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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/06/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 332/2019 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice
dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 332/2019 vertente
TRA
(C.F. e P.IV.A. , in persona Parte_1 P.IVA_1
Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Beniamino Toscano (C.F.: ) - pec: C.F._1
appellante Email_1
CONTRO
(C.F.: ), già rappresentato e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'avv. Vincenzo Pugliese (C.F.: ) - DECEDUTO CodiceFiscale_3
appellato
OGGETTO: Usucapione - appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 06.03.2019 nel proc. RG n. 1059/2018 e comunicata in data 07.03.2019.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo il 13/04/2019, l' Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo la parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter Controparte_1 c.p.c. emessa dal Tribunale di Palmi, limitatamente alla condanna alle spese, ritenuta ingiustificata in quanto derivante da una legittima costituzione in giudizio per la tutela di un'ipoteca regolarmente iscritta su beni oggetto di usucapione.
Con comparsa di risposta del 12/09/2019, l'appellato si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando che l' aveva partecipato attivamente al giudizio di primo grado, sollevando Pt_1 eccezioni e contestando nel merito la domanda, risultando pertanto soccombente e correttamente condannata alle spese.
All'esito della trattazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Tuttavia, l'udienza fissata a tal fine subiva successivi rinvii d'ufficio. Successivamente, soltanto la parte appellante depositava note di trattazione scritta, nelle quali si riportava integralmente agli atti già versati in giudizio, insistendo per la parziale riforma dell'ordinanza impugnata.
Con ordinanza pubblicata in data 09/12/2024 comunicata tempestivamente questa Corte d'Appello, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 dicembre 2024, rilevava che l'Avv. Vincenzo Pugliese, unico difensore costituito per la parte appellata, era stato cancellato dall'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Palmi a seguito del decesso, come da comunicazione in atti.
Ricorrendo, pertanto, un'ipotesi di interruzione automatica del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c., la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
L'appellante non provvedeva a riassumere il processo
Con decreto presidenziale del 29/05/2025 veniva fissata l'udienza del 19/06/2025 per il deposito di brevi note di trattazione scritta, al fine di sottoporre al contraddittorio la circostanza della mancata riassunzione del processo nei termini. Nel medesimo provvedimento si avvertiva che, decorso il termine assegnato, la causa sarebbe stata trattenuta in decisione e, ricorrendone i presupposti, dichiarata estinta, anche in assenza di deposito di note di trattazione.
Poiché all'udienza del 19/06/2025 non venivano depositate note di trattazione scritta, il Collegio, con Ordinanza del 24/06/2025, disponeva l'assegnazione della causa a sentenza, rilevando che il processo risultava interrotto e non riassunto nei termini, come già evidenziato nel decreto presidenziale sopra richiamato.
Risulta documentalmente accertato che la causa è stata interrotta con ordinanza del 09/12/2024, comunicata alle parti in pari data. A decorrere da tale momento è inutilmente decorso il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del processo, termine così previsto dall'art. 305 c.p.c., come modificato dall'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, disposizione applicabile al caso di specie in quanto il giudizio di primo grado è stato instaurato successivamente al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della riforma.
Pertanto, rilevato che, a seguito dell'interruzione, non è intervenuta né la prosecuzione né la riassunzione del giudizio nel termine perentorio previsto dalla legge, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c., l'estinzione del processo di appello, la quale può essere pronunciata d'ufficio con sentenza. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c. non vertendosi in caso di contestazioni in ordine all'estinzione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da (C.F. e P.IV.A. ), in Parte_2 P.IVA_1 persona Legale Rappresentante pro tempore, contro (C.F.: Controparte_1
), avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Palmi, C.F._2 nel procedimento RG n. 1059/2018 così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo di appello;
- spese del presente grado a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 24.6.2025
La Presidente estensore
dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice
dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 332/2019 vertente
TRA
(C.F. e P.IV.A. , in persona Parte_1 P.IVA_1
Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Beniamino Toscano (C.F.: ) - pec: C.F._1
appellante Email_1
CONTRO
(C.F.: ), già rappresentato e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'avv. Vincenzo Pugliese (C.F.: ) - DECEDUTO CodiceFiscale_3
appellato
OGGETTO: Usucapione - appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 06.03.2019 nel proc. RG n. 1059/2018 e comunicata in data 07.03.2019.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo il 13/04/2019, l' Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo la parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter Controparte_1 c.p.c. emessa dal Tribunale di Palmi, limitatamente alla condanna alle spese, ritenuta ingiustificata in quanto derivante da una legittima costituzione in giudizio per la tutela di un'ipoteca regolarmente iscritta su beni oggetto di usucapione.
Con comparsa di risposta del 12/09/2019, l'appellato si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando che l' aveva partecipato attivamente al giudizio di primo grado, sollevando Pt_1 eccezioni e contestando nel merito la domanda, risultando pertanto soccombente e correttamente condannata alle spese.
All'esito della trattazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Tuttavia, l'udienza fissata a tal fine subiva successivi rinvii d'ufficio. Successivamente, soltanto la parte appellante depositava note di trattazione scritta, nelle quali si riportava integralmente agli atti già versati in giudizio, insistendo per la parziale riforma dell'ordinanza impugnata.
Con ordinanza pubblicata in data 09/12/2024 comunicata tempestivamente questa Corte d'Appello, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 dicembre 2024, rilevava che l'Avv. Vincenzo Pugliese, unico difensore costituito per la parte appellata, era stato cancellato dall'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Palmi a seguito del decesso, come da comunicazione in atti.
Ricorrendo, pertanto, un'ipotesi di interruzione automatica del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c., la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
L'appellante non provvedeva a riassumere il processo
Con decreto presidenziale del 29/05/2025 veniva fissata l'udienza del 19/06/2025 per il deposito di brevi note di trattazione scritta, al fine di sottoporre al contraddittorio la circostanza della mancata riassunzione del processo nei termini. Nel medesimo provvedimento si avvertiva che, decorso il termine assegnato, la causa sarebbe stata trattenuta in decisione e, ricorrendone i presupposti, dichiarata estinta, anche in assenza di deposito di note di trattazione.
Poiché all'udienza del 19/06/2025 non venivano depositate note di trattazione scritta, il Collegio, con Ordinanza del 24/06/2025, disponeva l'assegnazione della causa a sentenza, rilevando che il processo risultava interrotto e non riassunto nei termini, come già evidenziato nel decreto presidenziale sopra richiamato.
Risulta documentalmente accertato che la causa è stata interrotta con ordinanza del 09/12/2024, comunicata alle parti in pari data. A decorrere da tale momento è inutilmente decorso il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del processo, termine così previsto dall'art. 305 c.p.c., come modificato dall'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, disposizione applicabile al caso di specie in quanto il giudizio di primo grado è stato instaurato successivamente al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della riforma.
Pertanto, rilevato che, a seguito dell'interruzione, non è intervenuta né la prosecuzione né la riassunzione del giudizio nel termine perentorio previsto dalla legge, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c., l'estinzione del processo di appello, la quale può essere pronunciata d'ufficio con sentenza. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c. non vertendosi in caso di contestazioni in ordine all'estinzione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da (C.F. e P.IV.A. ), in Parte_2 P.IVA_1 persona Legale Rappresentante pro tempore, contro (C.F.: Controparte_1
), avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Palmi, C.F._2 nel procedimento RG n. 1059/2018 così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo di appello;
- spese del presente grado a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 24.6.2025
La Presidente estensore
dott.ssa Patrizia Morabito