Articolo 1 della Legge 31 luglio 1956, n. 898
Articolo 2
Versione
2 settembre 1956
Art. 1.
Per le finalita' di cui all' art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 , il termine fissato dall' art. 1 della legge 31 marzo 1955, n. 175 , e' prorogato, con decorrenza 1 gennaio 1956 e fino al 30 giugno 1957.
Entrata in vigore il 2 settembre 1956