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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9201/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE UDIENZA CARTOLARE DELLA CAUSA n. r.g. 9201/2023 tra
[...]
Parte_1
Parte_2
PARTE ATTRICE-OPPONENTE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Il Giudice, lette le note di trattazione per l'udienza cartolare del 14.10.2025, preso atto delle conclusioni precisate, letti gli atti e l'allegata documentazione, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. 24.10.2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9201/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GA Parte_1 C.F._1 IU (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 ( , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. C.F._3 GA IU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GA Parte_1 C.F._4 IU (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 ( , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. C.F._3 GA IU MO MA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._5 GA IU (C.F. ) e C.F._2 Parte_3
( , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il
[...] C.F._3 difensore avv. GA IU
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. - P.IVA , rappresentata dalla Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 mandataria (C.F. Partita IVA ), con il Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. - P.E.C. C.F._6
- elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Email_1 Fersino (C.F. - P.E.C. ) C.F._7 Email_2
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo- cessione credito in ambito bancario
CONCLUSIONI
-parte attrice opponente:
Perché piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e dichiarare per i motivi di cui a premessa:
- In via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire della;
Controparte_1
pagina 2 di 6 - Nel merito, dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto perché illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente individuato il CP_3 capitale dovuto;
con, in particolare, violazione del dovere di determinatezza;
e conseguente ulteriore accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito;
- Conseguentemente, dichiarando sussistere l'indeterminatezza dello stesso con violazione degli artt. 1346, 1284 II e III comma, 1418 c.c. e violazione dell'art. 117 TUB comma 4 D. Lgs. 385/93, condannare la convenuta a dover ricalcolare il dovuto tenuto conto che andrà restituito solo il capitale con gli interessi calcolati ex art. 117 TUB, pari ad Euro 19.291,89 o la diversa somma che parrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc. come da seguente schema: - Fase studio € 1.500,00; - Fase Introduttiva € 1.000,00; - Fase istruttoria € 3.000,00; - Fase decisionale € 2.500,00; e così per totali € 8.000,00; oltre spese imponibili (15%); IVA E CAP come da legge e spese non imponibili per € 145,50; nonché refusione delle spese di CTU e CTP.
-parte convenuta opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 23.364,66, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso i cui all'art. 117, co. 7, TUB;
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Thema decidendum e svolgimento del giudizio pagina 3 di 6 1. Si controverte in ordine al Decreto Ingiuntivo n. 2001/2023 con il quale l'intestato Tribunale di Firenze ha ingiunto ai sigg.ri e il pagamento in Parte_2 Parte_1 Parte_1 favore della cessionaria , della somma di € 23.364,66 oltre interessi dalle Controparte_1 singole scadenze al saldo nonché spese e diritti successivi occorse ed occorrende, derivante dal contratto di finanziamento concluso a suo tempo dalla società F.lli Nelli snc con Cassa di Risparmio di Firenze, assistito da garanzia personale da parte degli ingiunti, ceduto pro soluto, unitamente alle relative a e poi all'odierna parte opposta Controparte_4 [...]
, nell'ambito di un'operazione di cessione di credito in blocco ex art. 58 TUB. CP_1
2. Gli ingiunti, hanno interposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, contestando il credito preteso e preliminarmente la carenza di legittimazione attiva/titolarità del diritto di banca CP
.
3. , si è costituita in giudizio al fine di rivendicare la bontà del proprio Controparte_1 operato ed ottenere la conferma dell'ingiunzione, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione e termine per l'introduzione della mediazione. Costituendosi in giudizio, l'opposta ha rilevato di essere subentrata “pro soluto” nelle sole posizioni di credito derivanti dal contratto di finanziamento e non nelle singole posizioni contrattuali, con conseguente suo difetto di legittimazione passiva in sede di azione volta ad impugnare il contratto di finanziamento.
4. Concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto, inutilmente esperita la mediazione, la causa passa in decisione, dopo essere stata istruita anche per il tramite di consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare la contestata indeterminatezza e trasparenza del finanziamento e se del caso il ricalcolo del rapporto secondo l'art. 117 TUB.
A)L'azione monitoria è procedibile
5. Preliminarmente deve darsi atto dell'avveramento della condizione di procedibilità dell'azione introdotta dalla creditrice opposta, essendo stata esperita la procedura di mediazione prevista come obbligatoria in materia di contratti bancari, come risulta dal verbale con esito negativo dell'11.04.2024, depositato dall'opposta sub doc. 19. B)L'opposta è legittimata attiva alla proposizione della domanda
6. Le parti opponenti hanno sollevato eccezione di difetto di legittimazione processuale in capo a
, per non aver dato prova della cessione della posizione creditoria fatta Controparte_1 oggetto dell'opposta ingiunzione.
7. Detta eccezione è infondata.
8. Difatti, come noto, la legittimazione ad agire, rappresenta una condizione del diritto di agire in giudizio, che spetta a chiunque, avendone interesse (art. 100 cpc), faccia valere in giudizio un diritto assumendo la relativa titolarità; la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e gardo del giudizio e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. Il Giudice è chiamato a valutare la sussistenza di detto interesse e di detta condizione, sulla sola base della prospettazione dell'attore o del convenuto, prescindendo dalla verifica dell'effettiva titolarità del rapporto giuridico oggetto di lite, dato che è diversa questione, che attiene al merito della causa. CP
9. Nel caso, va rilevato che la cessionaria ha agito in via monitoria, facendo valere una pretesa creditoria prospettata come propria, conseguentemente sussiste l' “interesse ad agire-legitimatio ad causam” della stessa, per aver offerto una prospettazione che legittima la sua domanda in rito.
C)L'opposta non ha tuttavia dimostrato la titolarità del credito ingiunto
10. L'approfondimento proprio della presente fase decisoria, porta a rimeditare sull'eccezione preliminare di merito di mancata prova della titolarità del credito, prospettata con maggior vigore negli ultimi scritti difensivi degli opponenti.
11. In particolare, gli opponenti, prima ancora dell'illegittimità del finanziamento, hanno contestato che la creditrice opposta è venuta meno al proprio onere probatorio di provare l'avvenuto trasferimento del credito derivante da finanziamento, poiché la mera produzione degli estratti pagina 4 di 6 degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (da Intesa San Paolo a e da questa a CP_4 CP
), non sarebbe di per sé idonea a fornire prova delle due cessioni di credito.
12. La cessionaria opposta ha replicato che la prova delle cessioni è data dai relativi avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nonchè dagli elenchi dei crediti oggetto delle cessioni (cd. Annex sub. docc.
3-8 fascicolo monitorio e 10 comparsa 18 seconda memoria) e dell'avvenuta diffida rivolta ai debitori ceduti.
13. Giova rilevare che ai fini del perfezionamento della cessione è sufficiente l'incontro della volontà del cedente e della cessionaria, non essendo necessario né il consenso, né la comunicazione al debitore ceduto (Cass. n. 5997/2006).
14. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. ordinanza 5190/2025), in tema di riparto degli oneri probatori nella cessione di crediti in blocco, ha chiarito che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. 385/1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
15. Qualora, come nel caso, sia contestata l'esistenza della cessione, è onere della cessionaria, provare il contratto di cessione, potendosi avvalere di ogni mezzo, anche a carattere indiziario, sebbene, come evidenziato dalla Suprema Cassazione, di regola, né la mera notificazione della cessione al creditore ceduto, né la dichiarazione della parte cessionaria, sono allo scopo di per sé sufficienti (Cass. ordinanza 5478/2024).
16. Posto che resta devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità dell'avviso allo scopo (Cass. ord. 25547/2025), nella fattispecie a ben vedere, va rilevato che la cessionaria opposta è venuta meno all'onere probatorio cui era gravata di provare l'inclusione del credito nelle cessioni di cui trattasi.
17. Difatti, anche a voler ritenere sufficiente la produzione dell'avviso in GU a dimostrazione delle cessioni, il contenuto di detto avviso non consente di individuare con certezza l'inclusione del credito oggetto di ingiunzione in dette cessioni.
18. L'opposta è rimasta silente sui criteri per cui il credito ingiunto vada con certezza annoverato tra quelli oggetto delle due cessioni e quanto evidenziato e quanto evidenziato in ordine al fatto che il numero del rapporto indicato nel contratto di finanziamento è lo stesso di quello indicato nella diffida e nell'elenco dei crediti ceduti da corrispondente all'elenco di Intesa San CP_4 Paolo, nonostante contrassegnato da numero diverso, nulla prova circa l'inclusione del credito negli atti di cessione, sui quali è fondata l'impugnata ingiunzione.
19. A ciò si aggiunga che, gli elenchi dei crediti prodotti, sono privi di qualsivoglia autentica e in nessun modo è dato ricondurli agli atti di cessioni che li avrebbero riguardati. D) L'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato
20. Va dunque rilevato che la cessionaria opposta non ha provato la propria titolarità della posizione creditoria vantata e conseguentemente l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato
21. Siffatto rilievo, dispensa dal trattare le altre questioni agitate in giudizio e pertanto anche di quelle che sono state oggetto di indagine peritale d'ufficio, che restano assorbite. E) Le spese di lite seguono la soccombenza mentre quelle di CTU vanno ripartite in ragione della metà.
22. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa, nel rispetto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto della attività difensiva effettivamente espletata.
23. Quanto alle spese di CTU sussistono nel caso giustificati motivi per la suddivisione della spesa tra le parti opponente e la parte opposta, in ragione di metà ciascuna.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
NA , per il tramite della sua mandataria e procuratrice speciale, a Controparte_1 versare in favore delle parti attrici opponenti, le spese di lite, che si liquidano in euro 118,50 per spese esenti, euro 2.540,00 per compensi del difensore, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratesi antistatario;
PONE definitivamente a carico delle contrapposte parti, in ragione di metà ciascuna, le spese di CTU già liquidate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti in assenza delle parti rinunzianti ed allegazione al verbale. Firenze, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE UDIENZA CARTOLARE DELLA CAUSA n. r.g. 9201/2023 tra
[...]
Parte_1
Parte_2
PARTE ATTRICE-OPPONENTE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Il Giudice, lette le note di trattazione per l'udienza cartolare del 14.10.2025, preso atto delle conclusioni precisate, letti gli atti e l'allegata documentazione, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. 24.10.2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9201/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GA Parte_1 C.F._1 IU (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 ( , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. C.F._3 GA IU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GA Parte_1 C.F._4 IU (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 ( , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. C.F._3 GA IU MO MA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._5 GA IU (C.F. ) e C.F._2 Parte_3
( , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il
[...] C.F._3 difensore avv. GA IU
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. - P.IVA , rappresentata dalla Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 mandataria (C.F. Partita IVA ), con il Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. - P.E.C. C.F._6
- elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Email_1 Fersino (C.F. - P.E.C. ) C.F._7 Email_2
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo- cessione credito in ambito bancario
CONCLUSIONI
-parte attrice opponente:
Perché piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e dichiarare per i motivi di cui a premessa:
- In via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire della;
Controparte_1
pagina 2 di 6 - Nel merito, dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto perché illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente individuato il CP_3 capitale dovuto;
con, in particolare, violazione del dovere di determinatezza;
e conseguente ulteriore accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito;
- Conseguentemente, dichiarando sussistere l'indeterminatezza dello stesso con violazione degli artt. 1346, 1284 II e III comma, 1418 c.c. e violazione dell'art. 117 TUB comma 4 D. Lgs. 385/93, condannare la convenuta a dover ricalcolare il dovuto tenuto conto che andrà restituito solo il capitale con gli interessi calcolati ex art. 117 TUB, pari ad Euro 19.291,89 o la diversa somma che parrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc. come da seguente schema: - Fase studio € 1.500,00; - Fase Introduttiva € 1.000,00; - Fase istruttoria € 3.000,00; - Fase decisionale € 2.500,00; e così per totali € 8.000,00; oltre spese imponibili (15%); IVA E CAP come da legge e spese non imponibili per € 145,50; nonché refusione delle spese di CTU e CTP.
-parte convenuta opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 23.364,66, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso i cui all'art. 117, co. 7, TUB;
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Thema decidendum e svolgimento del giudizio pagina 3 di 6 1. Si controverte in ordine al Decreto Ingiuntivo n. 2001/2023 con il quale l'intestato Tribunale di Firenze ha ingiunto ai sigg.ri e il pagamento in Parte_2 Parte_1 Parte_1 favore della cessionaria , della somma di € 23.364,66 oltre interessi dalle Controparte_1 singole scadenze al saldo nonché spese e diritti successivi occorse ed occorrende, derivante dal contratto di finanziamento concluso a suo tempo dalla società F.lli Nelli snc con Cassa di Risparmio di Firenze, assistito da garanzia personale da parte degli ingiunti, ceduto pro soluto, unitamente alle relative a e poi all'odierna parte opposta Controparte_4 [...]
, nell'ambito di un'operazione di cessione di credito in blocco ex art. 58 TUB. CP_1
2. Gli ingiunti, hanno interposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, contestando il credito preteso e preliminarmente la carenza di legittimazione attiva/titolarità del diritto di banca CP
.
3. , si è costituita in giudizio al fine di rivendicare la bontà del proprio Controparte_1 operato ed ottenere la conferma dell'ingiunzione, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione e termine per l'introduzione della mediazione. Costituendosi in giudizio, l'opposta ha rilevato di essere subentrata “pro soluto” nelle sole posizioni di credito derivanti dal contratto di finanziamento e non nelle singole posizioni contrattuali, con conseguente suo difetto di legittimazione passiva in sede di azione volta ad impugnare il contratto di finanziamento.
4. Concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto, inutilmente esperita la mediazione, la causa passa in decisione, dopo essere stata istruita anche per il tramite di consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare la contestata indeterminatezza e trasparenza del finanziamento e se del caso il ricalcolo del rapporto secondo l'art. 117 TUB.
A)L'azione monitoria è procedibile
5. Preliminarmente deve darsi atto dell'avveramento della condizione di procedibilità dell'azione introdotta dalla creditrice opposta, essendo stata esperita la procedura di mediazione prevista come obbligatoria in materia di contratti bancari, come risulta dal verbale con esito negativo dell'11.04.2024, depositato dall'opposta sub doc. 19. B)L'opposta è legittimata attiva alla proposizione della domanda
6. Le parti opponenti hanno sollevato eccezione di difetto di legittimazione processuale in capo a
, per non aver dato prova della cessione della posizione creditoria fatta Controparte_1 oggetto dell'opposta ingiunzione.
7. Detta eccezione è infondata.
8. Difatti, come noto, la legittimazione ad agire, rappresenta una condizione del diritto di agire in giudizio, che spetta a chiunque, avendone interesse (art. 100 cpc), faccia valere in giudizio un diritto assumendo la relativa titolarità; la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e gardo del giudizio e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. Il Giudice è chiamato a valutare la sussistenza di detto interesse e di detta condizione, sulla sola base della prospettazione dell'attore o del convenuto, prescindendo dalla verifica dell'effettiva titolarità del rapporto giuridico oggetto di lite, dato che è diversa questione, che attiene al merito della causa. CP
9. Nel caso, va rilevato che la cessionaria ha agito in via monitoria, facendo valere una pretesa creditoria prospettata come propria, conseguentemente sussiste l' “interesse ad agire-legitimatio ad causam” della stessa, per aver offerto una prospettazione che legittima la sua domanda in rito.
C)L'opposta non ha tuttavia dimostrato la titolarità del credito ingiunto
10. L'approfondimento proprio della presente fase decisoria, porta a rimeditare sull'eccezione preliminare di merito di mancata prova della titolarità del credito, prospettata con maggior vigore negli ultimi scritti difensivi degli opponenti.
11. In particolare, gli opponenti, prima ancora dell'illegittimità del finanziamento, hanno contestato che la creditrice opposta è venuta meno al proprio onere probatorio di provare l'avvenuto trasferimento del credito derivante da finanziamento, poiché la mera produzione degli estratti pagina 4 di 6 degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (da Intesa San Paolo a e da questa a CP_4 CP
), non sarebbe di per sé idonea a fornire prova delle due cessioni di credito.
12. La cessionaria opposta ha replicato che la prova delle cessioni è data dai relativi avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nonchè dagli elenchi dei crediti oggetto delle cessioni (cd. Annex sub. docc.
3-8 fascicolo monitorio e 10 comparsa 18 seconda memoria) e dell'avvenuta diffida rivolta ai debitori ceduti.
13. Giova rilevare che ai fini del perfezionamento della cessione è sufficiente l'incontro della volontà del cedente e della cessionaria, non essendo necessario né il consenso, né la comunicazione al debitore ceduto (Cass. n. 5997/2006).
14. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. ordinanza 5190/2025), in tema di riparto degli oneri probatori nella cessione di crediti in blocco, ha chiarito che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. 385/1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
15. Qualora, come nel caso, sia contestata l'esistenza della cessione, è onere della cessionaria, provare il contratto di cessione, potendosi avvalere di ogni mezzo, anche a carattere indiziario, sebbene, come evidenziato dalla Suprema Cassazione, di regola, né la mera notificazione della cessione al creditore ceduto, né la dichiarazione della parte cessionaria, sono allo scopo di per sé sufficienti (Cass. ordinanza 5478/2024).
16. Posto che resta devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità dell'avviso allo scopo (Cass. ord. 25547/2025), nella fattispecie a ben vedere, va rilevato che la cessionaria opposta è venuta meno all'onere probatorio cui era gravata di provare l'inclusione del credito nelle cessioni di cui trattasi.
17. Difatti, anche a voler ritenere sufficiente la produzione dell'avviso in GU a dimostrazione delle cessioni, il contenuto di detto avviso non consente di individuare con certezza l'inclusione del credito oggetto di ingiunzione in dette cessioni.
18. L'opposta è rimasta silente sui criteri per cui il credito ingiunto vada con certezza annoverato tra quelli oggetto delle due cessioni e quanto evidenziato e quanto evidenziato in ordine al fatto che il numero del rapporto indicato nel contratto di finanziamento è lo stesso di quello indicato nella diffida e nell'elenco dei crediti ceduti da corrispondente all'elenco di Intesa San CP_4 Paolo, nonostante contrassegnato da numero diverso, nulla prova circa l'inclusione del credito negli atti di cessione, sui quali è fondata l'impugnata ingiunzione.
19. A ciò si aggiunga che, gli elenchi dei crediti prodotti, sono privi di qualsivoglia autentica e in nessun modo è dato ricondurli agli atti di cessioni che li avrebbero riguardati. D) L'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato
20. Va dunque rilevato che la cessionaria opposta non ha provato la propria titolarità della posizione creditoria vantata e conseguentemente l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato
21. Siffatto rilievo, dispensa dal trattare le altre questioni agitate in giudizio e pertanto anche di quelle che sono state oggetto di indagine peritale d'ufficio, che restano assorbite. E) Le spese di lite seguono la soccombenza mentre quelle di CTU vanno ripartite in ragione della metà.
22. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa, nel rispetto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto della attività difensiva effettivamente espletata.
23. Quanto alle spese di CTU sussistono nel caso giustificati motivi per la suddivisione della spesa tra le parti opponente e la parte opposta, in ragione di metà ciascuna.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
NA , per il tramite della sua mandataria e procuratrice speciale, a Controparte_1 versare in favore delle parti attrici opponenti, le spese di lite, che si liquidano in euro 118,50 per spese esenti, euro 2.540,00 per compensi del difensore, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratesi antistatario;
PONE definitivamente a carico delle contrapposte parti, in ragione di metà ciascuna, le spese di CTU già liquidate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti in assenza delle parti rinunzianti ed allegazione al verbale. Firenze, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
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