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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/10/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 929/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca GACA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 929/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Parte_1 CodiceFiscale_1
Gervasi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, Via
Libertà n. 221;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catania Via Gorizia n. 36/F, Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio legale dell'Avv. Maria Rosa Zappalà che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 58/2023, pubblicata in data 12.1.2023, il Tribunale di Siracusa accoglieva in parte la domanda di risarcimento dei danni proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, condannava la detta banca al pagamento di € 62.141,22.
Compensava le spese di lite nella misura della metà e condannava la banca convenuta al pagamento della restante metà, nei termini liquidati in sentenza.
Poneva le spese di CTU, in via definitiva, a carico dell'attrice.
In estrema sintesi il primo giudice, a fronte della domanda della con cui la stessa si lamentava Pt_1 che dal suo conto corrente erano stati effettuati prelievi ed operazioni di spesa da lei non disposti, ritenendo azionata la responsabilità contrattuale della banca e conseguentemente applicabile il noto canone secondo cui, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento del debitore, è suo onere fornire la prova di avere adempiuto ovvero di non avere potuto adempiere per causa a lui non imputabile, prendeva atto che con riferimento ad operazioni per un importo complessivo di € 62.141,22 la banca convenuta non aveva offerto alcuna prova di avere eseguito disposizioni datele dalla correntista mentre, in relazione a n. 17 prelevamenti per complessivi € 68.250.00, all'esito di CTU sulle distinte di prelievo disposta a seguito di disconoscimento delle sottoscrizioni da parte dell'attrice ed affidata alla dott.ssa
, recepiva i risultati della detta CTU secondo cui le firme appartenevano alla e, Per_1 Pt_1 conseguentemente, rigettava in parte qua la sua domanda risarcitoria.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio succeduta ad chiedendone il rigetto. Controparte_1 Controparte_2
All'udienza del 19.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza in data 26.2.2025 la Corte, rilevato che il CTU non risultava avere risposto alle osservazioni presentate dal CTP dell'attrice relative alla “distanza tra le parole” delle firme in verifica rispetto a quelle in comparazione ed alla diversa inclinazione delle due grafie e che nemmeno era stata fornita risposta in occasione della comparizione del CTU all'udienza del 2.9.2021, disponeva il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio affidando l'incarico a consulente tecnico diverso da quello nominato pagina 2 di 8 in primo grado.
Fissava per la discussione e la decisione l'udienza del 15.10.2025 assegnando alle parti termine fino a gg. 20 prima per il deposito di note.
Con nota del 5.5.2025 il CTU rappresentava quanto segue: “Si porta a conoscenza della Corte Ecc.ma che durante lo svolgimento delle operazioni, con accesso alla Cancelleria della Prima Sezione, è stato accertato che nel fascicolo d'Ufficio non sono custoditi i documenti oggetto di verifica e che gli stessi non si trovano neppure affidati alla custodia della Cancelleria.
Attraverso gli atti disponibili non è stato possibile neppure ricostruire chi possa detenere i documenti in questione.
In quell'occasione, i consulenti delle parti hanno preso atto della circostanza e si ritiene che abbiano informato i difensori, affinché vengano svolte le opportune ricerche”.
Con nota del 14.10.2025 il CTU rappresentava di non avere ricevuto dalle parti gli originali dei documenti su cui risultava apposta la firma disconosciuta dalla e chiariva che, sebbene Pt_1 risultassero agli atti le copie, “sulla base della natura delle osservazioni mosse dal consulente di parte appellante, l'esame degli originali appare essenziale e scarsamente fungibile”.
All'udienza del 15.10.2025 l'appellante insisteva nelle note depositate in data 24.9.2025 ed eccepiva la tardività e l'irritualità delle note depositate dall'appellata.
L'appellata insisteva nelle note depositate in data 1.10.2025 e contestava quanto eccepito da controparte in merito alla tardività e all'irritualità delle stesse. Alla luce dell'istanza depositata dal CTU in data 14.10.2025, insisteva affinché la causa venisse posta in decisione.
La Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada accolto perché la sottoscrizione delle firme apposte sulle n. 17 distinte di versamento meglio specificate in atti è stata disconosciuta dall'appellante fin dalla citazione nel giudizio di primo grado, perché la CTU eseguita in primo grado presenta una serie di criticità in ragione delle quali i risultati a cui la stessa è pervenuta (al pari della sentenza che la ha recepita), non reggendo alle critiche sollevate dall'appellante, non possono essere ritenuti sufficientemente affidabili e quindi posti a fondamento della decisione demandata a questa Corte, e perché l'impossibilità di rinnovare la CTU in appello determinata dalla indisponibilità degli originali delle distinte di prelievo – in ultima analisi riconducibile alla banca che non si è curata di “tracciare” e pagina 3 di 8 ritirare i documenti una volta che il CTU aveva esaurito il suo incarico – non può che tradursi, al pari di quanto già avvenuto in primo grado con riferimento alle operazioni in ordine alle quali la banca non ha fornito la dimostrazione di avere operato su disposizione della correntista, nello stesso identico difetto di prova di avere adempiuto alle obbligazioni su di essa gravanti, non avendo dimostrato che i n. 17 prelievi di cui alle distinte sopra citate siano stati effettivamente richiesti dalla correntista appellante.
Preliminarmente va dato atto delle ragioni per cui, ad avviso della Corte, non è possibile fondare la decisione dell'appello sulle risultanze della CTU a firma della dott.ssa eseguita in primo Per_1 grado.
In proposito non sembra innanzitutto superfluo osservare come già il Tribunale, dopo avere disposto, in accoglimento di istanza dell'attrice, il richiamo del CTU e la sua comparizione all'udienza del
2.9.2021, avesse con ordinanza del 20.2.2022, visto “che le osservazioni del CTP esposte nel preverbale del 16.6.2021 sembrano prima facie opportune e che debbono essere verificate”, nominato altro CTU, salvo in seguito, all'udienza del 28.3.2022, in persona di istruttore differente, revocare la detta ordinanza e fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale veniva depositata la sentenza oggi impugnata in cui il primo giudice faceva propria la CTU a firma della dott.ssa – sostanzialmente rinviando ad essa ed omettendo di prendere in esame i rilievi su cui Per_1 la fino all'ultimo ha insistito (si legge alle pp. 4 e 5 della sentenza: “la domanda di parte attrice Pt_1
è infondata in quanto dalla C.T.U. espletata è emerso che le sottoscrizioni apposte sulle distinte di prelievo (relative al conto corrente per cui è causa) sono riconducibili alla mano di Parte_1
In particolare, il consulente d'ufficio ha rilevato che “L'analisi delle firme in verifica e delle
[...] scritture comparative della Signora ha evidenziato molte similarità nei generi Parte_1 analizzati. Le similarità rilevate, coinvolgono i generi difficili da imitare, come il ductus, il tratto e i segni liberi.” I risultati cui giunge il suddetto perito, dopo aver compiutamente analizzato e descritto le caratteristiche delle firme e dei documenti utilizzati per la comparazione, possono essere posti a base per la decisione, in quanto sono stati tratti in conseguenza di opportuni accertamenti tecnici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile, facendo ricorso a corretti criteri tecnici e a riferimenti, di modo che si presentano completi precisi ed esaustivi non potendo assumere rilievo decisivo, anche perché espressamente confutate dal C.T.U. in sede di risposta alle osservazioni, le contrarie deduzioni del consulente di parte attrice”)– e, in parte qua, sulla base di essa, rigettava la domanda attorea.
Ciò posto con l'atto di appello ha criticato la sentenza impugnata perché con essa il Parte_1
pagina 4 di 8 primo giudice ha omesso di prendere in esame i numerosi profili di inattendibilità che caratterizzavano la CTU, ha insistito nella sua completa inattendibilità ed ha sostenuto che, alla luce della sua CTP, risultasse dimostrato che le firme apposte sulle distinte di prelievo non le appartenevano.
Si tratta di una critica che, ad avviso della Corte, sì come già evidenziato nell'ordinanza del 26.2.2025 con cui era stata disposta la rinnovazione della CTU, è certamente fondata quanto meno con riferimento ai profili relativi alla “distanza tra le parole” delle firme in verifica rispetto a quelle in comparazione (“La CTU è incorsa in palese errore allorquando riferendosi alle firme in verifica, dichiara che “La distanza tra le parole è compatta”; è indubbio, infatti, che le varie firme in verifica presentano spaziatura varia, passando da firme ben spaziate a firme iperlegate;
come è facilmente riscontrabile anche da un non tecnico, le firme autografe presentano una distanza tra cognome-nome regolare, le verificande risultano totalmente discordi”; v. p. 10 dell'appello) ed alla diversa inclinazione delle due grafie (“la CTU ha definito la scrittura in verifica “inclinata” ed “ascendente”
e, nonostante le scritture autografe risultino inclinate di un grado molto “inferior regressive” e con rigo morbidamente tenuto, la consulente non evidenzia tali discrasie”; v. p. 10 dell'appello).
A ciò si aggiunga che non depone affatto per la affidabilità della eseguita CTU la circostanza che in essa non sia stata fatta alcuna menzione, nella stesura provvisoria, in ordine al fatto che la
[...]
fosse una mancina naturale, di talché anche le risposte poi fornite sul punto alle osservazioni Parte_1 formulate dal CTP dell'attrice non appaiono sufficientemente convincenti, sia perché con esse nemmeno si contesta l'assunto difensivo secondo cui le firme in verifica provenissero da soggetto destrorso, che per la non risolutiva affermazione secondo cui: “In realtà la signora traccia i Pt_1 tagli delle t da destra verso sinistra e all'inverso; stesso discorso per il taglio della lettera A, spesso le lettere sono semplificate e senza tagli sia le lettere t che le lettere A (le immagini, di seguito, sia in verifica che comparative sono indicative delle similarità tra le scritture a confronto anche all'interno della variabilità)” (v. p. 28 della relazione di CTU finale)”.
Conseguentemente, non ritenendo la Corte di poter fare affidamento sulla CTU a firma della dott.
, con l'ordinanza del 26.2.2025 ne veniva disposta la rinnovazione affidando l'incarico ad un Per_1 nuovo tecnico.
Nondimeno, come sopra già evidenziato, non si è potuto procedere all'esecuzione della CTU in quanto gli originali dei documenti non sono stati resi disponibili per l'esame del nuovo tecnico.
Sul punto va preliminarmente evidenziato quanto segue.
La CTU di primo grado è stata disposta con ordinanza del 27.10.2016, quando era già da tempo in pagina 5 di 8 vigore l'obbligo di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte del CTU (v. art. 16 bis, comma 1, D.L. 179/2012).
Dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado emerge che in data 26.7.2017 il CTU ha eseguito due depositi: il primo alle ore 18.57 contenente la sola relazione finale di CTU, senza nemmeno il verbale delle operazioni peritali, mentre il secondo, alle ore 19.47, contenente l'istanza di liquidazione del compenso e, in allegato, le osservazioni presentate dal CTP della e le fotografie delle firme in Pt_1 verifica e di quelle in comparazione.
È pacifico che in primo grado l'attrice abbia depositato, con l'atto di citazione, le copie delle distinte di prelievo rilasciatele dalla banca, su sua richiesta, prima dell'inizio del contenzioso e che gli originali siano stati consegnati, all'apertura delle operazioni peritali, al CTU, dal CTP della banca (v. prima pagina del verbale in data 31.3.2017 prodotto dall'appellata con le note difensive tardivamente depositate in data 1.10.2025).
Assodato che la CTU sia stata eseguita sugli originali atteso che in questi termini si è espressamente pronunciata la sentenza impugnata (v. p. 6, secondo capoverso), va osservato come non sia possibile ricostruire, sulla base dell'esame del fascicolo telematico, quale sorte i documenti in questione abbiano avuto.
Invero, premesso che l'appellata ha prodotto la sola prima pagina del verbale di operazioni peritali che non risulta mai essere stato depositato dal CTU, non è possibile, nemmeno attraverso l'esame dello
“storico” del fascicolo, accertare cosa ne sia stato degli originali, non presentando alcuna rilevanza il carteggio intercorso oggi tra il procuratore della banca ed il CTU nominato dal Tribunale in cui quest'ultimo, al primo che chiedeva informazioni sui documenti che il nuovo CTU intendeva esaminare, rispondeva, con pec del 16.6.2025:
“Gentile Avvocato Zappalà,
i documenti non sono in mio possesso perché (per prassi) consegno sempre tutta la documentazione in originale in cancelleria, non appena completo gli elaborati.
Ho verificato nella richiesta liquidazione (che allego) che in data 27/07/2017 ho effettuato l'invio telematico dell'elaborato e successivamente ho consegnato la consulenza e i fascicoli in cancelleria.
Le invio le scansioni che allora inviai alle parti, se necessita posso inviare anche la consulenza (dove sono presenti anche i rilievi fotografici effettuati) completa di allegati”.
In proposito, infatti, premesso che giusta quanto riferito dalle parti nessuna documentazione è stata rinvenuta nella cancelleria del primo giudice e che dall'esame del fascicolo d'ufficio, sia cartaceo che pagina 6 di 8 telematico, non risulta traccia dei detti documenti in originale, non si può fare a meno di evidenziare come il deposito dell'elaborato sia stato eseguito dal CTU, come per legge già all'epoca obbligatorio, in via telematica, e come non vi sia luogo ove ricercare i documenti in questione (in difetto, lo si ribadisce, di obbligo di deposito “fisico”), non potendosi fare a meno di osservare come avrebbe dovuto darsi cura la banca di verificare la sorte della documentazione de qua facendosela restituire al termine dell'utilizzo fattone dal CTU, nelle cui mani, all'inizio delle operazioni peritali la aveva consegnata (senza mai transitare nel suo fascicolo di parte).
Tanto premesso, ed a prescindere dalla individuazione delle responsabilità dello smarrimento dei documenti in questione, ai fini della definizione di questa causa ciò che conta è che, secondo quanto espressamente chiarito dal CTU nominato da questa Corte, “l'esame degli originali appare essenziale”, di talché la loro indisponibilità, con conseguente impossibilità di eseguire la CTU, si traduce nel mancato assolvimento, da parte del debitore odierno appellato, dell'onere di provare di avere diligentemente eseguito le obbligazioni derivanti dal conto corrente, restando inutilizzabile la prova costituita dalle copie delle distinte di prelievo contenenti le firme la cui paternità è stata tempestivamente disconosciuta dall'appellante.
Ne consegue che l'appello si appalesa fondato e va accolto, sembrando appena il caso di osservare come la stessa condotta processuale dell'appellante militi in favore dell'anzidetta decisione atteso che la a fronte della posizione formalizzata dal nuovo CTU, ha comunque chiesto che venisse Pt_1 eseguita la CTU sulle copie dichiarandosi sicura dell'esito a sé favorevole.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in favore del difensore antistatario dell'appellante, seguono la soccombenza, e le spese della CTU di primo grado vanno poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 929/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 58/2023, pubblicata Parte_1 in data 12.1.2023: accoglie l'appello e, ferma la condanna già disposta con la sentenza appellata, condanna CP_1 al pagamento, in favore di dell'ulteriore somma di € 68.250,00 con gli
[...] Parte_1 interessi legali dalla domanda;
condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in favore del difensore antistario dell'appellante, nella misura, per ciascuno di detti gradi, di € 10.000,00, oltre spese pagina 7 di 8 generali, IVA e CPA;
pone le spese della CTU eseguita in primo grado, in via definitiva, a carico dell'appellata.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 15 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca GACA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 929/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Parte_1 CodiceFiscale_1
Gervasi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, Via
Libertà n. 221;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catania Via Gorizia n. 36/F, Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio legale dell'Avv. Maria Rosa Zappalà che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 58/2023, pubblicata in data 12.1.2023, il Tribunale di Siracusa accoglieva in parte la domanda di risarcimento dei danni proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, condannava la detta banca al pagamento di € 62.141,22.
Compensava le spese di lite nella misura della metà e condannava la banca convenuta al pagamento della restante metà, nei termini liquidati in sentenza.
Poneva le spese di CTU, in via definitiva, a carico dell'attrice.
In estrema sintesi il primo giudice, a fronte della domanda della con cui la stessa si lamentava Pt_1 che dal suo conto corrente erano stati effettuati prelievi ed operazioni di spesa da lei non disposti, ritenendo azionata la responsabilità contrattuale della banca e conseguentemente applicabile il noto canone secondo cui, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento del debitore, è suo onere fornire la prova di avere adempiuto ovvero di non avere potuto adempiere per causa a lui non imputabile, prendeva atto che con riferimento ad operazioni per un importo complessivo di € 62.141,22 la banca convenuta non aveva offerto alcuna prova di avere eseguito disposizioni datele dalla correntista mentre, in relazione a n. 17 prelevamenti per complessivi € 68.250.00, all'esito di CTU sulle distinte di prelievo disposta a seguito di disconoscimento delle sottoscrizioni da parte dell'attrice ed affidata alla dott.ssa
, recepiva i risultati della detta CTU secondo cui le firme appartenevano alla e, Per_1 Pt_1 conseguentemente, rigettava in parte qua la sua domanda risarcitoria.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio succeduta ad chiedendone il rigetto. Controparte_1 Controparte_2
All'udienza del 19.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza in data 26.2.2025 la Corte, rilevato che il CTU non risultava avere risposto alle osservazioni presentate dal CTP dell'attrice relative alla “distanza tra le parole” delle firme in verifica rispetto a quelle in comparazione ed alla diversa inclinazione delle due grafie e che nemmeno era stata fornita risposta in occasione della comparizione del CTU all'udienza del 2.9.2021, disponeva il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio affidando l'incarico a consulente tecnico diverso da quello nominato pagina 2 di 8 in primo grado.
Fissava per la discussione e la decisione l'udienza del 15.10.2025 assegnando alle parti termine fino a gg. 20 prima per il deposito di note.
Con nota del 5.5.2025 il CTU rappresentava quanto segue: “Si porta a conoscenza della Corte Ecc.ma che durante lo svolgimento delle operazioni, con accesso alla Cancelleria della Prima Sezione, è stato accertato che nel fascicolo d'Ufficio non sono custoditi i documenti oggetto di verifica e che gli stessi non si trovano neppure affidati alla custodia della Cancelleria.
Attraverso gli atti disponibili non è stato possibile neppure ricostruire chi possa detenere i documenti in questione.
In quell'occasione, i consulenti delle parti hanno preso atto della circostanza e si ritiene che abbiano informato i difensori, affinché vengano svolte le opportune ricerche”.
Con nota del 14.10.2025 il CTU rappresentava di non avere ricevuto dalle parti gli originali dei documenti su cui risultava apposta la firma disconosciuta dalla e chiariva che, sebbene Pt_1 risultassero agli atti le copie, “sulla base della natura delle osservazioni mosse dal consulente di parte appellante, l'esame degli originali appare essenziale e scarsamente fungibile”.
All'udienza del 15.10.2025 l'appellante insisteva nelle note depositate in data 24.9.2025 ed eccepiva la tardività e l'irritualità delle note depositate dall'appellata.
L'appellata insisteva nelle note depositate in data 1.10.2025 e contestava quanto eccepito da controparte in merito alla tardività e all'irritualità delle stesse. Alla luce dell'istanza depositata dal CTU in data 14.10.2025, insisteva affinché la causa venisse posta in decisione.
La Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada accolto perché la sottoscrizione delle firme apposte sulle n. 17 distinte di versamento meglio specificate in atti è stata disconosciuta dall'appellante fin dalla citazione nel giudizio di primo grado, perché la CTU eseguita in primo grado presenta una serie di criticità in ragione delle quali i risultati a cui la stessa è pervenuta (al pari della sentenza che la ha recepita), non reggendo alle critiche sollevate dall'appellante, non possono essere ritenuti sufficientemente affidabili e quindi posti a fondamento della decisione demandata a questa Corte, e perché l'impossibilità di rinnovare la CTU in appello determinata dalla indisponibilità degli originali delle distinte di prelievo – in ultima analisi riconducibile alla banca che non si è curata di “tracciare” e pagina 3 di 8 ritirare i documenti una volta che il CTU aveva esaurito il suo incarico – non può che tradursi, al pari di quanto già avvenuto in primo grado con riferimento alle operazioni in ordine alle quali la banca non ha fornito la dimostrazione di avere operato su disposizione della correntista, nello stesso identico difetto di prova di avere adempiuto alle obbligazioni su di essa gravanti, non avendo dimostrato che i n. 17 prelievi di cui alle distinte sopra citate siano stati effettivamente richiesti dalla correntista appellante.
Preliminarmente va dato atto delle ragioni per cui, ad avviso della Corte, non è possibile fondare la decisione dell'appello sulle risultanze della CTU a firma della dott.ssa eseguita in primo Per_1 grado.
In proposito non sembra innanzitutto superfluo osservare come già il Tribunale, dopo avere disposto, in accoglimento di istanza dell'attrice, il richiamo del CTU e la sua comparizione all'udienza del
2.9.2021, avesse con ordinanza del 20.2.2022, visto “che le osservazioni del CTP esposte nel preverbale del 16.6.2021 sembrano prima facie opportune e che debbono essere verificate”, nominato altro CTU, salvo in seguito, all'udienza del 28.3.2022, in persona di istruttore differente, revocare la detta ordinanza e fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale veniva depositata la sentenza oggi impugnata in cui il primo giudice faceva propria la CTU a firma della dott.ssa – sostanzialmente rinviando ad essa ed omettendo di prendere in esame i rilievi su cui Per_1 la fino all'ultimo ha insistito (si legge alle pp. 4 e 5 della sentenza: “la domanda di parte attrice Pt_1
è infondata in quanto dalla C.T.U. espletata è emerso che le sottoscrizioni apposte sulle distinte di prelievo (relative al conto corrente per cui è causa) sono riconducibili alla mano di Parte_1
In particolare, il consulente d'ufficio ha rilevato che “L'analisi delle firme in verifica e delle
[...] scritture comparative della Signora ha evidenziato molte similarità nei generi Parte_1 analizzati. Le similarità rilevate, coinvolgono i generi difficili da imitare, come il ductus, il tratto e i segni liberi.” I risultati cui giunge il suddetto perito, dopo aver compiutamente analizzato e descritto le caratteristiche delle firme e dei documenti utilizzati per la comparazione, possono essere posti a base per la decisione, in quanto sono stati tratti in conseguenza di opportuni accertamenti tecnici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile, facendo ricorso a corretti criteri tecnici e a riferimenti, di modo che si presentano completi precisi ed esaustivi non potendo assumere rilievo decisivo, anche perché espressamente confutate dal C.T.U. in sede di risposta alle osservazioni, le contrarie deduzioni del consulente di parte attrice”)– e, in parte qua, sulla base di essa, rigettava la domanda attorea.
Ciò posto con l'atto di appello ha criticato la sentenza impugnata perché con essa il Parte_1
pagina 4 di 8 primo giudice ha omesso di prendere in esame i numerosi profili di inattendibilità che caratterizzavano la CTU, ha insistito nella sua completa inattendibilità ed ha sostenuto che, alla luce della sua CTP, risultasse dimostrato che le firme apposte sulle distinte di prelievo non le appartenevano.
Si tratta di una critica che, ad avviso della Corte, sì come già evidenziato nell'ordinanza del 26.2.2025 con cui era stata disposta la rinnovazione della CTU, è certamente fondata quanto meno con riferimento ai profili relativi alla “distanza tra le parole” delle firme in verifica rispetto a quelle in comparazione (“La CTU è incorsa in palese errore allorquando riferendosi alle firme in verifica, dichiara che “La distanza tra le parole è compatta”; è indubbio, infatti, che le varie firme in verifica presentano spaziatura varia, passando da firme ben spaziate a firme iperlegate;
come è facilmente riscontrabile anche da un non tecnico, le firme autografe presentano una distanza tra cognome-nome regolare, le verificande risultano totalmente discordi”; v. p. 10 dell'appello) ed alla diversa inclinazione delle due grafie (“la CTU ha definito la scrittura in verifica “inclinata” ed “ascendente”
e, nonostante le scritture autografe risultino inclinate di un grado molto “inferior regressive” e con rigo morbidamente tenuto, la consulente non evidenzia tali discrasie”; v. p. 10 dell'appello).
A ciò si aggiunga che non depone affatto per la affidabilità della eseguita CTU la circostanza che in essa non sia stata fatta alcuna menzione, nella stesura provvisoria, in ordine al fatto che la
[...]
fosse una mancina naturale, di talché anche le risposte poi fornite sul punto alle osservazioni Parte_1 formulate dal CTP dell'attrice non appaiono sufficientemente convincenti, sia perché con esse nemmeno si contesta l'assunto difensivo secondo cui le firme in verifica provenissero da soggetto destrorso, che per la non risolutiva affermazione secondo cui: “In realtà la signora traccia i Pt_1 tagli delle t da destra verso sinistra e all'inverso; stesso discorso per il taglio della lettera A, spesso le lettere sono semplificate e senza tagli sia le lettere t che le lettere A (le immagini, di seguito, sia in verifica che comparative sono indicative delle similarità tra le scritture a confronto anche all'interno della variabilità)” (v. p. 28 della relazione di CTU finale)”.
Conseguentemente, non ritenendo la Corte di poter fare affidamento sulla CTU a firma della dott.
, con l'ordinanza del 26.2.2025 ne veniva disposta la rinnovazione affidando l'incarico ad un Per_1 nuovo tecnico.
Nondimeno, come sopra già evidenziato, non si è potuto procedere all'esecuzione della CTU in quanto gli originali dei documenti non sono stati resi disponibili per l'esame del nuovo tecnico.
Sul punto va preliminarmente evidenziato quanto segue.
La CTU di primo grado è stata disposta con ordinanza del 27.10.2016, quando era già da tempo in pagina 5 di 8 vigore l'obbligo di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte del CTU (v. art. 16 bis, comma 1, D.L. 179/2012).
Dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado emerge che in data 26.7.2017 il CTU ha eseguito due depositi: il primo alle ore 18.57 contenente la sola relazione finale di CTU, senza nemmeno il verbale delle operazioni peritali, mentre il secondo, alle ore 19.47, contenente l'istanza di liquidazione del compenso e, in allegato, le osservazioni presentate dal CTP della e le fotografie delle firme in Pt_1 verifica e di quelle in comparazione.
È pacifico che in primo grado l'attrice abbia depositato, con l'atto di citazione, le copie delle distinte di prelievo rilasciatele dalla banca, su sua richiesta, prima dell'inizio del contenzioso e che gli originali siano stati consegnati, all'apertura delle operazioni peritali, al CTU, dal CTP della banca (v. prima pagina del verbale in data 31.3.2017 prodotto dall'appellata con le note difensive tardivamente depositate in data 1.10.2025).
Assodato che la CTU sia stata eseguita sugli originali atteso che in questi termini si è espressamente pronunciata la sentenza impugnata (v. p. 6, secondo capoverso), va osservato come non sia possibile ricostruire, sulla base dell'esame del fascicolo telematico, quale sorte i documenti in questione abbiano avuto.
Invero, premesso che l'appellata ha prodotto la sola prima pagina del verbale di operazioni peritali che non risulta mai essere stato depositato dal CTU, non è possibile, nemmeno attraverso l'esame dello
“storico” del fascicolo, accertare cosa ne sia stato degli originali, non presentando alcuna rilevanza il carteggio intercorso oggi tra il procuratore della banca ed il CTU nominato dal Tribunale in cui quest'ultimo, al primo che chiedeva informazioni sui documenti che il nuovo CTU intendeva esaminare, rispondeva, con pec del 16.6.2025:
“Gentile Avvocato Zappalà,
i documenti non sono in mio possesso perché (per prassi) consegno sempre tutta la documentazione in originale in cancelleria, non appena completo gli elaborati.
Ho verificato nella richiesta liquidazione (che allego) che in data 27/07/2017 ho effettuato l'invio telematico dell'elaborato e successivamente ho consegnato la consulenza e i fascicoli in cancelleria.
Le invio le scansioni che allora inviai alle parti, se necessita posso inviare anche la consulenza (dove sono presenti anche i rilievi fotografici effettuati) completa di allegati”.
In proposito, infatti, premesso che giusta quanto riferito dalle parti nessuna documentazione è stata rinvenuta nella cancelleria del primo giudice e che dall'esame del fascicolo d'ufficio, sia cartaceo che pagina 6 di 8 telematico, non risulta traccia dei detti documenti in originale, non si può fare a meno di evidenziare come il deposito dell'elaborato sia stato eseguito dal CTU, come per legge già all'epoca obbligatorio, in via telematica, e come non vi sia luogo ove ricercare i documenti in questione (in difetto, lo si ribadisce, di obbligo di deposito “fisico”), non potendosi fare a meno di osservare come avrebbe dovuto darsi cura la banca di verificare la sorte della documentazione de qua facendosela restituire al termine dell'utilizzo fattone dal CTU, nelle cui mani, all'inizio delle operazioni peritali la aveva consegnata (senza mai transitare nel suo fascicolo di parte).
Tanto premesso, ed a prescindere dalla individuazione delle responsabilità dello smarrimento dei documenti in questione, ai fini della definizione di questa causa ciò che conta è che, secondo quanto espressamente chiarito dal CTU nominato da questa Corte, “l'esame degli originali appare essenziale”, di talché la loro indisponibilità, con conseguente impossibilità di eseguire la CTU, si traduce nel mancato assolvimento, da parte del debitore odierno appellato, dell'onere di provare di avere diligentemente eseguito le obbligazioni derivanti dal conto corrente, restando inutilizzabile la prova costituita dalle copie delle distinte di prelievo contenenti le firme la cui paternità è stata tempestivamente disconosciuta dall'appellante.
Ne consegue che l'appello si appalesa fondato e va accolto, sembrando appena il caso di osservare come la stessa condotta processuale dell'appellante militi in favore dell'anzidetta decisione atteso che la a fronte della posizione formalizzata dal nuovo CTU, ha comunque chiesto che venisse Pt_1 eseguita la CTU sulle copie dichiarandosi sicura dell'esito a sé favorevole.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in favore del difensore antistatario dell'appellante, seguono la soccombenza, e le spese della CTU di primo grado vanno poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 929/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 58/2023, pubblicata Parte_1 in data 12.1.2023: accoglie l'appello e, ferma la condanna già disposta con la sentenza appellata, condanna CP_1 al pagamento, in favore di dell'ulteriore somma di € 68.250,00 con gli
[...] Parte_1 interessi legali dalla domanda;
condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in favore del difensore antistario dell'appellante, nella misura, per ciascuno di detti gradi, di € 10.000,00, oltre spese pagina 7 di 8 generali, IVA e CPA;
pone le spese della CTU eseguita in primo grado, in via definitiva, a carico dell'appellata.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 15 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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