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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/11/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2556 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 2556 /2024 promossa da:
, nato in [...] il [...]. Parte_1
Con il patrocinio dell'Avv. BONGO TIZIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
- RICORRENTE – E
(c.f. ) nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BONGO TIZIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
-RICORRENTE - e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“- dichiarare il divorzio, autorizzando il seguente accordo: CONDIZIONI 1) La casa coniugale, sita a Novara (NO), in via Casorati n. 44 è stata rilasciata da entrambi i coniugi e dunque non vi
è possibilità per l'assegnazione della stessa. 2) La figlia minore resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Persona_1 la madre nella nuova abitazione.
2.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse della figlia in merito.
3) A garanzia del diritto della minore a mantenere rapporti “significativi ed equilibrati” con il padre, il quale si è trasferito, per motivi lavorativi, in Inghilterra, essi genitori si impegneranno ad individuare di volta in volta delle modalità e delle tempistiche idonee a garantire la continuità del rapporto tra i due nuclei familiari nonostante la distanza, stabilendo, ad esempio, appuntamenti periodici di visita tramite moderni sistemi di comunicazione on line, come Skype, così da consentire tanto alla figlia, quanto al genitore lontano, di sentirsi più vicini nella quotidianità, oltre ai contatti telefonici. 3.1) Ogni qual volta che il padre tornerà dall'Inghilterra avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé la figlia, ma sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni e le esigenze della minore. 3.2) Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali: la minore starà con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno e secondo accordi che saranno raggiunti di anno in anno tenendo conto delle esigenze della minore;
3.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, la minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre. Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà la minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con la minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per la figlia ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando la figlia con sé.
4) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio della figlia, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti della figlia saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
5) Avuto riguardo al fatto che la madre percepirà l'intero importo dell'assegno unico e universale per la figlia e che il medesimo dovrà sostenere spese per far visita alla figlia, il signor entro il giorno 15 di ogni Parte_1 mese, corrisponderà alla signora € 200,00 (euro duecento,zerozero), a titolo di concorso con la Controparte_1 madre nel mantenimento ordinario della figlia, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, mediante versamento sul conto bancario indicato.
5.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
6) Quanto alle spese straordinarie per la figlia (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
7) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%.
8) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
9) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver diviso bonariamente tutti i beni e, ad eccezione degli obblighi in parola, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Per il P.M.:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in Novara, in data 12/04/2023 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 26, parte I, anno 2023. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (18/04/2023) minorenne;
Persona_1
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. depositato il 12/09/2024, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. Con sentenza n. 111/2025 emessa il giorno 07/03/2025 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 22/10/2025.
Pag. 2 di 3 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al Giudice relatore per l'udienza del 22/10/2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M. Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n. 111/2025 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva che con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Novara (NO) in data 12/04/2023 da
[...]
e con atto iscritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1 predetto comune al n. 26, Parte I anno 2023;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 30/10/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 2556 /2024 promossa da:
, nato in [...] il [...]. Parte_1
Con il patrocinio dell'Avv. BONGO TIZIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
- RICORRENTE – E
(c.f. ) nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BONGO TIZIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
-RICORRENTE - e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“- dichiarare il divorzio, autorizzando il seguente accordo: CONDIZIONI 1) La casa coniugale, sita a Novara (NO), in via Casorati n. 44 è stata rilasciata da entrambi i coniugi e dunque non vi
è possibilità per l'assegnazione della stessa. 2) La figlia minore resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Persona_1 la madre nella nuova abitazione.
2.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse della figlia in merito.
3) A garanzia del diritto della minore a mantenere rapporti “significativi ed equilibrati” con il padre, il quale si è trasferito, per motivi lavorativi, in Inghilterra, essi genitori si impegneranno ad individuare di volta in volta delle modalità e delle tempistiche idonee a garantire la continuità del rapporto tra i due nuclei familiari nonostante la distanza, stabilendo, ad esempio, appuntamenti periodici di visita tramite moderni sistemi di comunicazione on line, come Skype, così da consentire tanto alla figlia, quanto al genitore lontano, di sentirsi più vicini nella quotidianità, oltre ai contatti telefonici. 3.1) Ogni qual volta che il padre tornerà dall'Inghilterra avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé la figlia, ma sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni e le esigenze della minore. 3.2) Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali: la minore starà con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno e secondo accordi che saranno raggiunti di anno in anno tenendo conto delle esigenze della minore;
3.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, la minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre. Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà la minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con la minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per la figlia ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando la figlia con sé.
4) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio della figlia, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti della figlia saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
5) Avuto riguardo al fatto che la madre percepirà l'intero importo dell'assegno unico e universale per la figlia e che il medesimo dovrà sostenere spese per far visita alla figlia, il signor entro il giorno 15 di ogni Parte_1 mese, corrisponderà alla signora € 200,00 (euro duecento,zerozero), a titolo di concorso con la Controparte_1 madre nel mantenimento ordinario della figlia, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, mediante versamento sul conto bancario indicato.
5.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
6) Quanto alle spese straordinarie per la figlia (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
7) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%.
8) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
9) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver diviso bonariamente tutti i beni e, ad eccezione degli obblighi in parola, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Per il P.M.:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in Novara, in data 12/04/2023 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 26, parte I, anno 2023. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (18/04/2023) minorenne;
Persona_1
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. depositato il 12/09/2024, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. Con sentenza n. 111/2025 emessa il giorno 07/03/2025 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 22/10/2025.
Pag. 2 di 3 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al Giudice relatore per l'udienza del 22/10/2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M. Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n. 111/2025 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva che con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Novara (NO) in data 12/04/2023 da
[...]
e con atto iscritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1 predetto comune al n. 26, Parte I anno 2023;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 30/10/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 3 di 3