Versione
28 agosto 1990
28 agosto 1990
Art. 2. (Versamento dei contributi) 1. Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale e' tenuto al pagamento dei contributi di cui all'areticolo 1 per se' e per i coadiutori, salvo diritto di risalva.
2. I contributi previdenziali calcolati ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311 , sono versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono. I conguagli tra i contributi dovuti e quelli di cui al predetto comma 3 sono versati in due rate di uguale importo, alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno.
3. Il contributo di risanamento dovuto dagli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi del primo comma dell'articolo 21 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e successive modificazioni ed integrazioni, resta acquisito alle gestioni predette sin dalla sua istituzione.
Note all' art. 2:
- La legge n. 311/1973 reca: "Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali".
- Il testo del primo comma dell'art. 21 della legge n. 160/1975 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento della dinamica salariale) e' il seguente:
"Art. 21 (Finanziamento delle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti). - Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , e dagli esercenti attivita' commerciali ai sensi dell' articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613 , e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1975, nella misura di lire 6.000 di cui lire 1.000 destinate al risanamento delle rispettive gestioni speciali".
2. I contributi previdenziali calcolati ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311 , sono versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono. I conguagli tra i contributi dovuti e quelli di cui al predetto comma 3 sono versati in due rate di uguale importo, alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno.
3. Il contributo di risanamento dovuto dagli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi del primo comma dell'articolo 21 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e successive modificazioni ed integrazioni, resta acquisito alle gestioni predette sin dalla sua istituzione.
Note all' art. 2:
- La legge n. 311/1973 reca: "Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali".
- Il testo del primo comma dell'art. 21 della legge n. 160/1975 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento della dinamica salariale) e' il seguente:
"Art. 21 (Finanziamento delle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti). - Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , e dagli esercenti attivita' commerciali ai sensi dell' articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613 , e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1975, nella misura di lire 6.000 di cui lire 1.000 destinate al risanamento delle rispettive gestioni speciali".
Commentari • 7
- 1. Danno morale, liquidazione, automaticità rispetto al danno biologico, illegittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 maggio 2008 · 3.9856346
Giurisprudenza • 121
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 18/12/2023, n. 3735Provvedimento: […] In tema poi di versamento dei contributi, l'art. 2 della legge 2 agosto 1990 n. 233 concernente la "Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi" dispone, tra l'altro, che "il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui all'art. l per sé e per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa". […] Come previsto dall'art, 2 della legge 233/1990, l'imprenditore agricolo è tenuto all'iscrizione dei propri collaboratori all'apposito ente previdenziale e a versare per conto loro i relativi contributi. […]Leggi di più...
- diritto di rivalsa·
- art. 2 legge 233/1990·
- giurisprudenza di legittimità·
- coltivatori diretti·
- art. 10 TUIR·
- compensazione spese·
- esclusione deducibilità contributi agricoli·
- interpretazione analogica·
- deduzione contributi previdenziali