Articolo 1 della Legge 4 febbraio 1963, n. 376
Articolo 2
Versione
18 aprile 1963
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.406.250.000, per ciascuno degli anni 1961 e 1962, per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati.
Entrata in vigore il 18 aprile 1963