Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1137 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Napoli alla Via F. Crispi n. 72 presso Parte_1 C.F._1
l'avv. Domenico Chianese (c.f. , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2 allegata
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Appellante
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Afragola (NA) alla Via Settembrini Controparte_1 C.F._3
n. 17 presso l'avv. Pasquale Tremiterra (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._4 in atti allegata
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Appellata
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi integralmente all'atto di appello ed alle richieste istruttorie con riforma della sentenza impugnata, sottolineando - anche all'esito dell'ascolto del minore - la necessità di prevedere percorsi di recupero della figura paterna, a tutela del padre e del figlio.
L'appellata ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque rigettare l'appello con la integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2017 presso il Tribunale di Napoli Nord, , premesso di Controparte_1 aver contratto matrimonio in Afragola il 27.5.2011 con unione dalla quale era nato il [...] Parte_1 il figlio , chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge con addebito allo stesso, a Per_1 causa di incomprensioni varie e della condotta aggressiva del marito, che anche durante discussioni avvenute alla
1
e che il coniuge lavorava seppure non regolarmente alle dipendenze di un noto allevatore di Afragola, percependo lo stipendio mensile di euro 1.500,00, mentre ella si preoccupava esclusivamente della famiglia.
Chiedeva, quanto ai provvedimenti accessori alla separazione, l'affidamento esclusivo del figlio , con Per_1 facoltà del padre di tenerlo con sé secondo modalità da stabilire, l'assegnazione della casa coniugale, che avrebbe abitato unitamente al figlio e che venisse posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di euro 700,00, di cui euro 350,00 per il mantenimento del figlio ed euro 250,00 per il proprio mantenimento, nonché euro 100,00 a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione della casa coniugale. nel costituirsi contestava quanto allegato dalla ricorrente evidenziando, in particolare, che da Parte_1 tempo si era determinato a chiedere la separazione dalla coniuge stante l'inutilità di accettare passivamente il comportamento intollerabile dalla stessa posto in essere, ma di essere stato impedito a procedere a tanto in quanto coinvolto in un procedimento penale che lo aveva visto sottoposto a misura cautelare, aggiungendo che durante i primi tempi del matrimonio, avvenuto dopo avere appreso dello stato interessante della , per ragioni CP_1 economiche ciascuno aveva continuato a vivere con la rispettiva famiglia di origine, anche dopo la nascita del figlio
. Deduceva che la coniuge era solita delegare la cura del figlio alla madre anche solo per uscire con le Per_1 amiche, non mostrando interesse per la famiglia, mentre egli si adoperava nella ricerca di un lavoro per potere sostenere gli oneri familiari. Affermava di avere poi appreso che la coniuge aveva intrattenuto una relazione con un parente della madre, ma di avere deciso di perdonarla riuscendo a trovare anche un alloggio dove iniziare una nuova vita matrimoniale. Allegava che la situazione non era tuttavia mutata a causa del carattere irruento ed immaturo della , che continuava a trascurare la famiglia, giungendo in più occasioni a picchiare il bambino CP_1 in propria assenza. Riferiva di avere incaricato un investigatore privato sospettando che la moglie avesse altra relazione e di avere appreso che in quel periodo la di lui sorella era stata lasciata improvvisamente dal marito senza motivo alcuno, venendo in tal modo a conoscenza che la aveva una relazione con il cognato. Esponeva CP_1 che nel corso del giudizio di separazione, la coniuge aveva dismesso la casa coniugale per andare a convivere con il compagno portando con sé il figlio, impedendo da mesi ogni contatto o notizia.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle avverse domande, che la separazione venisse pronunciata con addebito alla coniuge, con i provvedimenti economici di mantenimento a proprio favore e della prole, che il figlio Per_1 venisse affidato in via esclusiva al padre ed in ogni caso con collocazione principale presso detto genitore, salvaguardando il diritto di frequentazione e trattenimento, che il contributo di mantenimento venisse determinato nella somma di euro 900,00 (di cui euro 250,00 a favore del coniuge ed il residuo per il figlio minore). Formulava, inoltre, domanda di risarcimento dei danni per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Con ordinanza in data 2.7.2018 il Presidente, all'esito della comparizione delle parti e delle informazioni acquisite, tenuto conto che la aveva rilasciato la casa coniugale per morosità, che era disoccupata ma svolgeva lavori CP_1 saltuari, mentre il marito era idraulico, ma in stato di detenzione, essendo ristretto agli arresti domiciliari presso
2 l'abitazione della sorella, affidava il figlio minore , all'epoca di anni sette, in via esclusiva alla madre, Per_1 lasciando comunque all'accordo dei genitori le decisioni riguardanti gli atti di straordinaria amministrazione e quelle di maggiore interesse per il figlio, regolamentava gli incontri del padre con il bimbo presso il luogo di restrizione domiciliare (previe le autorizzazioni del caso), determinava in euro 200,00 mensili l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio, da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N. e di istruzione per il piccolo . Per_1
Con ordinanza in data 7.1.2019, il giudice istruttore, su richiesta dell'originaria ricorrente, a modifica parziale dell'ordinanza presidenziale, autorizzava la a trasferirsi, unitamente al figlio , in provincia di CP_1 Per_1
Trento, dove ella aveva ricevuto una proposta di lavoro, nonché regolamentava diversamente le visite paterne, prevedendo, salvo diverso accordo dei genitori, nell'ottica di recuperare la relazione con figlio, apparsa discontinua, che gli incontri avessero luogo per una volta al mese e per un'intera giornata, il sabato o la domenica, con onere una volta per il padre di raggiungere il figlio in provincia di Trento e la volta successiva per la madre di accompagnare il bambino presso la residenza paterna.
Convocate nuovamente le parti, disattese le istanze istruttorie, la ricorrente nel rassegnare le conclusioni rinunciava alla domanda di addebito.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2253 emessa il 3.11.2020, così decideva:
- “pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi (nata ad [...] il Controparte_1
18.1.1993) e (nato ad [...] il [...]); Parte_1
- dispone l'affido esclusivo del minore alla madre, con residenza privilegiata presso la sua abitazione;
Per_1
- regolamenta il diritto\dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva (salvo diverso accordo tra le parti, rispettoso delle esigenze della prole, considerata la distanza geografica tra il suo luogo di residenza e quello del minore, potrà tenere con sé il minore una volta al mese il sabato o la domenica dalle 10.00 alle ore 18.00 con onere una volta per il padre di raggiungere il minore in Trento e la volta successiva per la madre di accompagnare il minore presso il luogo di residenza paterno;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni del minore si seguirà il criterio dell'alternanza; con onere per la madre di accompagnare il minore presso il luogo di residenza paterno e per il padre di riaccompagnarlo presso il luogo materno);
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Pt_1 CP_1
Istat, a titolo di mantenimento del figlio , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte Per_1 motiva;
- rigetta nel resto le domande;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria…;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”.
Avverso tale sentenza, notificata il 23.2.2021, con ricorso depositato in data 14.3.2021, il proponeva Pt_1 tempestivamente appello, per i motivi di seguito indicati, dove chiedeva, previa sospensione degli effetti esecutivi della decisione appellata, in riforma di quest'ultima, che venisse pronunciata la separazione personale dalla coniuge
3 con addebito a quest'ultima, l'affidamento esclusivo del figlio , che venissero disposti gli opportuni Per_1 percorsi di sostegno al minore e l'affidamento esclusivo al padre, nonché determinato un assegno di mantenimento in proprio favore ed a carico dell'appellata in misura non inferiore ad euro 900,00 mensili, con vittoria di spese di lite ed accessori per entrambi i gradi di giudizio da attribuire al procuratore anticipatario.
Con il primo motivo, l'appellante lamentava la violazione e falsa applicazione dei principi posti alla base dell'interpretazione del comportamento causa dell'invivibilità e del patto matrimoniale, in violazione degli artt. 115
e 187 c.p.c., 2697 c.c., 116 c.p.c., 11 e 24 della Costituzione, il grave pregiudizio per il minore, l'omessa motivazione sul diniego delle istanze istruttorie, la motivazione illogica ed apparente.
Con il secondo motivo, il si doleva della violazione degli artt. 116, 88 e 115 c.p.c. per grave mendacio della Pt_1 ricorrente.
Con il terzo motivo, l'appellante censurava l'operato del primo giudice per avere omesso di valutare le allegazioni documentali e l'illogico travisamento dei fatti posti a base della decisione.
Con il quarto motivo, l'appellante si doleva della violazione degli obblighi di tutela del minore, della gravissima illegittimità dei provvedimenti di affidamento e del pregiudizio del minore, la mancata valutazione dell'inadeguatezza della madre e del danno arrecato al rapporto genitoriale del genitore non collocatario.
Con il quinto motivo, lamentava l'illogica motivazione quanto alla misura del mantenimento in relazione all'accertata capacità patrimoniale della ricorrente.
Nel costituirsi la rilevava l'infondatezza delle deduzioni poste a fondamento dell'appello trattandosi di CP_1 vincolo matrimoniale sbagliato fin dall'inizio a causa della giovane età dei coniugi all'epoca del matrimonio e delle condizioni socio-familiari, sottolineando che la questione dell'addebito era frutto di un sentimento di rivalsa del nei confronti della moglie che aveva avuto il coraggio di porre fine ad una relazione sbagliata ed era stata Pt_1 costretta a spostarsi lontano per garantire a lei ed al figlio condizioni di vita migliori, visto l'ambiente in cui era maturata la sua esperienza di vita ed i suoi rapporti affettivi. Aggiungeva che il non aveva provveduto al Pt_1 mantenimento del figlio se non sporadicamente e che pur conoscendo il luogo in cui ella dimorava non aveva mai chiesto formalmente di incontrare il figlio e nonostante ciò non aveva esitato a denunciarla per non avergli consentito di vedere il figlio. Evidenziava che l'appellante aveva sofferto mesi di custodia cautelare per reati di grave entità e che ella in seguito a tali eventi si era trovata abbandonata dal marito e dalla famiglia di quest'ultimo, momento questo che aveva scatenato la separazione, che comunque era necessario, in luogo di accertare fantomatici tradimenti, verificare le condizioni di vita dei coniugi e del figlio minore al fine di regolamentare al meglio i rapporti padre-figlio.
Chiedeva di conseguenza, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, nel merito che venisse dichiarata l'inammissibilità e rigetto dell'appello, in subordine che venissero disposti gli opportuni accertamenti in ordine alle qualità e condizioni di vita del minore e dei coniugi, avuto particolare riguardo a quelle dell'appellante, la conferma nel resto della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Disattesa l'istanza di sospensione in quanto non riproposta dall'appellante, acquisite informazioni presso i servizi sociali, disposta l'audizione del minore, fissato il termine per note scritte in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la Corte si riservava di decidere.
4 Il primo, secondo e terzo motivo di appello, dove l'appellante si duole sotto diversi profili della mancata pronuncia di addebito della separazione alla coniuge, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono infondati.
Il Tribunale di Napoli Nord, per quello che qui interessa, ritenne che dalla lettura dei rispettivi atti di causa fosse emerso in modo pacifico e non contestato che la vita matrimoniale sin dal principio fosse stata caratterizzata da litigi ed un elevato livello di conflittualità, da periodi di crisi e successive riconciliazioni, per cui i comportamenti contestati e posti a fondamento dell'addebito della separazione dovevano con certezza considerarsi successivi ad una crisi già in essere.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe ignorato sia i ripetuti tradimenti della moglie che il completo disinteresse della donna per i restanti obblighi verso il marito e la prole, disattendendo senza motivazione alcuna le istanze istruttorie al riguardo formulate e finalizzate a provare quelle circostanze, erroneamente considerate successive alla già irreversibile crisi. In particolare, osserva il la lettura degli atti di causa non avrebbe fatto emergere Pt_1 alcuna non contestazione in merito ai fatti prospettati, avendo ciascuna parte rappresentato la propria versione dei dissidi, tra loro inconciliabili e prontamente negati dallo stesso con la domanda riconvenzionale avanzata, a fronte della rinuncia della alla domanda di addebito proposta inizialmente, implicitamente non incompatibile CP_1 con l'implicita ammissione dell'infondatezza di quanto dalla stessa allegato. Fatti che l'appellante asserisce essere sorretti anche dalla relazione investigativa in atti depositata, antecedente alla separazione, mai contestata ed ignorata in prime cure, che documenterebbe l'ufficializzazione di un rapporto di infedeltà in costanza di matrimonio davanti al figlio minore. Asserisce, inoltre, che il secondo tradimento avrebbe dilaniato le famiglie coinvolte e, stante l'allontanamento della moglie ed il diniego di fargli vedere il figlio, avrebbe distrutto ogni rapporto affettivo con il figlio. Aggiunge che l'allontanamento della è avvenuto in concreto prima dell'autorizzazione giudiziale CP_1
(egli al riguardo presentò anche una querela), senza indicare il luogo di domicilio e consentirgli di incontrare il figlio nonostante l'intervento dei Carabinieri, tacendo poi sulla cessazione del rapporto di lavoro in provincia di Trento, ragione del trasferimento secondo quanto dalla donna sostenuto. La coniuge, inoltre, in concomitanza con la vicenda penale che lo ha riguardato, ancora non definita, lo avrebbe abbandonato in un momento di privazione della libertà, venendo meno ai doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c.
Giova in primo luogo sottolineare che sebbene l'appellante abbia ritualmente reiterato in questa sede le istanze istruttorie, avendo ribadito detta richiesta nel rassegnare le conclusioni nel primo giudizio, dove sono state disattese perché reputate superflue, ciò non di meno le prove orali ivi articolate sono inammissibili.
I capi di prova racchiusi nella memoria ex art. 183 comma sei n. 2 c.p.c. del 5.3.2019 e qui riproposti, infatti, riportano genericamente circostanze riguardanti la convivenza matrimoniale, resa intollerabile a dire dell'appellante dalla condotta indifferente manifestata dalla moglie per la famiglia e dalle infedeltà alla stessa ascritte, come sopra diffusamente descritto, senza tuttavia indicare in maniera circostanziata i singoli episodi in cui tali eventi si sarebbero verificati e la collocazione spazio temporale di tali accadimenti o si estrinsecano in mere valutazioni (capi e, h, i, j, k, l, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff) o si riferiscono a circostanze irrilevanti (capi d – peraltro tale capo contrasta anche con quanto asserito dallo stesso nella comparsa di costituzione -, f, g, Pt_1
m, x, ii), o non contestate e documentate (capi gg, hh).
Le istanze istruttorie nuovamente avanzate dal pertanto, non possono trovare accoglimento. Pt_1
5 Tanto premesso, in linea generale, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge del comportamento “volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (cfr Cass. n.
18074\14; Cass. n. 25843\13). Ed inoltre, ricade sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr fra le tante Cass. ordinanza n. 16691\20). L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve poi essere effettuata sulla base di una valutazione globale e comparata dei comportamenti tenuti da entrambi i coniugi, al fine di individuare in che misura abbiano contribuito al verificarsi della crisi matrimoniale (cfr Cass. n. 15101\14; Cass. n. 14162\01). Tuttavia, laddove i fatti costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili e si traducano in aggressioni a beni o diritti fondamentali della persona, come l'incolumità e integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, oltrepassando la soglia minima di solidarietà e rispetto “comunque necessaria e doverosa per la personalità del patner”, essi si sottraggono al giudizio di comparazione (cfr Cass. n. 7388\17 fra le tante).
Secondo costante giurisprudenza, per quanto qui di interesse, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge “l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (cfr Cass. n. 16735\20; Cass. n. 27777\19; Cass. n. 3923\19).
Orbene, nella fattispecie, sulla base del materiale probatorio complessivamente acquisito, non vi sono elementi che consentano di affermare la ricorrenza del nesso eziologico tra la violazione del dovere di fedeltà da parte della e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. CP_1
Dal narrato di entrambi i coniugi, pur nelle diverse prospettazioni degli eventi, emerge che la coppia, sia per la giovane età (all'epoca del matrimonio, “non programmato” secondo quanto allegato dallo stesso Pt_1 quest'ultimo aveva ventidue anni e la diciotto anni), che per problemi economici (si rammenta che i CP_1 coniugi hanno vissuto anche dopo la nascita del bimbo per un periodo presso le rispettive famiglie di origine), ha attraversato nell'arco della breve durata della vita matrimoniale, momenti di significativa difficoltà e tensione nella gestione del nucleo familiare, caratterizzata da progressive incomprensioni e conflittualità, che la CP_1 attribuisce alla infedeltà del marito ed alla condotta aggressiva e talvolta violenta di quest'ultimo nel corso dei litigi, manifestata anche alla presenza del figlio (l'avere rinunciato alla domanda di addebito non vuole significare di per sé negare quanto allegato), mentre il riconduce tale situazione alla sostanziale condotta irresponsabile Pt_1 tenuta dalla donna, come moglie e come madre, alla quale attribuisce un primo tradimento, poi perdonato, ed un secondo tradimento, particolarmente sofferto dall'uomo e causa scatenante a suo dire dell'evento separativo. In tale non facile contesto, si è poi verificata la vicenda penale (pare di capire risalente all'anno 2016) che ha interessato il di cui non è dato conoscere l'esito (l'uomo è stato rinviato a giudizio per il reato di estorsione), ma che Pt_1 lo ha visto per un periodo non breve, in costanza del giudizio di separazione, destinatario di misura cautelare a far data dal 5.9.2017, per alcuni mesi trascorsa in carcere e per un altro periodo di nove mesi presso il domicilio della sorella (dal mese di marzo 2018).
6 Ebbene, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, tenuto conto del clima familiare su descritto, intervallato da momenti di significativa tensione, non sono emersi elementi probatori dai quali desumere che la relazione sentimentale da ultimo intrapresa dalla donna con il cognato, a tutt'oggi in essere, sia stata anteriore all'evento separativo e sia stata proprio questa il motivo scatenante la separazione, che si rammenta è stata richiesta dalla nel mese di giugno 2017 e non dal all'epoca ancora in stato di libertà (la misura cautelare è CP_1 Pt_1 stata applicata nel mese di settembre di quell'anno) e che pure riferisce di avere dubitato da molto tempo della fedeltà della coniuge, ma di non avere potuto chiedere per primo la separazione a causa del procedimento penale.
La stessa relazione investigativa in atti depositata, che ritrae la in atteggiamento confidenziale con il CP_1 cognato, in compagnia anche del figlio , è datata 26.9.2017 e si riferisce all'osservazione del giorno Per_1
23.9.2017, quando il giudizio di separazione era già stato intrapreso.
Dunque, in assenza di riscontri probatori, il non facile contesto familiare che ha caratterizzato la breve vita coniugale e la crisi della coppia che ne è derivata deve ritenersi fossero già in essere quando la ha deciso CP_1 di procedere alla separazione e l'infedeltà alla stessa ascritta dal marito deve ritenersi una conseguenza e non già evento esclusivo e determinante nell'avere impedito la prosecuzione della convivenza familiare.
La sentenza, pertanto, sul punto deve essere confermata.
Il quarto motivo di appello è infondato con riferimento alle censure relative alla previsione dell'affidamento esclusivo del figlio alla madre, sebbene debbano essere diversamente regolamentate le modalità di Per_1 incontro del figlio con il padre.
Il Tribunale, per quanto concerne i provvedimenti accessori riguardanti l'affidamento del figlio minore , Per_1 all'epoca della decisione di anni nove, dopo avere richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, ritenne che l'istruttoria effettuata avesse evidenziato una manifesta inidoneità del nei compiti fondamentali Pt_2 di cura, assistenza morale e materiale del figlio minore, sicché reputò giustificata la previsione dell'affidamento esclusivo dello stesso alla madre. In particolare, si legge in sentenza, il padre non vedeva il figlio da anni, avendo detto genitore esercitato in maniera discontinua il diritto\dovere di visita, né vi era prova che egli avesse contribuito al mantenimento del bimbo e tali circostanze in uno alla distanza geografica esistente tra il luogo di residenza paterno (Afragola all'epoca) e quello del minore (provincia di Trento), deponevano in favore della previsione dell'affidamento esclusivo del figlio alla madre, ferma restando la necessità per i genitori di concordare le decisioni di maggiore interesse per il figlio. Regolamentò, inoltre, gli incontri tra padre e figlio come sopra indicato in dettaglio, prevedendo in particolare, al fine di recuperare la relazione fra il padre ed il figlio, che una volta al mese sarebbe stato il padre a recarsi nel luogo di residenza del bimbo per ivi trascorrere il sabato o la domenica dalle ore
10.00 alle ore 18.00 e la volta successiva sarebbe stata la madre ad accompagnare il figlio nel luogo di residenza paterna.
L'appellante ritiene che la decisione sia errata. Il primo giudice non avrebbe effettuato alcuna istruttoria, stante il rigetto immotivato delle istanze al riguardo avanzate, non avrebbe indicato le condotte specifiche atte a giustificare la deroga del principio di bigenitorialità, non avrebbe considerato le ininterrotte richieste al Tribunale dallo stesso presentate per potere vedere il figlio, non avrebbe attivato alcun percorso di sostegno in favore di quest'ultimo, né avrebbe valutato la condotta della madre, che dopo avere sradicato il figlio dal contesto socio ambientale in cui viveva non si sarebbe adoperata per accompagnare il bimbo presso il padre come stabilito dal giudice, né avrebbe
7 consentito a detto genitore di poterlo incontrare quando si è recato a Trento, nonostante l'intervento dei
Carabinieri, oltre ad avere taciuto, una volta trasferitasi, sullo stato di disoccupazione e scadenza del rapporto di lavoro. Tali comportamenti materni ed il pregiudizio cagionato al figlio avrebbero dovuto determinare il primo giudice a prevedere l'affidamento esclusivo del bimbo al padre, previo recupero psicologico di quest'ultimo e della figura paterna.
Orbene, l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, è stato inizialmente adottato nelle more Per_1 dell'espletamento dell'udienza presidenziale (furono richieste il 24.4.2018 informazioni presso i Servizi Sociali di
Afragola, non rinvenute nel fascicolo disponibile telematicamente, né inviate a questa Corte per quanto sollecitate) ed all'esito di quest'ultima in ragione dello stato di detenzione del pur salvaguardando la relazione con il Pt_1 padre, al quale non fu precluso di incontrare il figlio, seppure con modalità compatibili con la sua condizione (al tempo era agli arresti domiciliari e avrebbe dovuto chiedere le necessarie autorizzazioni al giudice penale) e la collaborazione della madre, che lo avrebbe dovuto ivi accompagnare, fermo restando l'obbligo per tale genitore di contribuire al mantenimento del bimbo.
Dagli atti di causa non emerge che successivamente ai provvedimenti provvisori il , durante lo stato di Pt_2 detenzione, abbia mai chiesto le autorizzazioni necessarie per potere incontrare il figlio presso l'abitazione della sorella, dove poi avrebbe dovuto accompagnarlo la madre, né che abbia contribuito in maniera continuativa e nella misura stabilita al mantenimento del figlio (agli atti vi sono dei bonifici del 6.9.2018 di euro 50,00, del 9.11.2018,
4.12.2018 e 11.2.2019 di euro 100,00 inviati al difensore della ). All'udienza dell'11.12.2018 il procuratore CP_1 dell'allora ricorrente riferì che quest'ultima per lo stato di estrema indigenza si era trasferita in provincia di Trento dove aveva avuto una proposta di lavoro ed intendeva stabilirsi con il figlio, che il Tribunale ha autorizzato regolamentando anche gli incontri tra il padre, nel frattempo non più sottoposto a misura cautelare, ed il figlio, con modalità simili a quelle poi stabilite nel definire la controversia.
La scelta della di trasferirsi altrove, a prescindere dalle non corrette modalità adottate inizialmente per CP_1 ottenere il nulla osta dalla scuola frequentata dal figlio oggetto di censura da parte del marito, è stata comunque consentita dal giudice stante le scarse disponibilità finanziarie della donna, in uno al mancato apporto economico del marito ed al contesto su descritto che ha caratterizzato la vicenda separativa. Ed è indubbio che entrambi i genitori, fortemente conflittuali, sia nel corso del primo giudizio, che successivamente non si sono adoperati in concreto nel rendere effettive le frequentazioni del padre con il figlio . La , infatti, non consta Per_1 CP_1 abbia dato seguito a quanto stabilito dal Tribunale, recandosi a mesi alterni nel luogo di residenza paterno con il figlio e d'altro canto il pur dichiarando di volere incontrare il figlio, è stato una sola volta nel marzo 2019 Pt_1 nel luogo di residenza di , né risulta abbia, al di là dei bonifici postali predetti, contribuito al mantenimento Per_1 del figlio.
Gli approfondimenti disposti da questa Corte, segnatamente le informazioni acquisite presso il servizio sociale di
Val di Fiemme - Panchià, dove oggi risiede la unitamente al figlio ed al compagno, hanno posto in luce il CP_1 positivo contesto socio ambientale in cui è inserito, avendo in loco completato la scuola primaria ed Per_1 intrapreso i successivi studi, oltre a praticare attività sportiva nella scuola calcio e frequentare un centro socio educativo. Gli operatori sociali che seguono il nucleo familiare hanno riportato anche il difficile vissuto con il marito narrato dalla , che ha ribadito episodi di maltrattamento ed aggressività da parte dell'uomo ai quali CP_1
8 avrebbe assistito il figlio, che allo stato si rifiuta di incontrare il padre. Attualmente, ella svolge lavori stagionali presso un albergo del posto e provvede a tutte le necessità del figlio, in quanto il coniuge le invia in maniera non continuativa annualmente per il mantenimento del bimbo solo l'importo di euro 400,00 (cfr la relazione in atti del
26.5.2022). Il attualmente vive in Caivano dove ha costituito un altro nucleo familiare, ha avuto una Pt_1 seconda figlia ( nata il [...]) e lavora saltuariamente come idraulico. L'uomo ha riferito la vicenda Per_2 giudiziaria penale (non ancora conclusa all'atto del sopralluogo) che lo ha visto protagonista nel 2017, ha ripercorso i rapporti difficili con la moglie anche prima dell'arresto per la scoperta di messaggi ambigui intercorsi fra quest'ultima ed il marito della sorella, l'allontanamento del figlio senza il suo consenso, le difficoltà nell'incontrare quest'ultimo, che intende in ogni caso rivedere, aggiungendo di avere sempre contribuito economicamente ad eccezione degli ultimi sette\otto mesi per difficoltà economiche (cfr la relazione in atti del 20.11.2023).
Il giovane , oggi di anni quattordici, ascoltato da questa Corte, ha riferito di trovarsi bene nel contesto Per_1 socio ambientale e familiare in cui vive con la madre ed il compagno di quest'ultima, con il quale ha un buon rapporto. Ha inoltre aggiunto di recarsi alcune volte in Afragola (in estate ed a Natale), per fare visita ai parenti della madre e del compagno. Il ragazzo ha dichiarato di non incontrare il padre e la nonna paterna da quando aveva cinque anni e di ricordare che “lui picchiava mia mamma nel senso che a volte la spingeva o dava degli schiaffi”, “da allora non
l'ho più incontrato né sentito”. Sa della nascita della sorella, per averglielo riferito la madre (“...mia madre me lo ha detto normale e non con rabbia…”), precisando “…e forse un giorno potrei voler incontrare mia sorella ma non ho interesse ad incontrare mio padre per quello che ha fatto mio padre…”, “Non so se voglio incontrare mio padre per iniziare a ristabilire un rapporto, penso più di no che di sì” (cfr il verbale dell'udienza dell'11.9.2024).
Appare dunque evidente il disagio manifestato dal giovane nella relazione con il padre, stante il pregresso Per_1 vissuto legato alle difficili dinamiche familiari in cui suo malgrado è stato coinvolto, per il quale necessita certamente di un sostegno psicologico, laddove lo consenta, che lo possa supportare nell'elaborare l'accaduto prima ancora di ricostruire la relazione con il padre. Così come sarebbe auspicabile l'elaborazione della vicenda separativa da parte di entrambi i genitori ed un'attenta riflessione e consapevolezza delle condotte rispettivamente tenute, anche attraverso l'ausilio di figure professionali esperte nel settore. Al riguardo, tuttavia, alcuna prescrizione può in questa sede essere emessa nei riguardi dei genitori affinché intraprendano un percorso psicoterapeutico individuale o di sostegno alla genitorialità, avendo la Cassazione più volte sottolineato che tale prescrizione, pur non vincolante, rappresenta comunque un condizionamento, in contrasto con gli artt. 13 e 32 somma due della Costituzione, essendo rimessa alla maturazione personale delle parti ed al loro diritto di autodeterminazione, a differenza dell'intervento richiesto dal giudice al servizio sociale per contenere la conflittualità (cfr da ultimo Cass. n.
17903\2023; Cass. n. 13506\2015).
Allo stato, pertanto, tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria espletata, appare maggiormente rispondente all'interesse del giovane confermare la modalità di affidamento esclusivo dello stesso alla madre, genitore Per_1 che in questi anni, nonostante la disgregazione familiare, ha non solo provveduto economicamente ai bisogni del figlio, stante il mancato o quasi assente contributo di mantenimento paterno, ma gli ha garantito anche un contesto di vita sereno.
La ricostruzione della relazione del padre con il figlio, che ormai adolescente ed in una fase di crescita di per sé complessa si rifiuta di incontrare, non può tuttavia avere luogo attraverso le modalità di frequentazione oggi in
9 essere (lo stesso tentativo di riprendere il rapporto con il padre, suggerito verbalmente dalla Corte successivamente all'udienza dell'11.9.2024, attraverso la collaborazione dei difensori delle parti, non pare abbia sortito alcun esito), ma necessariamente dovrà essere realizzata attraverso modalità protette, in uno spazio neutro, mediante il supporto del servizio sociale di Val di Fiemme, dove risiede il figlio minore, nel rispetto della volontà e tempi del minore e previo sostegno psicologico ad opera degli operatori sanitari competenti (UOMI), secondo luoghi e tempi (con cadenza mensile tenuto conto della distanza esistente tra i luoghi di rispettiva residenza) da concordare e da coordinare con il servizio sociale di Caivano, dove risiede il padre.
Appare, altresì, opportuno prevedere, un periodo di monitoraggio di dodici mesi dalla presente sentenza da parte del servizio sociale di Val di Fiemme, di concerto con il servizio sociale di Caivano, in merito a quanto disposto, che relazionerà ogni quattro mesi, o prima in caso di pregiudizio, al giudice tutelare del Tribunale di Trento al quale dispone inviarsi copia della presente sentenza per la vigilanza ex art. 337 c.c.
La sentenza sul punto deve di conseguenza essere riformata.
Infondato è, infine, il quinto motivo di appello.
Il Tribunale, nell'affrontare le questioni economiche connesse alla separazione dei coniugi, ha correttamente operato nell'escludere che sussistessero i presupposti per prevedere un assegno di mantenimento in favore degli stessi.
La , infatti, lavora con cadenza stagionale presso una struttura alberghiera, occupazione che le ha CP_1 consentito sino ad oggi di provvedere a tutte le necessità del figlio , ed il lavora, a dire dello stesso, Per_1 Pt_1 saltuariamente come idraulico e provvede, come accertato dal servizio sociale, al mantenimento del nucleo familiare da ultimo costituito. Entrambi, in particolare il che ha chiesto la previsione di un assegno di mantenimento Pt_2 in proprio favore da porre a carico della coniuge, sono in giovane età e non consta siano affetti da problematiche di salute che impediscano loro di lavorare. Tali considerazioni, in uno alla breve durata del matrimonio, al tenore di vita non elevato goduto in costanza di convivenza matrimoniale, precludono il riconoscimento dell'assegno di mantenimento invocato dall'appellante.
La riforma della sentenza impone la regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
La natura della causa, avente ad oggetto diritti personali e la delicatezza dei profili esaminati e l'esito complessivo della stessa, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 2253 emessa dal Tribunale di Napoli Parte_1 Controparte_1
Nord il 3.11.2020, così provvede:
a) in riforma parziale della sentenza appellata, fermo restando l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, Per_1 gli incontri fra il padre ed il figlio avranno luogo attraverso modalità protette, in uno spazio neutro, mediante il supporto del servizio sociale di Val di Fiemme, nel rispetto della volontà e tempi del minore e previo sostegno psicologico ad opera degli operatori sanitari competenti (UOMI), secondo luoghi e tempi (con cadenza mensile tenuto conto della distanza esistente tra i luoghi di rispettiva residenza) da concordare e da coordinare con il servizio sociale di Caivano, dove risiede il padre;
b) conferma nel resto la sentenza impugnata;
10 c) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al giudice tutelare del Tribunale di Trento per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. ed al servizio sociale del e del per le Controparte_2 Controparte_3 incombenze di monitoraggio in motivazione indicate per la durata di mesi dodici, che relazioneranno al g.t. ogni quattro mesi, o prima in caso di pregiudizio.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)
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