Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 11/07/2025, n. 13645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13645 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13645/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05286/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5286 del 2025, proposto da
MA HO, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Baldassarrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Roma Sportello Unico per L'Immigrazione di Roma, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell’illegittimità
- DEL SILENZIO SERBATO DALLO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE DI ROMA AVENTE AD OGGETTO IL MANCATO APPUNTAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI DI PRIMO INGRESSO, A SEGUITO DI INGRESSO IN ITALIA CON VISTO PER LAVORO SUBORDINATO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, parte istante ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sull'istanza inviata da parte ricorrente, in data 03.04.2025 e, precedentemente in data 06.11.2023, e 17.04.2024, di richiesta appuntamento per gli adempimenti di primo ingresso, ovvero nello specifico per la sottoscrizione del Modello 209 nonchè del contratto di soggiorno a seguito di ingresso in Italia nel mese di novembre 2023 con visto per lavoro subordinato, come statuito dal combinato disposto dell'art. 35 comma 1 e 2 ed art. 36 comma 1 del D.P.R. 31 agosto 394/1999.
2. Deduce il ricorrente la violazione del combinato disposto degli artt. 35 comma 1 e 2 ed art. 36 comma 1 del D.P.R. 31 agosto 394/1999 nonchè dell'art. 22, comma 6, secondo periodo, del d.Lgs 286/98., chiedendo di ordinare alla Prefettura di Roma l’adozione di un provvedimento espresso in ordine all’istanza di causa, con nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia nella conclusione del procedimento.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, rappresentando di aver adottato, in data 2 luglio 2025, il preavviso di revoca del nulla osta per carenza del requisito economico da parte dell’azienda datrice di lavoro e di idoneità alloggiativa.
4. Alla camera di consiglio dell’8 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato, atteso che allo stato l’Amministrazione resistente non risulta aver adottato il provvedimento conclusivo del procedimento.
6. Va, dunque, ordinato alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza mediante adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
7. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Collegio nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà, nei successivi trenta giorni.
8. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento entro novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
In caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il Commissario ad acta indicato in motivazione che procederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO