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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 26/09/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
n. 856/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ………………………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ………………………. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………............ Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 856 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione in data 21.3.2025 a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 27.2.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Piazza Bianchi n.5, presso lo studio dell'avv. Michele Ferrari che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE –
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Nino Bixio n.6 presso lo studio dell'avv. Marco Valcado che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE –
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “…dichiarare e pronunciare la separazione personale dei coniugi SI.ra nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
, e SI. nato a [...] l'[...], C.F._1 Controparte_1 c.f.: , coniugi sposati con matrimonio civile in Sanremo (IM) in C.F._2 data 09/03/2006 (atto civile del Comune di Sanremo n. 14, parte 1, anno 2006 di Sanremo), respingendo l'eventuale domanda di addebito alla moglie e/o ogni domanda ex adversis proposta;
- disporre che la GL (ad oggi ancora) minore Persona_1 nata a [...] il [...] (c.f.: ) venga affidata in via C.F._3 esclusiva alla RE SI.ra , o in subordine con affido condiviso, in ogni Parte_1
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 856/2022 R.G.A.C.C.
caso con assegnazione a suo favore della casa coniugale sita in Sanremo in Strada Baragallo n. 6, di cui è unica proprietaria e nella quale la GL abita e continuerà ad abitare con la RE;
- disporre che il convenuto quale contributo Controparte_1 per il mantenimento della GL , versi alla SI.ra un Persona_1 Parte_1 assegno mensile di Euro 500,00 con aggiornamenti Istat, o di quella diversa misura che il Tribunale riterrà di Giustizia, disponendo e statuendo altresì che spetti interamente alla RE , ad integrazione del contributo di cui si è appena detto, Parte_1 l'assegno unico universale per la GL;
- con ordine al competente Persona_1 Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di residenza, e con ogni ulteriore adempimento. Vinte le spese e gli onorari di causa, rimborso forfetario ed accessori di legge inclusi”;
per parte resistente: “…pronunciare la separazione personale dei coniugi SIg.ri
Affidare in maniera condivisa la minore ad Controparte_1 Persona_1 entrambi i genitori con collocazione abitativa della stessa presso la RE;
Assegnare la casa famigliare, con quanto in essa contenuto alla Stabilire che il SI. Pt_1 CP_1 possa intrattenersi con la GL lasciando loro la libertà di decidere i
[...] Per_1 tempi e i modi della loro frequentazione. Tenuto conto della mancanza di un reddito degno di tale nome da parte del convenuto, stabilire non essere dovuto alcun contributo economico né per la moglie né per la GL. Vinte le spese e le competenze di causa come infra indicate”
per il pubblico Ministero: “...pronunciare la separazione tra i coniugi
[...]
” Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato in data 29.4.2022 – premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Sanremo il 9.3.2006 con e che dall'unione è nata la Controparte_1 GL (18 anni, essendo nata il [...]), divenuta maggiorenne in corso di Per_1 causa ma ancora economicamente non indipendente;
che in seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi;
separazione che al marito doveva essere addebitata. Chiedeva, inoltre, per quanto ormai rileva attesa la medio tempore intervenuta maggiore età di , che a carico del marito, a titolo di Per_1 contributo al mantenimento della prole, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 500,00 mensili e che, al medesimo titolo, fosse riconosciuto in proprio favore un contributo di importo non inferiore ad € 300,00 mensili.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda di separazione, dall'altro chiedeva che la stessa fosse addebitata alla moglie. Inoltre, ai fini che ormai rilevano attesa la maggiore età raggiunta da , chiedeva che alla ricorrente fosse assegnata Per_1 la casa coniugale e che, stante la sua precaria situazione economica – nessun contributo fosse posto a proprio carico per il mantenimento della GL e della moglie.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 15.9.2022 all'esito della quale, nell'impossibilità di pervenire ad una loro conciliazione, assumeva con ordinanza in data 21.9.2022 i provvedimenti provvisori di competenza, autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento esclusivo rafforzato della GL
– all'epoca minorenne – alla RE, con collocazione della stessa presso Per_1 quest'ultima e regolamentazione del diritto di visita del padre. Poneva, inoltre, a carico dr. Andrea CANCIANI 2 n. 856/2022 R.G.A.C.C.
del resistente, a titolo di contributo al mantenimento della GL, un assegno di importo pari ad € 300,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie), allo stato rigettando la richiesta di contributo economico avanzata dalla ricorrente. Nominava, infine, il Giudice Istruttore, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva, quindi, istruita attraverso il deposito di documenti (tra cui la dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti e le relazioni periodiche di aggiornamento dei Servizi) e l'escussione di testi ( ) Testimone_1
Precisate dalle parti le conclusioni mediante note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 27.2.2025 e acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa - con ordinanza del 21.3.2025 - veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato e Parte_1 deve essere accolto. Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nelle rispettive difese e ribadito all'udienza presidenziale così come nelle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. da ultimo depositate. Deve, in proposito, anche darsi atto di come la ricorrente solamente all'udienza del abbia rinunziato alla domanda di addebito al marito della separazione.
Ciò premesso in punto status, deve essere preliminarmente evidenziato come nulla debba essere disposto in punto affidamento, collocazione e regime di visite della GL
, essendo la stessa medio tempore divenuta maggiorenne in corso di causa Per_1 (avendo compiuto 18 anni il 10.3.2025) né in ordine alla domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente, avendo esplicitamente ad essa Parte_1 rinunziato all'udienza del 11.12.2024 (vds. “...A questo punto, dopo confronto con il Giudice, l'avv. Ferrari dichiara di rinunziare alla domanda di addebito della separazione...”).
Quanto alla domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata da CP_1
dato e non concesso che la stessa non debba ritenersi abbandonata poiché non
[...] riproposta nelle conclusioni precisate con note del 26.2.2025 (senza alcun cenno alla stessa neppure nella parte relativa alla trattazione per l'udienza) né avendo egli provveduto al deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., deve essere sottolineato come la stessa, in ogni caso, debba essere rigettata.
Invero, preme sottolineare come tale domanda sia stata formulata da Controparte_1 in termini del tutto generici e non circostanziati, meramente riconducendo a volontà e/o comportamento della moglie il proprio allontanamento dalla casa coniugale, senza tuttavia specificare se e per quali ragioni e/o in quali circostanze sia maturato (vds. quanto allegato in comparsa di costituzione: “...il SI. si costituisce in giudizio CP_1 con la presente comparsa di costituzione e risposta solo alla udienza del 14/2/2023 avendo la propria residenza presso la casa coniugale sita in Strada Baragallo 6 occupata dalla moglie e di sua proprietà, da cui era stato costretto ad allontanarsi in occasione dell'inizio della separazione di fatto... In merito alle conclusioni svolte dalla Voci si rileva che la responsabilità della separazione è da addebitare alla moglie la dr. Andrea CANCIANI 3 n. 856/2022 R.G.A.C.C.
quale ha reso impossibile la convivenza...”); quanto precede anche al fine di doverosamente valutare i comportamenti di controparte in rapporto all'obbligo di coabitazione nascente dal matrimonio.
Tale domanda, già di per sé formulata in termini talmente generici da risultare inammissibile, non avrebbe del resto potuto essere corroborata neppure dalle prove orali
– anch'esse connotate dai medesimi vizi – dedotte a fini di prova dal resistente e, correttamente, non ammesse dal Tribunale (vds. ordinanza in data 29.1.2024 in rapporto all'unico capitolo formulato da parte resistente nella 2^ memoria ex art. 183, c.6 c.p.c. del 26.6.2023: “Vero che è stata la moglie che ha allontanato dalla casa coniugale il marito”); quanto precede avendo egli altresì rinunziato all'escussione di proprio teste da escutersi in controprova sulle circostanze addotte da controparte a sostegno della domanda di addebito poi rinunziata (vds. verbale di udienza del 25.6.2024: “...A questo punto l'avv. Valcado fa presente come non sia stato possibile reperire il proprio teste che avrebbe dovuto essere escusso all'odierna udienza (in controprova sui capitoli ammessi di controparte) e dichiara, pertanto, di rinunziare alla sua escussione...”).
E' per le superiori ragioni che la domanda di addebito della separazione avanzata da parte resistente deve essere, in ogni caso, rigettata.
Deve a questo punto essere trattata la questione relativa alla necessità di , ormai Per_1 maggiorenne, di essere ancora mantenuta dai genitori;
quanto precede insistendo la RE per la determinazione di un contributo a carico del padre ed adombrando, quest'ultimo, come la GL possa essere medio tempore divenuta economicamente indipendente (vds. quanto riferito nelle note di trattazione del 26.2.2025: “...la GL minore, da quando ha abbandonato la scuola, ha svolto numerosi lavori percependo un reddito anche se non elevato...”).
Orbene, se da un lato deve darsi atto di come parte ricorrente, nella propria autocertificazione del 12.6.2024, abbia dichiarato come la GL stesse lavorando con contratto di apprendistato e retribuzione di circa € 800,00 mensili (vds. “...GL Per_1 da qualche mese ha un contratto di apprendistato dal quale prende 800 € al mese, di durata incerta...”), dall'altro deve essere sottolineato come abbia compiuto 18 Per_1 anni solo nello scorso mese di marzo 2023, dovendosi pertanto alla stessa ancora riconoscere la possibilità ed il diritto di eventualmente individuare occupazione maggiormente rispondente alle proprie capacità ed aspirazioni e con retribuzione più adeguata a garantirle un'effettiva indipendenza economica e la possibilità di affrancamento, anche sotto il profilo abitativo, dai genitori;
quanto precede dovendosi poi ritenere, sulla scorta di quanto allegato da parte ricorrente in comparsa conclusionale (e non contestato da controparte che ha omesso di depositare le memorie di cui all'art. 190 c.p.c.) come tale esperienza risulti ad oggi conclusa (vds. “...La GL , da Per_1 pochi mesi divenuta maggiorenne, seppure per un certo periodo abbia svolto un'attività lavorativa a tempo parziale (apprendistato) di cui si è dato atto nella dichiarazione autocertificata della RE, non può dirsi in oggi economicamente autosufficiente...”) e come, in ogni caso, legata ad un mero “contratto di apprendistato” inidoneo a dimostrare, per come chiarito anche dalla stessa Suprema Corte, una sua intervenuta indipendenza economica (vds. Cass., sez. 1, ord. 19.12.2023, n.25494: “Il mantenimento del figlio resta a carico dei genitori fino a che non si sia esaurita, in congruo termine, la fase di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro. Il contratto di lavoro di apprendistato della GL diciannovenne non fa presumere la sua autosufficienza economica che deve essere dimostrata dal genitore richiedente la revoca del mantenimento”).
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 856/2022 R.G.A.C.C.
Ed è per le superiori ragioni che, se da un lato deve ancora essere riconosciuto alla GL
il diritto ad essere mantenuta dai genitori, dall'altro deve a questo punto essere Per_1 in primo luogo accolta la domanda congiuntamente avanzata da entrambi i genitori di assegnazione a della casa coniugale (di sua proprietà) sita in Sanremo, Parte_1 Strada Baragallo n.6.
Passando, quindi, ad affrontare le questioni economiche della causa di separazione, deve darsi atto di come unica domanda riguardi la quantificazione dell'eventuale contributo paterno al mantenimento di;
quanto precede dovendo ritenersi di fatto rinunziata Per_1 quella di analogo tenore originariamente avanzata dalla ricorrente, già rigettata nella fase presidenziale, non riproposta nelle conclusioni rassegnate con note del 27.2.2025 e neppure oggetto di cenno o trattazione nella comparsa conclusionale del 22.5.2025.
Ed ai fini di cui sopra appare opportuno, in primo luogo, confrontare la situazione patrimoniale e reddituale delle parti sulla scorta della documentazione in atti e delle autocertificazioni depositate.
Quanto a , lo stesso riferisce di essere privo di occupazione e di avere Controparte_1 in ogni caso un reddito pari a circa € 6.000,00 annui (vds. quanto riferito nelle note di trattazione del 26.2.2025: “...Come risulta agli atti il convenuto ha un reddito di circa 6.000 euro annui...”); quanto precede essendo comunque versato in atti attestazione modello ISEE del 30.4.2024 da cui risulta un reddito dello stesso (ISR) pari ad € 10.194,00 e non sostenendo egli alcun canone di locazione (abitando in Ceriana immobile concesso in comodato gratuito).
A quanto sopra deve essere aggiunto come, a giustificazione dello stato di disoccupazione, il resistente alleghi proprie precarie condizioni di salute in ragione di una “cardiopatia” (vds. documentazione allegata alla comparsa di costituzione ed alla 2^ memoria ex art. 183, c.6 c.p.c.); patologia che, se da un lato risulta in qualche misura effettivamente documentata nella sua consistenza, dall'altro non appare in ogni caso di portata tale da escludere tout court la possibilità di svolgimento di attività lavorativa;
quanto precede non emergendo tale indicazione da alcuna delle certificazioni prodotte.
Del resto, ove tali problematiche dovessero per ipotesi risultare in concreto effettivamente ostative alla possibilità di svolgere un lavoro, ben potrebbe il resistente avanzare domanda – ad oggi mai presentata – funzionale ad ottenere pensione di invalidità; quanto precede al contrario dovendosi evincere, in ragione degli stessi redditi (seppure minimali) riferiti dall'interessato, che egli abbia comunque in qualche misura mantenuto potenziale capacità di produzione di reddito che, sulla scorta del costante insegnamento della Suprema Corte (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021, n. 24049, Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974 e Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197), lo obbliga a provvedere, unitamente all'altro genitore, al mantenimento della prole.
Quanto, invece, a la stessa risulta essere attualmente occupata nel settore Parte_1 della ristorazione con contratto part-time e mansioni di cameriera, avendo percepito nel 2023 un reddito pari a circa € 9.000,00 (vds. quanto riferito nell'autocertificazione del 12.6.2024); quanto precede non sopportando canone di locazione (abitando la casa coniugale di sua proprietà).
Appare, pertanto, conforme a giustizia e coerente con le risultanze di causa porre a carico del padre, pur nella precarietà della sua situazione economica (peraltro non dissimile da quella della RE), l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento “ordinario” di , un assegno dell'importo di € 200,00 Per_1
dr. Andrea CANCIANI 5 n. 856/2022 R.G.A.C.C.
mensili oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie (individuate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio specificate in dispositivo).
Tale somma, infatti, deve ritenersi idonea a soddisfare – unitamente al contributo in forma diretta richiesto alla RE - le esigenze di mantenimento della prole in ossequio ai criteri dettati dall'art. 337-ter, c. 4 c.p.c., proporzionata rispetto alla capacità contributiva paterna per come sopra ritenuta anche in rapporto a quella di controparte;
quanto precede altresì tenuto conto dei redditi, seppure minimali ed occasionali, percepiti da nelle varie opportunità di lavoro di volta in volta reperite. Per_1
Ad integrazione del superiore contributo deve, inoltre, stabilirsi – attesa la sua minimale entità rispetto alle esigenze di mantenimento della prole - che venga interamente percepito dalla RE, fino a quando ne avrà diritto (compimento del 21° anno Per_1 di età) l'assegno unico universale per la stessa.
La natura del contenzioso ed il contenuto della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il Controparte_1
8.11.1973 e nata a [...] il [...] unitisi in Parte_1 matrimonio in Sanremo in data 9.3.2006; matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006 al n.14, parte I;
2) assegna a la casa coniugale sita in Sanremo, Strada Baragallo Parte_1 n.6;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL
maggiorenne ma economicamente non indipendente, mediante Per_1 versamento alla RE di un assegno mensile di € 200,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
dr. Andrea CANCIANI 6 n. 856/2022 R.G.A.C.C.
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
4) dispone che venga interamente percepito dalla RE, ad integrazione del contributo di cui al capo 3), l'assegno unico universale per la GL Per_1
5) rigetta nel resto;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 26.9.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ………………………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ………………………. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………............ Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 856 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione in data 21.3.2025 a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 27.2.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Piazza Bianchi n.5, presso lo studio dell'avv. Michele Ferrari che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE –
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Nino Bixio n.6 presso lo studio dell'avv. Marco Valcado che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE –
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “…dichiarare e pronunciare la separazione personale dei coniugi SI.ra nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
, e SI. nato a [...] l'[...], C.F._1 Controparte_1 c.f.: , coniugi sposati con matrimonio civile in Sanremo (IM) in C.F._2 data 09/03/2006 (atto civile del Comune di Sanremo n. 14, parte 1, anno 2006 di Sanremo), respingendo l'eventuale domanda di addebito alla moglie e/o ogni domanda ex adversis proposta;
- disporre che la GL (ad oggi ancora) minore Persona_1 nata a [...] il [...] (c.f.: ) venga affidata in via C.F._3 esclusiva alla RE SI.ra , o in subordine con affido condiviso, in ogni Parte_1
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 856/2022 R.G.A.C.C.
caso con assegnazione a suo favore della casa coniugale sita in Sanremo in Strada Baragallo n. 6, di cui è unica proprietaria e nella quale la GL abita e continuerà ad abitare con la RE;
- disporre che il convenuto quale contributo Controparte_1 per il mantenimento della GL , versi alla SI.ra un Persona_1 Parte_1 assegno mensile di Euro 500,00 con aggiornamenti Istat, o di quella diversa misura che il Tribunale riterrà di Giustizia, disponendo e statuendo altresì che spetti interamente alla RE , ad integrazione del contributo di cui si è appena detto, Parte_1 l'assegno unico universale per la GL;
- con ordine al competente Persona_1 Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di residenza, e con ogni ulteriore adempimento. Vinte le spese e gli onorari di causa, rimborso forfetario ed accessori di legge inclusi”;
per parte resistente: “…pronunciare la separazione personale dei coniugi SIg.ri
Affidare in maniera condivisa la minore ad Controparte_1 Persona_1 entrambi i genitori con collocazione abitativa della stessa presso la RE;
Assegnare la casa famigliare, con quanto in essa contenuto alla Stabilire che il SI. Pt_1 CP_1 possa intrattenersi con la GL lasciando loro la libertà di decidere i
[...] Per_1 tempi e i modi della loro frequentazione. Tenuto conto della mancanza di un reddito degno di tale nome da parte del convenuto, stabilire non essere dovuto alcun contributo economico né per la moglie né per la GL. Vinte le spese e le competenze di causa come infra indicate”
per il pubblico Ministero: “...pronunciare la separazione tra i coniugi
[...]
” Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato in data 29.4.2022 – premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Sanremo il 9.3.2006 con e che dall'unione è nata la Controparte_1 GL (18 anni, essendo nata il [...]), divenuta maggiorenne in corso di Per_1 causa ma ancora economicamente non indipendente;
che in seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi;
separazione che al marito doveva essere addebitata. Chiedeva, inoltre, per quanto ormai rileva attesa la medio tempore intervenuta maggiore età di , che a carico del marito, a titolo di Per_1 contributo al mantenimento della prole, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 500,00 mensili e che, al medesimo titolo, fosse riconosciuto in proprio favore un contributo di importo non inferiore ad € 300,00 mensili.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda di separazione, dall'altro chiedeva che la stessa fosse addebitata alla moglie. Inoltre, ai fini che ormai rilevano attesa la maggiore età raggiunta da , chiedeva che alla ricorrente fosse assegnata Per_1 la casa coniugale e che, stante la sua precaria situazione economica – nessun contributo fosse posto a proprio carico per il mantenimento della GL e della moglie.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 15.9.2022 all'esito della quale, nell'impossibilità di pervenire ad una loro conciliazione, assumeva con ordinanza in data 21.9.2022 i provvedimenti provvisori di competenza, autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento esclusivo rafforzato della GL
– all'epoca minorenne – alla RE, con collocazione della stessa presso Per_1 quest'ultima e regolamentazione del diritto di visita del padre. Poneva, inoltre, a carico dr. Andrea CANCIANI 2 n. 856/2022 R.G.A.C.C.
del resistente, a titolo di contributo al mantenimento della GL, un assegno di importo pari ad € 300,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie), allo stato rigettando la richiesta di contributo economico avanzata dalla ricorrente. Nominava, infine, il Giudice Istruttore, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva, quindi, istruita attraverso il deposito di documenti (tra cui la dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti e le relazioni periodiche di aggiornamento dei Servizi) e l'escussione di testi ( ) Testimone_1
Precisate dalle parti le conclusioni mediante note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 27.2.2025 e acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa - con ordinanza del 21.3.2025 - veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato e Parte_1 deve essere accolto. Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nelle rispettive difese e ribadito all'udienza presidenziale così come nelle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. da ultimo depositate. Deve, in proposito, anche darsi atto di come la ricorrente solamente all'udienza del abbia rinunziato alla domanda di addebito al marito della separazione.
Ciò premesso in punto status, deve essere preliminarmente evidenziato come nulla debba essere disposto in punto affidamento, collocazione e regime di visite della GL
, essendo la stessa medio tempore divenuta maggiorenne in corso di causa Per_1 (avendo compiuto 18 anni il 10.3.2025) né in ordine alla domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente, avendo esplicitamente ad essa Parte_1 rinunziato all'udienza del 11.12.2024 (vds. “...A questo punto, dopo confronto con il Giudice, l'avv. Ferrari dichiara di rinunziare alla domanda di addebito della separazione...”).
Quanto alla domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata da CP_1
dato e non concesso che la stessa non debba ritenersi abbandonata poiché non
[...] riproposta nelle conclusioni precisate con note del 26.2.2025 (senza alcun cenno alla stessa neppure nella parte relativa alla trattazione per l'udienza) né avendo egli provveduto al deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., deve essere sottolineato come la stessa, in ogni caso, debba essere rigettata.
Invero, preme sottolineare come tale domanda sia stata formulata da Controparte_1 in termini del tutto generici e non circostanziati, meramente riconducendo a volontà e/o comportamento della moglie il proprio allontanamento dalla casa coniugale, senza tuttavia specificare se e per quali ragioni e/o in quali circostanze sia maturato (vds. quanto allegato in comparsa di costituzione: “...il SI. si costituisce in giudizio CP_1 con la presente comparsa di costituzione e risposta solo alla udienza del 14/2/2023 avendo la propria residenza presso la casa coniugale sita in Strada Baragallo 6 occupata dalla moglie e di sua proprietà, da cui era stato costretto ad allontanarsi in occasione dell'inizio della separazione di fatto... In merito alle conclusioni svolte dalla Voci si rileva che la responsabilità della separazione è da addebitare alla moglie la dr. Andrea CANCIANI 3 n. 856/2022 R.G.A.C.C.
quale ha reso impossibile la convivenza...”); quanto precede anche al fine di doverosamente valutare i comportamenti di controparte in rapporto all'obbligo di coabitazione nascente dal matrimonio.
Tale domanda, già di per sé formulata in termini talmente generici da risultare inammissibile, non avrebbe del resto potuto essere corroborata neppure dalle prove orali
– anch'esse connotate dai medesimi vizi – dedotte a fini di prova dal resistente e, correttamente, non ammesse dal Tribunale (vds. ordinanza in data 29.1.2024 in rapporto all'unico capitolo formulato da parte resistente nella 2^ memoria ex art. 183, c.6 c.p.c. del 26.6.2023: “Vero che è stata la moglie che ha allontanato dalla casa coniugale il marito”); quanto precede avendo egli altresì rinunziato all'escussione di proprio teste da escutersi in controprova sulle circostanze addotte da controparte a sostegno della domanda di addebito poi rinunziata (vds. verbale di udienza del 25.6.2024: “...A questo punto l'avv. Valcado fa presente come non sia stato possibile reperire il proprio teste che avrebbe dovuto essere escusso all'odierna udienza (in controprova sui capitoli ammessi di controparte) e dichiara, pertanto, di rinunziare alla sua escussione...”).
E' per le superiori ragioni che la domanda di addebito della separazione avanzata da parte resistente deve essere, in ogni caso, rigettata.
Deve a questo punto essere trattata la questione relativa alla necessità di , ormai Per_1 maggiorenne, di essere ancora mantenuta dai genitori;
quanto precede insistendo la RE per la determinazione di un contributo a carico del padre ed adombrando, quest'ultimo, come la GL possa essere medio tempore divenuta economicamente indipendente (vds. quanto riferito nelle note di trattazione del 26.2.2025: “...la GL minore, da quando ha abbandonato la scuola, ha svolto numerosi lavori percependo un reddito anche se non elevato...”).
Orbene, se da un lato deve darsi atto di come parte ricorrente, nella propria autocertificazione del 12.6.2024, abbia dichiarato come la GL stesse lavorando con contratto di apprendistato e retribuzione di circa € 800,00 mensili (vds. “...GL Per_1 da qualche mese ha un contratto di apprendistato dal quale prende 800 € al mese, di durata incerta...”), dall'altro deve essere sottolineato come abbia compiuto 18 Per_1 anni solo nello scorso mese di marzo 2023, dovendosi pertanto alla stessa ancora riconoscere la possibilità ed il diritto di eventualmente individuare occupazione maggiormente rispondente alle proprie capacità ed aspirazioni e con retribuzione più adeguata a garantirle un'effettiva indipendenza economica e la possibilità di affrancamento, anche sotto il profilo abitativo, dai genitori;
quanto precede dovendosi poi ritenere, sulla scorta di quanto allegato da parte ricorrente in comparsa conclusionale (e non contestato da controparte che ha omesso di depositare le memorie di cui all'art. 190 c.p.c.) come tale esperienza risulti ad oggi conclusa (vds. “...La GL , da Per_1 pochi mesi divenuta maggiorenne, seppure per un certo periodo abbia svolto un'attività lavorativa a tempo parziale (apprendistato) di cui si è dato atto nella dichiarazione autocertificata della RE, non può dirsi in oggi economicamente autosufficiente...”) e come, in ogni caso, legata ad un mero “contratto di apprendistato” inidoneo a dimostrare, per come chiarito anche dalla stessa Suprema Corte, una sua intervenuta indipendenza economica (vds. Cass., sez. 1, ord. 19.12.2023, n.25494: “Il mantenimento del figlio resta a carico dei genitori fino a che non si sia esaurita, in congruo termine, la fase di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro. Il contratto di lavoro di apprendistato della GL diciannovenne non fa presumere la sua autosufficienza economica che deve essere dimostrata dal genitore richiedente la revoca del mantenimento”).
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 856/2022 R.G.A.C.C.
Ed è per le superiori ragioni che, se da un lato deve ancora essere riconosciuto alla GL
il diritto ad essere mantenuta dai genitori, dall'altro deve a questo punto essere Per_1 in primo luogo accolta la domanda congiuntamente avanzata da entrambi i genitori di assegnazione a della casa coniugale (di sua proprietà) sita in Sanremo, Parte_1 Strada Baragallo n.6.
Passando, quindi, ad affrontare le questioni economiche della causa di separazione, deve darsi atto di come unica domanda riguardi la quantificazione dell'eventuale contributo paterno al mantenimento di;
quanto precede dovendo ritenersi di fatto rinunziata Per_1 quella di analogo tenore originariamente avanzata dalla ricorrente, già rigettata nella fase presidenziale, non riproposta nelle conclusioni rassegnate con note del 27.2.2025 e neppure oggetto di cenno o trattazione nella comparsa conclusionale del 22.5.2025.
Ed ai fini di cui sopra appare opportuno, in primo luogo, confrontare la situazione patrimoniale e reddituale delle parti sulla scorta della documentazione in atti e delle autocertificazioni depositate.
Quanto a , lo stesso riferisce di essere privo di occupazione e di avere Controparte_1 in ogni caso un reddito pari a circa € 6.000,00 annui (vds. quanto riferito nelle note di trattazione del 26.2.2025: “...Come risulta agli atti il convenuto ha un reddito di circa 6.000 euro annui...”); quanto precede essendo comunque versato in atti attestazione modello ISEE del 30.4.2024 da cui risulta un reddito dello stesso (ISR) pari ad € 10.194,00 e non sostenendo egli alcun canone di locazione (abitando in Ceriana immobile concesso in comodato gratuito).
A quanto sopra deve essere aggiunto come, a giustificazione dello stato di disoccupazione, il resistente alleghi proprie precarie condizioni di salute in ragione di una “cardiopatia” (vds. documentazione allegata alla comparsa di costituzione ed alla 2^ memoria ex art. 183, c.6 c.p.c.); patologia che, se da un lato risulta in qualche misura effettivamente documentata nella sua consistenza, dall'altro non appare in ogni caso di portata tale da escludere tout court la possibilità di svolgimento di attività lavorativa;
quanto precede non emergendo tale indicazione da alcuna delle certificazioni prodotte.
Del resto, ove tali problematiche dovessero per ipotesi risultare in concreto effettivamente ostative alla possibilità di svolgere un lavoro, ben potrebbe il resistente avanzare domanda – ad oggi mai presentata – funzionale ad ottenere pensione di invalidità; quanto precede al contrario dovendosi evincere, in ragione degli stessi redditi (seppure minimali) riferiti dall'interessato, che egli abbia comunque in qualche misura mantenuto potenziale capacità di produzione di reddito che, sulla scorta del costante insegnamento della Suprema Corte (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021, n. 24049, Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974 e Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197), lo obbliga a provvedere, unitamente all'altro genitore, al mantenimento della prole.
Quanto, invece, a la stessa risulta essere attualmente occupata nel settore Parte_1 della ristorazione con contratto part-time e mansioni di cameriera, avendo percepito nel 2023 un reddito pari a circa € 9.000,00 (vds. quanto riferito nell'autocertificazione del 12.6.2024); quanto precede non sopportando canone di locazione (abitando la casa coniugale di sua proprietà).
Appare, pertanto, conforme a giustizia e coerente con le risultanze di causa porre a carico del padre, pur nella precarietà della sua situazione economica (peraltro non dissimile da quella della RE), l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento “ordinario” di , un assegno dell'importo di € 200,00 Per_1
dr. Andrea CANCIANI 5 n. 856/2022 R.G.A.C.C.
mensili oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie (individuate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio specificate in dispositivo).
Tale somma, infatti, deve ritenersi idonea a soddisfare – unitamente al contributo in forma diretta richiesto alla RE - le esigenze di mantenimento della prole in ossequio ai criteri dettati dall'art. 337-ter, c. 4 c.p.c., proporzionata rispetto alla capacità contributiva paterna per come sopra ritenuta anche in rapporto a quella di controparte;
quanto precede altresì tenuto conto dei redditi, seppure minimali ed occasionali, percepiti da nelle varie opportunità di lavoro di volta in volta reperite. Per_1
Ad integrazione del superiore contributo deve, inoltre, stabilirsi – attesa la sua minimale entità rispetto alle esigenze di mantenimento della prole - che venga interamente percepito dalla RE, fino a quando ne avrà diritto (compimento del 21° anno Per_1 di età) l'assegno unico universale per la stessa.
La natura del contenzioso ed il contenuto della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il Controparte_1
8.11.1973 e nata a [...] il [...] unitisi in Parte_1 matrimonio in Sanremo in data 9.3.2006; matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006 al n.14, parte I;
2) assegna a la casa coniugale sita in Sanremo, Strada Baragallo Parte_1 n.6;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL
maggiorenne ma economicamente non indipendente, mediante Per_1 versamento alla RE di un assegno mensile di € 200,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
dr. Andrea CANCIANI 6 n. 856/2022 R.G.A.C.C.
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
4) dispone che venga interamente percepito dalla RE, ad integrazione del contributo di cui al capo 3), l'assegno unico universale per la GL Per_1
5) rigetta nel resto;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 26.9.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 7