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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/08/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1147 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
c.f. , nata a [...]_1 C.F._1
(VI) il 10/04/2002, rappresentata e difesa dall'avv. GONZATO SILVIA e dagli avocat
BELFIORE LETIZIA MARGHERITA e STELLA TOMMASO
e
, c.f. nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato GALLANA FEDERICO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti hanno chiesto di regolamentare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento della loro figlia secondo le seguenti concordate Per_1 condizioni:
1) Disporsi l'affidamento della minore , nata a [...] il [...], Persona_2
1 ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre - via Muttona n. 24, Quinto Controparte_1
Vicentino (VI);
2) Disporsi che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei seguenti periodi:
- un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, salvo diversi accordi, dall'uscita dall'asilo o dalla scuola fino all'ora di cena, compatibilmente con i turni di lavoro dello stesso;
a tal fine il padre si recherà a prendere la piccola direttamente presso l'asilo / scuola (o presso l'abitazione materna durante i periodi di vacanza scolastica) e la riporterà presso l'abitazione materna per l'ora di cena.;
- i fine settimana, da trascorrersi alternativamente con la madre, dal venerdì pomeriggio dall'uscita dall'asilo /scuola fino al tardo pomeriggio della domenica. Il sig. si recherà CP_2
a prendere la figlia direttamente presso l'asilo / scuola (o presso l'abitazione materna durante i periodi di vacanza scolastica) e la riporterà presso la residenza della sig.ra alla CP_1 domenica nel tardo pomeriggio.
- durante le vacanze Natalizie:
➢ ad anni alterni la Vigilia di Natale o il pranzo di Natale, riportando la figlia presso la madre per la cena;
➢ ad anni alterni il 31.12 o l'1.1;
➢ ad anni alterni l'Epifania; garantendo in ogni caso che il padre trascorra almeno sette giorni non consecutivi durante le vacanze Natalizie (dal 24.12 al 6.1);
- ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
- il giorno della “Festa del Papà” (mentre la minore trascorrerà con la sig.ra la CP_1
“Festa della Mamma”):
- due settimane non consecutive durante le vacanze estive, da concordare di anno in anno entro e non oltre il 31 maggio con precisazione che dal quarto anno di età il padre potrà trascorrere con la piccola due settimane anche consecutive;
Si precisa altresì che il compleanno della minore verrà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori, previo accordo.
Ogni altro periodo previa intesa tra le parti.
Le parti convengono, che in caso di impossibilità del sig. a prelevare e riportare la figlia CP_2
2 presso la scuola o l'abitazione materna, la sig.ra si potrà rendere disponibile a portare CP_1 la figlia presso la residenza paterna e a riprenderla per il rientro a casa, previo accordo con il sig. e dietro rimborso delle spese di trasferta;
CP_2
3) Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_2 ordinario della figlia mediante versamento alla sig.ra Per_1 Controparte_1 dell'assegno mensile di € 250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese (importo ridotto ad € 200,00 nei periodi di eventuale disoccupazione del medesimo da documentarsi per iscritto) nonché di rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, come da attuale Protocollo del Tribunale di Vicenza;
il versamento avverrà a mezzo bonifico bancario.
L'assegno unico e universale verrà integralmente percepito dalla sig.ra Controparte_1 con cui la minore convivrà, e ciò a partire dall'aprile 2025 mentre il “bonus asilo” verrà ripartito al 50% tra i genitori;
4) Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/03/2025 e Controparte_1 CP_2
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della
[...] loro figlia minore nata in data [...]. Per_1
All'esito dell'udienza del 17/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
3 Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_2 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 31 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1147 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
c.f. , nata a [...]_1 C.F._1
(VI) il 10/04/2002, rappresentata e difesa dall'avv. GONZATO SILVIA e dagli avocat
BELFIORE LETIZIA MARGHERITA e STELLA TOMMASO
e
, c.f. nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato GALLANA FEDERICO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti hanno chiesto di regolamentare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento della loro figlia secondo le seguenti concordate Per_1 condizioni:
1) Disporsi l'affidamento della minore , nata a [...] il [...], Persona_2
1 ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre - via Muttona n. 24, Quinto Controparte_1
Vicentino (VI);
2) Disporsi che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei seguenti periodi:
- un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, salvo diversi accordi, dall'uscita dall'asilo o dalla scuola fino all'ora di cena, compatibilmente con i turni di lavoro dello stesso;
a tal fine il padre si recherà a prendere la piccola direttamente presso l'asilo / scuola (o presso l'abitazione materna durante i periodi di vacanza scolastica) e la riporterà presso l'abitazione materna per l'ora di cena.;
- i fine settimana, da trascorrersi alternativamente con la madre, dal venerdì pomeriggio dall'uscita dall'asilo /scuola fino al tardo pomeriggio della domenica. Il sig. si recherà CP_2
a prendere la figlia direttamente presso l'asilo / scuola (o presso l'abitazione materna durante i periodi di vacanza scolastica) e la riporterà presso la residenza della sig.ra alla CP_1 domenica nel tardo pomeriggio.
- durante le vacanze Natalizie:
➢ ad anni alterni la Vigilia di Natale o il pranzo di Natale, riportando la figlia presso la madre per la cena;
➢ ad anni alterni il 31.12 o l'1.1;
➢ ad anni alterni l'Epifania; garantendo in ogni caso che il padre trascorra almeno sette giorni non consecutivi durante le vacanze Natalizie (dal 24.12 al 6.1);
- ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
- il giorno della “Festa del Papà” (mentre la minore trascorrerà con la sig.ra la CP_1
“Festa della Mamma”):
- due settimane non consecutive durante le vacanze estive, da concordare di anno in anno entro e non oltre il 31 maggio con precisazione che dal quarto anno di età il padre potrà trascorrere con la piccola due settimane anche consecutive;
Si precisa altresì che il compleanno della minore verrà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori, previo accordo.
Ogni altro periodo previa intesa tra le parti.
Le parti convengono, che in caso di impossibilità del sig. a prelevare e riportare la figlia CP_2
2 presso la scuola o l'abitazione materna, la sig.ra si potrà rendere disponibile a portare CP_1 la figlia presso la residenza paterna e a riprenderla per il rientro a casa, previo accordo con il sig. e dietro rimborso delle spese di trasferta;
CP_2
3) Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_2 ordinario della figlia mediante versamento alla sig.ra Per_1 Controparte_1 dell'assegno mensile di € 250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese (importo ridotto ad € 200,00 nei periodi di eventuale disoccupazione del medesimo da documentarsi per iscritto) nonché di rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, come da attuale Protocollo del Tribunale di Vicenza;
il versamento avverrà a mezzo bonifico bancario.
L'assegno unico e universale verrà integralmente percepito dalla sig.ra Controparte_1 con cui la minore convivrà, e ciò a partire dall'aprile 2025 mentre il “bonus asilo” verrà ripartito al 50% tra i genitori;
4) Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/03/2025 e Controparte_1 CP_2
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della
[...] loro figlia minore nata in data [...]. Per_1
All'esito dell'udienza del 17/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
3 Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_2 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 31 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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