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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/12/2025, n. 4122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4122 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 13276/2024 avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza Italiana, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...], (BRASILE) il 19/07/1938; Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), nato il [...] a [...] – Stato di San Paolo Parte_2 C.F._1
(BRASILE), sia in proprio che quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...] a [...] – Stato di San Paolo Persona_1
(BRASILE), tutti residenti in [...]– Stato di San Paolo (BR) in Rua Maestro Salvador Bueno de Oliveira 291, rappresentati e difesi (come da procure debitamente tradotte e apostillate in allegato al presente atto) congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Chiara Cecchi e dall'avv. stabilito Tatiana Regadas Vieira Bitencourt;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, difeso ope legis dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2 dello Stato di Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
RESISTENTE-CONTUMACE
E
Controparte_3
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1. ACCERTARE E DICHIARARE: che il Sig. (C.F.: Parte_1
), nato a [...], (BRASILE) il 19/07/1938, il Sig. P.IVA_1 Parte_2
(C.F.: 29376992865), nato il [...] a [...] – Stato di San Paolo (BRASILE), il minore nato il [...] a [...] – Stato di San Paolo Persona_1
(BRASILE), rappresentato nel presente giudizio dal Sig. (genitore Parte_2
1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio) sono cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto 2. DICHIARARE: il riconoscimento della cittadinanza italiana a: il Sig. Parte_1
(C.F.: ), nato a [...], (BRASILE) il 19/07/1938, il Sig. P.IVA_1 Parte_2
C.F.: 29376992865), nato il [...] a [...] – Stato di San Paolo (BRASILE),
[...] il minore nato il [...] a [...] – Stato di San Paolo Persona_1
(BRASILE), rappresentato nel presente giudizio dal Sig. (genitore Parte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio) 3.ORDINARE: Al ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 19.11.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure Controparte_1 sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Persona_2
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo così CP_1 contumace.
1. L'interesse ad agire.
Va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto
“permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiederne sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “frutto di equivoco processuale ritenere Controparte_1 che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, esistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultino in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva,
2 il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, risulta documentato che i ricorrenti hanno tentato l'accesso al portale del Consolato Italiano di San Paolo (BR), territorialmente competente per residenza, alla pagina web: prenotami.esteri.it/PrenotazioniListe al fine di effettuare l'inserimento della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana nelle liste all'uopo predisposte, tuttavia il portale risultava essere bloccato per superamento dei limiti numerici massimi di iscrizione nelle liste anzidette con invito ad effettuare nuovamente il tentativo di accesso. L'odierno ricorso risulta esser stato proposto dopo pochi giorni soltanto dai tentativi di prenotazione, effettuati tutti nell'ambito di un ristretto arco temporale (circa una settimana), senza dimostrare che l'accesso non fosse possibile dopo un certo lasso temporale (non eccessivamente esteso, ovviamente). Tuttavia neppure ad oggi risulta pervenuta risposta dall'autorità consolare o, comunque, che l'accesso sia possibile (il è CP_1 rimasto contumace), il che concreta pur sempre un interesse ad agire della parte e consente l'adozione del provvedimento richiesto, dato che la sussistenza delle condizioni dell'azione va valutata al momento della decisione.
2. Il riconoscimento della cittadinanza.
Ciò premesso, occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Va premesso che - in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna. Inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma terzo della legge 13 giugno 1912 n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero-, non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine, va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SU n. 4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
3 Ciò premesso, dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza, con continuità della linea di trasmissione, dal capostipite nato a San Cassiano a [...] il Persona_2
09/10/1872, cittadino italiano, emigrato in Brasile ed ivi deceduto, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (All. 4 e 5).
in data 20/08/1898, ad RA (SP) – Brasile, contraeva matrimonio Persona_2 con (All. 6). Controparte_4
Dal matrimonio tra i predetti, celebrato ad RA (SP) in data 10/08/1910 (Brasile), nasceva il figlio (All. 7). Persona_3
in data 25/09/1937 contraeva matrimonio con nella Persona_3 Persona_4
Circoscrizione di RA (Brasile) (All. 8).
Dal matrimonio tra i predetti, a Rincão, Circoscrizione di RA, in data 16/08/1938 (Brasile), nasceva il figlio odierno ricorrente (All. 9). Parte_1
In data 02/04/1981, a Jundiaí – Stato di San Paolo (Brasile), contraeva Parte_1 matrimonio con (All. 10). Persona_5
Dal predetto matrimonio, a Jundiaí – Stato di San Paolo (Brasile), in data 02/02/1981, nasceva il figlio anch'egli ricorrente (All. 11). Persona_6
in data 23/04/2005, a Campinas – Stato di San Paolo (Brasile), Persona_6 contraeva matrimonio con (All. 12). Persona_7
Dal predetto matrimonio, in data 16/10/2006, a Campinas – Stato di San Paolo (Brasile), nasceva il figlio odierno ricorrente (All. 13). Quest'ultimo, oggi Persona_1 maggiorenne, risulta aver rilasciato autonoma e regolare procura alle liti ai difensori (v. procura allegata alle note scritte del 9.12.25).
Pertanto, come si evince dalla documentazione prodotta, avo degli odierni Persona_2 ricorrenti, non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano (All. 5) e, conseguentemente, non aveva mai perso la cittadinanza italiana, che ha trasmesso iure sanguinis al figlio Per_3 il quale la ha trasmessa a sua volta ai propri discendenti, odierni ricorrenti.
[...]
Tutto ciò premesso deve trovare accoglimento la domanda proposta, senza che a ciò possa ostare la leggera divergenza dell'indicazione del cognome delle parti ( anziché , atteso Parte_1 Per_2 che trattasi di mero errore di ortografia, dovuto verosimilmente alla traslazione dalla lingua italiana a quella brasiliana, emergendo chiaramente, dalla documentazione in atti, l'identificazione dell'ascendente e la linea di trasmissione della cittadinanza.
Non sono stati, del resto, allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Sarebbe stato infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile
4 ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. SU n. 25317 del 2022).
In ogni caso “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cass. S.u. n. 25317 del 24/08/2022).
3. Le spese di lite.
Si ritiene sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite. Nel caso di specie, infatti, si tratta di un procedimento che si pone al limite tra il contenzioso e la volontaria giurisdizione, e l'amministrazione non ha comunque mai negato la cittadinanza italiana ai ricorrenti, né si è in qualche modo opposta – anche nel presente giudizio – al riconoscimento di essa. Il ritardo dell'amministrazione nell'espletamento della procedura amministrativa discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste senza che i ricorrenti abbiano, d'altra parte, dimostrato e neppure allegato l'esistenza di una concreta urgenza che impedisse loro di attendere i tempi, pur in ipotesi non brevi, di completamento della procedura in via amministrativa. D'altra parte, occorre anche osservare che al momento dell'instaurazione della presente controversia (19.11.2024) i ricorrenti avevano sì effettuato diversi tentativi di prenotazione per l'espletamento della procedura amministrativa, ma tutti in un lasso temporale molto ravvicinato (nell'arco di circa una settimana), proponendo l'azione giudiziaria pochi giorni dopo senza dimostrare che la situazione fosse la medesima anche nei mesi successivi, a fronte di un termine di 730 giorni, previsto dall'art. 3 del D.P.R. 362/1994 (come esteso dal D.P.C.M. 33/2014), come ordinario per l'esaurimento della procedura in via amministrativa. Ponendosi dunque l'azione giudiziale intrapresa davvero al limite circa la sussistenza di un concreto interesse ad agire.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati sono cittadini italiani;
5 -ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Firenze, 18.12.25
Il Giudice
dott. Enrico D'Alfonso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 13276/2024 avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza Italiana, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...], (BRASILE) il 19/07/1938; Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), nato il [...] a [...] – Stato di San Paolo Parte_2 C.F._1
(BRASILE), sia in proprio che quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...] a [...] – Stato di San Paolo Persona_1
(BRASILE), tutti residenti in [...]– Stato di San Paolo (BR) in Rua Maestro Salvador Bueno de Oliveira 291, rappresentati e difesi (come da procure debitamente tradotte e apostillate in allegato al presente atto) congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Chiara Cecchi e dall'avv. stabilito Tatiana Regadas Vieira Bitencourt;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, difeso ope legis dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2 dello Stato di Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
RESISTENTE-CONTUMACE
E
Controparte_3
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1. ACCERTARE E DICHIARARE: che il Sig. (C.F.: Parte_1
), nato a [...], (BRASILE) il 19/07/1938, il Sig. P.IVA_1 Parte_2
(C.F.: 29376992865), nato il [...] a [...] – Stato di San Paolo (BRASILE), il minore nato il [...] a [...] – Stato di San Paolo Persona_1
(BRASILE), rappresentato nel presente giudizio dal Sig. (genitore Parte_2
1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio) sono cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto 2. DICHIARARE: il riconoscimento della cittadinanza italiana a: il Sig. Parte_1
(C.F.: ), nato a [...], (BRASILE) il 19/07/1938, il Sig. P.IVA_1 Parte_2
C.F.: 29376992865), nato il [...] a [...] – Stato di San Paolo (BRASILE),
[...] il minore nato il [...] a [...] – Stato di San Paolo Persona_1
(BRASILE), rappresentato nel presente giudizio dal Sig. (genitore Parte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio) 3.ORDINARE: Al ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 19.11.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure Controparte_1 sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Persona_2
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo così CP_1 contumace.
1. L'interesse ad agire.
Va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto
“permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiederne sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “frutto di equivoco processuale ritenere Controparte_1 che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, esistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultino in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva,
2 il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, risulta documentato che i ricorrenti hanno tentato l'accesso al portale del Consolato Italiano di San Paolo (BR), territorialmente competente per residenza, alla pagina web: prenotami.esteri.it/PrenotazioniListe al fine di effettuare l'inserimento della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana nelle liste all'uopo predisposte, tuttavia il portale risultava essere bloccato per superamento dei limiti numerici massimi di iscrizione nelle liste anzidette con invito ad effettuare nuovamente il tentativo di accesso. L'odierno ricorso risulta esser stato proposto dopo pochi giorni soltanto dai tentativi di prenotazione, effettuati tutti nell'ambito di un ristretto arco temporale (circa una settimana), senza dimostrare che l'accesso non fosse possibile dopo un certo lasso temporale (non eccessivamente esteso, ovviamente). Tuttavia neppure ad oggi risulta pervenuta risposta dall'autorità consolare o, comunque, che l'accesso sia possibile (il è CP_1 rimasto contumace), il che concreta pur sempre un interesse ad agire della parte e consente l'adozione del provvedimento richiesto, dato che la sussistenza delle condizioni dell'azione va valutata al momento della decisione.
2. Il riconoscimento della cittadinanza.
Ciò premesso, occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Va premesso che - in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna. Inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma terzo della legge 13 giugno 1912 n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero-, non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine, va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SU n. 4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
3 Ciò premesso, dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza, con continuità della linea di trasmissione, dal capostipite nato a San Cassiano a [...] il Persona_2
09/10/1872, cittadino italiano, emigrato in Brasile ed ivi deceduto, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (All. 4 e 5).
in data 20/08/1898, ad RA (SP) – Brasile, contraeva matrimonio Persona_2 con (All. 6). Controparte_4
Dal matrimonio tra i predetti, celebrato ad RA (SP) in data 10/08/1910 (Brasile), nasceva il figlio (All. 7). Persona_3
in data 25/09/1937 contraeva matrimonio con nella Persona_3 Persona_4
Circoscrizione di RA (Brasile) (All. 8).
Dal matrimonio tra i predetti, a Rincão, Circoscrizione di RA, in data 16/08/1938 (Brasile), nasceva il figlio odierno ricorrente (All. 9). Parte_1
In data 02/04/1981, a Jundiaí – Stato di San Paolo (Brasile), contraeva Parte_1 matrimonio con (All. 10). Persona_5
Dal predetto matrimonio, a Jundiaí – Stato di San Paolo (Brasile), in data 02/02/1981, nasceva il figlio anch'egli ricorrente (All. 11). Persona_6
in data 23/04/2005, a Campinas – Stato di San Paolo (Brasile), Persona_6 contraeva matrimonio con (All. 12). Persona_7
Dal predetto matrimonio, in data 16/10/2006, a Campinas – Stato di San Paolo (Brasile), nasceva il figlio odierno ricorrente (All. 13). Quest'ultimo, oggi Persona_1 maggiorenne, risulta aver rilasciato autonoma e regolare procura alle liti ai difensori (v. procura allegata alle note scritte del 9.12.25).
Pertanto, come si evince dalla documentazione prodotta, avo degli odierni Persona_2 ricorrenti, non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano (All. 5) e, conseguentemente, non aveva mai perso la cittadinanza italiana, che ha trasmesso iure sanguinis al figlio Per_3 il quale la ha trasmessa a sua volta ai propri discendenti, odierni ricorrenti.
[...]
Tutto ciò premesso deve trovare accoglimento la domanda proposta, senza che a ciò possa ostare la leggera divergenza dell'indicazione del cognome delle parti ( anziché , atteso Parte_1 Per_2 che trattasi di mero errore di ortografia, dovuto verosimilmente alla traslazione dalla lingua italiana a quella brasiliana, emergendo chiaramente, dalla documentazione in atti, l'identificazione dell'ascendente e la linea di trasmissione della cittadinanza.
Non sono stati, del resto, allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Sarebbe stato infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile
4 ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. SU n. 25317 del 2022).
In ogni caso “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cass. S.u. n. 25317 del 24/08/2022).
3. Le spese di lite.
Si ritiene sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite. Nel caso di specie, infatti, si tratta di un procedimento che si pone al limite tra il contenzioso e la volontaria giurisdizione, e l'amministrazione non ha comunque mai negato la cittadinanza italiana ai ricorrenti, né si è in qualche modo opposta – anche nel presente giudizio – al riconoscimento di essa. Il ritardo dell'amministrazione nell'espletamento della procedura amministrativa discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste senza che i ricorrenti abbiano, d'altra parte, dimostrato e neppure allegato l'esistenza di una concreta urgenza che impedisse loro di attendere i tempi, pur in ipotesi non brevi, di completamento della procedura in via amministrativa. D'altra parte, occorre anche osservare che al momento dell'instaurazione della presente controversia (19.11.2024) i ricorrenti avevano sì effettuato diversi tentativi di prenotazione per l'espletamento della procedura amministrativa, ma tutti in un lasso temporale molto ravvicinato (nell'arco di circa una settimana), proponendo l'azione giudiziaria pochi giorni dopo senza dimostrare che la situazione fosse la medesima anche nei mesi successivi, a fronte di un termine di 730 giorni, previsto dall'art. 3 del D.P.R. 362/1994 (come esteso dal D.P.C.M. 33/2014), come ordinario per l'esaurimento della procedura in via amministrativa. Ponendosi dunque l'azione giudiziale intrapresa davvero al limite circa la sussistenza di un concreto interesse ad agire.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati sono cittadini italiani;
5 -ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Firenze, 18.12.25
Il Giudice
dott. Enrico D'Alfonso
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