Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03311/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15151/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15151 del 2022, proposto da
MA NO, rappresentato e difeso dagli avvocati David Bacecci, Michele De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Roma del 16.4.2022 di revoca di libretto e licenza di porto di fucile ad uso venatorio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Roma, dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa IO TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che:
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma del 16 aprile 2022, con cui è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile ad uso venatorio, ai sensi degli artt. 1, 5, 10, 11 e 43 del T.U.L.P.S., sul presupposto del venir meno dei requisiti soggettivi di affidabilità, in ragione del coinvolgimento dell’interessato in una situazione di conflittualità condominiale;
- con il gravame sono stati dedotti, in particolare, l’assenza di condotte aggressive o violente, la natura meramente civilistica delle vicende segnalate, l’incensuratezza del ricorrente e la carenza e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato;
Considerato che:
- successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente ha coltivato il ricorso gerarchico avverso il medesimo provvedimento;
- con atto depositato in giudizio, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla decisione del ricorso, rappresentando che, medio tempore , l’Amministrazione ha accolto il ricorso gerarchico, con conseguente rimozione degli effetti lesivi del provvedimento impugnato;
- tale dichiarazione non integra una rinuncia rituale al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., non risultando osservate le forme e le modalità previste dal comma 3 della disposizione citata;
- nondimeno, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., nonché in applicazione dei principi generali del processo amministrativo, il giudice può desumere dal comportamento univoco delle parti e dal sopravvenire di fatti idonei a soddisfare l’interesse sostanziale azionato l’intervenuto venir meno dell’interesse alla decisione della causa;
Ritenuto che:
- nel caso di specie, l’accoglimento del ricorso gerarchico ha determinato la piena eliminazione degli effetti del provvedimento impugnato, facendo venir meno l’interesse del ricorrente a una definizione nel merito del ricorso;
- ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;
- debba disporsi la compensazione delle spese di giudizio, avuto riguardo alla definizione in rito della controversia e alla circostanza che il venir meno dell’interesse è dipeso dall’esercizio dell’autotutela amministrativa in sede gerarchica;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AR VA, Presidente FF
IO TT, Primo Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO TT | MA AR VA |
IL SEGRETARIO