CA
Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/02/2024, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Eliana Romeo Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c.( scadenza note 12/1/24) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 274/2022 R.G.L.
e vertente
TRA
in proprio e nella qualità di erede del Sig. Parte_1
, rappresentao e difeso dall'Avv. Giovanni Persona_1
Taccone;
APPELLANTE-
e
, rappresentato e difesa dall'Avv. Antonio D'Agostino; CP_1
-APPELLANTE INCIDENTALE-
Controparte_2
-contumace- CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, Parte_1
nella qualità di erede di chiedeva che
[...] Persona_1 venisse dichiarata l'illegittimità e, dunque, che si disponesse l'annullamento del ruolo e della di cui eccepiva PartitaIVA_1
la prescrizione maturata dopo la data di eventuale notifica della cartella.
Deduceva l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, dando atto di avere inutilmente presentato istanza di sgravio.
Nella resistenza dell' , e nella Controparte_3
contumacia dell' il giudice di primo grado riteneva sussistenti CP_1
l'interesse ad agire e la legittimazione passiva di entrambi i resistenti ed accoglieva la domanda accertando la prescrizione con condanna delle spese di lite in favore del ricorrente con distrazione.
Avverso la sentenza ha proposto appello limitatamente al Pt_1 capo concernete la misura delle spese di lite ritenute sotto i minimi
Si è costituto tempestivamente l' in data 24/11/22 CP_1 proponendo appello incidentale, nella parte in cui la sentenza non ha dichiarato il ricorso inammissibile, sia perché trattasi di atto non impugnabile, in difetto di avvio del procedimento di esecuzione coattiva, sia perché si era in presenza di ipotesi di rituale notifica della cartella, sia, infine, per effetto del sopravvenire della legge 17 dicembre 2021, n. 215, con cui l'impugnabilità dei ruoli è stata limitata a casi tassativi, con previsione applicabile anche ai procedimenti in corso.
è rimasta contumace. Controparte_2
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 12 gennaio 2024 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 22/1/2024.
Motivi della decisione
E' logicamente prioritario e assorbente l'esame dell'appello incidentale con cui si chiede che sia dichiarata l'inammissibilità della domanda originaria.
Tale motivo di appello – che impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado sull'accertamento positivo dell'interesse ad agire - va accolto alla stregua del disposto dell'art. 3 bis d.L. 146/2021, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Con la recente sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n.
26283, si è precisato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti.
A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue:
15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n.
167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3
Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3,
c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n.
145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che
è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Poiché il ricorrente in primo grado, odierno appellante principale, non ha allegato – e tantomeno dimostrato – di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare la cartella che assumeva non essere stata notificata, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile. A nulla rileva la circostanza che il contribuente avesse presentato istanza di sgravio, non rientrano tale ipotesi tra quelle contemplate dalla norma.
Il fatto che la decisione si fondi su una legge sopravvenuta nel corso del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da in proprio e nella qualità di Parte_1
erede contro CodiceFiscale_1 Controparte_2
e e sull'appello incidentale proposto da
[...] CP_1 CP_1 avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Reggio Calabria n.
1773/2021 emessa e pubblicata in data 16/11/2021, nel giudizio n. R.g.
1733/2020:
-in accoglimento dell'appello incidentale, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;
-dichiara assorbito l'appello principale,
-dichiara interamente compensatele spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/1/24
Il presidente Il relatore
Dott.ssa Eliana Romeo Dott.ssa Ginevra Chinè
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Eliana Romeo Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c.( scadenza note 12/1/24) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 274/2022 R.G.L.
e vertente
TRA
in proprio e nella qualità di erede del Sig. Parte_1
, rappresentao e difeso dall'Avv. Giovanni Persona_1
Taccone;
APPELLANTE-
e
, rappresentato e difesa dall'Avv. Antonio D'Agostino; CP_1
-APPELLANTE INCIDENTALE-
Controparte_2
-contumace- CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, Parte_1
nella qualità di erede di chiedeva che
[...] Persona_1 venisse dichiarata l'illegittimità e, dunque, che si disponesse l'annullamento del ruolo e della di cui eccepiva PartitaIVA_1
la prescrizione maturata dopo la data di eventuale notifica della cartella.
Deduceva l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, dando atto di avere inutilmente presentato istanza di sgravio.
Nella resistenza dell' , e nella Controparte_3
contumacia dell' il giudice di primo grado riteneva sussistenti CP_1
l'interesse ad agire e la legittimazione passiva di entrambi i resistenti ed accoglieva la domanda accertando la prescrizione con condanna delle spese di lite in favore del ricorrente con distrazione.
Avverso la sentenza ha proposto appello limitatamente al Pt_1 capo concernete la misura delle spese di lite ritenute sotto i minimi
Si è costituto tempestivamente l' in data 24/11/22 CP_1 proponendo appello incidentale, nella parte in cui la sentenza non ha dichiarato il ricorso inammissibile, sia perché trattasi di atto non impugnabile, in difetto di avvio del procedimento di esecuzione coattiva, sia perché si era in presenza di ipotesi di rituale notifica della cartella, sia, infine, per effetto del sopravvenire della legge 17 dicembre 2021, n. 215, con cui l'impugnabilità dei ruoli è stata limitata a casi tassativi, con previsione applicabile anche ai procedimenti in corso.
è rimasta contumace. Controparte_2
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 12 gennaio 2024 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 22/1/2024.
Motivi della decisione
E' logicamente prioritario e assorbente l'esame dell'appello incidentale con cui si chiede che sia dichiarata l'inammissibilità della domanda originaria.
Tale motivo di appello – che impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado sull'accertamento positivo dell'interesse ad agire - va accolto alla stregua del disposto dell'art. 3 bis d.L. 146/2021, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Con la recente sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n.
26283, si è precisato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti.
A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue:
15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n.
167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3
Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3,
c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n.
145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che
è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Poiché il ricorrente in primo grado, odierno appellante principale, non ha allegato – e tantomeno dimostrato – di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare la cartella che assumeva non essere stata notificata, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile. A nulla rileva la circostanza che il contribuente avesse presentato istanza di sgravio, non rientrano tale ipotesi tra quelle contemplate dalla norma.
Il fatto che la decisione si fondi su una legge sopravvenuta nel corso del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da in proprio e nella qualità di Parte_1
erede contro CodiceFiscale_1 Controparte_2
e e sull'appello incidentale proposto da
[...] CP_1 CP_1 avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Reggio Calabria n.
1773/2021 emessa e pubblicata in data 16/11/2021, nel giudizio n. R.g.
1733/2020:
-in accoglimento dell'appello incidentale, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;
-dichiara assorbito l'appello principale,
-dichiara interamente compensatele spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/1/24
Il presidente Il relatore
Dott.ssa Eliana Romeo Dott.ssa Ginevra Chinè