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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 31/10/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, dott. Paolo Mariotti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 22 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
nato a [...], il [...], ed ivi residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Bizzarri, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Rieti, Via dei Salici n . 53;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. adiva l'Intestato Ufficio per ivi sentir Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che l'istante è affetto da malattia professionale determinata dall'infermità “ IPOACUSIA PERCETTIVA BILATERALE GRAVE ALLE
ALTRE FREQUENZE” e quindi ha diritto alla rendita e/o all'indenizzo da parte dell' per i danni CP_1 subiti dalla data della prima diagnosi risalente al 16.11.2021 o comunque dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia nella misura del 7% o di quella diversa maggiore o minore stabilita a mezzo C.T.U.:
b) per l'effetto condannare L' in persoan del legale rappresentante pro tempore a riconoscere CP_1 in favore dell'istante i benefici economici tutti dipendenti e comunque connessi alla malattia professionale determinata dall'infermità “ IPOACUSIA PERCETTIVA BILATERALE GRAVE ALLE
ALTE FREQUENZE” ed alla corresponsione della rendita e/o dell'indennizzo per il danno biologico subito pari al 7% o accertato in quella diversa percentuale maggiore o minore rispetto a quella
1 individuata dall'istante accertata nel corso di causa all'esito della CTU oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia se dovuta, dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia;
c) con vittoria di spese onorari di giudizio oltre rimborso forfettario del 15% Iva e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario;
Nonostante la rituale notifica del ricorso, l' non si costituiva in giudizio per cui Controparte_2 all'udienza del 16 luglio 2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita tramite l'espletamento dell'indagine orale e c.t.u. medico legale a cura del
Dott. Persona_1
, all'esito della prova testimoniale espletata, sono state confermate le mansioni descritte in
[...] ricorso, con le relative modalità, oltre ai relativi periodi di lavoro, con conseguente sussistenza dell'esposizione ai rischi tipici dell'attività svolta quali movimenti continui e con un elevato grado di ripetitività nel corso della giornata lavorativa.
Sulla base delle risultanze istruttorie è stata quindi disposta la consulenza medico-legale: è emerso
“che alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa la malattia denunciata di cui risulta affetto l'assicurato era in rapporto causale o concausale con il rischio emerso;
ne è residuata una menomazione permanente in misura del 6% di danno biologico facendo riferimento alle tabelle di cui al D.Lgs 38/2000”.
Nessuna nota critica perveniva al c.t.u. dal consulente di parte;
inoltre, le conclusioni raggiunte dal c.t.u. appaiono logiche e consequenziali, coerenti rispetto ai dati medici raccolti e agli esiti delle testimonianze rese nel presente giudizio.
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente riconoscimento della malattia professionale denunciata da cui residuano postumi permanenti in misura del 6% e conseguente condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente delle prestazioni previste dalla legge con CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo.
Le spese di lite, come quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la natura professionale delle tecnopatie contratte dal ricorrente con un grado di invalidità del 6% con decorrenza dall'epoca delle domande amministrative.
2 - e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle prestazioni previste dalla CP_1 legge, con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.697,00 oltre CP_1 rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. medica, liquidate come da separato CP_1 provvedimento.
Rieti, 28.10.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Mariotti
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, dott. Paolo Mariotti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 22 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
nato a [...], il [...], ed ivi residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Bizzarri, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Rieti, Via dei Salici n . 53;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. adiva l'Intestato Ufficio per ivi sentir Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che l'istante è affetto da malattia professionale determinata dall'infermità “ IPOACUSIA PERCETTIVA BILATERALE GRAVE ALLE
ALTRE FREQUENZE” e quindi ha diritto alla rendita e/o all'indenizzo da parte dell' per i danni CP_1 subiti dalla data della prima diagnosi risalente al 16.11.2021 o comunque dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia nella misura del 7% o di quella diversa maggiore o minore stabilita a mezzo C.T.U.:
b) per l'effetto condannare L' in persoan del legale rappresentante pro tempore a riconoscere CP_1 in favore dell'istante i benefici economici tutti dipendenti e comunque connessi alla malattia professionale determinata dall'infermità “ IPOACUSIA PERCETTIVA BILATERALE GRAVE ALLE
ALTE FREQUENZE” ed alla corresponsione della rendita e/o dell'indennizzo per il danno biologico subito pari al 7% o accertato in quella diversa percentuale maggiore o minore rispetto a quella
1 individuata dall'istante accertata nel corso di causa all'esito della CTU oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia se dovuta, dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia;
c) con vittoria di spese onorari di giudizio oltre rimborso forfettario del 15% Iva e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario;
Nonostante la rituale notifica del ricorso, l' non si costituiva in giudizio per cui Controparte_2 all'udienza del 16 luglio 2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita tramite l'espletamento dell'indagine orale e c.t.u. medico legale a cura del
Dott. Persona_1
, all'esito della prova testimoniale espletata, sono state confermate le mansioni descritte in
[...] ricorso, con le relative modalità, oltre ai relativi periodi di lavoro, con conseguente sussistenza dell'esposizione ai rischi tipici dell'attività svolta quali movimenti continui e con un elevato grado di ripetitività nel corso della giornata lavorativa.
Sulla base delle risultanze istruttorie è stata quindi disposta la consulenza medico-legale: è emerso
“che alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa la malattia denunciata di cui risulta affetto l'assicurato era in rapporto causale o concausale con il rischio emerso;
ne è residuata una menomazione permanente in misura del 6% di danno biologico facendo riferimento alle tabelle di cui al D.Lgs 38/2000”.
Nessuna nota critica perveniva al c.t.u. dal consulente di parte;
inoltre, le conclusioni raggiunte dal c.t.u. appaiono logiche e consequenziali, coerenti rispetto ai dati medici raccolti e agli esiti delle testimonianze rese nel presente giudizio.
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente riconoscimento della malattia professionale denunciata da cui residuano postumi permanenti in misura del 6% e conseguente condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente delle prestazioni previste dalla legge con CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo.
Le spese di lite, come quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M
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Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la natura professionale delle tecnopatie contratte dal ricorrente con un grado di invalidità del 6% con decorrenza dall'epoca delle domande amministrative.
2 - e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle prestazioni previste dalla CP_1 legge, con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.697,00 oltre CP_1 rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. medica, liquidate come da separato CP_1 provvedimento.
Rieti, 28.10.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Mariotti
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