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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8856 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Mancia, presso il cui studio a Palermo, via G.
Galilei n. 38, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmaria Pirrotta, presso il cui studio a Palermo, via
Briuccia n. 70, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da accordo depositato in data 03/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more della celebrazione della prima udienza, le parti hanno raggiunto un accordo ed hanno, pertanto, chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate, confermando la volontà di non riconciliarsi.
Ricorrono le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Invero, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di
1 incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Quanto ai rapporti conseguenti alla separazione, nell'accordo sottoscritto il 13/12/2024 e depositato il 03/01/2025, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“1) I sottoscritti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero, ciascuno, di fissare ove creda la propria residenza e con l'espresso e reciproco consenso all'espatrio.
2) Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , entro il Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, la somma complessiva di euro 200,00 (euro duecento/00). Detta somma deve intendersi comprensiva di qualunque spesa a qualunque titolo, anche di carattere straordinario, dovesse rendersi necessaria per il suo sostentamento.
3) La IG.ra dichiara di avere ricevuto la somma di € 10.000,00 CP_1
(diecimila/00) a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di quanto dovuto in dipendenza prima della permuta e poi della vendita del box in comunione dei beni sito in Palermo,
Via Giuseppe Li Bassi n. 40 e a tacitazione di qualunque altra pretesa nascente dalla divisione di eventuali altri beni in comunione tra i coniugi anche se qui non menzionati.
Detta somma è pervenuta alla IG.ra a mezzo vaglia postale n. CP_1
0373488631-09 emesso da Poste il 03.12.2024 alla stessa consegnato dalla Controparte_2
IG.ra in occasione della vendita del box sito in Palermo, Via Giuseppe Parte_2
Li Bassi n. 40, sicché con la consegna del suddetto assegno la IG.ra CP_1
dichiara di non avere nuli'altro a pretendere nei confronti del IG. dalla Parte_1
divisione di beni immobili in comproprietà dichiarandosi integralmente soddisfatta.
4) La IG.ra dichiara di avere ricevuto dal IG. i CP_1 Parte_1
documenti relativi ai propri rapporti finanziari accesi presso Poste Italiane s.p.a., nonché
i propri effetti personali.
5) I coniugi dichiarano reciprocamente di aver provveduto alla divisione consensuale dei beni mobili, dei preziosi e di qualunque altro bene in comunione e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere dichiarandosi interamente soddisfatti.
6) I coniugi dichiarano che gli effetti delle condizioni di cui sopra, decorrono dal momento della sottoscrizione dell'accordo e, fatto salvo l'obbligo della contribuzione al mantenimento di cui al precedente punto 2), di avere regolato tra loro i rapporti pregressi
e di non avere null'altro a che pretendere dalla sottoscrizione del presente accordo ad ogni e qualsiasi titolo.
2 7) le spese e competenze della procedura resteranno a carico dei coniugi ciascuno per quanto di propria competenza e i rispettivi procuratori firmano la presente per rinunzia al vincolo di solidarietà professionale”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e possono essere, pertanto, omologate dal Tribunale.
È, infine, inammissibile la richiesta formulata dal difensore della resistente nelle note scritte del 13/01/2025 di emissione di un ordine di pagamento diretto da parte dell' Pt_3
invero, l'art. 156, sesto comma, c.c., che prevedeva l'ordine di pagamento da parte del
Giudice, è stato abrogato;
l'attuale art. 473bis.37 c.p.c. consente al creditore di agire direttamente nei confronti del terzo al ricorrere di un inadempimento di trenta giorni e dopo la costituzione in mora.
Le spese di lite vanno compensate, come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Palermo il 26/10/1946 ( ) e , nata a C.F._1 CP_1
Palermo il 02/10/1959 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Palermo in data 01/07/2008.
2) Omologa le condizioni della separazione indicate nell'accordo depositato il
03/01/2025 e riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo nella camera di conIGlio della Sezione I Civile del 24/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8856 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Mancia, presso il cui studio a Palermo, via G.
Galilei n. 38, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmaria Pirrotta, presso il cui studio a Palermo, via
Briuccia n. 70, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da accordo depositato in data 03/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more della celebrazione della prima udienza, le parti hanno raggiunto un accordo ed hanno, pertanto, chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate, confermando la volontà di non riconciliarsi.
Ricorrono le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Invero, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di
1 incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Quanto ai rapporti conseguenti alla separazione, nell'accordo sottoscritto il 13/12/2024 e depositato il 03/01/2025, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“1) I sottoscritti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero, ciascuno, di fissare ove creda la propria residenza e con l'espresso e reciproco consenso all'espatrio.
2) Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , entro il Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, la somma complessiva di euro 200,00 (euro duecento/00). Detta somma deve intendersi comprensiva di qualunque spesa a qualunque titolo, anche di carattere straordinario, dovesse rendersi necessaria per il suo sostentamento.
3) La IG.ra dichiara di avere ricevuto la somma di € 10.000,00 CP_1
(diecimila/00) a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di quanto dovuto in dipendenza prima della permuta e poi della vendita del box in comunione dei beni sito in Palermo,
Via Giuseppe Li Bassi n. 40 e a tacitazione di qualunque altra pretesa nascente dalla divisione di eventuali altri beni in comunione tra i coniugi anche se qui non menzionati.
Detta somma è pervenuta alla IG.ra a mezzo vaglia postale n. CP_1
0373488631-09 emesso da Poste il 03.12.2024 alla stessa consegnato dalla Controparte_2
IG.ra in occasione della vendita del box sito in Palermo, Via Giuseppe Parte_2
Li Bassi n. 40, sicché con la consegna del suddetto assegno la IG.ra CP_1
dichiara di non avere nuli'altro a pretendere nei confronti del IG. dalla Parte_1
divisione di beni immobili in comproprietà dichiarandosi integralmente soddisfatta.
4) La IG.ra dichiara di avere ricevuto dal IG. i CP_1 Parte_1
documenti relativi ai propri rapporti finanziari accesi presso Poste Italiane s.p.a., nonché
i propri effetti personali.
5) I coniugi dichiarano reciprocamente di aver provveduto alla divisione consensuale dei beni mobili, dei preziosi e di qualunque altro bene in comunione e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere dichiarandosi interamente soddisfatti.
6) I coniugi dichiarano che gli effetti delle condizioni di cui sopra, decorrono dal momento della sottoscrizione dell'accordo e, fatto salvo l'obbligo della contribuzione al mantenimento di cui al precedente punto 2), di avere regolato tra loro i rapporti pregressi
e di non avere null'altro a che pretendere dalla sottoscrizione del presente accordo ad ogni e qualsiasi titolo.
2 7) le spese e competenze della procedura resteranno a carico dei coniugi ciascuno per quanto di propria competenza e i rispettivi procuratori firmano la presente per rinunzia al vincolo di solidarietà professionale”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e possono essere, pertanto, omologate dal Tribunale.
È, infine, inammissibile la richiesta formulata dal difensore della resistente nelle note scritte del 13/01/2025 di emissione di un ordine di pagamento diretto da parte dell' Pt_3
invero, l'art. 156, sesto comma, c.c., che prevedeva l'ordine di pagamento da parte del
Giudice, è stato abrogato;
l'attuale art. 473bis.37 c.p.c. consente al creditore di agire direttamente nei confronti del terzo al ricorrere di un inadempimento di trenta giorni e dopo la costituzione in mora.
Le spese di lite vanno compensate, come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Palermo il 26/10/1946 ( ) e , nata a C.F._1 CP_1
Palermo il 02/10/1959 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Palermo in data 01/07/2008.
2) Omologa le condizioni della separazione indicate nell'accordo depositato il
03/01/2025 e riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo nella camera di conIGlio della Sezione I Civile del 24/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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