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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 590/2024
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio – composta dai seguenti magistrati:
Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 590/2024 e promossa con ricorso da:
( ) e ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), in proprio e quali legali rappresentanti della e C.F._2 Parte_2 CP_1
con sede in Camerano, Via Farfisa, partita IVA rappresentati e
[...] P.IVA_1 difesi dall'Avvocato Patrizia Niccolaini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ancona, Via Calatafimi, 1
- RECLAMANTE-
CONTRO
e dei soci illimitatamente Controparte_2 responsabili e Riccardo Ronchitelli n. 30/2024, con sede a Parte_2
Camerano, via Farfisa, (p. iva ), in persona del Curatore dott. P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovica Chiarucci ed elettivamente CP_3 domiciliata presso il suo studio sito in Ancona, Corso Stamira n.49
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Coppari del foro di Parte_3
Ancona
RECLAMATI
Con l'intervento del Sig. Procuratore Generale in sede
OGGETTO: Reclamo avverso la sentenza di apertura liquidazione giudiziale n.
45/2024 emessa dal Tribunale di Ancona in data 24.05.2024
Conclusioni per le parti: come da note telematiche del 17.12.2024
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona dichiarava la apertura della liquidazione giudiziale di e e dei soci illimitatamente Parte_2 Controparte_1
responsabili e su istanza del creditore Parte_1 Parte_2
munito di ingiunzione al pagamento della somma di euro Parte_3
42.754,00, oltre interessi moratori, oltre la somma di euro 1.370,00 per compenso ed euro 286,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
Il Tribunale ha rilevato: la sussistenza di una consistente esposizione debitoria verso il creditore procedente dott. e contro l'erario; la carenza di prova circa il Parte_3
mancato superamento dei requisiti dimensionali;
la inattività della società, pur non cancellata dal registro delle Imprese;
lo stato di insolvenza, stante l'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata del credito.
pag. 2/6 Avverso la sentenza di liquidazione giudiziale propongono reclamo la snc ed i soci illimitatamente responsabili.
Si sono costituiti sia la curatela che il creditore procedente chiedendo il rigetto del reclamo.
All'udienza del 17.12.2024, raccolte note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
Col primo motivo di reclamo, i ricorrenti contestano l'inammissibilità della liquidazione giudiziale della società e e dei due soci per il Parte_2 Controparte_1 decorso il termine di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 14/2019 per l'apertura della procedura;
argomentano che la società risulta inattiva da oltre 10 anni, pur non essendo stata cancellata dal registro delle Imprese.
La censura è infondata.
Il termine di un anno, ora previsto dall'art. 33 CCII, decorre per gli imprenditori iscritti dalla cancellazione dal registro delle imprese, ossia dalla data in cui la pubblicità notizia rende noto l'evento della cancellazione, a nulla rilevando la attestazione di inattività contenuta nella visura camerale, venendo altrimenti vanificata la tutela dell'affidamento dei terzi.
Infatti l'art. 33 CCII contiene per gli imprenditori iscritti una presunzione assoluta che fa coincidere la cessazione dell'attività di impresa con la cancellazione dal registro delle Imprese;
il comma 3 della norma prevede la facoltà solo per il Pm o il creditore procedente di dimostrare la cessazione dell'attività di impresa in data successiva alla cancellazione dal registro delle imprese, e non prevede la facoltà per la società debitrice di dimostrare la cessazione dell'attività in costanza della iscrizione al registro delle imprese.
pag. 3/6 Quanto appena esposto trova conforto in Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020,
n.17377 secondo cui Il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 l.fall., decorre esclusivamente dalla cancellazione dal registro delle imprese e senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, ed in Cassazione civile sez. I, 10/02/2020,
n.3026 secondo cui il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'articolo 10 della legge Fallimentare, decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività. In realtà, se fosse consentito all'imprenditore dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale, rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata.
Col secondo motivo di reclamo si deduce la violazione degli articoli 2 e 121 del
Decreto legislativo 12/01/2019 n. 14; argomentano i reclamanti che erroneamente si è ritenuta l'esistenza di un obbligo di deposito dei bilanci per le società di persone, e che
è onere del creditore procedente provare il superamento dei limiti dimensionali.
Il motivo è infondato.
Secondo la granitica giurisprudenza della Cassazione, sviluppatasi sotto la precedente legge fallimentare, il debitore è tenuto a dimostrare il mancato superamento dei limiti ex art. 2 lett. d) CCII (corrispondenti a quelli dell'art. 1, co. 2, L. fall.), stante che la norma prevede-come regola generale- che gli imprenditori commerciali sono assoggettati a liquidazione giudiziale e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali ( cfr. Cassazione civile sez. I,
24/10/2022, n. 31353).
Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare(art. 15, comma 4, l.fall.), costituiscono mezzo di prova privilegiato (in pag. 4/6 quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa) senza assurgere a prova legale: quanto detto non muta nel vigore del CCII.
Peraltro, in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi quali, ad esempio, le dichiarazioni dei redditi dei soci, i libri contabili obbligatori, le visure catastali - per dimostrare l'inesistenza di cespiti immobiliari - , gli estratti dei conti correnti bancari, per dimostrare l'entità dell'attivo circolante: il debitore deve cioè depositare documentazione contabile attendibile, idonea a rappresentare, con dati analitici, l'effettiva realtà dell'impresa.
Tuttavia, nel caso di specie emerge in modo inequivocabile che i reclamanti - nonostante ne fossero onerati - non hanno neppure offerto la prova del mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII.
Per contro, secondo quanto dedotto e provato dalla Liquidazione giudiziale,
l'istruttoria ha permesso di accertate (doc. 4) la sussistenza di un debito erariale della snc superiore al milione di euro, sicchè l'indebitamento complessivo della società è di gran lunga superiore al limite previsto dall'art. 2, lettera d) n. 3 del D. Lgs n. 14/2019 pari ad euro 500.000,00.
Il reclamo va quindi rigettato, con condanna dei reclamanti al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti costituite, in ossequio al principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza di liquidazione giudiziale gravata;
Condanna i reclamanti al pagamento delle spese di lite del reclamo in favore di e dei soci Controparte_4
illimitatamente responsabili e n. Parte_2 Parte_1
30/2024 e , che per ciascuna parte si liquidano in €. Parte_3
pag. 5/6 1.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cap come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 7.1.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 590/2024
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio – composta dai seguenti magistrati:
Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 590/2024 e promossa con ricorso da:
( ) e ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), in proprio e quali legali rappresentanti della e C.F._2 Parte_2 CP_1
con sede in Camerano, Via Farfisa, partita IVA rappresentati e
[...] P.IVA_1 difesi dall'Avvocato Patrizia Niccolaini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ancona, Via Calatafimi, 1
- RECLAMANTE-
CONTRO
e dei soci illimitatamente Controparte_2 responsabili e Riccardo Ronchitelli n. 30/2024, con sede a Parte_2
Camerano, via Farfisa, (p. iva ), in persona del Curatore dott. P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovica Chiarucci ed elettivamente CP_3 domiciliata presso il suo studio sito in Ancona, Corso Stamira n.49
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Coppari del foro di Parte_3
Ancona
RECLAMATI
Con l'intervento del Sig. Procuratore Generale in sede
OGGETTO: Reclamo avverso la sentenza di apertura liquidazione giudiziale n.
45/2024 emessa dal Tribunale di Ancona in data 24.05.2024
Conclusioni per le parti: come da note telematiche del 17.12.2024
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona dichiarava la apertura della liquidazione giudiziale di e e dei soci illimitatamente Parte_2 Controparte_1
responsabili e su istanza del creditore Parte_1 Parte_2
munito di ingiunzione al pagamento della somma di euro Parte_3
42.754,00, oltre interessi moratori, oltre la somma di euro 1.370,00 per compenso ed euro 286,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
Il Tribunale ha rilevato: la sussistenza di una consistente esposizione debitoria verso il creditore procedente dott. e contro l'erario; la carenza di prova circa il Parte_3
mancato superamento dei requisiti dimensionali;
la inattività della società, pur non cancellata dal registro delle Imprese;
lo stato di insolvenza, stante l'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata del credito.
pag. 2/6 Avverso la sentenza di liquidazione giudiziale propongono reclamo la snc ed i soci illimitatamente responsabili.
Si sono costituiti sia la curatela che il creditore procedente chiedendo il rigetto del reclamo.
All'udienza del 17.12.2024, raccolte note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
Col primo motivo di reclamo, i ricorrenti contestano l'inammissibilità della liquidazione giudiziale della società e e dei due soci per il Parte_2 Controparte_1 decorso il termine di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 14/2019 per l'apertura della procedura;
argomentano che la società risulta inattiva da oltre 10 anni, pur non essendo stata cancellata dal registro delle Imprese.
La censura è infondata.
Il termine di un anno, ora previsto dall'art. 33 CCII, decorre per gli imprenditori iscritti dalla cancellazione dal registro delle imprese, ossia dalla data in cui la pubblicità notizia rende noto l'evento della cancellazione, a nulla rilevando la attestazione di inattività contenuta nella visura camerale, venendo altrimenti vanificata la tutela dell'affidamento dei terzi.
Infatti l'art. 33 CCII contiene per gli imprenditori iscritti una presunzione assoluta che fa coincidere la cessazione dell'attività di impresa con la cancellazione dal registro delle Imprese;
il comma 3 della norma prevede la facoltà solo per il Pm o il creditore procedente di dimostrare la cessazione dell'attività di impresa in data successiva alla cancellazione dal registro delle imprese, e non prevede la facoltà per la società debitrice di dimostrare la cessazione dell'attività in costanza della iscrizione al registro delle imprese.
pag. 3/6 Quanto appena esposto trova conforto in Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020,
n.17377 secondo cui Il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 l.fall., decorre esclusivamente dalla cancellazione dal registro delle imprese e senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, ed in Cassazione civile sez. I, 10/02/2020,
n.3026 secondo cui il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'articolo 10 della legge Fallimentare, decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività. In realtà, se fosse consentito all'imprenditore dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale, rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata.
Col secondo motivo di reclamo si deduce la violazione degli articoli 2 e 121 del
Decreto legislativo 12/01/2019 n. 14; argomentano i reclamanti che erroneamente si è ritenuta l'esistenza di un obbligo di deposito dei bilanci per le società di persone, e che
è onere del creditore procedente provare il superamento dei limiti dimensionali.
Il motivo è infondato.
Secondo la granitica giurisprudenza della Cassazione, sviluppatasi sotto la precedente legge fallimentare, il debitore è tenuto a dimostrare il mancato superamento dei limiti ex art. 2 lett. d) CCII (corrispondenti a quelli dell'art. 1, co. 2, L. fall.), stante che la norma prevede-come regola generale- che gli imprenditori commerciali sono assoggettati a liquidazione giudiziale e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali ( cfr. Cassazione civile sez. I,
24/10/2022, n. 31353).
Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare(art. 15, comma 4, l.fall.), costituiscono mezzo di prova privilegiato (in pag. 4/6 quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa) senza assurgere a prova legale: quanto detto non muta nel vigore del CCII.
Peraltro, in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi quali, ad esempio, le dichiarazioni dei redditi dei soci, i libri contabili obbligatori, le visure catastali - per dimostrare l'inesistenza di cespiti immobiliari - , gli estratti dei conti correnti bancari, per dimostrare l'entità dell'attivo circolante: il debitore deve cioè depositare documentazione contabile attendibile, idonea a rappresentare, con dati analitici, l'effettiva realtà dell'impresa.
Tuttavia, nel caso di specie emerge in modo inequivocabile che i reclamanti - nonostante ne fossero onerati - non hanno neppure offerto la prova del mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII.
Per contro, secondo quanto dedotto e provato dalla Liquidazione giudiziale,
l'istruttoria ha permesso di accertate (doc. 4) la sussistenza di un debito erariale della snc superiore al milione di euro, sicchè l'indebitamento complessivo della società è di gran lunga superiore al limite previsto dall'art. 2, lettera d) n. 3 del D. Lgs n. 14/2019 pari ad euro 500.000,00.
Il reclamo va quindi rigettato, con condanna dei reclamanti al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti costituite, in ossequio al principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza di liquidazione giudiziale gravata;
Condanna i reclamanti al pagamento delle spese di lite del reclamo in favore di e dei soci Controparte_4
illimitatamente responsabili e n. Parte_2 Parte_1
30/2024 e , che per ciascuna parte si liquidano in €. Parte_3
pag. 5/6 1.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cap come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 7.1.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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