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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 12/06/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 136/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 136/2024 promossa da:
( P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. BALLABIO Parte_1 P.IVA_1
ANDREA
ATTRICE contro
C F , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
TERZANO GIULIANA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All' udienza del 28.03.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente. hanno discusso la causa ex art 281 sexies cpc : il giudice ha dato lettura del dispositivo ed ha depositato la sentenza in via telematica .
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte. La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato la onveniva in Parte_2 giudizio dinanzi l' intestato Tribunale affermando di essere Controparte_1 stata incaricata – nella prima metà dell' anno 2021 – dai coniugi – Persona_1 di individuare un acquirente per l' appartamento di loro proprietà sito in Per_2
alla via Ulpio Traiano n. 33/d e di avere ricevuto dal convenuto per tale Pt_1 unità immobiliare – una proposta d' acquisto per l' importo di euro 930000 , espressamente qualificata quale contratto preliminare dall' art 3 della proposta stessa.
Aggiungeva la parte attrice che il aveva versato in favore degli CP_1 alienanti un acconto di euro 15000 e che successivamente costoro non accettavano di modificare le condizioni contrattuali definite nella proposta d' acquisto secondo quanto richiesto dal convenuto
Sulla base di tali premesse la – ritenendo che le fosse dovuta dal Parte_1 convenuto a titolo di provvigione la somma prevista dall' art 7 della proposta di acquisto – chiedeva al Tribunale di condannare – previo Controparte_1 accertamento dell' attività di intermediazione immobiliare relativa alla proposta d' acquisto relativa all' appartamento sopra richiamato – al pagamento in favore di essa attrice dell' importo di euro 39040, a titolo di provvigione dovuta ed ad interessi maturati . Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e di Controparte_1 risposta in cui affermava di avere richiesto – ma non ottenuto – di “ condizionare sospensivamente la proposta alla concessione di un mutuo bancario”, di non essere riuscita ad ottenere il detto mutuo e di avere – con la comunicazione del 16.09.2023 – richiesto un termine più lungo di quello indicato nella proposta d' acquisto per la stipula del rogito e di avere precisato che tale proposta “ perderà di efficacia nel caso in cui, nel suddetto termine, non dovessi ottenere il mutuo, con restituzione degli acconti versati”.
Aggiungeva nella comparsa di costituzione il che la condotta CP_1 tenuta nel caso che ci occupa dalla deve ritenersi contraria ai Parte_1 principi di buona fede e correttezza contrattuale ai sensi dell' art 1337 cc – e tanto per non avere inserito nella proposta la clausola che ne condizionava l' efficacia all' ottenimento del mutuo da parte di esso convenuto – nonché alle prescrizioni di cui agli artt 5 e 20 del Codice dei Consumatori – e tanto per non avere fornito informazioni in modo chiaro e comprensibile e per avere posto in essere pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli – ed infine al precetto di cui all' art 1755 cc
– in quanto non si sarebbe verificata l' evento al cui avveramento la norma in questione condiziona il sorgere del diritto alla provvigione in capo al mediatore , ossia la conclusione del contratto per effetto dell' opera prestata da quest' ultimo.
Sulla scorta di tali premesse il convenuto rassegnava le seguenti conclusioni : in via principale “a) accertarsi e dichiararsi la violazione da parte della Parte_1 di più norme di legge, sia nella fase precontrattuale sia nella fase contrattuale, nonchè delle norme fiscali nella determinazione del compenso;
-accertarsi e dichiararsi, di conseguenza, la non debenza della provvigione alla in Parte_1 relazione alla proposta di acquisto datata 27.07.2023 per i motivi in narrativa in quanto contraria alle indicate norme di legge;
- rigettare, per l'effetto, la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto”; in via subordinata: … “ ridursi la provvigione richiesta e calcolarla nella misura del 10% dell'imponibile (€ 3.200,00 oltre IVA) come offerta in sede stragiudiziale nell'ambito della negoziazione assistita, o in quella diversa ritenuta di Giustizia e comunque congrua all'attività effettivamente espletata di cui nella parte dedicata al fatto è stata effettuata più puntuale descrizione”.
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 28 marzo 2025, sulla base delle sole produzioni documentali.
E' pacifico ed incontestato che tra le odierne parti processuali venne concluso un contratto di mediazione: infatti le prestazioni a cui si erano obbligate le suddette parti a mezzo dell' accordo concluso il 27.07.2923 erano appunto quelle che caratterizzano la figura contrattuale de qua, dato che la si era Parte_1 impegnata a reperire sul mercato immobiliare un appartamento su richiesta del il quale – a sua volta – si era impegnato a versare un importo in CP_1 favore della parte attrice nel caso di acquisto dell' immobile individuato da quest' ultima.
Un altro elemento incontestato della vicenda che ci impegna è rappresentato dal fatto che l' accordo concluso tra il ed i coniugi – CP_1 Persona_1
avente ad oggetto l' acquisto da parte del primo dell' appartamento di Per_2 proprietà dei secondi – venne raggiunto grazie alla mediazione della , Parte_1 con conseguente diritto di questa ad ottenere la corresponsione della provvigione da parte del convenuto.
Devono – a questo punto – essere analizzate le ragioni poste dal CP_1
a sostegno della richiesta di rigetto della domanda.
In primis va osservata l' assoluta irrilevanza – al fine di paralizzare la domanda della – della circostanza dedotta nella comparsa di risposta con Parte_1 riferimento al mancato inserimento dell' accordo – nonostante l' insistenza del
– della clausola che ne condizionava l' efficacia alla concessione CP_1 del mutuo in favore del detto convenuto.
E' appena il caso di rilevare sul punto che le parti sono libere di determinare il contenuto del contratto e se una di esse – come ha fatto il – CP_1 decida ugualmente di concludere il contratto nonostante non includa la clausola da essa desiderata, di ciò imputet sibi , non concretizzando in alcun modo il diniego opposto a tale richiesta da parte della una condotta Parte_1 contraria a buona fede e correttezza – come preteso ex adverso – e non concretizzando quindi tale circostanza una ipotesi di invalidità o di inefficacia del rapporto negoziale.
L' ulteriore difesa svolta dal – secondo cui nel caso che ci CP_1 intrattiene la avrebbe omesso di fornire informazioni chiare e Parte_1 comprensibili ed avrebbe posto in essere pratiche scorrette ed ingannevoli , in quanto tali vietate dagli artt 5 e 20 del Codice dei Consumatori – è rimasta allo stato di mera enunciazione labiale, non avendo in alcun modo il convenuto individuato le informazioni non comprensibili e le pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla . Parte_1
Sul punto il si è limitato a lamentare – da parte della società CP_1 attrice – la mancata comunicazione degli elementi indicati alla pag. 7 della comparsa (“visura, certificazione storico-ipotecaria, concessione edilizia, eventuali condoni, atti di provenienza, regolamento condominiale, certificazioni impianti ecc..”), ma – come è noto – l' omessa informazione può determinare l'annullamento del contratto se a causa della stessa il contraente viene indotto in errore (art. 1338 cc) o, nella previsione più grave, se essa derivi da un comportamento doloso e la parte convenuta non ha in alcun modo dimostrato in quale modo l' asserito difetto di informazione la avrebbe indotta in errore e men che meno che l' asserito deficit informativo sia stato preordinato ad un particolare scopo.
Inoltre il convenuto contesta che sia sorto in capo alla il diritto ad Parte_1 ottenere il pagamento della provvigione e tanto in quanto la scrittura del 27.07.2023 “ non costituirebbe un contratto preliminare, ma solo un accordo preparatorio che, pur in presenza dell'accettazione del venditore, mai può costituire il presupposto per pretendere la provvigione da parte dell'odierna attrice” , aggiungendo che con l' accordo del 27.07.2023 si prevedeva “che il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui il proponente verrà a conoscenza dell'avvenuta accettazione della proposta di acquisto “ e che – invece – “ l'affare non si è concluso per i motivi sopra esaminati e stabilire da parte dell'Agenzia di mediazione la corresponsione del compenso in modo diverso dalla legge rappresenta indubbiamente una clausola vessatoria ai sensi degli artt. 33 e seguenti del CdC.” ( pagg. 8 e 9 della comparsa di costituzione).
E dunque, dato che parte convenuta contesta che l' accordo del 27.07.2023 concretizzi un contratto preliminare d' acquisto e comunque che da esso derivi l' obbligo di pagare la provvigione, si rende necessario esaminare il contenuto dell' accordo in questione.
Ebbene, appare evidente che detto accordo – a prescindere dal nomen juris impiegato – presenti il contenuto tipico di un contratto preliminare, in quanto contiene il consenso delle parti, è stato redatto in forma scritta, riporta i dati identificativi della res immobiliare oggetto della compravendita,il corrispettivo pattuito e la data prevista per la stipula del contratto definitivo.
Di qui il diritto della ad agire per il pagamento della provvigione , Parte_1 atteso che – per giuri anime – “ al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'articolo 2932 del codice civile, ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato” ( cfr ex multis Cass II n. 17396/2022).
A questo punto si deve accertare se si siano verificate le condizioni al cui avveramento il contratto subordina il diritto della al pagamento della Parte_1 provvigione, rappresentate – come da prevision ell' accordo - dalla conoscenza da parte del dell' accettazione da parte degli CP_1 alien posta d' ' opera di intermediazione prestata dalla . Parte_1
Ebbene , entrambe le condizioni si sono avverate nel caso che ci impegna, atteso che – quanto alla prima – il venne a conoscenza dell' CP_1 accettazione della proposta da enanti nel momento in cui sottoscrisse l' accordo che conteneva tale accettazione, e peraltro tale conosc educe anche dal fatto che il convenuto corrispose un acconto ai coniugi circostanza che – in difetto di consapevolezza dell' accettazione Per_2 della proposta – rimarrebbe inspiegabile , e – seconda – la prestazione dell'opera di mediazione da parte della non appare in Parte_1 alcun modo contestata dalla parte convenuta , che – al contrario – la richiama esplicitamente in diverse occasioni nella comparsa di costituzione e di risposta e, soprattutto, nelle missive inviate alla società attrice, da queste depositate in allegato alla domanda ( all.nn. 4/5).
La provvigione , infine , deve essere quantificata nella misura richiesta dalla parte attrice, in quanto conforme a quanto previsto dall' ultima clausola – regolarmente sottoscritta dal – del contratto , con cui si CP_1 determina in euro 20000 oltre i uro 12000 esenti iva l' importo dovuto dal convenuto, e quindi in euro 36400, a cui vanno aggiunti gli interessi nella misura legale con decorrenza dalla data dalla sottoscrizione dell' accordo del 27.07.2023.
In sede di reductio ad unum delle considerazi e ritenere accertato che tra il convenuto ed i coniugi sia stato Parte_3 Per_2 concluso – grazie alla mediazione della – un contratto preliminare di Parte_1 vendita di unità immobiliare di propri di in favore del primo : tale circostanza è evidenziata in modo indiscutibile dal tenore letterale dell' accordo stipulato in data 27.07.2023, che reca la sottoscrizione di tutti i soggetti appena indicati.
Dalla conclusione del contratto discende il diritto della ad ottenere Parte_1 il pagamento della provvigione, essendosi verificate – come si è in precedenza spiegato – le condizioni a cui l' art. 7 dell' accordo condiziona tale diritto, ed avendo previsto tale norma contrattuale l' impegno del a CP_1 versarel' importo pari alla provvigione pattuita.
La domanda quindi viene accolta ed il convenuto viene condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in base allo scaglione per valore del d.m. n. 55/2014, con applicazione del compenso relativo al limite minimo del relativo scaglione per valore , e tanto in ragione dell' assenza di istruzione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così decide, per le ragioni Parte_2 Controparte_1 illustrate nella parte motiva che precede: accoglie la domanda e per l' effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell' attrice dell' importo di euro 36400, oltre ad interessi nella misura legale a far data dal 27.07.2023 e fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 4354, di cui 545 per spese e 3809 per compenso, oltre al rimborso forfetario 15%, iva e cap.
RI , 11 giugno 2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 136/2024 promossa da:
( P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. BALLABIO Parte_1 P.IVA_1
ANDREA
ATTRICE contro
C F , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
TERZANO GIULIANA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All' udienza del 28.03.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente. hanno discusso la causa ex art 281 sexies cpc : il giudice ha dato lettura del dispositivo ed ha depositato la sentenza in via telematica .
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte. La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato la onveniva in Parte_2 giudizio dinanzi l' intestato Tribunale affermando di essere Controparte_1 stata incaricata – nella prima metà dell' anno 2021 – dai coniugi – Persona_1 di individuare un acquirente per l' appartamento di loro proprietà sito in Per_2
alla via Ulpio Traiano n. 33/d e di avere ricevuto dal convenuto per tale Pt_1 unità immobiliare – una proposta d' acquisto per l' importo di euro 930000 , espressamente qualificata quale contratto preliminare dall' art 3 della proposta stessa.
Aggiungeva la parte attrice che il aveva versato in favore degli CP_1 alienanti un acconto di euro 15000 e che successivamente costoro non accettavano di modificare le condizioni contrattuali definite nella proposta d' acquisto secondo quanto richiesto dal convenuto
Sulla base di tali premesse la – ritenendo che le fosse dovuta dal Parte_1 convenuto a titolo di provvigione la somma prevista dall' art 7 della proposta di acquisto – chiedeva al Tribunale di condannare – previo Controparte_1 accertamento dell' attività di intermediazione immobiliare relativa alla proposta d' acquisto relativa all' appartamento sopra richiamato – al pagamento in favore di essa attrice dell' importo di euro 39040, a titolo di provvigione dovuta ed ad interessi maturati . Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e di Controparte_1 risposta in cui affermava di avere richiesto – ma non ottenuto – di “ condizionare sospensivamente la proposta alla concessione di un mutuo bancario”, di non essere riuscita ad ottenere il detto mutuo e di avere – con la comunicazione del 16.09.2023 – richiesto un termine più lungo di quello indicato nella proposta d' acquisto per la stipula del rogito e di avere precisato che tale proposta “ perderà di efficacia nel caso in cui, nel suddetto termine, non dovessi ottenere il mutuo, con restituzione degli acconti versati”.
Aggiungeva nella comparsa di costituzione il che la condotta CP_1 tenuta nel caso che ci occupa dalla deve ritenersi contraria ai Parte_1 principi di buona fede e correttezza contrattuale ai sensi dell' art 1337 cc – e tanto per non avere inserito nella proposta la clausola che ne condizionava l' efficacia all' ottenimento del mutuo da parte di esso convenuto – nonché alle prescrizioni di cui agli artt 5 e 20 del Codice dei Consumatori – e tanto per non avere fornito informazioni in modo chiaro e comprensibile e per avere posto in essere pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli – ed infine al precetto di cui all' art 1755 cc
– in quanto non si sarebbe verificata l' evento al cui avveramento la norma in questione condiziona il sorgere del diritto alla provvigione in capo al mediatore , ossia la conclusione del contratto per effetto dell' opera prestata da quest' ultimo.
Sulla scorta di tali premesse il convenuto rassegnava le seguenti conclusioni : in via principale “a) accertarsi e dichiararsi la violazione da parte della Parte_1 di più norme di legge, sia nella fase precontrattuale sia nella fase contrattuale, nonchè delle norme fiscali nella determinazione del compenso;
-accertarsi e dichiararsi, di conseguenza, la non debenza della provvigione alla in Parte_1 relazione alla proposta di acquisto datata 27.07.2023 per i motivi in narrativa in quanto contraria alle indicate norme di legge;
- rigettare, per l'effetto, la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto”; in via subordinata: … “ ridursi la provvigione richiesta e calcolarla nella misura del 10% dell'imponibile (€ 3.200,00 oltre IVA) come offerta in sede stragiudiziale nell'ambito della negoziazione assistita, o in quella diversa ritenuta di Giustizia e comunque congrua all'attività effettivamente espletata di cui nella parte dedicata al fatto è stata effettuata più puntuale descrizione”.
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 28 marzo 2025, sulla base delle sole produzioni documentali.
E' pacifico ed incontestato che tra le odierne parti processuali venne concluso un contratto di mediazione: infatti le prestazioni a cui si erano obbligate le suddette parti a mezzo dell' accordo concluso il 27.07.2923 erano appunto quelle che caratterizzano la figura contrattuale de qua, dato che la si era Parte_1 impegnata a reperire sul mercato immobiliare un appartamento su richiesta del il quale – a sua volta – si era impegnato a versare un importo in CP_1 favore della parte attrice nel caso di acquisto dell' immobile individuato da quest' ultima.
Un altro elemento incontestato della vicenda che ci impegna è rappresentato dal fatto che l' accordo concluso tra il ed i coniugi – CP_1 Persona_1
avente ad oggetto l' acquisto da parte del primo dell' appartamento di Per_2 proprietà dei secondi – venne raggiunto grazie alla mediazione della , Parte_1 con conseguente diritto di questa ad ottenere la corresponsione della provvigione da parte del convenuto.
Devono – a questo punto – essere analizzate le ragioni poste dal CP_1
a sostegno della richiesta di rigetto della domanda.
In primis va osservata l' assoluta irrilevanza – al fine di paralizzare la domanda della – della circostanza dedotta nella comparsa di risposta con Parte_1 riferimento al mancato inserimento dell' accordo – nonostante l' insistenza del
– della clausola che ne condizionava l' efficacia alla concessione CP_1 del mutuo in favore del detto convenuto.
E' appena il caso di rilevare sul punto che le parti sono libere di determinare il contenuto del contratto e se una di esse – come ha fatto il – CP_1 decida ugualmente di concludere il contratto nonostante non includa la clausola da essa desiderata, di ciò imputet sibi , non concretizzando in alcun modo il diniego opposto a tale richiesta da parte della una condotta Parte_1 contraria a buona fede e correttezza – come preteso ex adverso – e non concretizzando quindi tale circostanza una ipotesi di invalidità o di inefficacia del rapporto negoziale.
L' ulteriore difesa svolta dal – secondo cui nel caso che ci CP_1 intrattiene la avrebbe omesso di fornire informazioni chiare e Parte_1 comprensibili ed avrebbe posto in essere pratiche scorrette ed ingannevoli , in quanto tali vietate dagli artt 5 e 20 del Codice dei Consumatori – è rimasta allo stato di mera enunciazione labiale, non avendo in alcun modo il convenuto individuato le informazioni non comprensibili e le pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla . Parte_1
Sul punto il si è limitato a lamentare – da parte della società CP_1 attrice – la mancata comunicazione degli elementi indicati alla pag. 7 della comparsa (“visura, certificazione storico-ipotecaria, concessione edilizia, eventuali condoni, atti di provenienza, regolamento condominiale, certificazioni impianti ecc..”), ma – come è noto – l' omessa informazione può determinare l'annullamento del contratto se a causa della stessa il contraente viene indotto in errore (art. 1338 cc) o, nella previsione più grave, se essa derivi da un comportamento doloso e la parte convenuta non ha in alcun modo dimostrato in quale modo l' asserito difetto di informazione la avrebbe indotta in errore e men che meno che l' asserito deficit informativo sia stato preordinato ad un particolare scopo.
Inoltre il convenuto contesta che sia sorto in capo alla il diritto ad Parte_1 ottenere il pagamento della provvigione e tanto in quanto la scrittura del 27.07.2023 “ non costituirebbe un contratto preliminare, ma solo un accordo preparatorio che, pur in presenza dell'accettazione del venditore, mai può costituire il presupposto per pretendere la provvigione da parte dell'odierna attrice” , aggiungendo che con l' accordo del 27.07.2023 si prevedeva “che il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui il proponente verrà a conoscenza dell'avvenuta accettazione della proposta di acquisto “ e che – invece – “ l'affare non si è concluso per i motivi sopra esaminati e stabilire da parte dell'Agenzia di mediazione la corresponsione del compenso in modo diverso dalla legge rappresenta indubbiamente una clausola vessatoria ai sensi degli artt. 33 e seguenti del CdC.” ( pagg. 8 e 9 della comparsa di costituzione).
E dunque, dato che parte convenuta contesta che l' accordo del 27.07.2023 concretizzi un contratto preliminare d' acquisto e comunque che da esso derivi l' obbligo di pagare la provvigione, si rende necessario esaminare il contenuto dell' accordo in questione.
Ebbene, appare evidente che detto accordo – a prescindere dal nomen juris impiegato – presenti il contenuto tipico di un contratto preliminare, in quanto contiene il consenso delle parti, è stato redatto in forma scritta, riporta i dati identificativi della res immobiliare oggetto della compravendita,il corrispettivo pattuito e la data prevista per la stipula del contratto definitivo.
Di qui il diritto della ad agire per il pagamento della provvigione , Parte_1 atteso che – per giuri anime – “ al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'articolo 2932 del codice civile, ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato” ( cfr ex multis Cass II n. 17396/2022).
A questo punto si deve accertare se si siano verificate le condizioni al cui avveramento il contratto subordina il diritto della al pagamento della Parte_1 provvigione, rappresentate – come da prevision ell' accordo - dalla conoscenza da parte del dell' accettazione da parte degli CP_1 alien posta d' ' opera di intermediazione prestata dalla . Parte_1
Ebbene , entrambe le condizioni si sono avverate nel caso che ci impegna, atteso che – quanto alla prima – il venne a conoscenza dell' CP_1 accettazione della proposta da enanti nel momento in cui sottoscrisse l' accordo che conteneva tale accettazione, e peraltro tale conosc educe anche dal fatto che il convenuto corrispose un acconto ai coniugi circostanza che – in difetto di consapevolezza dell' accettazione Per_2 della proposta – rimarrebbe inspiegabile , e – seconda – la prestazione dell'opera di mediazione da parte della non appare in Parte_1 alcun modo contestata dalla parte convenuta , che – al contrario – la richiama esplicitamente in diverse occasioni nella comparsa di costituzione e di risposta e, soprattutto, nelle missive inviate alla società attrice, da queste depositate in allegato alla domanda ( all.nn. 4/5).
La provvigione , infine , deve essere quantificata nella misura richiesta dalla parte attrice, in quanto conforme a quanto previsto dall' ultima clausola – regolarmente sottoscritta dal – del contratto , con cui si CP_1 determina in euro 20000 oltre i uro 12000 esenti iva l' importo dovuto dal convenuto, e quindi in euro 36400, a cui vanno aggiunti gli interessi nella misura legale con decorrenza dalla data dalla sottoscrizione dell' accordo del 27.07.2023.
In sede di reductio ad unum delle considerazi e ritenere accertato che tra il convenuto ed i coniugi sia stato Parte_3 Per_2 concluso – grazie alla mediazione della – un contratto preliminare di Parte_1 vendita di unità immobiliare di propri di in favore del primo : tale circostanza è evidenziata in modo indiscutibile dal tenore letterale dell' accordo stipulato in data 27.07.2023, che reca la sottoscrizione di tutti i soggetti appena indicati.
Dalla conclusione del contratto discende il diritto della ad ottenere Parte_1 il pagamento della provvigione, essendosi verificate – come si è in precedenza spiegato – le condizioni a cui l' art. 7 dell' accordo condiziona tale diritto, ed avendo previsto tale norma contrattuale l' impegno del a CP_1 versarel' importo pari alla provvigione pattuita.
La domanda quindi viene accolta ed il convenuto viene condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in base allo scaglione per valore del d.m. n. 55/2014, con applicazione del compenso relativo al limite minimo del relativo scaglione per valore , e tanto in ragione dell' assenza di istruzione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così decide, per le ragioni Parte_2 Controparte_1 illustrate nella parte motiva che precede: accoglie la domanda e per l' effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell' attrice dell' importo di euro 36400, oltre ad interessi nella misura legale a far data dal 27.07.2023 e fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 4354, di cui 545 per spese e 3809 per compenso, oltre al rimborso forfetario 15%, iva e cap.
RI , 11 giugno 2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis