TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/12/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio IA Tremolada Presidente relatore dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 882/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRULIO Parte_1 C.F._1
GAETANO,
ricorrente;
contro
(C.F. , CP_1 CP_1
resistente contumace;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Nel merito, in via temporanea ed urgente
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente come ormai da molto tempo di fatto accade;
Nel merito, in via definitiva -Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
-Nessun assegno di mantenimento è dovuto per entrambe i coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
- Dichiarare, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Torre del Greco il 23.11.2023, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Torre del Greco al n. 48 parte I - anno
2023, con la conferma delle medesime richiesta stabilite per la separazione, senza alcuna previsione di assegni divorzili, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le trascrizioni di legge.
Con rinuncia delle istanze istruttorie e della domanda di addebito, come indicato nel verbale redatto il 13.11.2025.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I coniugi e hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile in data 23.11.2023 nel Comune di Torre del Greco.
Con ricorso depositato in data 04/06/2025, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito. La ricorrente, a sostegno delle proprie domane, ha dedotto di aver interrotto la relazione sentimentale con il sig. avendo CP_1 quest'ultimo assunto in costanza di matrimonio un comportamento contrario agli obblighi coniugali, avuto in particolare riguardo al disinteresse mostrato nei confronti della moglie e sentendosi, invero, quest'ultima utilizzata unicamente per l'ottenimento del permesso di soggiorno.
La ricorrente ha formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970.
All'udienza del 13.11.2025 il sig. non è comparso, né si è costituito, il Presidente relatore, CP_1 previo controllo della regolare notifica alla resistente, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ne ha dichiarato la contumacia. In tale sede la ricorrente ha precisato le conclusioni come in atti, con rinuncia alla domanda di addebito e alle istanze istruttorie.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Contumacia del convenuto. Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza del 5.6.2025, come risultante dalla documentazione depositata da parte ricorrente
(ricorso notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 7.8.2025) non si è CP_1 costituito nel presente giudizio, né è comparso all'udienza del 13.11.2025; in ragione di ciò, in prima udienza è stata dichiarata la contumacia del marito.
3. Pronuncia sullo status. La domanda formulata dalla ricorrente, nella contumacia del convenuto, può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale dei coniugi. Invero, le circostanziate allegazioni dedotte da parte ricorrente denotano il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra le parti, sicché, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente, pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio con rito civile a Torre del Greco il 23/11/2023, con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2023, parte I, numero 48;
DISPONE
che le spese di lite siano liquidate al definitivo;
PROVVEDE
Come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre del Greco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, il 04/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio IA Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio IA Tremolada Presidente relatore dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 882/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRULIO Parte_1 C.F._1
GAETANO,
ricorrente;
contro
(C.F. , CP_1 CP_1
resistente contumace;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Nel merito, in via temporanea ed urgente
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente come ormai da molto tempo di fatto accade;
Nel merito, in via definitiva -Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
-Nessun assegno di mantenimento è dovuto per entrambe i coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
- Dichiarare, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Torre del Greco il 23.11.2023, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Torre del Greco al n. 48 parte I - anno
2023, con la conferma delle medesime richiesta stabilite per la separazione, senza alcuna previsione di assegni divorzili, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le trascrizioni di legge.
Con rinuncia delle istanze istruttorie e della domanda di addebito, come indicato nel verbale redatto il 13.11.2025.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I coniugi e hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile in data 23.11.2023 nel Comune di Torre del Greco.
Con ricorso depositato in data 04/06/2025, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito. La ricorrente, a sostegno delle proprie domane, ha dedotto di aver interrotto la relazione sentimentale con il sig. avendo CP_1 quest'ultimo assunto in costanza di matrimonio un comportamento contrario agli obblighi coniugali, avuto in particolare riguardo al disinteresse mostrato nei confronti della moglie e sentendosi, invero, quest'ultima utilizzata unicamente per l'ottenimento del permesso di soggiorno.
La ricorrente ha formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970.
All'udienza del 13.11.2025 il sig. non è comparso, né si è costituito, il Presidente relatore, CP_1 previo controllo della regolare notifica alla resistente, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ne ha dichiarato la contumacia. In tale sede la ricorrente ha precisato le conclusioni come in atti, con rinuncia alla domanda di addebito e alle istanze istruttorie.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Contumacia del convenuto. Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza del 5.6.2025, come risultante dalla documentazione depositata da parte ricorrente
(ricorso notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 7.8.2025) non si è CP_1 costituito nel presente giudizio, né è comparso all'udienza del 13.11.2025; in ragione di ciò, in prima udienza è stata dichiarata la contumacia del marito.
3. Pronuncia sullo status. La domanda formulata dalla ricorrente, nella contumacia del convenuto, può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale dei coniugi. Invero, le circostanziate allegazioni dedotte da parte ricorrente denotano il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra le parti, sicché, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente, pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio con rito civile a Torre del Greco il 23/11/2023, con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2023, parte I, numero 48;
DISPONE
che le spese di lite siano liquidate al definitivo;
PROVVEDE
Come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre del Greco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, il 04/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio IA Tremolada