Sentenza 19 febbraio 2019
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Il furto è il reato previsto dall'art. 624 c.p. che punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto, con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 516 euro Il reato di furto nel codice penale La pena per il furto Il bene giuridico tutelato Procedibilità Furto: i soggetti Soggetto attivo Soggetto passivo Elemento soggettivo Oggetto del reato di furto La destinazione d'uso Il requisito dell'altruità della cosa Furto: la condotta punita Impossessamento Furto al supermercato Furto aggravato e attenuato Furto aggravato Furto attenuato Ipotesi particolari di furto Furto in abitazione Furto con strappo Furti minori La giurisprudenza sul reato di furto Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2019, n. 7606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7606 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GA CH, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/07/2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con le ulteriori statuizioni di legge;
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Torino, con sentenza in data 27 luglio 2018, applicava nei confronti di CH GA la pena concordata dalle parti ex art.444 cod. proc. pen., in relazione al reato di rapina aggravata (art. 628, commi 1 e 2, cod. pen.) consumato in data 20 aprile 2018. E' contestato al GA di essersi impossessato, nascondendole nelle tasche, di quattro bottiglie di liquore che sottraeva dai banchi espositori dell'ipermercato Carrefour di Torino e, dopo aver superato le barriere antitaccheggio che suonavano, così richiamando l'attenzione degli addetti alla sicurezza, di avere usato violenza e minaccia nei confronti degli stessi al fine di sottrarsi al controllo e conseguire l'impunità nonché mantenere il possesso di quanto sottratto.
2. Ricorre per Cassazione avverso detta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. rilevando che, sulla base della più recente giurisprudenza di questa Corte Suprema, il fatto è stato erroneamente qualificato come rapina consumata invece che come rapina tentata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è ammissibile e fondato.
2. Quanto al profilo della ammissibilità del ricorso deve innanzitutto rilevarsi che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. espressamente prevede la possibilità per l'imputato di proporre ricorso per cessazione per motivi attinenti all'erronea qualificazione giuridica del fatto. E', poi, ben noto il costante orientamento di questa Corte secondo il quale «In tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cessazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione». (In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso). (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; in senso conforme Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). Ciò premesso, rileva il Collegio che nel caso di specie la verifica della corretta qualificazione giuridica del fatto risulta con immediatezza dalla contestazione (analiticamente descritta nel capo di imputazione) e non presenta ragionevoli margini di opinabilità alla luce del dictum in materia delle Sezioni Unite di questa Corte. 4 3. Passando ora alla valutazione della corretta qualificazione giuridica del fatto, deve rilevarsi che la questione aveva dato luogo nel passato a contrasti giurisprudenziali sorti in principalità in relazione al momento consumativo del reato di furto ma perfettamente traslabili in quello di rapina, che dal primo si differenzia sostanzialmente da un quid pluris costituito dall'uso di violenza o minaccia finalizzate all'impossessamento della cosa mobile altrui mediante sottrazione a chi la detiene. Le Sezioni Unite di questa Corte sono state chiamate in due occasioni ad occuparsi della questione della qualificazione giuridica del fatto (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153 e Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186). Mentre nella prima delle pronunce indicate è stato affrontato in principalità il problema della configurabilità del tentativo di rapina impropria, nella seconda la questione di diritto sottoposta alle Sezioni Unite si è sostanziata nel quesito seguente: "Se la condotta di sottrazione di merce all'interno di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile come furto consumato o tentato allorché l'autore sia fermato dopo il superamento della barriera delle casse con la merce sottratta". L'indirizzo giurisprudenziale al quale ha ritenuto di aderire il Supremo Collegio si fonda sulla considerazione che la concomitante osservazione da parte della persona offesa, ovvero del dipendente personale di sorveglianza, dell'avviata azione delittuosa (al pari dei controlli strumentali mediante apparati elettronici di rilevazione automatica del movimento della merce: sensori, placche antitaccheggio) e la correlata e immanente possibilità di intervento nella immediatezza, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del reato, per non essersi perfezionata la fattispecie tipizzata - dell'impossessamento, mediante sottrazione, della cosa altrui - in quanto l'agente non ha conseguito l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo, la cui «signoria sulla cosa» non è stata eliminata. In sostanza, le Sezioni Unite hanno ritenuto di confermare l'orientamento secondo il quale è da ritenersi preferibile la tesi che tende a privilegiare il connotato di "effettività" che deve caratterizzare Vimpossessamento quale momento consumativo del delitto di furto (ma il discorso, come detto, vale anche per la rapina), rispetto al semplice momento sottrattivo argomentando che «finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore» e «questi è ancora in grado di recuperala» tanto fa «degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo», sicché la descrizione della condotta delittuosa risulta scandita dal sintagma impossessamento-sottrazione.In tale prospettiva la condotta dell'agente il quale oltrepassi la cassa, senza pagare la merce prelevata, rende difficilmente contestabile l'intento furtivo, ma lascia impregiudicata la questione se la circostanza comporti di per sé sola la consumazione del reato, quando l'azione delittuosa sia stata rilevata - come è avvenuto nel caso in esame - nel suo divenire dalla persona offesa, o dagli addetti alla vigilanza, i quali, nella immediatezza intervengano a difesa della proprietà della merce prelevata. Orbene, appare difficilmente confutabile - e il dato deve ritenersi acquisito per generale consenso e in carenza di veruna apprezzabile obiezione - che l'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postuli il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente. Sicché, laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo. La conclusione - sempre secondo le Sezioni Unite - riceve conforto dalla considerazione dell'oggetto giuridico del reato alla luce del principio di offensività. In tale prospettiva, di recente valorizzata quale canone ermeneutico di ricostruzione dei «singoli tipi di reato» da Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, il fondamento della giustapposizione tra il delitto tentato e quello consumato (e del differenziato regime sanzionatorio) risiede nella compromissione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Affatto coerente risulta, pertanto, l'aggancio della consumazione del furto alla completa rescissione (anche se istantanea) della «signoria che sul bene esercitava il detentore». Mentre, di converso, se lo sviluppo dell'azione delittuosa non abbia comportato ancora la uscita del bene dalla sfera di vigilanza e di controllo dell'offeso, è per vero confacente, alla stregua del parametro della offensività, la qualificazione della condotta in termini di tentativo. Le considerazioni che precedono hanno consentito di formulare il seguente principio di diritto al quale ritiene di aderire anche l'odierno Collegio: "Il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo".
4. Alla luce di quanto esposto è pertanto da rilevarsi un errore di diritto nella qualificazione giuridica del fatto che deve essere qualificato come tentativo di rapina impropria (artt. 56, 628, commi 1 e 2, cod. pen.), il che impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come tentativo, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso. Così deciso il 24/01/2019. Il Consigli re stens re