Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
21/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1740 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente, dagli avvocati Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra e con loro elettivamente domiciliato a Tolentino (MC), Galleria Europa, 14, presso lo Studio
Legale Associato Guerra
APPELLANTE
E
in persona del suo Ministro pro tempore Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 18.07.2023,
[...]
ha impugnato sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Parte_1
giudice del lavoro, n. 849/2023 pubblicata in data 07.02.2023, con la quale è stata rigettata la sua domanda tesa ad ottenere il riconoscimento dei benefici assistenziali previsti per le vittime del dovere e per i soggetti equiparati dall'art. 1 comma 564 L. n. 266/2005 e la conseguente condanna del convenuto al CP_1
pagamento delle relative provvidenze. L'appellante censura la sentenza in questione sotto vari profili. Lamenta, in particolare: “violazione e/o falsa
“La missione a cui prendeva parte attiva era stata minuziosamente Parte_1
pianificata in ossequio alle specifiche disposizioni regolamentari stabilite per il trasferimento di mezzi militari marcianti in autocolonna su strade pubbliche, carichi di munizionamenti ed esplosivi, che prevedono, tra l'altro, sia l'assoluto divieto per gli operatori di effettuare fermate o soste non preventivamente programmate dai superiori sia l'obbligo di impedire agli altri veicoli in transito di inserirsi pericolosamente nel convoglio”); violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, c. 564, L. 266/2005 (equiparati a vittime del dovere) - errata interpretazione e/o valutazione dei fatti - errata interpretazione del requisito di
“particolari condizioni ambientali od operative””. Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento integrale della propria domanda con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica, il appellato non si è costituito. CP_1
All'odierna udienza, su richiesta del procuratore di parte appellante, la Corte ha deciso la controversia come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Destituita di fondamento, infatti, è la prima censura.
Ai sensi dell'art. 1 comma 563 della L. 266/2005 sono vittime del dovere “i soggetti di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il Tribunale ha, al riguardo, rigettato la domanda così motivando: “Si osserva, riguardo alle ipotesi di cui al comma 563, che in ragione del servizio e dell'attività a cui veniva adibito il carabiniere, gli eventi verificatisi non appaiano riconducibili alle ipotesi espressamente elencate nella declaratoria di cui alle lettere da a) ad f) del comma 563”.
Tale statuizione è assolutamente corretta e, pertanto, è condivisa dalla Corte.
Ed invero, è pacifico che l'odierno appellante, come riportato nella sentenza impugnata, “in data 26.20.1994, veniva comandato, in via del tutto eccezionale, a un delicato servizio di scorta armata a un carico di munizioni destinate alla
Scuola Ufficiali di Roma;
pertanto, in via del tutto eccezionale, il ricorrente era comandato quale capomacchina di uno dei mezzi carichi di munizione ed esplosivi, armato di pistola di ordinanza e di una mitragliatrice automatica M12S che era costretto a tenere tra le gambe per l'assenza dello specifico gancio di ritegno sul furgone, con la leva di sicura posizionata su “colpo singolo”, pronta all'utilizzo in caso di necessità; durante il viaggio di ritorno, l'autista del Fiat
Ducato su cui viaggiava il ricorrente era costretto ad una brusca frenata per evitare la collisione con un'autovettura civile che improvvisamente si portava sulla corsia di destra;
la manovra di emergenza determinava lo sbilanciamento in avanti di , che andava a sbattere contro il cruscotto mentre la Parte_1
mitragliatrice, cadendo a terra, esplodeva un colpo dal basso verso l'alto che lo andava ad attingere al ginocchio destro, per poi uscire dal mezzo dopo aver forato la portiera;
le invalidità riportate a seguito del dedotto evento traumatico venivano giudicate dipendenti da causa di servizio con verbale 3778 del
10.10.1996 ed ascritte all 8° categoria, tabella A ai fini dell'equo indennizzo”.
L'appellante censura la sentenza evidenziando le finalità del servizio di scorta armata a cui era stato comandato quel giorno e rimarcando che si trattava certamente di attività di “ordine pubblico” e a “tutela della pubblica incolumità”.
La tesi, per quanto suggestiva, non è condivisibile.
Ed invero, occorre all'uopo chiarire cosa si intenda per “ordine pubblico”: esso è il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché la sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni (art. 159, co. 2, decreto legislativo 112/1998). È necessario altresì evidenziare che non v'è coincidenza tra il servizio di ordine pubblico in senso stretto e qualsiasi altra attività comunque svolta dalle forze dell'ordine preposte istituzionalmente a tale servizio. In particolare, non può essere revocato in dubbio che l'attività espletata dall'Arma dei Carabinieri rientri nella nozione di “servizi di ordine pubblico”, dovendosi ricordare (vd. Cass. n. 13881 del 2018 nell'ampia motivazione) che già a partire dalla sentenza n. 77/1987, la Corte costituzionale ha definito la nozione di sicurezza pubblica come la “funzione inerente alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico” e tale definizione è stata, poi, ripresa nella successive sentenze n. 218/1988, n. 740/1988 e n. 162/1990 ed ancora nella sentenza n. 115/1995 in cui è precisato che la polizia di sicurezza ricomprende “le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, da intendersi quale complesso dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si fonda l'ordinata convivenza civile dei consociati”.
In sostanza, i servizi di ordine pubblico sono contraddistinti dal mantenimento dell'ordine e dalla tutela della sicurezza.
Quanto alle attività di tutela della pubblica incolumità, va chiarito che per esse si intendono tutte quelle attività che hanno come precipuo ed immediato scopo la tutela della integrità fisica della popolazione, così come definita dall'art. 1 del decreto del nterno 5 agosto 2008. Controparte_1
Date queste definizioni, appare evidente che il servizio cui è stato comandato l'appellante (originario ricorrente) non rientra né nelle attività per garantire l'ordine pubblico, né tanto meno in quelle destinate alla tutela della integrità fisica della popolazione.
Analogamente infondata è la seconda censura.
Qui soccorre il disposto del dato normativo di riferimento (L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564) il quale equipara alle vittime del dovere “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Successivamente, con il D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1 emanato in base alla L. n.
266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato chiarito che le missioni sono quelle
“autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente”, quali che ne siano gli scopi (lett. b), e che, per “particolari condizioni ambientali od operative”, si debbono intendere “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi
o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (lett. c).
Dunque, l'equiparazione alle vittime del dovere presuppone un quid pluris rispetto alla dipendenza dalla causa di servizio (v. sul punto Cass., civ. sez. lav. n.
16571/2020) che si identifica nelle particolari condizioni ambientali oppure operative.
Si tratta, quindi, di una connotazione aggiuntiva e specifica, che attiene alle condizioni comunque correlate all'esistenza o anche al sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto.
Diventa, così, necessaria la prova di circostanze o fatti ulteriori, suscettibili di aggravare il rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso con l'ambiente militare (v. Cass., civ. sez. lav. n. 12747/2022 e, di recente, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenze nn. 3221 e n. 346 del 2022).
Secondo le S.U. “la verifica di tale connotazione aggiuntiva e specifica implica un accertamento, caso per caso, delle circostanze concrete e il riscontro di un elemento che determini l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cass., S.U., 21 settembre 2017, n. 21969).
Cosicché l'aggravamento del rischio, rispetto al normale contesto in cui l'attività si colloca, integra un requisito imprescindibile, perché sia giustificata l'equiparazione al regime di peculiare favore vigente per le vittime del dovere e per le situazioni tipiche di rischio individuate dal legislatore (Cass., sez. lav., 3 marzo 2023, n. 6497).
La nozione legislativa espressa in termini elastici, allo scopo di definire le situazioni di volta in volta meritevoli di tutela ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di vittime del dovere, è stata via via concretizzata proprio dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito.
In particolare, è stato sottolineato che “Perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti
l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (...)”(Cass., civ. sez. lav., n. 29819/2022), puntualizzandosi in prosieguo che la particolarità delle condizioni “deve essere circoscritta a “ciò che risulta fuori dal comune e dall'ordinario, relativo a ciò che devia rispetto alla normalità ed al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente ed ordinariamente connesso alle attività del servizio”.
Pertanto, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
Sicuramente, dunque, deve escludersi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. Ed invero,
l'opposta opzione interpretativa (consistente nell'equiparare la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività), porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospettata violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c. e, altresì, a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris di cui sopra si è detto.
Al riguardo, non si può fare a meno di evidenziare che è fondamentale non arrestarsi al riscontro della generica insalubrità dell'ambiente di lavoro, essendo essenziale verificare in quali condizioni l'ordinamento prevedeva che si svolgesse la stessa attività lavorativa dal punto di vista della tutela della salute degli stessi operatori (sentenza n. 29819 del 2022). In tali termini si è del resto espressa anche la Suprema Corte con la recente sent.
n. 15824/2023.
Nel caso di specie, l'appellante ha evidenziato di essere stato eccezionalmente comandato a un servizio di scorta armata a un carico di munizioni.
Dunque, già dalle allegazioni risulta effettivamente dubbia la sussistenza di quel quid pluris di cui sopra si è detto – posto che neanche viene evidenziato in cosa consisterebbero le particolari condizioni ambientali ed operative che caratterizzerebbero lo svolgimento della mansione di addetto al servizio di scorta
(id est: l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito).
Sul punto non appaiono dirimenti le pronunce della Suprema Corte richiamate e prodotte dall'appellante che si riferiscono ad ipotesi non sovrapponibili a quella di cui si discute.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Nulla per le spese del grado stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 21/02/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro