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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICA LEONARDO, Presidente
RO FABIO, Relatore
ALTARE GIANBEPPE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 218/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Cuneo - Corso Dante 12084 Cuneo CN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03776202500001000000 IRPEF 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Si dichiara favorevole alla compensazione delle spese nei confronti di Agenzia delle Entrate DP Cuneo;
chiede viceversa la condanna delle spese nei confronti di Agenzia delle Entrate RI per soccombenza virtuale.
Agenzia delle Entrate DP Cuneo conclude come in atti.
La Corte trattiene la causa a decisione e si riserva il deposito e la comunicazione del dispositivo nei sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente indicato in intestazione ha impugnato davanti a questa Corte di giustizia tributaria la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03776202500001000000 dell'Agenzia delle Entrate -
RI, emessa per l'importo di € 157.543,47, risultato essere a debito del ricorrente in ragione dell'avviso di accertamento Numero_1 della Direzione provinciale di Cuneo dell'Agenzia delle Entrate.
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il solo ufficio impositore, con controdeduzioni con le quali:
- ha riferito di avere verificato, dopo la notifica del ricorso, che il sopra menzionato avviso di accertamento « non concerne la posizione individuale del sig. Ricorrente_1 bensì quella della società Società_1
(cessata il Data_1 e cancellata dal Registro delle Imprese in data Data_2
, di cui il contribuente era socio unico nonché amministratore e legale rappresentante fino alla fase di liquidazione»;
- riscontrato pertanto di non avere «titolo ad agire» nei confronti di quest'ultimo, ha proceduto « all'annullamento della sua anagrafica»;
- ha in conclusione domandato di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di causa, in ragione dell'intervento in autotutela c.d. facoltativa, ai sensi dell'art. 10-quinquies dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212).
All'udienza di trattazione del 29 gennaio 2026 la difesa del contribuente ha preso atto del ritiro in autotutela del provvedimento impugnato e ha aderito alla richiesta di controparte di definizione del giudizio nei termini poc'anzi esposti, con compensazione delle spese di causa. Ha invece chiesto la condanna della RI alla relativa refusione a proprio favore, in applicazione della regola della soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In conseguenza dell'intervento in autotutela dell'ufficio impositore, ed in conformità alla concorde richiesta sul punto delle parti costituite, ricorrono i presupposti ex art. 46 del codice del processo tributario, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
In punto spese di causa, non può invece essere accolta l'istanza del contribuente di condanna della (sola) RI.
L'istanza si palesa innanzitutto contraddittoria. Infatti, l'atto impugnato nel presente giudizio si fonda evidentemente su un'iscrizione a ruolo imputabile alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, nei confronti della quale nondimeno il medesimo contribuente ha aderito alla proposta di questa di compensazione.
Sotto un distinto e dirimente profilo va in ogni caso valorizzato il sollecito intervento in autotutela dell'ufficio impositore. Il descritto operato risulta pienamente rispondente allo scopo deflattivo dell'istituto, per questo recentemente potenziato proprio nel settore del contenzioso tributario (con il decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 219).
Inoltre, tanto più nel caso di specie il comportamento dell'amministrazione finanziaria risulta meritevole di considerazione in punto spese di lite, quanto più si consideri che il potere di annullamento d'ufficio esercitato non si fonda su alcuno dei casi di autotutela obbligatoria ex art. 10-quater dello statuto del contribuente, ma
- secondo quanto prospettato dall'ufficio impositore a fondamento della propria richiesta di compensazione delle spese di lite, senza contestazione sul punto da parte del contribuente - nell'ipotesi residuale di autotutela facoltativa, ai sensi del sopra citato art. 10-quinquies dello statuto di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Cuneo, pronunziando sul ricorso in epigrafe, disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: dichiara estinto il giudizio e compensate le spese integralmente tra tutte le parti. Così deciso il 29 gennaio 2026 IL
PRESIDENTE
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICA LEONARDO, Presidente
RO FABIO, Relatore
ALTARE GIANBEPPE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 218/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Cuneo - Corso Dante 12084 Cuneo CN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03776202500001000000 IRPEF 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Si dichiara favorevole alla compensazione delle spese nei confronti di Agenzia delle Entrate DP Cuneo;
chiede viceversa la condanna delle spese nei confronti di Agenzia delle Entrate RI per soccombenza virtuale.
Agenzia delle Entrate DP Cuneo conclude come in atti.
La Corte trattiene la causa a decisione e si riserva il deposito e la comunicazione del dispositivo nei sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente indicato in intestazione ha impugnato davanti a questa Corte di giustizia tributaria la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03776202500001000000 dell'Agenzia delle Entrate -
RI, emessa per l'importo di € 157.543,47, risultato essere a debito del ricorrente in ragione dell'avviso di accertamento Numero_1 della Direzione provinciale di Cuneo dell'Agenzia delle Entrate.
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il solo ufficio impositore, con controdeduzioni con le quali:
- ha riferito di avere verificato, dopo la notifica del ricorso, che il sopra menzionato avviso di accertamento « non concerne la posizione individuale del sig. Ricorrente_1 bensì quella della società Società_1
(cessata il Data_1 e cancellata dal Registro delle Imprese in data Data_2
, di cui il contribuente era socio unico nonché amministratore e legale rappresentante fino alla fase di liquidazione»;
- riscontrato pertanto di non avere «titolo ad agire» nei confronti di quest'ultimo, ha proceduto « all'annullamento della sua anagrafica»;
- ha in conclusione domandato di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di causa, in ragione dell'intervento in autotutela c.d. facoltativa, ai sensi dell'art. 10-quinquies dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212).
All'udienza di trattazione del 29 gennaio 2026 la difesa del contribuente ha preso atto del ritiro in autotutela del provvedimento impugnato e ha aderito alla richiesta di controparte di definizione del giudizio nei termini poc'anzi esposti, con compensazione delle spese di causa. Ha invece chiesto la condanna della RI alla relativa refusione a proprio favore, in applicazione della regola della soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In conseguenza dell'intervento in autotutela dell'ufficio impositore, ed in conformità alla concorde richiesta sul punto delle parti costituite, ricorrono i presupposti ex art. 46 del codice del processo tributario, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
In punto spese di causa, non può invece essere accolta l'istanza del contribuente di condanna della (sola) RI.
L'istanza si palesa innanzitutto contraddittoria. Infatti, l'atto impugnato nel presente giudizio si fonda evidentemente su un'iscrizione a ruolo imputabile alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, nei confronti della quale nondimeno il medesimo contribuente ha aderito alla proposta di questa di compensazione.
Sotto un distinto e dirimente profilo va in ogni caso valorizzato il sollecito intervento in autotutela dell'ufficio impositore. Il descritto operato risulta pienamente rispondente allo scopo deflattivo dell'istituto, per questo recentemente potenziato proprio nel settore del contenzioso tributario (con il decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 219).
Inoltre, tanto più nel caso di specie il comportamento dell'amministrazione finanziaria risulta meritevole di considerazione in punto spese di lite, quanto più si consideri che il potere di annullamento d'ufficio esercitato non si fonda su alcuno dei casi di autotutela obbligatoria ex art. 10-quater dello statuto del contribuente, ma
- secondo quanto prospettato dall'ufficio impositore a fondamento della propria richiesta di compensazione delle spese di lite, senza contestazione sul punto da parte del contribuente - nell'ipotesi residuale di autotutela facoltativa, ai sensi del sopra citato art. 10-quinquies dello statuto di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Cuneo, pronunziando sul ricorso in epigrafe, disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: dichiara estinto il giudizio e compensate le spese integralmente tra tutte le parti. Così deciso il 29 gennaio 2026 IL
PRESIDENTE