. Come emerge anche dalla fase testistica: “Il IGnor risulta un genitore accessibile, Pt_1
attivo e propositivo, un caregiver sicuro e supportivo anche di fronte a differenti interpretazioni del mondo circonstante, che possono essere risolte grazie alla disponibilità al dialogo””.
A carico di entrambi i genitori sono stati rilevati elementi critici nella comunicazione e nella non-comunicazione, nella meta-comunicazione sistemico-familiare. La comunicazione distonica e disfunzionale che intercorre tra loro mantiene sempre acceso il conflitto di coppia (attraverso atteggiamenti passivo aggressivi, svalutando in modo diretto e indiretto l'altro genitore che reagisce in modo più o meno passivo). Tale comunicazione è lo specchio della difficoltà di questo nucleo familiare che nasce dal mancato “divorzio psichico” nella coppia.
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La CTU ha quindi concluso, nell'ottica di una buona capacità genitoriale, piena nel padre e appena sufficiente nella madre, nella prospettiva di una corretta adesione al principio della bigenitorialità, suggerendo: - l'affido condiviso con collocamento dei minori Persona_5
e presso la madre nella casa dove già sono residenti, con diritto di Per_2 Persona_6
frequentazione del padre;
- il coinvolgimento del Consultorio Familiare per poter attivare un percorso di educativa domiciliare che possa monitorare l'attuazione e il perdurare delle indicazioni fornite dal Giudice e dal consultorio stesso;
- l'intervento del coordinatore genitoriale a favore di una crescita del nucleo familiare, centrato sia sul sostegno genitoriale ad entrambi i genitori sia, per strutturare una buona comunicazione tra l'ex coppia nell'ottica di una genitorialità adeguata;
- una psicoterapia individuale per la IGnora che dimostra di non aver contezza delle conseguenze CP_1
dei suoi comportamenti e atteggiamenti ostruzionistici, inoltre sembra non essere consapevole di perpetrare condotte pregiudizievoli nei confronti dei figli avendo loro negato e manipolato l'accesso all'altro genitore in modo del tutto arbitrario.
Alla luce di tali risultanze, reputa il Tribunale che nel caso di specie debba essere disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, dovendo Per_1
tuttavia ribadirsi -in ragione delle criticità esistenti- l'indispensabilità del percorso di coordinamento genitoriale, già disposto in corso di causa e al quale la IG.ra non ha ritenuto di aderire. Il CP_1
coordinatore potrà essere individuato dalle parti concordemente, trattandosi di figura esterna al processo e su base essenzialmente volontaristica, ed il costo delle cui prestazioni dovrà essere sopportato dalle parti nella misura prevista per le spese straordinarie. Si tratta di una figura che dovrà essere individuata con lo specifico compito di facilitare la risoluzione delle dispute tra genitori altamente conflittuali e con lo scopo di ridurre l'eccessivo ricorso ad azioni giudiziarie. Il coordinatore dovrà altresì mantenere una funzione di raccordo con i Servizi Sociali che seguono il nucleo familiare. All'uopo, appare opportuno invitare le parti ad intraprendere nell'interesse del minore un percorso di sostegno alla genitorialità.
Quanto alla frequentazione padre-figlio, tenuto conto della tenera età di e preso atto Per_1
di quanto suggerito dalla CTU, si dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore:
• fino al compimento dei 3 anni di età: - il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore
18.30; - tutte le domeniche, dalle ore 16.00 alle ore 18.30; il giorno del 25 dicembre o il giorno del 1 gennaio, dalle ore 16.00 alle ore 18.30;
• a decorrere dal compimento dei 3 anni di età: - il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.30; - tutte le domeniche, dalle ore 15.30 alle ore 19.30; il giorno del 25 dicembre o il giorno del 1 gennaio, dalle ore 12.00 alle ore 18.00; il giorno di Pasqua o di
Pasquetta, dalle ore 12.00 alle ore 18.00;
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• a decorrere dal compimento dei 4 anni di età: - il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.30; - a settimane alterne, avendo cura i genitori di far coincidere il weekend con quello di permanenza presso il padre anche delle sorelle e , dall'uscita di Per_2 Per_3
scuola del venerdì fino alle ore 20.30 della domenica, con pernottamento;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 20.30 del 25 dicembre oppure dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 20.30 del 1 gennaio;
dalle ore
16.00 del 5 gennaio alle ore 20.30 del 6 gennaio, ad anni alterni con la madre;
il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, in modo alternato con la madre (dalle ore 10.00 alle ore 20.30); il giorno del compleanno del minore, ad anni alterni con la madre;
il giorno del compleanno del padre
• a decorrere dal quinto anno di età, - il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30; - due week-end al mese, alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 20.30 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 20.30 del 25 dicembre oppure dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 20.30 del 1 gennaio;
dalle ore 16.00 del 5 gennaio alle ore 20.30 del 6 gennaio, ad anni alterni con la madre;
il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, in modo alternato con la madre (dalle ore 10.00 alle ore 20.30); il giorno del compleanno del minore, ad anni alterni con la madre;
il giorno del compleanno del padre;
- per quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare ogni anno entro il 31 maggio. In merito agli spostamenti, appare opportuno precisare che il padre preleverà il figlio all'uscita di scuola o presso l'abitazione materna e la madre si recherà a riprenderlo presso l'abitazione paterna.
Appare anche opportuno disporre dispone che la madre garantisca al padre colloqui telefonici quotidiani con il figlio nel periodo non coperto dal calendario di visita.
Quanto ai provvedimenti economici, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, si reputa congruo porre a carico del padre il versamento mensile in favore della madre della somma di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento di mentre le spese straordinarie Per_1
sono poste a carico di entrambe le parti al 50%, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
CA.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Parimenti le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
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1. autorizza il ricorrente , nato a Milano il [...], a [...] al Parte_1
riconoscimento quale proprio figlio di , nato a [...] il [...], già Persona_5
riconosciuto dalla madre nata a [...] il [...]; Controparte_1
2. dispone che al minore sia attribuito il cognome paterno “ in aggiunta e Persona_5 Pt_1
posposto a quello materno;
CP_1
3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di competenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. dispone che il figlio minore sia affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_1
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
5. dispone il collocamento prevalente di presso la madre;
Per_1
6. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Per_1
• fino al compimento dei 3 anni di età: - il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore
18.30; - tutte le domeniche, dalle ore 16.00 alle ore 18.30; il giorno del 25 dicembre o il giorno del 1 gennaio, dalle ore 16.00 alle ore 18.30;
• a decorrere dal compimento dei 3 anni di età: - il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.30; - tutte le domeniche, dalle ore 15.30 alle ore 19.30; il giorno del 25 dicembre o il giorno del 1 gennaio, dalle ore 12.00 alle ore 18.00; il giorno di Pasqua o di
Pasquetta, dalle ore 12.00 alle ore 18.00;
• a decorrere dal compimento dei 4 anni di età: - il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.30; - a settimane alterne, avendo cura i genitori di far coincidere il weekend con quello di permanenza presso il padre anche delle sorelle e , dall'uscita di Per_2 Per_3
scuola del venerdì fino alle ore 20.30 della domenica, con pernottamento;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 20.30 del 25 dicembre oppure dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 20.30 del 1 gennaio;
dalle ore
16.00 del 5 gennaio alle ore 20.30 del 6 gennaio, ad anni alterni con la madre;
il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, in modo alternato con la madre (dalle ore 10.00 alle ore 20.30); il giorno del compleanno del minore, ad anni alterni con la madre;
il giorno del compleanno del padre;
• a decorrere dal quinto anno di età, - il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30; - due week-end al mese, alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 20.30 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 20.30 del 25 dicembre oppure dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 20.30 del 1 gennaio;
dalle ore 16.00 del 5 gennaio alle ore 20.30 del 6 gennaio, ad anni alterni con la madre;
il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, in modo
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alternato con la madre (dalle ore 10.00 alle ore 20.30); il giorno del compleanno del minore, ad anni alterni con la madre;
il giorno del compleanno del padre;
- per quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare ogni anno entro il 31 maggio.
• In merito agli spostamenti, appare opportuno precisare che il padre preleverà il figlio all'uscita di scuola o presso l'abitazione materna e la madre si recherà a riprenderlo presso l'abitazione paterna;
7. dispone che la madre garantisca al padre colloqui telefonici quotidiani con il minore nei periodi non coperti dal calendario di visita;
8. pone a carico di il versamento in favore di della somma mensile Parte_1 Controparte_1
di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore oltre Per_1
rivalutazione istat e rimborso del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e mediche per prestazioni non erogate dal S.S.N.), purché documentate e previamente concordate
(salve le spese scolastiche e quelle mediche urgenti), attenendosi, nell'individuazione dei predetti oneri, al Protocollo approvato presso il Tribunale di CA;
9. dispone che le parti provvedano ad individuare concordemente il nominativo del Coordinatore Genitoriale cui affidare l'incarico e a conferire il relativo incarico;
10. Il coordinatore avrà il ruolo attivo di moderatore o supervisione con funzioni di assistenza, controllo ed organizzazione e strutturerà con i genitori un programma di genitorialità e ne seguirà l'attuazione;
11. invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso i Servizi Sociali di CA ai quali affida il compito di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare;
12. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 3809,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
13. pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Manda alla Cancelleria le comunicazioni ai Servizi Sociali di CA.
Così deciso in CA, nella camera di conIGlio del 4.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)
11 N. R.G. 30/2023
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30 del ruolo generale per l'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 20.11.2024, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in FORMIA via Costanzo Ciano n. 3, presso lo studio dell'Avv. PORCEDDU
GIUSEPPINA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE
E
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
GAETA via Ponza n. 3, presso lo studio dell'Avv. INGUANTA ANTONELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di CA;
OGGETTO: ricorso ex art. 250 co. 4, c.c..
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.11.2024.
1 N. R.G. 30/2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 250, co. 4, c.c., depositato in data 4.1.2023, conveniva Parte_1
in giudizio , chiedendo di essere autorizzato all'esecuzione di uno Controparte_1
specifico esame del DNA sul neonato nato a [...] il [...] ai fini Per_1 dell'accertamento della paternità del ricorrente;
di autorizzare il ricorrente a riconoscere il figlio in ipotesi di esito positivo del predetto esame. Per_1
A tal fine, l'attore deduceva: - che intraprendeva una relazione affettiva fissando una stabile convivenza more uxorio con la IG.ra , cessata nel settembre 2021; - che dall'unione CP_1
nascevano le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]); - che Per_2 Per_3
nonostante il deteriorarsi del rapporto sentimentale, a seguito di un momento di riavvicinamento, in data 14/08/2022 nasceva il terzo figlio - che la resistente non consentiva al padre di Per_1
riconoscere il figlio e gli proibiva di vedere e sentire le figlie minori;
- che il ricorrente sporgeva denuncia-querela in data 20/06/2022 per sottrazione dei figli minori ad opera della resistente;
- che il ricorrente chiedeva più volte alla resistente di acconsentire al riconoscimento di - che Per_1
il mancato consenso della madre al riconoscimento del figlio non trova valide giustificazioni, risultando dannoso e pregiudizievole per l'interesse del minore Per_1
Si costituiva in giudizio la IG.ra , adducendo che il riconoscimento Controparte_1
da parte sarebbe contrario all'interesse del minore, senza tuttavia mettere in dubbio che il Pt_1
ricorrente sia il padre biologico dello stesso e chiedendo il rigetto delle domande e la valutazione della capacità genitoriale del Pt_1
Parte convenuta deduceva, in particolare: - di essere madre delle e , Per_2 Per_3
frutto di una relazione di convivenza con il ricorrente;
- che a causa dei comportamenti del padre la relazione terminava nel settembre 2021; che a seguito di un arresto in Francia il ricorrente rientrava in Italia e la coppia si riuniva con l'impegno del di riprendere un percorso di psicoterapia, ma Pt_1
che lo stesso volle interrompere dopo pochi mesi;
- che nell'ultimo periodo di convivenza la resistente aveva avvisaglie di fatti che accadevano e frequentazioni poco raccomandabili del IG. in cui venivano coinvolte le bambine;
- che la IG.ra tra dei documenti trovava Pt_1 CP_1
due Sentenze del Tribunale dei Minori di Milano aventi ad oggetto vicissitudini processuali occorse al ricorrente allora minorenne;
- che la vita altalenante che il IG. veva condotto anche Pt_1
prima della convivenza, avendo avuto problemi con la giustizia nella minore età, non è compatibile con la vita familiare e con una figura paterna e affidabile e di riferimento;
- che il ricorrente ha anche intrapreso durante tutto il periodo di convivenza altre relazioni dalle quali probabilmente sono nati altri figli;
- che il IG. si era preso cura delle figlie in maniera altalenante, Pt_1
delegando sempre alla ricorrente ogni adempimento;
- che la ricorrente non era riuscita in alcun
2 N. R.G. 30/2023
modo ad instaurare alcun dialogo con il IG. soprattutto per quanto riguarda qualsiasi Pt_1
decisione da assumere per le figlie;
- che proprio tale mancanza di dialogo, unita alla vita sregolata del IG. veva determinato l'allontanamento di quest'ultimo dalla vita familiare e dai figli Pt_1
definitivamente dal marzo 2022; - che nei sette anni di convivenza la IG.ra aveva anche CP_1
subito comportamenti violenti da parte del IG. già nei primi tempi di frequentazione;
- Pt_1
che il riconoscimento di LE è da ritenere pregiudizievole per il minore, considerato che il padre dapprima insisteva nel fare abortire la IGnora, disinteressandosi del neonato e delle minori per lungo tempo.
All'udienza del 13/04/2023 il Giudice disponeva la C.T.U. al fine di accertare le condizioni delle parti circa l'esercizio della responsabilità genitoriale;
riscontrare e descrivere se sussistano problematiche a carico del padre tali da costituire un concreto rischio di compromissione dello sviluppo psicofisico del minore stesso;
fornire indicazioni e suggerimenti in ordine all'affido, al collocamento del minore, alle modalità di frequentazione con i genitori, nonché in ordine agli interventi ed ai percorsi praticabili per superare le problematiche riscontrate.
All'udienza dell'11/01/2024 il Giudice, rilevato che la CTU aveva concluso con una valutazione positiva della capacità genitoriale del ricorrente, non rilevando a suo carico alcuna criticità o pericolosità e che tale valutazione positiva trovava riscontro anche nella relazione dei
Servizi Sociali e rilevato che risultavano emerse criticità con riferimento alla IG.ra , CP_1
invitava le parti a dare immediata attuazione ai suggerimenti indicati dalla CTU e invitava altresì i
Servizi Sociali di CA, già incaricati nel parallelo procedimento pendente n. 1618/2022 v.g. avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriali con riferimento a e Per_3
ad attivare gli incontri protetti anche con riferimento al minore Per_2 Per_1
All'udienza del 20.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla convenuta, per essere stata introdotta la domanda con ricorso anziché con citazione.
Invero, l'art. 250 co. 4 c.c. nella formulazione pro tempore vigente dispone che “Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante;
se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la
3 N. R.G. 30/2023
relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262”.
Ne consegue che correttamente la domanda è stata introdotta con ricorso.
Tanto rilevato, occorre altresì premettere che, a seguito della sentenza interpretativa di rigetto della questione di incostituzionalità dell'art. 250 c.c. (Corte Costituzionale 11/03/2011 n. 83), deve ritenersi che al "minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all'art. 250 cod. civ. E, se di regola la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (artt. 317-bis e 320 cod. civ.), qualora si prospettino situazioni di conflitto d'interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale”.
Al riguardo, tenuto conto dell'età del minore (nato il [...]) va innanzitutto escluso che debba disporsene l'audizione non avendo lo stesso, allo stato, consapevolezza e capacità comunicative tali da consentirgli di esprimere un giudizio riguardo alla genitorialità.
Inoltre, pur a fronte dei motivi di opposizione avanzati dalla IG.ra non appare CP_1
prospettabile un conflitto di interessi tra la stessa ed il minore. A ben vedere, infatti, con l'atto di opposizione la convenuta – senza mettere in dubbio la paternità del ricorrente – si limita ad esprimere in sostanza un giudizio negativo circa la personalità del ricorrente, a fronte dei comportamenti tenuti dal nel corso della gravidanza e del disinteresse mostrato nei confronti Pt_1
delle altre due figlie minorenni, nate dalla relazione, e Le predette considerazioni Per_3 Per_2
non appaiono espressive di un interesse individualistico della ricorrente ad opporsi al riconoscimento, con la conseguenza che non si ravvisa la necessità di provvedere alla nomina di un curatore speciale.
Tanto premesso, occorre osservare come sia orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità – anche alla luce della evoluzione della normativa nazionale e sovranazionale – che l'interesse del minore ad essere riconosciuto come figlio da entrambi i genitori costituisca espressione del diritto del minore stesso ad una genitorialità piena e non dimidiata e alla propria identità personale, intesa come coscienza di sé e delle proprie origini biologiche. A tale interesse, si affianca, come misura ed elemento di definizione dello stesso, il diritto soggettivo dell'altro genitore, al riconoscimento, diritto costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost. Alla luce di tali considerazioni, l'interesse del minore - indicato quale limite al rifiuto opposto dal genitore - non va inteso come presenza di effettivo e concreto interesse al riconoscimento, bensì piuttosto come assenza di pregiudizio, essendo l'interesse del minore ravvisabile in re ipsa nel complesso dei diritti che allo stesso derivano dal riconoscimento medesimo, primo tra tutti la propria identità personale,
4 N. R.G. 30/2023
nei termini sopra specificati, non escludendosi l'ampliamento della sfera affettiva, sociale ed economica dello stesso.
Pertanto, la contrarietà del riconoscimento all'interesse è idonea a sacrificare la genitorialità, soltanto qualora si accerti l'esistenza di motivi gravi ed irreversibili che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore e della sua salute psico-fisica (cfr.
Sez. I, n. 21088 del 03/11/2004; Cass., civ. Sez. I, 13830/2008; Cass. n. 2545/2011).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, dovendosi presumere l'interesse del minore al riconoscimento da parte di entrambi i genitori naturali (Cass., 27 maggio 2008, n. 13830), incombe sul genitore che abbia effettuato per primo il riconoscimento - e che intenda opporsi - provare l'esistenza di circostanze eccezionali tali da comportare un serio pregiudizio per la sana evoluzione psico-fisica del minore (ex multis, Cass., 16 novembre 2005, n. 23074).
Nella fattispecie, non sono emersi elementi tali da far ritenere che il riconoscimento del minore da parte del padre possa comportare un grave pregiudizio al sano sviluppo psico-fisico di
Per_1
La CTU espletata in corso di causa, che ha esteso l'osservazione anche al rapporto con le due figlie minori avute in precedenza dalla coppia, e già oggetto di separato Per_3 Per_2 procedimento, ha evidenziato che “La genitorialità del IG. risulta essere pienamente Pt_1
adeguata. Non risulta essere in alcun modo pregiudizievole o pericoloso, riesce a sintonizzarsi con i figli, riconosce e rispetta i tempi e i modi caratteristici di ognuno. Come si evince dalla fase psicodiagnostica il IG. si mostra aperto e collaborativo includendo e coinvolgendo nella sua Pt_1 visione di famiglia 'allargata' anche la figura della madre dei propri figli. Calmo e pacato, ha la capacità di chiedere ed accettare aiuto quando si trova in difficoltà. Come emerge anche dalla fase testistica: “Il IGnor risulta un genitore accessibile, attivo e propositivo, un caregiver sicuro Pt_1
e supportivo anche di fronte a differenti interpretazioni del mondo circonstante, che possono essere risolte grazie alla disponibilità al dialogo””; “Durante l'intera consulenza si osserva una coerenza tra le osservazioni cliniche e quelle psicodiagnostiche tali da poter asserire che non si riscontra alcun pregiudizio e nessun elemento di pericolosità a carico del Sig. Come si evince anche Pt_1
da quanto relazionato dai Servizi Sociali di AT (nel suo trascorso) e di CA (nel suo presente), si delinea un profilo che abbraccia il pieno riscatto rispetto alla condotta antisociale limitata al periodo della adolescenza. Ad oggi, il IG. si mostra responsabile e un padre Pt_1 premuroso e adeguato;
come si evidenzia anche dall'esito dell'MMPI -2: “…. il paziente difficilmente può avere agiti ed impulsi violenti o aggressivi, perché converte i sintomi in passivo”
(paragrafo 7.3 pag. 49), inoltre “…L'immagine sociale è di una persona equilibrata e ragionevole dotata di buon autocontrollo, leale e tranquilla (Pa, Ma). Nelle relazioni sociali dimostra
5 N. R.G. 30/2023
accondiscendenza, remissività che potrebbe influire portando il soggetto ad evitare situazioni o attività competitive (Sc)….”.
Tali conclusioni del CTU risultano pienamente condivisibili, trovando peraltro ampio riscontro anche nel percorso intrapreso da parte dei Servizi Sociali di CA (v. relazioni in atti).
Ne deriva che, nell'interesse superiore del minore a vedersi riconosciuto dal genitore, la domanda proposta dal ricorrente deve essere accolta.
Quanto all'attribuzione del cognome paterno, alla luce di quanto disposto dall'art. 262 c.c., si ritiene di dover disporre che il minore assuma il cognome paterno, in aggiunta e posposto a quello materno. Conseguentemente, deve ordinarsi l'annotazione della sentenza nell'atto di nascita.
In merito all'affidamento del minore, deve osservarsi, in linea generale, che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n.
1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012), con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 24526 del 2010). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il
6 N. R.G. 30/2023
figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022,
n.21425; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n.
14480 del 2006).
Nel caso di specie, nella CTU espletata, la dott.ssa , secondo un metodo di indagine Per_4
serio e razionale, immune da vizi logici o giuridici, e condivisibile, ha evidenziato una serie di criticità con riferimento alla figura materna, la quale ha mostrato una genitorialità di tipo
“mascherato”: “in apparenza una madre pienamente competente, attenta, premurosa e protettiva;
ciò nasconde atteggiamenti pregiudizievoli e abusanti: non riesce a valutare e comprendere i bisogni dei figli eludendo a pieno il criterio di accesso all'altro genitore, oltre che al ramo parentale paterno;
si eroga diritti e decide senza ascoltare l'altro IGnificativo. Questa modalità evidenzia l'incapacità di comprendere in profondità il vissuto emotivo dei minori negando, in un certo senso, la propria responsabilità nel mettere in serio pregiudizio lo sviluppo affettivo e relazionale dei bambini;
sembra, quindi, non essere consapevole del danno che questo comportamento arreca ai minori, i cui reali bisogni non vengono riconosciuti. Dimostra un atteggiamento autoreferenziale, ipercontrollante e manipolativo celato da un'apparente perfezione moralistica della realtà e della genitorialità. Si evidenzia chiusura e un pensiero rigido, come emerge dalla fase psicodiagnostica, la IG.ra esclude completamente il padre dei suoi figli da tutte le attività di vita che li riguardano CP_1 evidenziando un atteggiamento ostracista (assunto in modo arbitrario).”. Il padre di contro, come già esposto, si mostra pienamente adeguato, “non risulta essere in alcun modo pregiudizievole o pericoloso, riesce a sintonizzarsi con i figli, riconosce e rispetta i tempi e i modi caratteristici di ognuno. Come si evince dalla fase psicodiagnostica il IG. si mostra aperto e collaborativo Pt_1
includendo e coinvolgendo nella sua visione di famiglia 'allargata' anche la figura della madre dei propri figli. Calmo e pacato, ha la capacità di chiedere ed accettare aiuto quando si trova in difficoltà. Come emerge anche dalla fase testistica: “Il IGnor risulta un genitore accessibile, Pt_1
attivo e propositivo, un caregiver sicuro e supportivo anche di fronte a differenti interpretazioni del mondo circonstante, che possono essere risolte grazie alla disponibilità al dialogo””.
A carico di entrambi i genitori sono stati rilevati elementi critici nella comunicazione e nella non-comunicazione, nella meta-comunicazione sistemico-familiare. La comunicazione distonica e disfunzionale che intercorre tra loro mantiene sempre acceso il conflitto di coppia (attraverso atteggiamenti passivo aggressivi, svalutando in modo diretto e indiretto l'altro genitore che reagisce in modo più o meno passivo). Tale comunicazione è lo specchio della difficoltà di questo nucleo familiare che nasce dal mancato “divorzio psichico” nella coppia.
7 N. R.G. 30/2023
La CTU ha quindi concluso, nell'ottica di una buona capacità genitoriale, piena nel padre e appena sufficiente nella madre, nella prospettiva di una corretta adesione al principio della bigenitorialità, suggerendo: - l'affido condiviso con collocamento dei minori Persona_5
e presso la madre nella casa dove già sono residenti, con diritto di Per_2 Persona_6
frequentazione del padre;
- il coinvolgimento del Consultorio Familiare per poter attivare un percorso di educativa domiciliare che possa monitorare l'attuazione e il perdurare delle indicazioni fornite dal Giudice e dal consultorio stesso;
- l'intervento del coordinatore genitoriale a favore di una crescita del nucleo familiare, centrato sia sul sostegno genitoriale ad entrambi i genitori sia, per strutturare una buona comunicazione tra l'ex coppia nell'ottica di una genitorialità adeguata;
- una psicoterapia individuale per la IGnora che dimostra di non aver contezza delle conseguenze CP_1
dei suoi comportamenti e atteggiamenti ostruzionistici, inoltre sembra non essere consapevole di perpetrare condotte pregiudizievoli nei confronti dei figli avendo loro negato e manipolato l'accesso all'altro genitore in modo del tutto arbitrario.
Alla luce di tali risultanze, reputa il Tribunale che nel caso di specie debba essere disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, dovendo Per_1
tuttavia ribadirsi -in ragione delle criticità esistenti- l'indispensabilità del percorso di coordinamento genitoriale, già disposto in corso di causa e al quale la IG.ra non ha ritenuto di aderire. Il CP_1
coordinatore potrà essere individuato dalle parti concordemente, trattandosi di figura esterna al processo e su base essenzialmente volontaristica, ed il costo delle cui prestazioni dovrà essere sopportato dalle parti nella misura prevista per le spese straordinarie. Si tratta di una figura che dovrà essere individuata con lo specifico compito di facilitare la risoluzione delle dispute tra genitori altamente conflittuali e con lo scopo di ridurre l'eccessivo ricorso ad azioni giudiziarie. Il coordinatore dovrà altresì mantenere una funzione di raccordo con i Servizi Sociali che seguono il nucleo familiare. All'uopo, appare opportuno invitare le parti ad intraprendere nell'interesse del minore un percorso di sostegno alla genitorialità.
Quanto alla frequentazione padre-figlio, tenuto conto della tenera età di e preso atto Per_1
di quanto suggerito dalla CTU, si dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore:
• fino al compimento dei 3 anni di età: - il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore
18.30; - tutte le domeniche, dalle ore 16.00 alle ore 18.30; il giorno del 25 dicembre o il giorno del 1 gennaio, dalle ore 16.00 alle ore 18.30;
• a decorrere dal compimento dei 3 anni di età: - il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.30; - tutte le domeniche, dalle ore 15.30 alle ore 19.30; il giorno del 25 dicembre o il giorno del 1 gennaio, dalle ore 12.00 alle ore 18.00; il giorno di Pasqua o di
Pasquetta, dalle ore 12.00 alle ore 18.00;
8 N. R.G. 30/2023
• a decorrere dal compimento dei 4 anni di età: - il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.30; - a settimane alterne, avendo cura i genitori di far coincidere il weekend con quello di permanenza presso il padre anche delle sorelle e , dall'uscita di Per_2 Per_3
scuola del venerdì fino alle ore 20.30 della domenica, con pernottamento;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 20.30 del 25 dicembre oppure dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 20.30 del 1 gennaio;
dalle ore
16.00 del 5 gennaio alle ore 20.30 del 6 gennaio, ad anni alterni con la madre;
il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, in modo alternato con la madre (dalle ore 10.00 alle ore 20.30); il giorno del compleanno del minore, ad anni alterni con la madre;
il giorno del compleanno del padre
• a decorrere dal quinto anno di età, - il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30; - due week-end al mese, alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 20.30 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 20.30 del 25 dicembre oppure dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 20.30 del 1 gennaio;
dalle ore 16.00 del 5 gennaio alle ore 20.30 del 6 gennaio, ad anni alterni con la madre;
il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, in modo alternato con la madre (dalle ore 10.00 alle ore 20.30); il giorno del compleanno del minore, ad anni alterni con la madre;
il giorno del compleanno del padre;
- per quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare ogni anno entro il 31 maggio. In merito agli spostamenti, appare opportuno precisare che il padre preleverà il figlio all'uscita di scuola o presso l'abitazione materna e la madre si recherà a riprenderlo presso l'abitazione paterna.
Appare anche opportuno disporre dispone che la madre garantisca al padre colloqui telefonici quotidiani con il figlio nel periodo non coperto dal calendario di visita.
Quanto ai provvedimenti economici, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, si reputa congruo porre a carico del padre il versamento mensile in favore della madre della somma di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento di mentre le spese straordinarie Per_1
sono poste a carico di entrambe le parti al 50%, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
CA.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Parimenti le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
9 N. R.G. 30/2023
1. autorizza il ricorrente , nato a Milano il [...], a [...] al Parte_1
riconoscimento quale proprio figlio di , nato a [...] il [...], già Persona_5
riconosciuto dalla madre nata a [...] il [...]; Controparte_1
2. dispone che al minore sia attribuito il cognome paterno “ in aggiunta e Persona_5 Pt_1
posposto a quello materno;
CP_1
3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di competenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. dispone che il figlio minore sia affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_1
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
5. dispone il collocamento prevalente di presso la madre;
Per_1
6. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Per_1
• fino al compimento dei 3 anni di età: - il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore
18.30; - tutte le domeniche, dalle ore 16.00 alle ore 18.30; il giorno del 25 dicembre o il giorno del 1 gennaio, dalle ore 16.00 alle ore 18.30;
• a decorrere dal compimento dei 3 anni di età: - il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.30; - tutte le domeniche, dalle ore 15.30 alle ore 19.30; il giorno del 25 dicembre o il giorno del 1 gennaio, dalle ore 12.00 alle ore 18.00; il giorno di Pasqua o di
Pasquetta, dalle ore 12.00 alle ore 18.00;
• a decorrere dal compimento dei 4 anni di età: - il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.30; - a settimane alterne, avendo cura i genitori di far coincidere il weekend con quello di permanenza presso il padre anche delle sorelle e , dall'uscita di Per_2 Per_3
scuola del venerdì fino alle ore 20.30 della domenica, con pernottamento;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 20.30 del 25 dicembre oppure dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 20.30 del 1 gennaio;
dalle ore
16.00 del 5 gennaio alle ore 20.30 del 6 gennaio, ad anni alterni con la madre;
il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, in modo alternato con la madre (dalle ore 10.00 alle ore 20.30); il giorno del compleanno del minore, ad anni alterni con la madre;
il giorno del compleanno del padre;
• a decorrere dal quinto anno di età, - il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30; - due week-end al mese, alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 20.30 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 20.30 del 25 dicembre oppure dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 20.30 del 1 gennaio;
dalle ore 16.00 del 5 gennaio alle ore 20.30 del 6 gennaio, ad anni alterni con la madre;
il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, in modo
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alternato con la madre (dalle ore 10.00 alle ore 20.30); il giorno del compleanno del minore, ad anni alterni con la madre;
il giorno del compleanno del padre;
- per quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare ogni anno entro il 31 maggio.
• In merito agli spostamenti, appare opportuno precisare che il padre preleverà il figlio all'uscita di scuola o presso l'abitazione materna e la madre si recherà a riprenderlo presso l'abitazione paterna;
7. dispone che la madre garantisca al padre colloqui telefonici quotidiani con il minore nei periodi non coperti dal calendario di visita;
8. pone a carico di il versamento in favore di della somma mensile Parte_1 Controparte_1
di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore oltre Per_1
rivalutazione istat e rimborso del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e mediche per prestazioni non erogate dal S.S.N.), purché documentate e previamente concordate
(salve le spese scolastiche e quelle mediche urgenti), attenendosi, nell'individuazione dei predetti oneri, al Protocollo approvato presso il Tribunale di CA;
9. dispone che le parti provvedano ad individuare concordemente il nominativo del Coordinatore Genitoriale cui affidare l'incarico e a conferire il relativo incarico;
10. Il coordinatore avrà il ruolo attivo di moderatore o supervisione con funzioni di assistenza, controllo ed organizzazione e strutturerà con i genitori un programma di genitorialità e ne seguirà l'attuazione;
11. invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso i Servizi Sociali di CA ai quali affida il compito di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare;
12. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 3809,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
13. pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Manda alla Cancelleria le comunicazioni ai Servizi Sociali di CA.
Così deciso in CA, nella camera di conIGlio del 4.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)
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